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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 66/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. VICARI FLAVIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. SALSETTA FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento a carico degli ascendenti)
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha chiesto la revoca del decreto emesso, ai Parte_1 sensi dell'art. 148 c.c., dal Tribunale di Gela in data 4.11.2011, con il quale è stato previsto a carico
1 del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle nipoti (Gela, il CP_2
13.9.2001) e (Gela, il 29.9.2005), mediante il versamento della complessiva somma CP_3 mensile di € 140, 00 e ciò in considerazione dello stato di disoccupazione del loro padre (e figlio del ricorrente) (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) e dell'impossibilità dell'odierna Parte_2 resistente di farvi fronte.
Deduceva – a fondamento della propria domanda – che, da un lato, la resistente ha CP_1 intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo e, dall'altro, il figlio lavora Parte_2 stabilmente nel settore dei trasporti, in qualità di amministratore della DGV Trasporti s.r.l. e dipendente della FG Queen Trasporti di AN PP.
Esponeva, altresì, che la TE ha contratto matrimonio in data 25.8.2023 (cfr. doc. CP_2
n. 2).
Aggiungeva, inoltre, che ha scelto di non proseguire gli studi, inserendosi in maniera CP_3 stabile nel mercato del lavoro.
Affermava, quindi, la sopravvenuta carenza dei presupposti per il mantenimento dell'efficacia del decreto del 4.11.2011 e ciò anche tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione del proprio nucleo familiare, pari ad appena € 1.000,00 mensili, percepiti a titolo di pensione.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “disporre la revoca del decreto ex art. 148 c.c. emesso il 04.11.2011 dal Tribunale di Gela nel proc. civ. 1310/2010 R.G. a far data dal deposito del presente ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.3.2024 si è costituita , eccependo – in CP_1 primo luogo – il proprio difetto di legittimazione passiva stante il raggiungimento da parte delle figlie della maggiore età.
Nel merito – pur confermando la circostanza che la figlia ha contratto matrimonio CP_2 concordatario, per come allegato in sede di ricorso – ha contestato la prospettazione del ricorrente, deducendo l'attuale condizione di non autosufficienza economica di in quanto priva CP_3 di impiego e di redditi.
Negava, altresì, di avere intrapreso una stabile convivenza precisando, d'altro canto, l'assenza di prove circa le attuali capacità economiche di il quale risulta essere stato Parte_2 condannato dal Tribunale di Gela – Sezione penale – proprio per il persistente inadempimento dei suoi obblighi di mantenimento delle figlie.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e pertanto emettere tutte le consequenziali CP_1 statuizioni;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la disintegrità del contraddittorio con 2 il sig. n.q. di litisconsorte necessario. Nel merito, rigettare il ricorso proposto Parte_2 perché infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare il decreto ex art. 148 c.c. emesso il 04.11.2011 dal Tribunale di Gela nel proc. civile n. 1310/2010 R.G. Nella denegata ipotesi in cui la domanda avversa dovesse essere ritenuta fondata, si chiede che la medesima venga accolta limitatamente alla posizione della sig.ra ”. CP_2
Sentite le parti nel corso dell'udienza di comparizione del 17.4.2024, con ordinanza del 16.5.2024 – in via temporanea e urgente – veniva disposta la revoca del mantenimento indiretto posto a carico del ricorrente con riguardo alla sola . CP_2
Istruita la causa con le dichiarazioni rese dalla testimone e con le prove documentali CP_3 offerte in comunicazione dalle parti e ritualmente esibite dall' in ottemperanza all'ordine di CP_4 emesso dal Giudice Delegato, all'udienza del 13.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Eccezione di disintegrità CP_1 del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio di . Infondatezza Parte_2
La presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni derivanti dal decreto emesso dal Tribunale di Gela in data 4.11.2011.
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per prevedere, in via sussidiaria, l'obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti, specie se già maggiorenni, di modo che
“fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera personale, lavorativa ed economica degli stessi discendenti.
Ciò detto, le eccezioni sollevate dalla resistente si appalesano infondate per le seguenti sintetiche ragioni.
3 Occorre premettere che prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 154/2013 – ossia nel contesto ordinamentale in cui si colloca il decreto emesso dal Tribunale di Gela di cui si chiede, nel presente giudizio, la revoca – il concorso negli oneri dei genitori verso i figli nati all'interno delle famiglie fondate sul matrimonio era disciplinato dall'art. 148 c.c., che disponeva: “I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”
Il già richiamato D.lgs. n. 154/2013 ha, tuttavia, introdotto l'art. 316 bis c.c. che – nell'unificare gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, siano essi nati o meno dal matrimonio – ha previsto che:
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”. Tale disposizione è stata, infine, nuovamente novellata dal D.lgs. n.
149/2022 (c.d. Riforma Cartabia). 4 Ciò chiarito in ordine al quadro normativo che regola la presente vicenda fattuale, le eccezioni sollevate dalla appaiono infondate se si tiene conto che persino in relazione CP_1 all'obbligazione dei genitori verso i figli – anche maggiorenni – la Suprema Corte ha inequivocabilmente escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra genitori (Cfr.
Cassazione, Sentenza n. 18451 dell'8/6/2022: “Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale (….)non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto”. Con la precisazione, tuttavia, che una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno).
Il medesimo principio è stato, parimenti, enunciato con riguardo alle obbligazioni alimentari di cui all'art. 433 c.c.
Per quanto, poi, concerne la fattispecie oggetto del presente giudizio, la norma di riferimento è l'art. 316 bis c.c. (che ha sostituito senza sostanziali modifiche l'art. 148 c.c.), a tenore del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La giurisprudenza formatasi su tale disposizione ha affermato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli
– che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, “sussidiaria” rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 8980 del 30/3/2023; Ordinanza n. 10419 del 2/5/2018; Sentenza n. 20509 del 30/9/2010; Sentenza n. 3402 del 23/3/1995).
Appare, dunque, chiaro che il presente giudizio ha ad oggetto un accertamento circa l'esistenza
(ovvero la sopravvenuta carenza) dei presupposti che la legge richiede per la costituzione dell'obbligazione sussidiaria posta a carico degli ascendenti di pari grado. 5 Pertanto, l'odierno ricorrente ben poteva – in qualità di obbligato, in via sussidiaria, a mantenere indirettamente le proprie nipoti – fare valere la sopravvenuta carenza dei presupposti di cui all'art. 316 bis c.c. nei soli confronti dell'odierna resistente (ossia, il soggetto titolare del diritto di percepire dal tale contributo, in forza del decreto del 4.11.2011) e ciò senza essere tenuto a CP_2 convenire in giudizio l'altro genitore, che rispetto all'oggetto del presente giudizio Parte_2 non può certo essere considerato un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., sicché le eccezioni sollevate dalla non possono che essere disattese. CP_1
3. Merito della domanda
Nel merito, la domanda proposta dall'odierno ricorrente appare fondata per le seguenti sintetiche ragioni.
In primo luogo, risulta non contestato – nonché documentalmente provato – che ha CP_2 contratto matrimonio il 25.8.2023, circostanza che, anche isolatamente considerata, è sufficiente a fare ritenere cessati gli obblighi di mantenimento – solo sussidiari – gravanti sull'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in quanto senz'altro recessivi rispetto agli obblighi di collaborazione e assistenza (morale e materiale) cui deve essere informato il nuovo consorzio familiare edificato da e il marito. CP_2
Ciò consente di revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente sin dalla data di proposizione della domanda (coincidente con il deposito del ricorso, ossia il 24.1.2024)
Con riguardo, invece, alla posizione di – benché parte ricorrente non abbia fornito la CP_3 prova della prospettata indipendenza economica della TE, né, d'altro canto, abbia dimostrato che il suo eventuale mancato conseguimento sia dipeso da un'inerzia colpevole di questa– dalla documentazione versata in atti dall' emerge con chiarezza che ossia il CP_4 Parte_2 padre della maggiorenne , ha svolto con continuità attività lavorativa nel settore dei trasporti, CP_3 dimostrando di godere di una spiccata capacità di produrre redditi idonei a sostenere le esigenze materiali della figlia maggiorenne (Cfr. estratto contributivo di esibito dall' Parte_2 CP_4 in data 8.11.2024).
Tale elemento è sufficiente per ritenere cessato l'obbligo di contribuzione posto a carico del ricorrente a ciò non ostando la mera allegazione da parte della resistente della condanna CP_2 che sarebbe stata inflitta a per il mancato adempimento degli obblighi di Parte_2 mantenimento della prole sullo stesso gravante (peraltro, del tutto sfornita di prova – ancorché facilmente documentabile – non essendo sufficiente a dare prova di tale circostanza il mero decreto di citazione diretta notificato all'imputato), in ossequio al principio, già sopra richiamato, secondo il quale “agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei 6 due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli, "così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 3402 del
23/3/1995) e tenuto conto che la ricorrente dispone di strumenti idonei– anche nei confronti del datore di lavoro del marito – per reagire all'inadempimento di quest'ultimo rispetto agli obblighi previsti con decreto di omologa della separazione, emesso dal Tribunale di Gela in data 12.11.2008
(richiamato nel doc. n. 1 allegato al ricorso).
Per tali ragioni anche l'obbligo di mantenimento indiretto della TE posto a carico CP_3 del ricorrente deve essere revocato ancorché con effetti dalla data di pronuncia della presente sentenza, ossia dal momento in cui è stato compiutamente accertato il venir meno dei presupposti che ne costituivano il fondamento.
4. Spese di giudizio
Le spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura del 70%) e in parte essere sopportate dalla resistente (nella misura del 30%), stante l'evidente infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate e delle difese spiegate con riguardo alla posizione della figlia . CP_2
Esse si liquidano in complessive € 2.638,00, di cui € 98,00 a titolo di rimborso delle spese vive
(C.U.) ed € 2.540,00 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% rispetto ai valori medi previsti atteso il modesto grado di complessità del giudizio, la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria e l'assenza di una compiuta articolazione delle difese conclusive e ciò oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese:
1) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento Parte_1 della TE , nata a Gela il 13.9.2001, a [...] [...]; CP_2
7 2) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento Parte_1 della TE nata a Gela il [...], a [...] pronuncia della presente CP_3 sentenza;
3) CONDANNA al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1 somma di € 791,40 – corrispondente al 30% delle spese di lite per come liquidate in parte motiva – e ciò oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge, compensando le spese per il restante 70% Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EN TO IG
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 66/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. VICARI FLAVIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. SALSETTA FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento a carico degli ascendenti)
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha chiesto la revoca del decreto emesso, ai Parte_1 sensi dell'art. 148 c.c., dal Tribunale di Gela in data 4.11.2011, con il quale è stato previsto a carico
1 del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle nipoti (Gela, il CP_2
13.9.2001) e (Gela, il 29.9.2005), mediante il versamento della complessiva somma CP_3 mensile di € 140, 00 e ciò in considerazione dello stato di disoccupazione del loro padre (e figlio del ricorrente) (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) e dell'impossibilità dell'odierna Parte_2 resistente di farvi fronte.
Deduceva – a fondamento della propria domanda – che, da un lato, la resistente ha CP_1 intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo e, dall'altro, il figlio lavora Parte_2 stabilmente nel settore dei trasporti, in qualità di amministratore della DGV Trasporti s.r.l. e dipendente della FG Queen Trasporti di AN PP.
Esponeva, altresì, che la TE ha contratto matrimonio in data 25.8.2023 (cfr. doc. CP_2
n. 2).
Aggiungeva, inoltre, che ha scelto di non proseguire gli studi, inserendosi in maniera CP_3 stabile nel mercato del lavoro.
Affermava, quindi, la sopravvenuta carenza dei presupposti per il mantenimento dell'efficacia del decreto del 4.11.2011 e ciò anche tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione del proprio nucleo familiare, pari ad appena € 1.000,00 mensili, percepiti a titolo di pensione.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “disporre la revoca del decreto ex art. 148 c.c. emesso il 04.11.2011 dal Tribunale di Gela nel proc. civ. 1310/2010 R.G. a far data dal deposito del presente ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.3.2024 si è costituita , eccependo – in CP_1 primo luogo – il proprio difetto di legittimazione passiva stante il raggiungimento da parte delle figlie della maggiore età.
Nel merito – pur confermando la circostanza che la figlia ha contratto matrimonio CP_2 concordatario, per come allegato in sede di ricorso – ha contestato la prospettazione del ricorrente, deducendo l'attuale condizione di non autosufficienza economica di in quanto priva CP_3 di impiego e di redditi.
Negava, altresì, di avere intrapreso una stabile convivenza precisando, d'altro canto, l'assenza di prove circa le attuali capacità economiche di il quale risulta essere stato Parte_2 condannato dal Tribunale di Gela – Sezione penale – proprio per il persistente inadempimento dei suoi obblighi di mantenimento delle figlie.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e pertanto emettere tutte le consequenziali CP_1 statuizioni;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la disintegrità del contraddittorio con 2 il sig. n.q. di litisconsorte necessario. Nel merito, rigettare il ricorso proposto Parte_2 perché infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare il decreto ex art. 148 c.c. emesso il 04.11.2011 dal Tribunale di Gela nel proc. civile n. 1310/2010 R.G. Nella denegata ipotesi in cui la domanda avversa dovesse essere ritenuta fondata, si chiede che la medesima venga accolta limitatamente alla posizione della sig.ra ”. CP_2
Sentite le parti nel corso dell'udienza di comparizione del 17.4.2024, con ordinanza del 16.5.2024 – in via temporanea e urgente – veniva disposta la revoca del mantenimento indiretto posto a carico del ricorrente con riguardo alla sola . CP_2
Istruita la causa con le dichiarazioni rese dalla testimone e con le prove documentali CP_3 offerte in comunicazione dalle parti e ritualmente esibite dall' in ottemperanza all'ordine di CP_4 emesso dal Giudice Delegato, all'udienza del 13.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Eccezione di disintegrità CP_1 del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio di . Infondatezza Parte_2
La presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni derivanti dal decreto emesso dal Tribunale di Gela in data 4.11.2011.
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per prevedere, in via sussidiaria, l'obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti, specie se già maggiorenni, di modo che
“fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera personale, lavorativa ed economica degli stessi discendenti.
Ciò detto, le eccezioni sollevate dalla resistente si appalesano infondate per le seguenti sintetiche ragioni.
3 Occorre premettere che prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 154/2013 – ossia nel contesto ordinamentale in cui si colloca il decreto emesso dal Tribunale di Gela di cui si chiede, nel presente giudizio, la revoca – il concorso negli oneri dei genitori verso i figli nati all'interno delle famiglie fondate sul matrimonio era disciplinato dall'art. 148 c.c., che disponeva: “I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”
Il già richiamato D.lgs. n. 154/2013 ha, tuttavia, introdotto l'art. 316 bis c.c. che – nell'unificare gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, siano essi nati o meno dal matrimonio – ha previsto che:
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”. Tale disposizione è stata, infine, nuovamente novellata dal D.lgs. n.
149/2022 (c.d. Riforma Cartabia). 4 Ciò chiarito in ordine al quadro normativo che regola la presente vicenda fattuale, le eccezioni sollevate dalla appaiono infondate se si tiene conto che persino in relazione CP_1 all'obbligazione dei genitori verso i figli – anche maggiorenni – la Suprema Corte ha inequivocabilmente escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra genitori (Cfr.
Cassazione, Sentenza n. 18451 dell'8/6/2022: “Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale (….)non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto”. Con la precisazione, tuttavia, che una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno).
Il medesimo principio è stato, parimenti, enunciato con riguardo alle obbligazioni alimentari di cui all'art. 433 c.c.
Per quanto, poi, concerne la fattispecie oggetto del presente giudizio, la norma di riferimento è l'art. 316 bis c.c. (che ha sostituito senza sostanziali modifiche l'art. 148 c.c.), a tenore del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La giurisprudenza formatasi su tale disposizione ha affermato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli
– che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, “sussidiaria” rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 8980 del 30/3/2023; Ordinanza n. 10419 del 2/5/2018; Sentenza n. 20509 del 30/9/2010; Sentenza n. 3402 del 23/3/1995).
Appare, dunque, chiaro che il presente giudizio ha ad oggetto un accertamento circa l'esistenza
(ovvero la sopravvenuta carenza) dei presupposti che la legge richiede per la costituzione dell'obbligazione sussidiaria posta a carico degli ascendenti di pari grado. 5 Pertanto, l'odierno ricorrente ben poteva – in qualità di obbligato, in via sussidiaria, a mantenere indirettamente le proprie nipoti – fare valere la sopravvenuta carenza dei presupposti di cui all'art. 316 bis c.c. nei soli confronti dell'odierna resistente (ossia, il soggetto titolare del diritto di percepire dal tale contributo, in forza del decreto del 4.11.2011) e ciò senza essere tenuto a CP_2 convenire in giudizio l'altro genitore, che rispetto all'oggetto del presente giudizio Parte_2 non può certo essere considerato un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., sicché le eccezioni sollevate dalla non possono che essere disattese. CP_1
3. Merito della domanda
Nel merito, la domanda proposta dall'odierno ricorrente appare fondata per le seguenti sintetiche ragioni.
In primo luogo, risulta non contestato – nonché documentalmente provato – che ha CP_2 contratto matrimonio il 25.8.2023, circostanza che, anche isolatamente considerata, è sufficiente a fare ritenere cessati gli obblighi di mantenimento – solo sussidiari – gravanti sull'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in quanto senz'altro recessivi rispetto agli obblighi di collaborazione e assistenza (morale e materiale) cui deve essere informato il nuovo consorzio familiare edificato da e il marito. CP_2
Ciò consente di revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente sin dalla data di proposizione della domanda (coincidente con il deposito del ricorso, ossia il 24.1.2024)
Con riguardo, invece, alla posizione di – benché parte ricorrente non abbia fornito la CP_3 prova della prospettata indipendenza economica della TE, né, d'altro canto, abbia dimostrato che il suo eventuale mancato conseguimento sia dipeso da un'inerzia colpevole di questa– dalla documentazione versata in atti dall' emerge con chiarezza che ossia il CP_4 Parte_2 padre della maggiorenne , ha svolto con continuità attività lavorativa nel settore dei trasporti, CP_3 dimostrando di godere di una spiccata capacità di produrre redditi idonei a sostenere le esigenze materiali della figlia maggiorenne (Cfr. estratto contributivo di esibito dall' Parte_2 CP_4 in data 8.11.2024).
Tale elemento è sufficiente per ritenere cessato l'obbligo di contribuzione posto a carico del ricorrente a ciò non ostando la mera allegazione da parte della resistente della condanna CP_2 che sarebbe stata inflitta a per il mancato adempimento degli obblighi di Parte_2 mantenimento della prole sullo stesso gravante (peraltro, del tutto sfornita di prova – ancorché facilmente documentabile – non essendo sufficiente a dare prova di tale circostanza il mero decreto di citazione diretta notificato all'imputato), in ossequio al principio, già sopra richiamato, secondo il quale “agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei 6 due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli, "così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 3402 del
23/3/1995) e tenuto conto che la ricorrente dispone di strumenti idonei– anche nei confronti del datore di lavoro del marito – per reagire all'inadempimento di quest'ultimo rispetto agli obblighi previsti con decreto di omologa della separazione, emesso dal Tribunale di Gela in data 12.11.2008
(richiamato nel doc. n. 1 allegato al ricorso).
Per tali ragioni anche l'obbligo di mantenimento indiretto della TE posto a carico CP_3 del ricorrente deve essere revocato ancorché con effetti dalla data di pronuncia della presente sentenza, ossia dal momento in cui è stato compiutamente accertato il venir meno dei presupposti che ne costituivano il fondamento.
4. Spese di giudizio
Le spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura del 70%) e in parte essere sopportate dalla resistente (nella misura del 30%), stante l'evidente infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate e delle difese spiegate con riguardo alla posizione della figlia . CP_2
Esse si liquidano in complessive € 2.638,00, di cui € 98,00 a titolo di rimborso delle spese vive
(C.U.) ed € 2.540,00 per compensi professionali, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% rispetto ai valori medi previsti atteso il modesto grado di complessità del giudizio, la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria e l'assenza di una compiuta articolazione delle difese conclusive e ciò oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese:
1) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento Parte_1 della TE , nata a Gela il 13.9.2001, a [...] [...]; CP_2
7 2) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento Parte_1 della TE nata a Gela il [...], a [...] pronuncia della presente CP_3 sentenza;
3) CONDANNA al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1 somma di € 791,40 – corrispondente al 30% delle spese di lite per come liquidate in parte motiva – e ciò oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge, compensando le spese per il restante 70% Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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