Articolo 2 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 agosto 1959
Art. 2.
La scuola nazionale di meccanica agraria, ha le seguenti finalita':
a) provvedere alla preparazione tecnica, e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;
b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;
c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;
d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959