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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 735 /2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Giovanna Catania, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via San Pietro, 80, Padova
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Municipio 16, , in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1 pro tempore, (C.F. ), assistito e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avvocato Antonello Coniglione ed elettivamente domiciliato in via Municipio n. 16, presso la sede municipale di Palazzo Cà
Sugana a CP_1
e contro
(C.F. ) nella Controparte_3 P.IVA_2 sua qualità di Ufficiale di Governo, assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (c.f. ) P.IVA_3 ed elettivamente in Piazza San Marco, 63, Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, 24 ottobre 2023, n. 1908.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: 1). -In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1908/2023, emessa dal Tribunale di Treviso, sezione civile, nell'ambito del giudizio n. 7152/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado. In particolare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1 proprio rappresentante legale pro tempore e del Sindaco del
[...]
, nella sua qualità di ufficiale del Governo, per la illegittima CP_1 mancata celebrazione del matrimonio tra l'attrice ed il sig. CP_4
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento, in favore
[...] dell'attrice, di tutti danni dalla stessa subiti, nessuno escluso, anche come sopra evidenziati, connessi e/o conseguenziali, ed ivi delle lesioni e delle voci di danno eziologicamente collegate (patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale, alla vita di relazione, esistenziale, per inabilità temporanea totale e parziale, esborsi, etc.), secondo gli importi meglio precisati in parte motiva o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. 2). - Rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate degli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3). - Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DEL : nel merito: rigettarsi, Controparte_1 per le motivazioni esposte in comparsa di risposta con appello incidentale ex art. 343 c.p.c., l'atto introduttivo del presente giudizio pag. 2/17 di appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 1908/2023, emessa dal
Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice
d.ssa Susanna Menegazzi, in data 23.10.2023 e depositata in data
24.10.2023, non notificata, nella parte in cui respinge le domande di parte attrice;
in subordine, nel merito, in via di appello incidentale: nel caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, accogliersi l'appello incidentale del e, per l'effetto, Controparte_1 accertata e dichiarata, per i motivi in premessa indicati, la parziale erroneità della sentenza n. 1908/2023, emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice d.ssa
Susanna Menegazzi, in data 23.10.2023 e depositata in data
24.10.2023, non notificata, nella sola parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in via preliminare dal e ha dichiarato il difetto di Controparte_1 legittimazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo, riformare in parte qua detta sentenza e, conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alle domande Controparte_1 tutte avanzate dalla signora e, per l'effetto, Parte_1 dichiararle tutte inammissibili. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, nella sua eventualità di rimessione della causa in istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie formulate da ultimo nelle note di trattazione scritta datate 24.04.2023, non accolte, che di seguito si riportano: - “ribadita la non accettazione alla rinuncia manifestata dal difensore di parte attrice all'escussione dei testi sig.ra e sig. , si insiste per l'ammissione ed Testimone_1 Testimone_2 escussione degli stessi;
- si chiede che venga acquisito ex officio presso la pubblica amministrazione Comune di il fascicolo CP_1
pag. 3/17 formato dall'ufficiale di stato civile in relazione al matrimonio, poi non celebrato, per cui è causa;
- si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione dei video registrati con i propri cellulari il giorno
14.09.2017, in occasione della tentata celebrazione del matrimonio per cui è causa, dai signori , , Testimone_1 Parte_2 Pt_3
e .”
[...] Parte_4
CONCLUSIONI DEL SINDACO DEL nella Controparte_1 sua qualità di Ufficiale di Governo: voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello adita rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria sulle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel novembre del 2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 il per accertare la sua responsabilità per la Controparte_1 mancata celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di vita tra l'attrice e e ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_4 danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in conseguenza della perdita dei diritti successori.
1.1 La ha lamentato l'illiceità della condotta del Comune Pt_1 per aver illegittimamente rifiutato di celebrare il matrimonio, in violazione dell'art. 101 c.c.: per aver ritenuto inidonea la documentazione medica prodotta e preteso, al fine di attivare la procedura finalizzata alla celebrazione, un certificato medico dal quale risultasse lo stato d'imminente pericolo per la vita di;
CP_4 per aver ritardato la celebrazione e per aver riscontrato l'incapacità
d'intendere e di volere del nubendo, nonostante lo stesso avesse già
pag. 4/17 manifestato la volontà di sposarsi. Per il colpevole ritardo nella celebrazione, attribuibile alla condotta ostruzionistica del Comune,
era deceduto senza che il matrimonio potesse CP_4 avvenire.
1.2 Si sono costituiti, il Sindaco del con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato e il quest'ultimo Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'ente territoriale. Entrambi i convenuti hanno contestato nel merito la pretesa attorea e ne hanno chiesto il rigetto.
1.3 Con sentenza 24 ottobre 2023 n. 1908/2023, il Tribunale di
Treviso ha, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione del
Sindaco quale Ufficiale di Governo, in quanto gli atti del Sindaco e dell'ufficiale di stato civile ricadono sull'ente locale ed è quindi nei confronti di quest'ultimo che vanno proposte eventuali domande risarcitorie. Nel merito, ha respinto le domande di risarcimento e compensato le spese di lite.
1.4 Il Tribunale affronta la questione dell'illecita mancata celebrazione del matrimonio in data 14.9.2017, nonostante il CP_4 avesse precedentemente manifestato la volontà di sposarsi sia espressamente, sia sottoscrivendo un giuramento sull'inesistenza d'impedimenti. Anche il matrimonio celebrato ex art. 101 c.c. richiede il consenso di entrambi i coniugi e il consenso dev'essere espresso Parte davanti all'USC. Il comportamento dell' si sottrae a censura perché aveva dato atto che, al momento della celebrazione, il nubendo non era più in grado di prestare il proprio consenso.
pag. 5/17 1.5 Il Tribunale ha approfondito la questione del ritardo nel fissare la data del matrimonio. Ha ritenuto legittima la richiesta di un certificato dal quale risultasse lo stato di pericolo imminente di vita, tenuto conto che il nubendo era ricoverato in ospedale. Ha inoltre rilevato che i certificati datati 1.9.2017 (v. doc. 2 di parte appellante)
e 11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante), non erano idonei, in quanto, il primo, nulla specificava sul punto e, il secondo, documentava una situazione di “possibile” pericolo per la vita in
“breve tempo”. Diverso è invece il presupposto dell'imminente pericolo di vita, richiesto per celebrare il matrimonio dall'art. 101 c.c..
Unicamente il terzo certificato datato 12.9.2017 (v. doc. 4 di parte appellante) era idoneo per consentire la celebrazione del matrimonio nella forma richiesta.
1.6 È dunque solo a partire dalla consegna del terzo certificato, avvenuta in 13.9.2017, che può valutarsi se vi sia stato un colpevole ritardo, fissando la data della celebrazione il 14.9.2017. Il tempo trascorso tra la consegna del terzo certificato e la data fissata per la celebrazione è stato ritenuto, secondo una valutazione ex ante, congruo perché il 12.9.2017 non era stato ancora rilasciato il giuramento sull'inesistenza d'impedimenti al matrimonio ed è “lecito dubitare” della validità del giuramento del 13.9.2017, vista la condizione di apparente incapacità documentata dal verbale di mancata celebrazione. Deve aggiungersi che già dal certificato medico dell'11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante) emergeva che il non fosse costantemente cosciente. Se anche la cerimonia CP_4 fosse stata fissata il 12 o il 13 settembre, è probabile che il nubendo non avrebbe potuto prestare un valido consenso.
pag. 6/17 2. ha chiesto che, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso, sia accertata l'esclusiva responsabilità del e del , per l'illegittima mancata Controparte_1 CP_3 celebrazione del matrimonio tra l'appellante e e la CP_4 loro condanna al risarcimento di tutti i danni.
2.1 Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 101 c.c.. La ratio della norma è quella di celebrare il matrimonio nel più breve tempo possibile e la norma dispone in capo Parte all' un obbligo di organizzare la celebrazione. Il Comune è responsabile per il ritardo della celebrazione poiché, per attivare la Parte procedura, l' avrebbe richiesto un certificato medico, non obbligatorio, che recasse anche la dicitura, non necessaria, dell'imminente pericolo di vita, non prevista dal D.P.R. n. 396 del
2000, che a sua volta rinvia al D.M.
5.4.2002. Il giudice ha errato nel ritenere indispensabile il certificato per procedere alla celebrazione, poiché il era a conoscenza della gravità della condizione del CP_1 nubendo dal 23.8.2017 e, quindi, avrebbe dovuto attivarsi con urgenza per dare impulso alla celebrazione. Il Comune aveva atteso che gli venisse consegnato un “inutile certificato medico”, rendendosi colpevole del ritardo nella celebrazione del matrimonio.
2.2 Con il secondo motivo d'appello, parte appellante contesta la sentenza per aver ritenuto corretto che il non si fosse CP_1 attivato fino al 12.9.2017, rilasciando nel frattempo solamente informazioni generiche. Parte appellante, infatti, evidenzia che dal
23.8.2017 al 12.9.2017, il Comune avrebbe rilasciato informazioni insufficienti sulla documentazione ritenuta indispensabile per procedere al matrimonio. Sarebbe solo per questo motivo che la pag. 7/17 non avrebbe prodotto il certificato corretto per ben due Pt_1 volte. Solo il 12.9.2017, infatti, l'USC avrebbe riferito alla Pt_1 per la prima volta, la necessità, per celebrare il matrimonio, di un certificato medico contenente la dicitura dell'“imminente pericolo di vita”.
2.3 Con il terzo motivo di appello, la sostiene che il Pt_1 certificato datato 1.9.2017 (v. doc. 2 di parte appellante), prodotto secondo le indicazioni dell' pur non riportando la Parte_6 dicitura sull'imminente pericolo di vita, chiariva che CP_4
Parte non poteva essere dimesso dall'Ospedale sicché l' avrebbe potuto a recarsi in Ospedale per celebrare il matrimonio.
2.4 Con il quarto motivo di appello, vengono contestate le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado in ordine all'inidoneità del certificato dell'11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante). Parte appellante rileva un errore nella sentenza nella parte in cui ha inteso l'espressione “exitus in breve tempo” come “possibilità” di morte in
“breve tempo”, ritenendo così giustificata la richiesta di un certificato con una dicitura più precisa. L'espressione denota già un concetto di Parte vita che sta per concludersi rapidamente. L' avrebbe dovuto ritenerlo idoneo ovvero attivarsi tempestivamente per accertare le condizioni di salute del nubendo.
2.5 Sempre nel quarto motivo di appello parte appellante lamenta la sussistenza di un ritardo per il periodo successivo al 13.9.2017, ore
8:30. Una volta ricevuto il certificato datato 12.9.2017 (v. doc. 4 di parte appellante) il mattino del 13.9.2017, il Comune avrebbe dovuto celebrare il matrimonio in giornata, invece che fissarlo per le ore pag. 8/17 14:00 del giorno successivo. Il quindi, è responsabile anche CP_1 dell'ulteriore ritardo di 31 ore, poiché proprio in questo lasso di tempo, le condizioni di salute di si sono ulteriormente CP_4 aggravate. Il sindaco, infatti, avrebbe potuto celebrare il matrimonio tra un impegno istituzionale e l'altro oppure avrebbe potuto nominare un supplente per procedere alla celebrazione. Parte appellante contesta ancora la sentenza con riferimento alla firma del giuramento e all'accertamento della capacità del nubendo. Nonostante CP_4
avesse firmato il giuramento circa l'assenza d'impedimenti al
[...]
Parte matrimonio, l' rifiutò di procedere alla celebrazione per la sua incapacità di intendere e di volere. La firma apposta sul giuramento implica ipso facto il riconoscimento della sua capacità. È ravvisabile Parte una contraddizione nel fatto che l' abbia richiesto ed ottenuto certificati medici attestanti la capacità d'intendere e volere del CP_4
e successivamente deciso di accertarla personalmente, al momento della celebrazione, senza necessità di un parere medico. Da ultimo parte appellante contesta l'incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste ufficiale di stato civile del Comune di . Parte_6 CP_1
3. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via di appello incidentale condizionato, ha chiesto di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva. La parte appellata ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado e precisato Parte che l'art. 101 c.c. prevede che l' “possa” e non “debba” procedere alla celebrazione del matrimonio in stato di pericolo imminente.
All'accertamento di tale presupposto non è tenuto a provvedere Parte personalmente l' sia perché non ha le competenze scientifiche per effettuarlo, sia perché i dati attinenti alla salute sono coperti da pag. 9/17 riservatezza. La richiesta di un certificato medico con la specifica dicitura dell'imminente pericolo di vita corrisponde a una modalità scrupolosa e consentita di verificare la sussistenza di un presupposto previsto dalla legge. Il carattere eccezionale della norma ne impone un'interpretazione restrittiva. Le circostanze sulla quale quali aveva deposto la teste (istruttore direttivo amministrativo del Parte_6
), sono comunque provate documentalmente. Parte_7
4. Anche il Sindaco del , nella sua qualità di Controparte_1
Ufficiale di Governo, ha chiesto la conferma della decisione richiamando le argomentazioni del Tribunale.
5. I primi tre motivi di appello e il quarto motivo nella parte concernente il certificato medico 11.9.2017 non sono meritevoli di accoglimento. Le argomentazioni poste da parte appellante a fondamento dei singoli motivi giustificano una trattazione unitaria perché presuppongono la risoluzione delle medesime questioni. Per accertare se vi sia una responsabilità del per la Controparte_1 mancata celebrazione del matrimonio tra e Parte_1 CP_4
sino al 13.9.2017, è necessario stabilire, se per procedere alla
[...]
Parte celebrazione, nei casi di cui all'art. 101 c.c., fosse consentito all' richiedere un certificato medico recante la dicitura dell'”imminente pericolo di vita” e, in secondo luogo, chiarire se in detti casi vi fosse Parte un obbligo dell' di attivarsi autonomamente per accertare lo stato d'imminente pericolo.
5.1 L'art. 101 c.c. tutela la costituzione del vincolo matrimoniale, rinunciando alle formalità preliminari e demandando alle dichiarazioni degli sposi le informazioni relative all'insussistenza d'impedimenti non pag. 10/17 dispensabili. La norma si fonda su due presupposti: uno dei due sposi Parte deve trovarsi in “imminente pericolo di vita” e l' deve dichiarare il modo in cui ha provveduto ad accertarlo.
5.2 Quanto all'accertamento dell'imminente pericolo di vita, è vero che la norma non disciplina la modalità con cui si deve effettuare Parte l'accertamento, poiché prevede solamente che l' dichiari come abbia eseguito l'accertamento, ma è altrettanto vero che, proprio perché non è imposta una specifica modalità, la forma è rimessa al prudente apprezzamento della pubblica amministrazione. Venendo in rilievo le condizioni di salute di una persona ricoverata in ospedale con una patologia ingravescente (neoplasia), era legittimo richiedere che la particolare condizione fosse attestata dal personale medico curante per mezzo di un certificato. Considerando i motivi del pericolo e il luogo dove si trovava il nubendo, i medici erano i soggetti più competenti per fornire chiare indicazioni sullo stato di avanzamento della malattia e sul pericolo di vita.
5.3 Non è condivisibile l'affermazione secondo cui il Comune di sarebbe responsabile per non essersi attivato nonostante CP_1 fosse a conoscenza della situazione d'imminente pericolo di vita del
. Come correttamente rilevato dalla difesa del Sindaco, era CP_4 legittimo richiedere che le effettive condizioni di salute fossero verificate dal personale sanitario avente una adeguata preparazione. Parte Non avrebbe potuto esigersi che fosse l' a consultare una cartella clinica e trarne le conclusioni. La richiesta del certificato non costituiva un inutile aggravio burocratico, tenuto conto che la procedura non prevede pubblicazioni e che i nubendi non avevano ritenuto di rivolgersi ex art. 100 c.c. al Tribunale per autorizzare la pag. 11/17 celebrazione in assenza di pubblicazioni o con un termine ridotto. Le pubblicazioni rappresentano una forma di pubblicità-notizia avente lo scopo di far conoscere ai terzi la volontà dei nubendi, anche al fine di Parte rendere possibili l'opposizione da parte dei soggetti legittimati. L' appare aver agito in modo prudente in quanto ha posto la dovuta attenzione alla verifica preliminare dell'imminente pericolo di vita di in una situazione in cui i nubendi erano CP_4 concretamente in condizioni di documentarla.
5.4 Quanto al momento in cui la ha avuto conoscenza di Pt_1 dover consegnare un certificato contenente la dicitura richiesta, è condivisibile l'impostazione del giudice di primo grado, secondo cui l'appellante ne fosse informata quantomeno dal 4.9.2017. È la stessa appellante ad aver ammesso tale circostanza in primo grado, quando Parte aveva sostenuto che per l' il certificato del prof. non era Tes_2 chiaro circa la condizione dell'imminente pericolo di vita (v. citazione, pag. 2, punto 13).
5.5 Il primo certificato datato 1.9.2017 (v. doc. 2 di parte appellante), prodotto al Comune dalla si limitava ad Pt_1 attestare che “non è possibile dimettere il paziente, né predisporre una giornata di permesso”, senza nulla aggiungere o precisare sulla condizione di pericolo di vita imminente. Anche il secondo certificato, datato 11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante), contiene una dicitura che rimane equivoca con riferimento al presupposto necessario per la celebrazione: “è in condizioni cliniche di estrema gravità per la presenza di una neoplasia metastatizzata che potrebbe portare ad exitus in breve tempo”. Viene fatto riferimento a condizioni cliniche gravi ma non a una situazione d'imminente pericolo per la pag. 12/17 vita del paziente. Il “breve tempo”, senza ulteriori specificazioni, non era sufficiente per celebrare il rito con le modalità richieste. Il terzo certificato, datato 12.9.2017 (v. doc. 4 di parte appellante), risponde Parte correttamente alle richieste dell' che trovano giustificazione nella previsione normativa. Nell'ultimo certificato il medico aveva specificato che per “exitus in breve tempo” intendeva la sussistenza Parte di un “pericolo di vita imminente”. L' non aveva più motivo per dubitare sul significato da attribuire alla gravità della malattia.
5.6 Considerato che la era a conoscenza della necessità di Pt_1 produrre un certificato dal contenuto specifico quantomeno dal
4.9.2017, si evidenzia che la nubenda impiegò dieci giorni per depositare presso gli uffici comunali il certificato prescritto. Il lasso di tempo trascorso sino al 13.9.2017 non può essere considerato un ritardo addebitabile alla pubblica amministrazione.
6. Nel quinto motivo di appello l'appellante contesta il ritardo di 31 ore per il tempo trascorso dalla presentazione del terzo certificato alla celebrazione. Ricevuto il certificato medico richiesto, il
Comune fissò la celebrazione per il giorno successivo alle ore 14:00.
Appare dirimente confrontare le condizioni di salute del il CP_4 giorno 13.9.2017, data in cui era stato consegnato il certificato, ed il giorno 14.9.2017, data in cui fu fissata la celebrazione del matrimonio. Dalla cartella clinica, emerge che il giorno 13.9.2017
era “soporoso. Apre gli occhi alla chiamata. NON CP_4
ESEGUE. GRAVE”. Il giorno 14.09.2017 nella cartella clinica si legge:
“molto assopito. Apre gli occhi solo su stimolo doloroso”. Nello stesso certificato del 12.9.2017 si annota che già allora il paziente alternava
“periodi di non risvegliabilità (pre coma)” a periodi in cui riprendeva il pag. 13/17 controllo della propria coscienza. Dalla documentazione si evince che già in data 12.9.2017 le condizioni di erano CP_4 fortemente compromesse e non gli consentivano di essere cosciente in modo costante. Dal quadro clinico documentato in data 12.9.2017 si desume che anche qualora l'USC si fosse recata in Parte_6 ospedale nel pomeriggio del giorno precedente, sarebbe probabilmente giunta a una conclusione analoga sull'incapacità del nubendo nell'esprimere un valido consenso. Il lamentato ritardo è di conseguenza privo di rilevanza causale rispetto alla mancata celebrazione del matrimonio.
7. Sempre con il quinto motivo di appello la difesa della contesta anche che il nubendo fosse incapace d'intendere e Pt_1 volere al momento della celebrazione. La firma sul giuramento attestante l'inesistenza di impedimenti non dispensabili e la manifestazione del consenso matrimoniale costituiscono tuttavia momenti della procedura distinti tra loro. Il fatto che CP_4 sia, in qualche modo, riuscito ad apporre un segno illeggibile sul giuramento relativo all'inesistenza d'impedimenti, non implica che fosse capace d'intendere e di volere. L'accertamento della capacità di Parte intendere e di volere al momento della celebrazione compete all'
e la capacità deve essere valutata in un uno specifico momento. A Parte prescindere da quanto precedentemente attestato dal medico, l' non avrebbe potuto esimersi dal verificare che in sua presenza fosse espressa una volontà libera, scevra da qualsiasi forma di Parte condizionamento. L' ha pertanto correttamente verificato se la capacità di intendere e di volere sussistesse nel momento in cui i nubendi dovevano essere uniti in matrimonio. Alla presenza di quattro persone, alle ore 14:20, attestò che Parte_6 CP_4
pag. 14/17 “… non era in grado di manifestare la propria volontà e assenso CP_4 al proprio matrimonio in quanto non era in grado d'intendere e volere” (v. verbale doc. 7 Sindaco del Comune di ). La difesa CP_1 dell'appellante non richiama alcuna testimonianza in grado di Parte sconfessare quanto dichiarato dall' . Dal verbale non risulta che alcuno dei presenti avesse contestato la valutazione della Pt_6 chiedendo che venisse verbalizzato che, a proprio parere, la persona fosse in grado di esprimere il proprio consenso al matrimonio. Il teste ha piuttosto affermato: “ricordo che nessuno si è Parte_4
Parte opposto in quel momento al verbale redatto dall' ricordo piuttosto la figlia del , che ha strattonato il Comandante dei CP_4 vigili perché non proseguisse nella celebrazione del matrimonio” (v. verbale 21.9.22, pag. 4). Dalla dichiarazione emerge che quel giorno in ospedale la figlia di e non fossero CP_4 Controparte_5 affatto d'accordo sul matrimonio e le ragioni possono agevolmente comprendersi anche considerando le pretese di natura patrimoniale che la ha avanzato nel presente processo (v. atto di Pt_1 citazione di primo grado, pag. 11: “ se al momento della morte del de cuius ella ne fosse stata la coniuge, alla figlia sarebbe spettata solo la metà del patrimonio ...”). Occorre sottolineare che non vi è alcun Parte motivo per dubitare che l' abbia attestato quanto effettivamente riscontrato, essendo priva d'interesse a prendere una decisione che potesse corrispondere alle richieste della figlia di CP_4 piuttosto che a quelle della compagna Appare anche Controparte_5
Parte chiaro il motivo per cui l' abbia prestato particolare attenzione nell'accertare che fosse effettivamente in condizioni di CP_4 esprimere un consenso consapevole.
pag. 15/17 8. Parte appellante si sofferma anche sull'eccezione di incapacità della teste La questione è irrilevante ai fini del decidere Pt_6 perché il giudice non ha richiamato dichiarazioni della teste. Qualora le considerazioni difensive sulla capacità a testimoniare fossero interpretate come un distinto motivo di gravame, l'appellante non ne ha specificato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la rilevanza ai fini della decisione.
9. L'appello principale deve pertanto essere integralmente respinto.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato del CP_1
. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
[...]
2014, n. 55, seguono la soccombenza di Parte_1
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile in favore di ciascuna delle parti appellate nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 + euro
4.287,00) dello scaglione applicabile (indeterminabile – complessità media). Ai fini della complessità della causa, occorre tener conto anche del valore delle pretese economiche contenute a pag. 12 s. dell'atto di citazione di primo grado.
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
11. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
pag. 16/17
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e del , NELLA SUA CP_1 Controparte_3
QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO, avverso la sentenza del
Tribunale di Treviso 24 ottobre 2023 n. 1908, così provvede:
1) rigetta l'appello di confermando la Parte_1 sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, liquidate per ciascuna di loro nella somma di euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115.;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 23 gennaio 2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 735 /2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Giovanna Catania, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via San Pietro, 80, Padova
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Municipio 16, , in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1 pro tempore, (C.F. ), assistito e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avvocato Antonello Coniglione ed elettivamente domiciliato in via Municipio n. 16, presso la sede municipale di Palazzo Cà
Sugana a CP_1
e contro
(C.F. ) nella Controparte_3 P.IVA_2 sua qualità di Ufficiale di Governo, assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (c.f. ) P.IVA_3 ed elettivamente in Piazza San Marco, 63, Venezia
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, 24 ottobre 2023, n. 1908.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: 1). -In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1908/2023, emessa dal Tribunale di Treviso, sezione civile, nell'ambito del giudizio n. 7152/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado. In particolare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1 proprio rappresentante legale pro tempore e del Sindaco del
[...]
, nella sua qualità di ufficiale del Governo, per la illegittima CP_1 mancata celebrazione del matrimonio tra l'attrice ed il sig. CP_4
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento, in favore
[...] dell'attrice, di tutti danni dalla stessa subiti, nessuno escluso, anche come sopra evidenziati, connessi e/o conseguenziali, ed ivi delle lesioni e delle voci di danno eziologicamente collegate (patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale, alla vita di relazione, esistenziale, per inabilità temporanea totale e parziale, esborsi, etc.), secondo gli importi meglio precisati in parte motiva o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. 2). - Rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate degli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3). - Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DEL : nel merito: rigettarsi, Controparte_1 per le motivazioni esposte in comparsa di risposta con appello incidentale ex art. 343 c.p.c., l'atto introduttivo del presente giudizio pag. 2/17 di appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 1908/2023, emessa dal
Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice
d.ssa Susanna Menegazzi, in data 23.10.2023 e depositata in data
24.10.2023, non notificata, nella parte in cui respinge le domande di parte attrice;
in subordine, nel merito, in via di appello incidentale: nel caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, accogliersi l'appello incidentale del e, per l'effetto, Controparte_1 accertata e dichiarata, per i motivi in premessa indicati, la parziale erroneità della sentenza n. 1908/2023, emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice d.ssa
Susanna Menegazzi, in data 23.10.2023 e depositata in data
24.10.2023, non notificata, nella sola parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in via preliminare dal e ha dichiarato il difetto di Controparte_1 legittimazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo, riformare in parte qua detta sentenza e, conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alle domande Controparte_1 tutte avanzate dalla signora e, per l'effetto, Parte_1 dichiararle tutte inammissibili. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, nella sua eventualità di rimessione della causa in istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie formulate da ultimo nelle note di trattazione scritta datate 24.04.2023, non accolte, che di seguito si riportano: - “ribadita la non accettazione alla rinuncia manifestata dal difensore di parte attrice all'escussione dei testi sig.ra e sig. , si insiste per l'ammissione ed Testimone_1 Testimone_2 escussione degli stessi;
- si chiede che venga acquisito ex officio presso la pubblica amministrazione Comune di il fascicolo CP_1
pag. 3/17 formato dall'ufficiale di stato civile in relazione al matrimonio, poi non celebrato, per cui è causa;
- si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione dei video registrati con i propri cellulari il giorno
14.09.2017, in occasione della tentata celebrazione del matrimonio per cui è causa, dai signori , , Testimone_1 Parte_2 Pt_3
e .”
[...] Parte_4
CONCLUSIONI DEL SINDACO DEL nella Controparte_1 sua qualità di Ufficiale di Governo: voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello adita rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria sulle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel novembre del 2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 il per accertare la sua responsabilità per la Controparte_1 mancata celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di vita tra l'attrice e e ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_4 danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in conseguenza della perdita dei diritti successori.
1.1 La ha lamentato l'illiceità della condotta del Comune Pt_1 per aver illegittimamente rifiutato di celebrare il matrimonio, in violazione dell'art. 101 c.c.: per aver ritenuto inidonea la documentazione medica prodotta e preteso, al fine di attivare la procedura finalizzata alla celebrazione, un certificato medico dal quale risultasse lo stato d'imminente pericolo per la vita di;
CP_4 per aver ritardato la celebrazione e per aver riscontrato l'incapacità
d'intendere e di volere del nubendo, nonostante lo stesso avesse già
pag. 4/17 manifestato la volontà di sposarsi. Per il colpevole ritardo nella celebrazione, attribuibile alla condotta ostruzionistica del Comune,
era deceduto senza che il matrimonio potesse CP_4 avvenire.
1.2 Si sono costituiti, il Sindaco del con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato e il quest'ultimo Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'ente territoriale. Entrambi i convenuti hanno contestato nel merito la pretesa attorea e ne hanno chiesto il rigetto.
1.3 Con sentenza 24 ottobre 2023 n. 1908/2023, il Tribunale di
Treviso ha, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione del
Sindaco quale Ufficiale di Governo, in quanto gli atti del Sindaco e dell'ufficiale di stato civile ricadono sull'ente locale ed è quindi nei confronti di quest'ultimo che vanno proposte eventuali domande risarcitorie. Nel merito, ha respinto le domande di risarcimento e compensato le spese di lite.
1.4 Il Tribunale affronta la questione dell'illecita mancata celebrazione del matrimonio in data 14.9.2017, nonostante il CP_4 avesse precedentemente manifestato la volontà di sposarsi sia espressamente, sia sottoscrivendo un giuramento sull'inesistenza d'impedimenti. Anche il matrimonio celebrato ex art. 101 c.c. richiede il consenso di entrambi i coniugi e il consenso dev'essere espresso Parte davanti all'USC. Il comportamento dell' si sottrae a censura perché aveva dato atto che, al momento della celebrazione, il nubendo non era più in grado di prestare il proprio consenso.
pag. 5/17 1.5 Il Tribunale ha approfondito la questione del ritardo nel fissare la data del matrimonio. Ha ritenuto legittima la richiesta di un certificato dal quale risultasse lo stato di pericolo imminente di vita, tenuto conto che il nubendo era ricoverato in ospedale. Ha inoltre rilevato che i certificati datati 1.9.2017 (v. doc. 2 di parte appellante)
e 11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante), non erano idonei, in quanto, il primo, nulla specificava sul punto e, il secondo, documentava una situazione di “possibile” pericolo per la vita in
“breve tempo”. Diverso è invece il presupposto dell'imminente pericolo di vita, richiesto per celebrare il matrimonio dall'art. 101 c.c..
Unicamente il terzo certificato datato 12.9.2017 (v. doc. 4 di parte appellante) era idoneo per consentire la celebrazione del matrimonio nella forma richiesta.
1.6 È dunque solo a partire dalla consegna del terzo certificato, avvenuta in 13.9.2017, che può valutarsi se vi sia stato un colpevole ritardo, fissando la data della celebrazione il 14.9.2017. Il tempo trascorso tra la consegna del terzo certificato e la data fissata per la celebrazione è stato ritenuto, secondo una valutazione ex ante, congruo perché il 12.9.2017 non era stato ancora rilasciato il giuramento sull'inesistenza d'impedimenti al matrimonio ed è “lecito dubitare” della validità del giuramento del 13.9.2017, vista la condizione di apparente incapacità documentata dal verbale di mancata celebrazione. Deve aggiungersi che già dal certificato medico dell'11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante) emergeva che il non fosse costantemente cosciente. Se anche la cerimonia CP_4 fosse stata fissata il 12 o il 13 settembre, è probabile che il nubendo non avrebbe potuto prestare un valido consenso.
pag. 6/17 2. ha chiesto che, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso, sia accertata l'esclusiva responsabilità del e del , per l'illegittima mancata Controparte_1 CP_3 celebrazione del matrimonio tra l'appellante e e la CP_4 loro condanna al risarcimento di tutti i danni.
2.1 Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 101 c.c.. La ratio della norma è quella di celebrare il matrimonio nel più breve tempo possibile e la norma dispone in capo Parte all' un obbligo di organizzare la celebrazione. Il Comune è responsabile per il ritardo della celebrazione poiché, per attivare la Parte procedura, l' avrebbe richiesto un certificato medico, non obbligatorio, che recasse anche la dicitura, non necessaria, dell'imminente pericolo di vita, non prevista dal D.P.R. n. 396 del
2000, che a sua volta rinvia al D.M.
5.4.2002. Il giudice ha errato nel ritenere indispensabile il certificato per procedere alla celebrazione, poiché il era a conoscenza della gravità della condizione del CP_1 nubendo dal 23.8.2017 e, quindi, avrebbe dovuto attivarsi con urgenza per dare impulso alla celebrazione. Il Comune aveva atteso che gli venisse consegnato un “inutile certificato medico”, rendendosi colpevole del ritardo nella celebrazione del matrimonio.
2.2 Con il secondo motivo d'appello, parte appellante contesta la sentenza per aver ritenuto corretto che il non si fosse CP_1 attivato fino al 12.9.2017, rilasciando nel frattempo solamente informazioni generiche. Parte appellante, infatti, evidenzia che dal
23.8.2017 al 12.9.2017, il Comune avrebbe rilasciato informazioni insufficienti sulla documentazione ritenuta indispensabile per procedere al matrimonio. Sarebbe solo per questo motivo che la pag. 7/17 non avrebbe prodotto il certificato corretto per ben due Pt_1 volte. Solo il 12.9.2017, infatti, l'USC avrebbe riferito alla Pt_1 per la prima volta, la necessità, per celebrare il matrimonio, di un certificato medico contenente la dicitura dell'“imminente pericolo di vita”.
2.3 Con il terzo motivo di appello, la sostiene che il Pt_1 certificato datato 1.9.2017 (v. doc. 2 di parte appellante), prodotto secondo le indicazioni dell' pur non riportando la Parte_6 dicitura sull'imminente pericolo di vita, chiariva che CP_4
Parte non poteva essere dimesso dall'Ospedale sicché l' avrebbe potuto a recarsi in Ospedale per celebrare il matrimonio.
2.4 Con il quarto motivo di appello, vengono contestate le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado in ordine all'inidoneità del certificato dell'11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante). Parte appellante rileva un errore nella sentenza nella parte in cui ha inteso l'espressione “exitus in breve tempo” come “possibilità” di morte in
“breve tempo”, ritenendo così giustificata la richiesta di un certificato con una dicitura più precisa. L'espressione denota già un concetto di Parte vita che sta per concludersi rapidamente. L' avrebbe dovuto ritenerlo idoneo ovvero attivarsi tempestivamente per accertare le condizioni di salute del nubendo.
2.5 Sempre nel quarto motivo di appello parte appellante lamenta la sussistenza di un ritardo per il periodo successivo al 13.9.2017, ore
8:30. Una volta ricevuto il certificato datato 12.9.2017 (v. doc. 4 di parte appellante) il mattino del 13.9.2017, il Comune avrebbe dovuto celebrare il matrimonio in giornata, invece che fissarlo per le ore pag. 8/17 14:00 del giorno successivo. Il quindi, è responsabile anche CP_1 dell'ulteriore ritardo di 31 ore, poiché proprio in questo lasso di tempo, le condizioni di salute di si sono ulteriormente CP_4 aggravate. Il sindaco, infatti, avrebbe potuto celebrare il matrimonio tra un impegno istituzionale e l'altro oppure avrebbe potuto nominare un supplente per procedere alla celebrazione. Parte appellante contesta ancora la sentenza con riferimento alla firma del giuramento e all'accertamento della capacità del nubendo. Nonostante CP_4
avesse firmato il giuramento circa l'assenza d'impedimenti al
[...]
Parte matrimonio, l' rifiutò di procedere alla celebrazione per la sua incapacità di intendere e di volere. La firma apposta sul giuramento implica ipso facto il riconoscimento della sua capacità. È ravvisabile Parte una contraddizione nel fatto che l' abbia richiesto ed ottenuto certificati medici attestanti la capacità d'intendere e volere del CP_4
e successivamente deciso di accertarla personalmente, al momento della celebrazione, senza necessità di un parere medico. Da ultimo parte appellante contesta l'incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste ufficiale di stato civile del Comune di . Parte_6 CP_1
3. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via di appello incidentale condizionato, ha chiesto di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva. La parte appellata ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado e precisato Parte che l'art. 101 c.c. prevede che l' “possa” e non “debba” procedere alla celebrazione del matrimonio in stato di pericolo imminente.
All'accertamento di tale presupposto non è tenuto a provvedere Parte personalmente l' sia perché non ha le competenze scientifiche per effettuarlo, sia perché i dati attinenti alla salute sono coperti da pag. 9/17 riservatezza. La richiesta di un certificato medico con la specifica dicitura dell'imminente pericolo di vita corrisponde a una modalità scrupolosa e consentita di verificare la sussistenza di un presupposto previsto dalla legge. Il carattere eccezionale della norma ne impone un'interpretazione restrittiva. Le circostanze sulla quale quali aveva deposto la teste (istruttore direttivo amministrativo del Parte_6
), sono comunque provate documentalmente. Parte_7
4. Anche il Sindaco del , nella sua qualità di Controparte_1
Ufficiale di Governo, ha chiesto la conferma della decisione richiamando le argomentazioni del Tribunale.
5. I primi tre motivi di appello e il quarto motivo nella parte concernente il certificato medico 11.9.2017 non sono meritevoli di accoglimento. Le argomentazioni poste da parte appellante a fondamento dei singoli motivi giustificano una trattazione unitaria perché presuppongono la risoluzione delle medesime questioni. Per accertare se vi sia una responsabilità del per la Controparte_1 mancata celebrazione del matrimonio tra e Parte_1 CP_4
sino al 13.9.2017, è necessario stabilire, se per procedere alla
[...]
Parte celebrazione, nei casi di cui all'art. 101 c.c., fosse consentito all' richiedere un certificato medico recante la dicitura dell'”imminente pericolo di vita” e, in secondo luogo, chiarire se in detti casi vi fosse Parte un obbligo dell' di attivarsi autonomamente per accertare lo stato d'imminente pericolo.
5.1 L'art. 101 c.c. tutela la costituzione del vincolo matrimoniale, rinunciando alle formalità preliminari e demandando alle dichiarazioni degli sposi le informazioni relative all'insussistenza d'impedimenti non pag. 10/17 dispensabili. La norma si fonda su due presupposti: uno dei due sposi Parte deve trovarsi in “imminente pericolo di vita” e l' deve dichiarare il modo in cui ha provveduto ad accertarlo.
5.2 Quanto all'accertamento dell'imminente pericolo di vita, è vero che la norma non disciplina la modalità con cui si deve effettuare Parte l'accertamento, poiché prevede solamente che l' dichiari come abbia eseguito l'accertamento, ma è altrettanto vero che, proprio perché non è imposta una specifica modalità, la forma è rimessa al prudente apprezzamento della pubblica amministrazione. Venendo in rilievo le condizioni di salute di una persona ricoverata in ospedale con una patologia ingravescente (neoplasia), era legittimo richiedere che la particolare condizione fosse attestata dal personale medico curante per mezzo di un certificato. Considerando i motivi del pericolo e il luogo dove si trovava il nubendo, i medici erano i soggetti più competenti per fornire chiare indicazioni sullo stato di avanzamento della malattia e sul pericolo di vita.
5.3 Non è condivisibile l'affermazione secondo cui il Comune di sarebbe responsabile per non essersi attivato nonostante CP_1 fosse a conoscenza della situazione d'imminente pericolo di vita del
. Come correttamente rilevato dalla difesa del Sindaco, era CP_4 legittimo richiedere che le effettive condizioni di salute fossero verificate dal personale sanitario avente una adeguata preparazione. Parte Non avrebbe potuto esigersi che fosse l' a consultare una cartella clinica e trarne le conclusioni. La richiesta del certificato non costituiva un inutile aggravio burocratico, tenuto conto che la procedura non prevede pubblicazioni e che i nubendi non avevano ritenuto di rivolgersi ex art. 100 c.c. al Tribunale per autorizzare la pag. 11/17 celebrazione in assenza di pubblicazioni o con un termine ridotto. Le pubblicazioni rappresentano una forma di pubblicità-notizia avente lo scopo di far conoscere ai terzi la volontà dei nubendi, anche al fine di Parte rendere possibili l'opposizione da parte dei soggetti legittimati. L' appare aver agito in modo prudente in quanto ha posto la dovuta attenzione alla verifica preliminare dell'imminente pericolo di vita di in una situazione in cui i nubendi erano CP_4 concretamente in condizioni di documentarla.
5.4 Quanto al momento in cui la ha avuto conoscenza di Pt_1 dover consegnare un certificato contenente la dicitura richiesta, è condivisibile l'impostazione del giudice di primo grado, secondo cui l'appellante ne fosse informata quantomeno dal 4.9.2017. È la stessa appellante ad aver ammesso tale circostanza in primo grado, quando Parte aveva sostenuto che per l' il certificato del prof. non era Tes_2 chiaro circa la condizione dell'imminente pericolo di vita (v. citazione, pag. 2, punto 13).
5.5 Il primo certificato datato 1.9.2017 (v. doc. 2 di parte appellante), prodotto al Comune dalla si limitava ad Pt_1 attestare che “non è possibile dimettere il paziente, né predisporre una giornata di permesso”, senza nulla aggiungere o precisare sulla condizione di pericolo di vita imminente. Anche il secondo certificato, datato 11.9.2017 (v. doc. 3 di parte appellante), contiene una dicitura che rimane equivoca con riferimento al presupposto necessario per la celebrazione: “è in condizioni cliniche di estrema gravità per la presenza di una neoplasia metastatizzata che potrebbe portare ad exitus in breve tempo”. Viene fatto riferimento a condizioni cliniche gravi ma non a una situazione d'imminente pericolo per la pag. 12/17 vita del paziente. Il “breve tempo”, senza ulteriori specificazioni, non era sufficiente per celebrare il rito con le modalità richieste. Il terzo certificato, datato 12.9.2017 (v. doc. 4 di parte appellante), risponde Parte correttamente alle richieste dell' che trovano giustificazione nella previsione normativa. Nell'ultimo certificato il medico aveva specificato che per “exitus in breve tempo” intendeva la sussistenza Parte di un “pericolo di vita imminente”. L' non aveva più motivo per dubitare sul significato da attribuire alla gravità della malattia.
5.6 Considerato che la era a conoscenza della necessità di Pt_1 produrre un certificato dal contenuto specifico quantomeno dal
4.9.2017, si evidenzia che la nubenda impiegò dieci giorni per depositare presso gli uffici comunali il certificato prescritto. Il lasso di tempo trascorso sino al 13.9.2017 non può essere considerato un ritardo addebitabile alla pubblica amministrazione.
6. Nel quinto motivo di appello l'appellante contesta il ritardo di 31 ore per il tempo trascorso dalla presentazione del terzo certificato alla celebrazione. Ricevuto il certificato medico richiesto, il
Comune fissò la celebrazione per il giorno successivo alle ore 14:00.
Appare dirimente confrontare le condizioni di salute del il CP_4 giorno 13.9.2017, data in cui era stato consegnato il certificato, ed il giorno 14.9.2017, data in cui fu fissata la celebrazione del matrimonio. Dalla cartella clinica, emerge che il giorno 13.9.2017
era “soporoso. Apre gli occhi alla chiamata. NON CP_4
ESEGUE. GRAVE”. Il giorno 14.09.2017 nella cartella clinica si legge:
“molto assopito. Apre gli occhi solo su stimolo doloroso”. Nello stesso certificato del 12.9.2017 si annota che già allora il paziente alternava
“periodi di non risvegliabilità (pre coma)” a periodi in cui riprendeva il pag. 13/17 controllo della propria coscienza. Dalla documentazione si evince che già in data 12.9.2017 le condizioni di erano CP_4 fortemente compromesse e non gli consentivano di essere cosciente in modo costante. Dal quadro clinico documentato in data 12.9.2017 si desume che anche qualora l'USC si fosse recata in Parte_6 ospedale nel pomeriggio del giorno precedente, sarebbe probabilmente giunta a una conclusione analoga sull'incapacità del nubendo nell'esprimere un valido consenso. Il lamentato ritardo è di conseguenza privo di rilevanza causale rispetto alla mancata celebrazione del matrimonio.
7. Sempre con il quinto motivo di appello la difesa della contesta anche che il nubendo fosse incapace d'intendere e Pt_1 volere al momento della celebrazione. La firma sul giuramento attestante l'inesistenza di impedimenti non dispensabili e la manifestazione del consenso matrimoniale costituiscono tuttavia momenti della procedura distinti tra loro. Il fatto che CP_4 sia, in qualche modo, riuscito ad apporre un segno illeggibile sul giuramento relativo all'inesistenza d'impedimenti, non implica che fosse capace d'intendere e di volere. L'accertamento della capacità di Parte intendere e di volere al momento della celebrazione compete all'
e la capacità deve essere valutata in un uno specifico momento. A Parte prescindere da quanto precedentemente attestato dal medico, l' non avrebbe potuto esimersi dal verificare che in sua presenza fosse espressa una volontà libera, scevra da qualsiasi forma di Parte condizionamento. L' ha pertanto correttamente verificato se la capacità di intendere e di volere sussistesse nel momento in cui i nubendi dovevano essere uniti in matrimonio. Alla presenza di quattro persone, alle ore 14:20, attestò che Parte_6 CP_4
pag. 14/17 “… non era in grado di manifestare la propria volontà e assenso CP_4 al proprio matrimonio in quanto non era in grado d'intendere e volere” (v. verbale doc. 7 Sindaco del Comune di ). La difesa CP_1 dell'appellante non richiama alcuna testimonianza in grado di Parte sconfessare quanto dichiarato dall' . Dal verbale non risulta che alcuno dei presenti avesse contestato la valutazione della Pt_6 chiedendo che venisse verbalizzato che, a proprio parere, la persona fosse in grado di esprimere il proprio consenso al matrimonio. Il teste ha piuttosto affermato: “ricordo che nessuno si è Parte_4
Parte opposto in quel momento al verbale redatto dall' ricordo piuttosto la figlia del , che ha strattonato il Comandante dei CP_4 vigili perché non proseguisse nella celebrazione del matrimonio” (v. verbale 21.9.22, pag. 4). Dalla dichiarazione emerge che quel giorno in ospedale la figlia di e non fossero CP_4 Controparte_5 affatto d'accordo sul matrimonio e le ragioni possono agevolmente comprendersi anche considerando le pretese di natura patrimoniale che la ha avanzato nel presente processo (v. atto di Pt_1 citazione di primo grado, pag. 11: “ se al momento della morte del de cuius ella ne fosse stata la coniuge, alla figlia sarebbe spettata solo la metà del patrimonio ...”). Occorre sottolineare che non vi è alcun Parte motivo per dubitare che l' abbia attestato quanto effettivamente riscontrato, essendo priva d'interesse a prendere una decisione che potesse corrispondere alle richieste della figlia di CP_4 piuttosto che a quelle della compagna Appare anche Controparte_5
Parte chiaro il motivo per cui l' abbia prestato particolare attenzione nell'accertare che fosse effettivamente in condizioni di CP_4 esprimere un consenso consapevole.
pag. 15/17 8. Parte appellante si sofferma anche sull'eccezione di incapacità della teste La questione è irrilevante ai fini del decidere Pt_6 perché il giudice non ha richiamato dichiarazioni della teste. Qualora le considerazioni difensive sulla capacità a testimoniare fossero interpretate come un distinto motivo di gravame, l'appellante non ne ha specificato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la rilevanza ai fini della decisione.
9. L'appello principale deve pertanto essere integralmente respinto.
Resta assorbito l'appello incidentale condizionato del CP_1
. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
[...]
2014, n. 55, seguono la soccombenza di Parte_1
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile in favore di ciascuna delle parti appellate nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 + euro
4.287,00) dello scaglione applicabile (indeterminabile – complessità media). Ai fini della complessità della causa, occorre tener conto anche del valore delle pretese economiche contenute a pag. 12 s. dell'atto di citazione di primo grado.
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
11. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
pag. 16/17
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e del , NELLA SUA CP_1 Controparte_3
QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO, avverso la sentenza del
Tribunale di Treviso 24 ottobre 2023 n. 1908, così provvede:
1) rigetta l'appello di confermando la Parte_1 sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, liquidate per ciascuna di loro nella somma di euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115.;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 23 gennaio 2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
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