CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 683/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OL DI
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. PELLICANÒ FILOMENA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - accogliere l'appello proposto e conseguentemente dichiarare nulla la sentenza per omessa notifica della riassunzione nel merito,
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, e conseguentemente, rigettare tutte le richieste ex adverso proposte, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. per parte appellata: In via preliminare accogliere l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza appellata;
1) Rigettare l'eccezione sollevata dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2) Rigettare tutte le richieste contenute nell'atto di appello confermando la sentenza impugnata;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.2.2014, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 CP_2 [...]
e quali eredi di per ottenere il risarcimento dei CP_3 Parte_2 Persona_1 danni per € 82.281,85, in ragione dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto del 20.01.2010, come quantificati a seguito della relazione di perizia dell'ing.
effettuata nell'ambito del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. Per_2
Si costituivano in giudizio e resistendo alla domanda e Parte_1 Parte_2 spiegando domanda riconvenzionale. Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'interruzione del procedimento per decesso del convenuto contumace CP_3 riassunto dal . Con sentenza n. 460/2020, il Tribunale di Reggio Calabria CP_1 dichiarava l'estinzione parziale del giudizio tra il , e CP_1 Parte_2 CP_4
ed accoglieva parzialmente la domanda, condannando Persona_3 Parte_1 al pagamento della somma di € 57.281,85 oltre alle spese del giudizio.
e impugnavano la predetta sentenza, deducendo: Parte_1 Parte_2
1. La nullità del ricorso in riassunzione in quanto notificato ad indirizzo pec del difensore non ancora registrato nei pubblici elenchi;
2. L'errata qualificazione della domanda proposta da e Controparte_1 mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
3. Violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo le appellanti contestato la somma oggetto di condanna;
4. Omessa valutazione della previsione contrattuale sulla quantificazione a corpo e non a misura dei lavori pag. 2/8 Le appellanti concludevano, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che eccepiva la inammissibilità del gravame per mancato deposito della sentenza impugnata e per violazione dell'art. 342 c.p.c., e nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello, concludendo nei termini su riportati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello proposto da è inammissibile per carenza di interesse, posto che Parte_2 la domanda nei suoi confronti è stata dichiarata estinta per rinuncia dell'attore sul presupposto che – essendo contumace nel giudizio riassunto – non era Parte_2 necessaria la sua accettazione. Detta statuizione non è stata oggetto di contestazione in questo gravame, per cui l'appellante non ha alcun interesse alla riforma della decisione di prime cure, posto che l'accoglimento del motivo di appello relativo alla mancata riassunzione del giudizio condurrebbe – secondo la prospettazione di parte appellante – al medesimo risultato.
3. si devono, invece, rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto da
. La parte appellante non ha prodotto la sentenza impugnata, che è stata Parte_1 acquisita d'ufficio, ma il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio (Cass. Sez. 3,
03/11/2020, n. 24461, Rv. 659757 - 01).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni pag. 3/8 di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto motivi di impugnazione di rito e di merito, indicando le parti della sentenza contestate e la riforma richiesta.
4. Passando all'esame del merito dell'appello proposto da si deve Parte_1 anzitutto osservare che con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis della legge n. 54 del 1993 (sebbene non contesti la mancata ricezione della notifica, che risulta regolarmente consegnata) ma nulla eccepisce rispetto al contenuto dell'atto notificato.
L'appellante si duole esclusivamente del fatto che l'atto di riassunzione sarebbe stato notificato ad indirizzo Pec non ancora presente in Reginde, in quanto comunicato al
Ministero di Giustizia dal proprio Ordine di appartenenza solo in data successiva. Il riferimento all'assenza del decreto di fissazione di udienza del 2020 tra gli allegati notificati viene menzionato, senza che detta carenza sia reputata fonte di nullità, tanto più che l'originario decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione (del 2017 in realtà) era stato superato dall'ordinanza emessa il 18.10.2017, con la quale era stata disposta la rinnovazione della notifica.
Prima di esaminare la documentazione prodotta dall'appellante e la sua valenza probatoria, si deve precisare che l'avvocato che notifichi un atto giudiziale ai sensi della legge 53 n. 1994, redige la relata di notifica attestando di aver notificato l'atto all'indirizzo elettronico del destinatario risultante dai pubblici registri. Nel caso in esame, l'avv. notificava la comparsa di riassunzione alle parti costituite CP_1 all'indirizzo Pec attestando di averlo estratto da Email_1
REGINDE in data 5.12.2017.
L'avvocato che proceda alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 ha poteri certificativi delle attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la pag. 4/8 conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali, per cui la contestazione da parte dell'appellante avrebbe dovuto rivestire le forme della querela di falso. Al momento della notifica di un atto l'avvocato assume le vesti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ex art. 6 della legge n. 53 del 1994 e, di conseguenza, la relata di notifica ha l'efficacia dell'atto pubblico (cfr. Cass. n.
9793/2015). Ai sensi dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, e tra questi fatti certamente rientra la verifica della presenza dell'indirizzo pec del destinatario in Reginde.
La contestazione dell'atto fidefacente deve, pertanto, essere oggetto di querela di falso e non può costituire mero motivo di appello.
Anche volendo ritenere che il difensore non abbia detto potere certificativo con riferimento alla verifica della presenza dell'indirizzo del destinatario in Reginde, e quindi escludere la natura di atto pubblico della relata di notifica a firma dell'avv.
, l'appellante non ha comunque dimostrato che l'indirizzo presso il quale è CP_1 stato consegnato l'atto notificato è stato inserito nel registro in data 15.1.2018, visto che le Pec allegate dimostrano solo che in quella data è stata data conferma all'avvocato della comunicazione del nuovo indirizzo al , senza indicare la Controparte_5 decorrenza di questa comunicazione. In sostanza, non vi è prova che l'indirizzo non fosse attivo e presente nel Reginde in data Email_1
05.12.2017, tanto più che l'appellante non riesce a spiegare come il notificante abbia potuto estrarre il nuovo indirizzo (non presente negli atti di causa di primo grado) se non consultando il pubblico registro.
5. Passando al merito, si deve osservare che la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di prime cure appare del tutto corretta. L'attore aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento, distinguendo tra quello che qualifica come danno emergente – ovvero il mancato pagamento dei lavori extra capitolato effettuati fino alla sospensione dei lavori e quantificati in sede di ATP – e lucro cessante.
pag. 5/8 La prima voce, definita dall'appaltatore danno emergente, corrisponde in realtà al corrispettivo dovuto per i lavori non pagati, per cui è una domanda di adempimento e non risarcitoria.
L'appaltatore, infatti, aveva affermato che il committente aveva corrisposto solo €
188.500,00 a fronte di lavori eseguito per un valore pari ad € 245.781,85, come accertato dal ctu nominato in sede di ATP, per cui chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 57.281,85, oltre interessi moratori dal 20.01.2010 al soddisfo.
L'ulteriore somma di € 25.000,00 era invece la richiesta di risarcimento del danno, qualificato “lucro cessante” intesa in realtà quale vero e proprio danno emergente, in quanto legato alle perdite dovute alla situazione di difficoltà economica creata dall'inadempimento.
La qualificazione della domanda effettuata nella sentenza impugnata è corretta e rientrava nel potere-dovere del giudice, che non è vincolato al nomen iuris utilizzato dalla parte. È infatti principio pacifico che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 9909, Rv. 674676 - 01). Non sussiste, pertanto, la lamenta difformità tra chiesto e pronunciato.
6. Anche gli ulteriori due motivi di appello, relativi alla quantificazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, sono privi di pregio e vengono esaminati congiuntamente vista la stretta connessione.
Nonostante le affermazioni di parte appellante, in realtà la quantificazione dei lavori effettuati operata dal consulente nominato nel procedimento di ATP non è mai stata contestata in primo grado ed anche in questa sede la contestazione è del tutto generica e quasi “di stile”, essendo limitata alle seguenti affermazioni "Difatti, con le note autorizzate depositate in data 22.4.2016, le convenute avevano contestato la richiesta risarcitoria nell'accezione di danno emergente e lucro cessante. Esponevano che l'importo richiesto dall'attore nasce dalla differenza dell'importo versato dal Sig. Pt_2
pag. 6/8 ed il costo delle opere realizzate dalla ditta Pellicanò in deroga al capitolato d'appalto sottoscritto dalle parti.”
L'appellante – nella costituzione in primo grado – non ha mai contestato la quantificazione dei lavori realizzati dall'appaltatore, né le modalità di contabilizzazione, Part ritenendo solo che nulla spettava all'appaltatore per mancato completamento del e nelle note del 2016 aveva eccepito l'esistenza di vizi e difetti dell'opera. Solo in questa fase ha affermato che l'appalto era stato stipulato con un compenso previsto a corpo e non a misura e quindi il compenso spettante all'appaltatore non poteva essere liquidato in base al conteggio utilizzato dal ctu.
Questa doglianza, corrispondente all'ultimo motivo di appello, è anch'essa infondata.
Sebbene il contratto di appalto fosse stato stipulato a corpo, i lavori di cui l'appaltatore ha chiesto il pagamento sono stati quantificati utilizzando il prezziario contenuto nel contratto di appalto a misura e non a corpo, in quanto lavori diversi da quelli originariamente appaltati, oggetto di modifiche e richieste extracapitolato.
Su tale circostanza non c'è stata contestazione da parte dell'appellante, che ha eccepito invece l'inadempimento da parte dell'appaltatore e la realizzazione di un'opera caratterizzata da vizi, eccezioni dichiarate inammissibili dalla sentenza di prime cure, che non è stata impugnata sotto questo profilo.
La valutazione del compenso spettante nel caso di lavori ulteriori e diversi da quelli originariamente pattuiti con compenso a corpo, in difetto di esplicita previsione della ipotesi di lavori extracapitolato, deve essere effettuata a misura, visto che la previsione contrattuale del compenso “a corpo” riguarda le quantità e non può essere estesa a lavori qualitativamente diversi. Anche rispetto a questa modalità di quantificazione, peraltro,
l'appellante non aveva mai mosso contestazioni in primo grado, in cui non erano state riproposte le osservazioni alla relazione di ctu depositate nella fase di ATP.
In conclusione, la decisione appellata è immune dai vizi prospettati e deve essere confermata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 52.000 e € 260.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti pag. 7/8 termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
[...] Parte_2
460/2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone AT Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 683/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OL DI
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. PELLICANÒ FILOMENA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - accogliere l'appello proposto e conseguentemente dichiarare nulla la sentenza per omessa notifica della riassunzione nel merito,
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, e conseguentemente, rigettare tutte le richieste ex adverso proposte, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. per parte appellata: In via preliminare accogliere l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza appellata;
1) Rigettare l'eccezione sollevata dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2) Rigettare tutte le richieste contenute nell'atto di appello confermando la sentenza impugnata;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.2.2014, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria Parte_1 CP_2 [...]
e quali eredi di per ottenere il risarcimento dei CP_3 Parte_2 Persona_1 danni per € 82.281,85, in ragione dei lavori eseguiti in esecuzione del contratto di appalto del 20.01.2010, come quantificati a seguito della relazione di perizia dell'ing.
effettuata nell'ambito del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. Per_2
Si costituivano in giudizio e resistendo alla domanda e Parte_1 Parte_2 spiegando domanda riconvenzionale. Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'interruzione del procedimento per decesso del convenuto contumace CP_3 riassunto dal . Con sentenza n. 460/2020, il Tribunale di Reggio Calabria CP_1 dichiarava l'estinzione parziale del giudizio tra il , e CP_1 Parte_2 CP_4
ed accoglieva parzialmente la domanda, condannando Persona_3 Parte_1 al pagamento della somma di € 57.281,85 oltre alle spese del giudizio.
e impugnavano la predetta sentenza, deducendo: Parte_1 Parte_2
1. La nullità del ricorso in riassunzione in quanto notificato ad indirizzo pec del difensore non ancora registrato nei pubblici elenchi;
2. L'errata qualificazione della domanda proposta da e Controparte_1 mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
3. Violazione dell'art. 116 c.p.c., avendo le appellanti contestato la somma oggetto di condanna;
4. Omessa valutazione della previsione contrattuale sulla quantificazione a corpo e non a misura dei lavori pag. 2/8 Le appellanti concludevano, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che eccepiva la inammissibilità del gravame per mancato deposito della sentenza impugnata e per violazione dell'art. 342 c.p.c., e nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello, concludendo nei termini su riportati.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello proposto da è inammissibile per carenza di interesse, posto che Parte_2 la domanda nei suoi confronti è stata dichiarata estinta per rinuncia dell'attore sul presupposto che – essendo contumace nel giudizio riassunto – non era Parte_2 necessaria la sua accettazione. Detta statuizione non è stata oggetto di contestazione in questo gravame, per cui l'appellante non ha alcun interesse alla riforma della decisione di prime cure, posto che l'accoglimento del motivo di appello relativo alla mancata riassunzione del giudizio condurrebbe – secondo la prospettazione di parte appellante – al medesimo risultato.
3. si devono, invece, rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto da
. La parte appellante non ha prodotto la sentenza impugnata, che è stata Parte_1 acquisita d'ufficio, ma il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio (Cass. Sez. 3,
03/11/2020, n. 24461, Rv. 659757 - 01).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni pag. 3/8 di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto motivi di impugnazione di rito e di merito, indicando le parti della sentenza contestate e la riforma richiesta.
4. Passando all'esame del merito dell'appello proposto da si deve Parte_1 anzitutto osservare che con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis della legge n. 54 del 1993 (sebbene non contesti la mancata ricezione della notifica, che risulta regolarmente consegnata) ma nulla eccepisce rispetto al contenuto dell'atto notificato.
L'appellante si duole esclusivamente del fatto che l'atto di riassunzione sarebbe stato notificato ad indirizzo Pec non ancora presente in Reginde, in quanto comunicato al
Ministero di Giustizia dal proprio Ordine di appartenenza solo in data successiva. Il riferimento all'assenza del decreto di fissazione di udienza del 2020 tra gli allegati notificati viene menzionato, senza che detta carenza sia reputata fonte di nullità, tanto più che l'originario decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione (del 2017 in realtà) era stato superato dall'ordinanza emessa il 18.10.2017, con la quale era stata disposta la rinnovazione della notifica.
Prima di esaminare la documentazione prodotta dall'appellante e la sua valenza probatoria, si deve precisare che l'avvocato che notifichi un atto giudiziale ai sensi della legge 53 n. 1994, redige la relata di notifica attestando di aver notificato l'atto all'indirizzo elettronico del destinatario risultante dai pubblici registri. Nel caso in esame, l'avv. notificava la comparsa di riassunzione alle parti costituite CP_1 all'indirizzo Pec attestando di averlo estratto da Email_1
REGINDE in data 5.12.2017.
L'avvocato che proceda alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 ha poteri certificativi delle attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la pag. 4/8 conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali, per cui la contestazione da parte dell'appellante avrebbe dovuto rivestire le forme della querela di falso. Al momento della notifica di un atto l'avvocato assume le vesti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ex art. 6 della legge n. 53 del 1994 e, di conseguenza, la relata di notifica ha l'efficacia dell'atto pubblico (cfr. Cass. n.
9793/2015). Ai sensi dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, e tra questi fatti certamente rientra la verifica della presenza dell'indirizzo pec del destinatario in Reginde.
La contestazione dell'atto fidefacente deve, pertanto, essere oggetto di querela di falso e non può costituire mero motivo di appello.
Anche volendo ritenere che il difensore non abbia detto potere certificativo con riferimento alla verifica della presenza dell'indirizzo del destinatario in Reginde, e quindi escludere la natura di atto pubblico della relata di notifica a firma dell'avv.
, l'appellante non ha comunque dimostrato che l'indirizzo presso il quale è CP_1 stato consegnato l'atto notificato è stato inserito nel registro in data 15.1.2018, visto che le Pec allegate dimostrano solo che in quella data è stata data conferma all'avvocato della comunicazione del nuovo indirizzo al , senza indicare la Controparte_5 decorrenza di questa comunicazione. In sostanza, non vi è prova che l'indirizzo non fosse attivo e presente nel Reginde in data Email_1
05.12.2017, tanto più che l'appellante non riesce a spiegare come il notificante abbia potuto estrarre il nuovo indirizzo (non presente negli atti di causa di primo grado) se non consultando il pubblico registro.
5. Passando al merito, si deve osservare che la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di prime cure appare del tutto corretta. L'attore aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento, distinguendo tra quello che qualifica come danno emergente – ovvero il mancato pagamento dei lavori extra capitolato effettuati fino alla sospensione dei lavori e quantificati in sede di ATP – e lucro cessante.
pag. 5/8 La prima voce, definita dall'appaltatore danno emergente, corrisponde in realtà al corrispettivo dovuto per i lavori non pagati, per cui è una domanda di adempimento e non risarcitoria.
L'appaltatore, infatti, aveva affermato che il committente aveva corrisposto solo €
188.500,00 a fronte di lavori eseguito per un valore pari ad € 245.781,85, come accertato dal ctu nominato in sede di ATP, per cui chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 57.281,85, oltre interessi moratori dal 20.01.2010 al soddisfo.
L'ulteriore somma di € 25.000,00 era invece la richiesta di risarcimento del danno, qualificato “lucro cessante” intesa in realtà quale vero e proprio danno emergente, in quanto legato alle perdite dovute alla situazione di difficoltà economica creata dall'inadempimento.
La qualificazione della domanda effettuata nella sentenza impugnata è corretta e rientrava nel potere-dovere del giudice, che non è vincolato al nomen iuris utilizzato dalla parte. È infatti principio pacifico che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 9909, Rv. 674676 - 01). Non sussiste, pertanto, la lamenta difformità tra chiesto e pronunciato.
6. Anche gli ulteriori due motivi di appello, relativi alla quantificazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, sono privi di pregio e vengono esaminati congiuntamente vista la stretta connessione.
Nonostante le affermazioni di parte appellante, in realtà la quantificazione dei lavori effettuati operata dal consulente nominato nel procedimento di ATP non è mai stata contestata in primo grado ed anche in questa sede la contestazione è del tutto generica e quasi “di stile”, essendo limitata alle seguenti affermazioni "Difatti, con le note autorizzate depositate in data 22.4.2016, le convenute avevano contestato la richiesta risarcitoria nell'accezione di danno emergente e lucro cessante. Esponevano che l'importo richiesto dall'attore nasce dalla differenza dell'importo versato dal Sig. Pt_2
pag. 6/8 ed il costo delle opere realizzate dalla ditta Pellicanò in deroga al capitolato d'appalto sottoscritto dalle parti.”
L'appellante – nella costituzione in primo grado – non ha mai contestato la quantificazione dei lavori realizzati dall'appaltatore, né le modalità di contabilizzazione, Part ritenendo solo che nulla spettava all'appaltatore per mancato completamento del e nelle note del 2016 aveva eccepito l'esistenza di vizi e difetti dell'opera. Solo in questa fase ha affermato che l'appalto era stato stipulato con un compenso previsto a corpo e non a misura e quindi il compenso spettante all'appaltatore non poteva essere liquidato in base al conteggio utilizzato dal ctu.
Questa doglianza, corrispondente all'ultimo motivo di appello, è anch'essa infondata.
Sebbene il contratto di appalto fosse stato stipulato a corpo, i lavori di cui l'appaltatore ha chiesto il pagamento sono stati quantificati utilizzando il prezziario contenuto nel contratto di appalto a misura e non a corpo, in quanto lavori diversi da quelli originariamente appaltati, oggetto di modifiche e richieste extracapitolato.
Su tale circostanza non c'è stata contestazione da parte dell'appellante, che ha eccepito invece l'inadempimento da parte dell'appaltatore e la realizzazione di un'opera caratterizzata da vizi, eccezioni dichiarate inammissibili dalla sentenza di prime cure, che non è stata impugnata sotto questo profilo.
La valutazione del compenso spettante nel caso di lavori ulteriori e diversi da quelli originariamente pattuiti con compenso a corpo, in difetto di esplicita previsione della ipotesi di lavori extracapitolato, deve essere effettuata a misura, visto che la previsione contrattuale del compenso “a corpo” riguarda le quantità e non può essere estesa a lavori qualitativamente diversi. Anche rispetto a questa modalità di quantificazione, peraltro,
l'appellante non aveva mai mosso contestazioni in primo grado, in cui non erano state riproposte le osservazioni alla relazione di ctu depositate nella fase di ATP.
In conclusione, la decisione appellata è immune dai vizi prospettati e deve essere confermata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 52.000 e € 260.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti pag. 7/8 termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
[...] Parte_2
460/2020, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_2
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone AT Morabito
pag. 8/8