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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2818/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 17.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Antonino D'Antona Parte_1 C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fava ( ), che lo rappresenta e difende, con C.F._2 domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
1 P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 44 presso lo studio dell'avv. Gian Tommaso
Avati ( ), che la rappresenta e difende, con domicilio digitale all'indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata Email_2
APPELLATA
NONCHE'
), residente in [...] Controparte_2 C.F._4
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
), elett.te dom.to in PO d'RC (Na) alla Controparte_3 C.F._5
Via G. Verdi n. 2 presso lo studio dell'avv. Luigi Magno ( ), dal quale è rapp.to C.F._6
e difeso, con domicilio digitale Email_3
CITATO IN CAUSA IN APPELLO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2454/2024, pubblicata il 1° marzo
2024, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2020, previo il vano esperimento delle richieste di pagamento stragiudiziali e di un procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con relazione tecnica depositata in data 1.03.2021 (r.g. 19918/2019), conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e (rispettivamente, legittimata passiva ex lege per scopertura , e Controparte_2 Controparte_4 proprietario/conducente del motociclo tg. AS22740, a bordo del quale viaggiava l'attore in qualità di trasportato), al fine di conseguire il ristoro dei danni patiti in occasione del sinistro stradale occorso in
Napoli alla Via G. Ferraris la notte del 9.1.2012, allorquando il suddetto motociclo, che procedeva a velocità elevata, veniva in collisione con l'auto tg. CA711KX, che procedeva nello stesso senso di marcia.
Deduceva che, a causa del violento impatto, aveva riportato gravi lesioni personali - con ricovero in prognosi riservata - da cui erano derivati postumi permanenti.
2 Riferiva che, a causa delle gravi lesioni riportate, era stato costretto ad interrompere la professione di carrozziere, e che soltanto dopo alcuni anni aveva ripreso a lavorare, con mansioni, peraltro, inferiori.
Al momento del sinistro il motoveicolo su cui era trasportato l'attore era privo di copertura assicurativa.
Il proprietario dell'autovettura aveva proposto, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, giudizio di risarcimento danni nei confronti del proprietario/conducente del motociclo, . Controparte_2
Il giudizio si era concluso con sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 37900/2013, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario dell'autovettura, e rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , che il GdP aveva ritenuto esclusivo Controparte_2 responsabile del sinistro.
Radicatasi la lite, si costituiva preliminarmente eccependo la prescrizione Controparte_1 della domanda ai sensi dell'art. 2947 c.c., dal momento che le lettere di costituzione in mora inviate dall'attore in data 20.11.2012, 20.12.2013 e 17.2.2015 per il tramite dell'avv. Salvatore Travaglini, dovevano reputarsi inidonee ad interrompere i termini di prescrizione, in quanto ricostruivano la dinamica del sinistro in maniera differente rispetto a quella descritta nel successivo atto di citazione.
Resisteva anche nel merito e concludeva per il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_2
L'attore chiedeva di chiamare in causa il proprio precedente procuratore, avv. . Controparte_3
Il giudice rigettava la formulata istanza, ritenendo insussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario,
“ben potendo la parte attrice esercitare l'eventuale azione di responsabilità paventata nei confronti del predetto legale in separato ed autonomo giudizio”.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, il Tribunale dichiarava inammissibile la prova orale articolata dall'attore “in quanto avente ad oggetto circostanze assolutamente generiche, comportanti valutazioni non demandabili a testi ed, in parte, da provare documentalmente”.
La causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, rigettava la domanda di parte attrice, compensando tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalla convenuta , poiché tra la data del sinistro (9.1.2012) e la prima valida Controparte_1 lettera di costituzione in mora (4.12.2018), era decorso il termine di prescrizione, individuato in sei anni
3 ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c., assumendo che le precedenti lettere di costituzione in mora (racc.te r.r. del 20.12.2012, del 12.12.2013, e del 17.2.2015: in atti) fossero siano idonee a realizzare l'effetto interruttivo, in quanto in esse l'incidente stradale risultava prospettato “con modalità e dinamica affatto diverse da quelle allegate nell'atto di citazione”.
In esse, infatti, si assumeva che l'incidente fosse stato provocato da un veicolo rimasto sconosciuto, non già dal conducente del motociclo su cui l'attore viaggiava quale trasportato.
Trattandosi di due rappresentazioni dell'evento inconciliabili tra loro, le missive inviate prima del
4.12.2018 dovevano reputarsi inidonee a realizzare l'effetto interruttivo.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 6-13.6.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha invocato il contenuto della missiva di del 2.3.2015, da cui emergerebbe che l'impresa CP_1 designata aveva preso in carico il sinistro ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett b) del CAP (sinistro causato da autoveicolo privo di copertura assicurativa).
Il gravame è stato notificato anche all'avv. , “invitato al contradittorio”, rispetto al quale Controparte_3
l'appellante ha dedotto di aver trasmesso, all'esito della sentenza di primo grado, una “richiesta di risarcimento danni” in ordine a quanto emerso in giudizio sub specie di responsabilità professionale del predetto avvocato, ritenendo “opportuna una estensione del contraddittorio nei confronti dell'Avv. Salvatore Travalino al fine di invitarlo a contraddire ed esporre ogni opportuna difesa circa la infondatezza della eccezione di prescrizione accolta dal G.O.T. … estensore della sentenza di primo grado qui impugnata”.
Con comparsa del 16.10.2024 (per l'udienza del 18.11.2024, differita d'ufficio al 19.11.2024) si è costituita
, resistendo all'appello e concludendo per il rigetto. Controparte_1
Con comparsa del 26.10.2024 si è costituito anche l'avv. , eccependo l'inammissibilità Controparte_3 della vocatio in ius e la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
, come in primo grado, è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della vocatio in ius dell'avv. nel CP_3 presente giudizio di gravame.
La richiesta di una sua chiamata in causa in primo grado è stata correttamente denegata dal Tribunale, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, ed essendo l'accertamento dell'eventuale responsabilità del professionista estraneo al thema decidendum, azionabile separatamente, e, comunque, quand'anche connesso, in contrasto con la preminente esigenza di spedita definizione del giudizio (cfr. ordinanza del 2.2.2021).
La citazione dell'avv. nella presente fase di gravame “al fine di invitarlo a contraddire ed esporre ogni CP_3 opportuna difesa circa la infondatezza della eccezione di prescrizione” è, pertanto, inammissibile, trattandosi di soggetto estraneo al contraddittorio instaurato nel giudizio di primo grado, nei cui confronti, peraltro,
l'appellante nemmeno formula articolate conclusioni.
Ciò premesso, e venendo al merito del gravame proposto nei confronti di e di Controparte_1 [...]
, ne va ritenuta l'infondatezza. CP_2
Con unico articolato motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inefficaci le lettere di costituzione in mora datate 20.11.2012, 20.12.2013 e 17.2.2015, inviate dall'attore a per il tramite dell'avv. , e conseguentemente errato il rilievo di Controparte_1 Controparte_3 intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria, proposta oltre il decorso del termine di sei anni dall'evento, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c. ( a tenore del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (di quella di cui al primo comma), questa si applica anche all'azione civile”).
La censura è infondata.
Fermo restando quanto correttamente statuito dal giudice di prime cure in merito all'individuazione del termine di prescrizione di anni sei per l'azione di risarcimento danni proposta dal danneggiato ai sensi della disposizione sopra indicata, corretto è anche il ragionamento esposto in merito all'inefficacia interruttiva delle lettere di costituzione in mora del 20.12.2012, del 12.12.2013, e del 17.2.2015, nelle quali si legge che “L'incidente è avvenuto per esclusiva colpa del conducente di un'autovettura sconosciuta”.
Come dedotto dalla convenuta, esse contengono una descrizione del sinistro del tutto diversa, per dinamica e imputabilità, rispetto a quella descritta in citazione, essendo incentrate sulla prospettazione della riconducibilità causale dell'incidente alla condotta di guida di un pirata della strada rimasto ignoto.
5 La pronuncia è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, all'esplicitazione di una pretesa e all'intimazione idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n.
24656 del 03/12/2010; sentenza Sez. L, n. 24054 del 25/11/2015).
Nella specie, la descrizione del fatto generatore del credito è diversa da quella azionata giudizialmente.
E' evidente che uno degli elementi essenziali necessari al fine della corretta costituzione in mora del debitore, e cioè la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, è venuto completamente a mancare, venendo inspiegabilmente indicata, per oltre sei anni, la condotta di un'autovettura pirata, in luogo della ben diversa dinamica dedotta nel presente giudizio, e confermata anche dalla sentenza del Giudice di
Pace di Napoli in premessa indicata, in virtù della quale la responsabilità del sinistro doveva ritenersi ascrivibile esclusivamente al conducente del motoveicolo non assicurato, a bordo del quale viaggiava l'attore.
La dinamica risulta completamente differente fino alla data del 4.12.2018, allorquando l'evento è stato rappresentato così come riportato nel presente giudizio.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso del Fondo di Garanzia vi è maggiore rigore nella specificità della messa in mora, non avendo il Fondo un assicurato che possa essere compulsato al fine di comprendere la reale dinamica dell'evento e di poter, eventualmente, formulare una offerta al danneggiato, e tenuto conto della finalità di evitare frodi assicurative sottesa alla normativa di riferimento.
Né rileva - quale ammissione di debito interruttiva della prescrizione - la comunicazione con la quale
, in data 2.3.2015, avrebbe, a dire dell'appellante, rubricato il sinistro come Controparte_1
“0000005379/B/2012 del 9 gennaio 2012”, sub specie, cioè, di sinistro riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 283, comma 1, lett b) del CAP (veicolo non coperto da assicurazione), atteso che, in essa, non vi è alcun riferimento alla dinamica del sinistro.
Difetta, pertanto, il carattere della specificità della manifestata disponibilità transattiva della compagnia assicurativa, tale da incidere efficacemente sul corso della prescrizione.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata deve essere confermata.
La lesività dell'evento, sebbene diversamente descritto nel corso del tempo, consente di affermare, nei confronti di la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore Controparte_1
6 dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite del grado.
L'assenza di domande specificamente formulate nei confronti dell'avv. giustifica, anche nei CP_3 suoi confronti, la compensazione delle spese.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello nei confronti di;
Controparte_3
- rigetta l'appello nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2818/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 17.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Antonino D'Antona Parte_1 C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fava ( ), che lo rappresenta e difende, con C.F._2 domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
1 P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 44 presso lo studio dell'avv. Gian Tommaso
Avati ( ), che la rappresenta e difende, con domicilio digitale all'indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata Email_2
APPELLATA
NONCHE'
), residente in [...] Controparte_2 C.F._4
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
), elett.te dom.to in PO d'RC (Na) alla Controparte_3 C.F._5
Via G. Verdi n. 2 presso lo studio dell'avv. Luigi Magno ( ), dal quale è rapp.to C.F._6
e difeso, con domicilio digitale Email_3
CITATO IN CAUSA IN APPELLO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2454/2024, pubblicata il 1° marzo
2024, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2020, previo il vano esperimento delle richieste di pagamento stragiudiziali e di un procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con relazione tecnica depositata in data 1.03.2021 (r.g. 19918/2019), conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e (rispettivamente, legittimata passiva ex lege per scopertura , e Controparte_2 Controparte_4 proprietario/conducente del motociclo tg. AS22740, a bordo del quale viaggiava l'attore in qualità di trasportato), al fine di conseguire il ristoro dei danni patiti in occasione del sinistro stradale occorso in
Napoli alla Via G. Ferraris la notte del 9.1.2012, allorquando il suddetto motociclo, che procedeva a velocità elevata, veniva in collisione con l'auto tg. CA711KX, che procedeva nello stesso senso di marcia.
Deduceva che, a causa del violento impatto, aveva riportato gravi lesioni personali - con ricovero in prognosi riservata - da cui erano derivati postumi permanenti.
2 Riferiva che, a causa delle gravi lesioni riportate, era stato costretto ad interrompere la professione di carrozziere, e che soltanto dopo alcuni anni aveva ripreso a lavorare, con mansioni, peraltro, inferiori.
Al momento del sinistro il motoveicolo su cui era trasportato l'attore era privo di copertura assicurativa.
Il proprietario dell'autovettura aveva proposto, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, giudizio di risarcimento danni nei confronti del proprietario/conducente del motociclo, . Controparte_2
Il giudizio si era concluso con sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 37900/2013, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario dell'autovettura, e rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , che il GdP aveva ritenuto esclusivo Controparte_2 responsabile del sinistro.
Radicatasi la lite, si costituiva preliminarmente eccependo la prescrizione Controparte_1 della domanda ai sensi dell'art. 2947 c.c., dal momento che le lettere di costituzione in mora inviate dall'attore in data 20.11.2012, 20.12.2013 e 17.2.2015 per il tramite dell'avv. Salvatore Travaglini, dovevano reputarsi inidonee ad interrompere i termini di prescrizione, in quanto ricostruivano la dinamica del sinistro in maniera differente rispetto a quella descritta nel successivo atto di citazione.
Resisteva anche nel merito e concludeva per il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_2
L'attore chiedeva di chiamare in causa il proprio precedente procuratore, avv. . Controparte_3
Il giudice rigettava la formulata istanza, ritenendo insussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario,
“ben potendo la parte attrice esercitare l'eventuale azione di responsabilità paventata nei confronti del predetto legale in separato ed autonomo giudizio”.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, il Tribunale dichiarava inammissibile la prova orale articolata dall'attore “in quanto avente ad oggetto circostanze assolutamente generiche, comportanti valutazioni non demandabili a testi ed, in parte, da provare documentalmente”.
La causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, rigettava la domanda di parte attrice, compensando tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalla convenuta , poiché tra la data del sinistro (9.1.2012) e la prima valida Controparte_1 lettera di costituzione in mora (4.12.2018), era decorso il termine di prescrizione, individuato in sei anni
3 ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c., assumendo che le precedenti lettere di costituzione in mora (racc.te r.r. del 20.12.2012, del 12.12.2013, e del 17.2.2015: in atti) fossero siano idonee a realizzare l'effetto interruttivo, in quanto in esse l'incidente stradale risultava prospettato “con modalità e dinamica affatto diverse da quelle allegate nell'atto di citazione”.
In esse, infatti, si assumeva che l'incidente fosse stato provocato da un veicolo rimasto sconosciuto, non già dal conducente del motociclo su cui l'attore viaggiava quale trasportato.
Trattandosi di due rappresentazioni dell'evento inconciliabili tra loro, le missive inviate prima del
4.12.2018 dovevano reputarsi inidonee a realizzare l'effetto interruttivo.
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata in data 6-13.6.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha invocato il contenuto della missiva di del 2.3.2015, da cui emergerebbe che l'impresa CP_1 designata aveva preso in carico il sinistro ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett b) del CAP (sinistro causato da autoveicolo privo di copertura assicurativa).
Il gravame è stato notificato anche all'avv. , “invitato al contradittorio”, rispetto al quale Controparte_3
l'appellante ha dedotto di aver trasmesso, all'esito della sentenza di primo grado, una “richiesta di risarcimento danni” in ordine a quanto emerso in giudizio sub specie di responsabilità professionale del predetto avvocato, ritenendo “opportuna una estensione del contraddittorio nei confronti dell'Avv. Salvatore Travalino al fine di invitarlo a contraddire ed esporre ogni opportuna difesa circa la infondatezza della eccezione di prescrizione accolta dal G.O.T. … estensore della sentenza di primo grado qui impugnata”.
Con comparsa del 16.10.2024 (per l'udienza del 18.11.2024, differita d'ufficio al 19.11.2024) si è costituita
, resistendo all'appello e concludendo per il rigetto. Controparte_1
Con comparsa del 26.10.2024 si è costituito anche l'avv. , eccependo l'inammissibilità Controparte_3 della vocatio in ius e la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
, come in primo grado, è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della vocatio in ius dell'avv. nel CP_3 presente giudizio di gravame.
La richiesta di una sua chiamata in causa in primo grado è stata correttamente denegata dal Tribunale, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, ed essendo l'accertamento dell'eventuale responsabilità del professionista estraneo al thema decidendum, azionabile separatamente, e, comunque, quand'anche connesso, in contrasto con la preminente esigenza di spedita definizione del giudizio (cfr. ordinanza del 2.2.2021).
La citazione dell'avv. nella presente fase di gravame “al fine di invitarlo a contraddire ed esporre ogni CP_3 opportuna difesa circa la infondatezza della eccezione di prescrizione” è, pertanto, inammissibile, trattandosi di soggetto estraneo al contraddittorio instaurato nel giudizio di primo grado, nei cui confronti, peraltro,
l'appellante nemmeno formula articolate conclusioni.
Ciò premesso, e venendo al merito del gravame proposto nei confronti di e di Controparte_1 [...]
, ne va ritenuta l'infondatezza. CP_2
Con unico articolato motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inefficaci le lettere di costituzione in mora datate 20.11.2012, 20.12.2013 e 17.2.2015, inviate dall'attore a per il tramite dell'avv. , e conseguentemente errato il rilievo di Controparte_1 Controparte_3 intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria, proposta oltre il decorso del termine di sei anni dall'evento, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c. ( a tenore del quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (di quella di cui al primo comma), questa si applica anche all'azione civile”).
La censura è infondata.
Fermo restando quanto correttamente statuito dal giudice di prime cure in merito all'individuazione del termine di prescrizione di anni sei per l'azione di risarcimento danni proposta dal danneggiato ai sensi della disposizione sopra indicata, corretto è anche il ragionamento esposto in merito all'inefficacia interruttiva delle lettere di costituzione in mora del 20.12.2012, del 12.12.2013, e del 17.2.2015, nelle quali si legge che “L'incidente è avvenuto per esclusiva colpa del conducente di un'autovettura sconosciuta”.
Come dedotto dalla convenuta, esse contengono una descrizione del sinistro del tutto diversa, per dinamica e imputabilità, rispetto a quella descritta in citazione, essendo incentrate sulla prospettazione della riconducibilità causale dell'incidente alla condotta di guida di un pirata della strada rimasto ignoto.
5 La pronuncia è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, all'esplicitazione di una pretesa e all'intimazione idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n.
24656 del 03/12/2010; sentenza Sez. L, n. 24054 del 25/11/2015).
Nella specie, la descrizione del fatto generatore del credito è diversa da quella azionata giudizialmente.
E' evidente che uno degli elementi essenziali necessari al fine della corretta costituzione in mora del debitore, e cioè la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, è venuto completamente a mancare, venendo inspiegabilmente indicata, per oltre sei anni, la condotta di un'autovettura pirata, in luogo della ben diversa dinamica dedotta nel presente giudizio, e confermata anche dalla sentenza del Giudice di
Pace di Napoli in premessa indicata, in virtù della quale la responsabilità del sinistro doveva ritenersi ascrivibile esclusivamente al conducente del motoveicolo non assicurato, a bordo del quale viaggiava l'attore.
La dinamica risulta completamente differente fino alla data del 4.12.2018, allorquando l'evento è stato rappresentato così come riportato nel presente giudizio.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso del Fondo di Garanzia vi è maggiore rigore nella specificità della messa in mora, non avendo il Fondo un assicurato che possa essere compulsato al fine di comprendere la reale dinamica dell'evento e di poter, eventualmente, formulare una offerta al danneggiato, e tenuto conto della finalità di evitare frodi assicurative sottesa alla normativa di riferimento.
Né rileva - quale ammissione di debito interruttiva della prescrizione - la comunicazione con la quale
, in data 2.3.2015, avrebbe, a dire dell'appellante, rubricato il sinistro come Controparte_1
“0000005379/B/2012 del 9 gennaio 2012”, sub specie, cioè, di sinistro riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 283, comma 1, lett b) del CAP (veicolo non coperto da assicurazione), atteso che, in essa, non vi è alcun riferimento alla dinamica del sinistro.
Difetta, pertanto, il carattere della specificità della manifestata disponibilità transattiva della compagnia assicurativa, tale da incidere efficacemente sul corso della prescrizione.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata deve essere confermata.
La lesività dell'evento, sebbene diversamente descritto nel corso del tempo, consente di affermare, nei confronti di la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore Controparte_1
6 dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite del grado.
L'assenza di domande specificamente formulate nei confronti dell'avv. giustifica, anche nei CP_3 suoi confronti, la compensazione delle spese.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello nei confronti di;
Controparte_3
- rigetta l'appello nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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