Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2026, proposto da SQ IA, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avv. ti Paolo Giannarini e Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE SO - non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- della graduatoria finale di merito pubblicata il 22.01.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente (codice INPA 5TAMX1Y3VG) al 7° posto con punteggio complessivo di 32,54 punti (prova scritta 27,75 + titoli 4,79) del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di vario profilo professionale - determina n. 878 del 31.12.2024 – istruttore di vigilanza – Comune di Cercola;
- della comunicazione del Comune di Cercola del 10.02.2026, trasmessa via PEC, con cui è stata riconosciuta parzialmente la rivalutazione dei titoli del ricorrente, attribuendo un punteggio di 5,79 punti in luogo dei precedenti 4,79 punti, senza tuttavia procedere alla rettifica della graduatoria finale;
- della nota di rivalutazione titoli trasmessa a mezzo pec in data 24/02/26 con la quale il Comune erroneamente e riduttivamente assegna il punteggio titoli in 2,16;
- del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 23.01.2026 e integrata in data 23.01.2026;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli oggetto dell’istanza di accesso denegata per silentium e non ancora consegnati.
NONCHE’
per la declaratoria di illegittimità ex art.116 c.p.a in ordine al silenzio-rifiuto serbato sulle istanze di accesso agli atti del 23/01/26”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, notificato il 19 marzo 2026 e depositato in pari data, SQ IA ha agito in giudizio per l’annullamento: “- della graduatoria finale di merito pubblicata il 22.01.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente (codice INPA 5TAMX1Y3VG) al 7° posto con punteggio complessivo di 32,54 punti (prova scritta 27,75 + titoli 4,79) del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di vario profilo professionale - determina n. 878 del 31.12.2024 – istruttore di vigilanza – Comune di Cercola; - della comunicazione del Comune di Cercola del 10.02.2026, trasmessa via PEC, con cui è stata riconosciuta parzialmente la rivalutazione dei titoli del ricorrente, attribuendo un punteggio di 5,79 punti in luogo dei precedenti 4,79 punti, senza tuttavia procedere alla rettifica della graduatoria finale; - della nota di rivalutazione titoli trasmessa a mezzo pec in data 24/02/26 con la quale il Comune erroneamente e riduttivamente assegna il punteggio titoli in 2,16; - del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 23.01.2026 e integrata in data 23.01.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli oggetto dell’istanza di accesso denegata per silentium e non ancora consegnati. NONCHE’ per la declaratoria di illegittimità ex art.116 c.p.a in ordine al silenzio-rifiuto serbato sulle istanze di accesso agli atti del 23/01/26”;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 2 aprile 2026 ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato che, nelle more della fissazione della camera di consiglio del 16 aprile 2026, il Comune di Cercola, in pari data della notifica del presente ricorso, aveva disposto l’annullamento della graduatoria impugnata – con Determina n 292 del 19 marzo 2026 versata in atti - con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorso stesso; ha comunque insistito per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese legali per soccombenza virtuale, atteso che solo dopo l’instaurazione del presente giudizio il Comune aveva annullato la graduatoria impugnata, così facendo venir meno anche l’interesse all’estrazione degli atti;
CONSIDERATO che il Comune di Cercola si è costituito in giudizio con atto di stile ed ha poi depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità ab initio e l’improcedibilità per carenza di interesse, con vittoria nelle spese e compensi di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite e contributo unificato eventualmente a carico del ricorrente, se dovuto;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 16 aprile 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
CONSIDERATO che il Comune di Cercola, in pari data della notifica del presente ricorso, ha provveduto ad annullare la graduatoria impugnata con Determina n 292 del 19 marzo 2026, versata in atti, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell’odierno gravame, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente con la memoria depositata in data 2 aprile 2026, e confermato da parte resistente nella memoria del 13 aprile 2026;
RITENUTO altresì che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 5396, 8 aprile 2024, n. 2281, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto da entrambe le parti con le rispettive memorie e della giurisprudenza sopra richiamata, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa e della circostanza che parte resistente ha provveduto in pari data del deposito del ricorso, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AR OR, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| OS GI | LA AR OR |
IL SEGRETARIO