TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6432 /2024 R.G.
da
, C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
MISCHI SARA e AGNOLI GIORGIO, ricorrente contro
, C.F. , con l'avv. CP_1 C.F._2
PIGNARDELLI IMMACOLATA
convenuta e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“1. disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi a Napoli il 19.10.2002, 2
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Napoli, Anno 2002, Atto n. 96, p. II, serie A;
2. per quanto riguarda i rapporti tra il padre e le minori Per_1
, al fine di migliorare i rapporti padre/figlie, all'insegna di Per_2
una maggiore partecipazione del padre nella vita delle ambedue figlie, il signor si dichiara disponibile ad assumere i Parte_1
seguenti impegni:
con la LI affetta da disabilità grave e giudicata ai Per_1
sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, il padre si impegna ad una fattiva e continuativa compartecipazione per il benessere della ragazza, prendendo parte altresì ai colloqui del centro diurno frequentato da alle visite mediche. Per_1
Unitamente a ciò, il sig. si impegna a coadiuvare la Parte_1
sig.ra anche durante le vacanze scolastiche relative alle CP_1
festività natalizie e pasquali nonché durante le vacanze estive,
avvalendosi anche dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33
comma 3 della Legge n. 104/92;
con la minore : affetta da disabilità ex art. 3 comma 1 Per_3
della Legge n. 104/92, il padre si impegna ad una fattiva compartecipazione per il benessere psico-fisico e la crescita della ragazza, prendendo parte ai colloqui scolastici negli istituti frequentati dalla LI , nonché a presenziare in prima Per_3
persona alle visite mediche a cui sarà sottoposta la citata LI;
Il sig. si impegna a mitigare in prima persona i Parte_1
rapporti con la suddetta LI , altresì favorendo il Per_3
rapporto con la nonna paterna nonché con la sua attuale compagna, ciò anche in considerazione dei suggerimenti proposti dalla psicologa incaricata dall'ASL Verona – Dottoressa Federica
Oppi, ed eventuali altri specialisti che si riterrà opportuno
2 3
interpellare per la futura crescita e benessere psico-fisico di Per_3
[... ;
il sig. si impegna a coadiuvare la madre sig.ra Parte_1
nella gestione delle figlie , laddove sia CP_1 Per_1 Per_3
richiesta la presenza di ambedue genitori per qualsivoglia comprovata urgente esigenza (motivi di salute/visite mediche/scuola/tempo libero) inerente la vita delle figlie;
3. per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri in cui il sig.
starà con le figlie, disporsi il seguente calendario di Parte_1
visita:
durante la settimana, il padre incontrerà le figlie un pomeriggio infrasettimanale (4 mensili) in un incontro della durata di 4 ore,
dalle ore 17.00 alle 21:00 con cena a casa del padre. Tale incontro dovrà comunicarsi entro ogni sabato della settimana precedente;
i fine settimana si svolgeranno in modo alternato: il primo fine settimana, il padre resterà con le figlie dalle ore 19.00 del venerdì
sino alle ore 12.00 della domenica;
il secondo fine settimana, il padre resterà con le figlie dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore
19.00 della domenica;
ogni attività, ludica e non, inclusi i pasti e il trasporto delle figlie, ed ogni altro onere economico e/o accessorio, sarà inteso a carico del genitore con il quale le figlie trascorreranno quel preciso tempo/incontro infrasettimanale e/o weekend;
4. al fine di agevolare la programmazione degli incontri infrasettimanali/weekend delle figlie con il padre, il Parte_1
comunicherà e fornirà alla signora il calendario CP_1
lavorativo ufficiale dei turni di lavoro non appena noti;
5. per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive e invernali,
il padre resterà con le figlie una settimana nel periodo estivo ed una settimana nel periodo invernale, da comunicarsi alla sig.ra
3 4
con un anticipo di giorni 30. Il padre comunicherà i CP_1
recapiti e località in cui si recherà con le figlie;
6. in ogni caso entrambi i genitori si comunicheranno i relativi luoghi di soggiorno ed eventuali vacanze all'estero dovranno essere previamente autorizzate;
7. le modalità di visita relativamente agli “incontri infrasettimanali ordinari/weekend” come sopra concordate
(punto 3) saranno sospese solo in concomitanza delle vacanze estive/invernali;
8. per ciò che concerne le vacanze Natalizie e Pasquali, le figlie trascorreranno con i genitori le Festività in modo alternato:
quindi, più precisamente, il giorno del S. Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; la Vigilia di Capodanno con un genitore e il Capodanno con l'altro, e così anche per il 6
Gennaio, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, oltre che per le festività nazionali del 25 aprile / 1° maggio / 2 giugno/15
Agosto /1° novembre/ 8 dicembre, per le quali varrà sempre il concetto dell'alternanza e per le quali l'incontro si svolgerà per l'intera giornata con spese economiche relativamente a qualsivoglia attività espletata a carico del genitore coinvolto.
Le parti sin d'ora convengono che la prossima domenica di
Pasqua le figlie resteranno con il padre;
9. l'articolazione delle visite, delle vacanze estive ed invernali e delle Festività come enunciate ai punti di cui sopra, quindi in relazione ai punti 3) - visite, 5) – vacanze estive/invernali, e 8) –
festività, terrà considerazione degli impegni lavorativi del sig.
, ovvero dei turni di lavoro e/o dei giorni di ferie allo Parte_1
stesso concessi dal datore di lavoro, i quali, in ogni caso,
dovranno esser dimostrati documentalmente;
4 5
10. per quanto riguarda il mantenimento delle figlie, il sig.
contribuirà al mantenimento di per la Parte_1 Per_1 Per_2
somma complessiva pari ad euro 550,00 più euro 50,00 (mensa,
come di seguito disciplinato), entro e non oltre il giorno 20 del mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra giusto CP_1
IBAN [...] 000106816057 secondo le seguenti modalità e così determinato:
per il padre verserà la somma mensile di € 250,00, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie come previste dal Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal Matrimonio adottato dal Tribunale di Verona il
03.12.2018 Sezione Terza, punto 2;
per , il padre verserà la somma mensile di € 300,00, Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre ad € 50,00
per la mensa scolastica (sino a che tale voce di spesa sussisterà,
quindi in corrispondenza del periodo scolastico e in ogni caso fino al compimento del terzo anno scolastico di , nel mese Per_2
di Giugno 2026. Resta inteso che l'importo aggiuntivo di € 50,00
per la mensa non sarà versato in corrispondenza dei mesi di inattività scolastica (giugno luglio agosto) e di mancato utilizzo del servizio mensa da parte della minore). Il tutto, oltre al 50%
delle spese straordinarie come previste dal Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal Matrimonio adottato dal Tribunale di Verona il
03.12.2018 Sezione Terza, punto 2. In ordine a tale ultimo profilo,
le parti concordano sin d'ora che il padre non contribuirà alla spesa per il trasporto privato (pulmino scolastico di ). Resta Per_2
inteso altresì che il sig. continuerà a versare la somma Parte_1
di euro 300,00 a titolo di mantenimento di per tutto il Per_3
5 6
periodo in cui la LI sarà impegnata nel percorso scolastico, sia che ciò avvenga alla fine del terzo anno, sia che ciò avvenga alla fine del quinto anno per il raggiungimento diploma o alla luce delle future ed eventuali aspirazioni scolastiche di;
Per_3
il mantenimento mensile di pari ad euro 300,00 verrà Per_3
riesaminato nel momento in cui la LI avrà un lavoro Per_3
fruttuoso che le permetterà di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita grazie al sostentamento derivante dal reddito di lavoro percepito. Raggiunta tale condizione, i genitori si impegnano, sin d'ora, a trovare un accordo per rivedere le condizioni;
11. la sig.ra si impegna a finalizzare le operazioni CP_1
necessarie per la chiusura del conto corrente rapporto n.
00000041122598 ABI 02008 Unicredit S.p.a. tuttora cointestato,
dando di ciò conferma al sig. e comunicando allo Parte_1
stesso le coordinate del nuovo conto;
12. l'Assegno Unico INPS sia percepito in via esclusiva dalla madre, nella veste di genitore collocatario delle figlie, ed accreditato conto corrente intestato alla sig.ra giusto CP_1
IBAN [...] 000106816057;
13. il sig. , nell'esclusivo interesse delle figlie Parte_1 Per_1
, si impegna sin d'ora e provvederà - in caso di vendita Per_3
a qualsiasi titolo dell'immobile attualmente intestato alla nonna paterna sig.ra sito in Verona (VR), Via Monte Persona_4
Tesoro n. 45 - a versare la somma di € 20.000,00 nella misura della metà, pro quota, a ciascuna LI (euro 10 mila per ed euro Per_2
10 mila per a mezzo di bonifico bancario sui conti Per_1
correnti di titolarità delle figlie o su un libretto postale;
14. la proprietà del cagnolino sarà trasferita alla Parte_2
sig.ra con oneri amministrativi a carico del sig. CP_1
6 7
, il quale pertanto sarà manlevato da ogni spesa Parte_1
necessaria per il mantenimento dell'animale domestico e/o per le ulteriori spese a ciò connesse, oltre che da ogni responsabilità
connessa alla gestione dell'animale medesimo;
15. in merito alla gestione dell'Amministrazione di Sostegno a favore di qualora il signor Controparte_2 Parte_1
volesse ricevere informazioni o ragguagli in merito, potrà
rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale Civile di Verona, il quale nominò, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile (art. 404), la signora , già madre convivente della tutelata CP_1
quale Amministratore di Sostegnoa far data dal Per_1
02.12.2021;
16. il sig. dichiara di riconoscere i sacrifici operati Parte_1
finora dalla sig.ra in ordine alla completa dedizione della CP_1
madre alle esigenze familiari e in particolare di salute della prole.
Le parti si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso
(evitando qualsivoglia forma di ingiuria e/o offese), leale e collaborativo;
17. spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata da questo
Tribunale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 13/6/2023).
7 8
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative alla LI minorenne e Per_2
alla LI maggiorenne persona con disabilità grave, sono conformi Per_1
alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., ed in particolare alla norma di cui all'art. 337 opties, secondo comma c.c., e adeguate in relazione all'età
delle figlie, ai loro bisogni e alle condizioni personali ed economiche dei genitori, quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI da e in data Parte_1 CP_1
19/10/2002 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NAPOLI al n. 96 parte II serie A anno 2002 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 15/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
8