Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di AN dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1754/2023 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Silvio Vignera e Sabina Trovato, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro (C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, E_ P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di AN;
-resistente-
Avente ad oggetto: assegno una tantum ex art. 2, comma 3, legge 210/1992.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atti depositati nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2023, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di AN in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I. ritenere, accertare e dichiarare, con qualunque legale formula: “I. a) che il de cuius , in occasione del ricovero del 1986 presso la Casa di Cura “Santa Rita” di Persona_1
AN, veniva sottoposto a trasfusioni di sangue;
I. b) che sussiste nesso causale tra dette emotrasfusioni e l'epatite “C” contratta dal medesimo de cuius;
I. c) che sussiste Persona_1 altresì nesso causale tra l'ingravescenza dell'epatite C (prima in “cirrosi epatica” e poi in
1
I. d) conseguentemente, Persona_1 il diritto della ricorrente, coniuge superstite del predetto de cuius, ad ottenere l'assegno una tantum di cui al comma 3 dell'art.2 della Legge 210/1992; II. per l'effetto condannare il E_
, nella persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'assegno una
[...] tantum di cui al comma 3 dell'art.2 della L. 210/1992, con interessi legali dall'1/07/2019 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa de qua, avvenuta con lettera A/R recapitata il 19/06/2019 -all.27-) e sino al soddisfo. III. Con vittoria dei
“compensi professionali” del presente giudizio, con aggiunta di accessori di legge (rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di averli anticipati e non riscossi”.
A fondamento della propria domanda la ricorrente riferiva di essere coniuge superstite di
[...]
, deceduto in data 9.10.2015 a causa del virus dell'epatite C, contratto in occasione di un Per_1
ricovero ospedaliero avvenuto nel 1986, poi aggravatosi in “cirrosi epatica” ed in “adenocarcinoma epatico”.
Precisava che nel 1970 , all'età di 16 anni, aveva subìto un grave incidente stradale Persona_1
che gli aveva causato una frattura al femore sinistro, trattata con l'inserimento di un'asta metallica di 43 cm e che nel 1986, durante la rimozione del mezzo di sintesi presso la Casa di Cura “Santa
Rita” di AN, aveva ricevuto trasfusioni di sangue a seguito di complicanza emorragica intra- operatoria.
Aggiungeva che nel 1996, a seguito di controlli, aveva scoperto di essere affetto da epatite C, malattia aggravatasi progressivamente fino a evolversi in cirrosi epatica e adenocarcinoma epatico.
Nel 2015, gli esami clinici avevano rivelato la presenza di plurimi noduli attribuibili a epatocarcinoma multifocale e altre complicazioni per cui, ricoverato presso l'Istituto Oncologico del Mediterraneo, gli veniva prescritta l'attivazione dell'assistenza domiciliare per malati terminali.
Riferiva che in data 9 ottobre 2015 il era quindi deceduto a causa del suddetto complesso Per_1
patologico (adenocarcinoma epatico, insufficienza epatica acuta, scompenso metabolico, arresto cardio-respiratorio, epatite C cronica e cirrosi epatica).
Evidenziava che l'unica possibile fonte di contagio era stata quella riconducibile alle trasfusioni di sangue, come confermato altresì dalla documentazione medica risalente ai ricoveri successivi al
1986 versata in atti.
Riferiva di essersi attivata, per il tramite di uno dei di lei figli, al fine di ottenere dalla Casa di Cura
"Santa Rita" la documentazione sanitaria necessaria per verificare le circostanze della trasfusione di
2 sangue ricevuta nell'ottobre 1986. Ad una prima richiesta inoltrata con raccomandata A/R del
28.11.2017, recapitata il 6.12.2017, la di AN con e-mail del 9.7.2018 Controparte_2
aveva comunicato di avere incorporato, a seguito di fusione nel 2017, la Casa di Cura “Santa Rita”
e di essere, pertanto, impegnata nella sistemazione di tutta la documentazione amministrativa relativa alla incorporata. Alla p.e.c. di sollecito del 24.9.2018 la Controparte_3 CP_2
con p.e.c. del 28.9.2018 aveva comunicato di non avere rinvenuto la cartella clinica del de
[...]
cuius, precisando che i documenti erano andati perduti a causa di un'alluvione che aveva interessato la vecchia sede della Casa di Cura “Santa Rita” negli anni '90.
Aggiungeva di avere inoltrato una ulteriore richiesta per il rilascio quantomeno dell'estratto del registro di sala operatoria;
richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro.
Riferiva, altresì, di avere presentato al , con raccomandata del 28.5.2019, E_ istanza di assegno una tantum di cui al comma 3 dell'art.2 della L. 210/1992, stante la prova per relationem delle emotrasfusioni praticate al congiunto nel 1986 e l'assenza di colpa nello
“smarrimento” della cartella.
La CMO di Messina, tuttavia, con verbale Modello BL/G – n. ME121005730 del 23.12.2021 le aveva comunicato di avere archiviato la pratica precisando che, non esistendo in atti documentazione sanitaria che attestasse l'avvenuta trasfusione di sangue o emoderivati, non potevano ritenersi sussistenti i requisiti per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 210/1992 e successive integrazioni.
Aggiungeva di avere impugnato il predetto provvedimento con ricorso amministrativo inviato al e all' con p.e.c. dell'11.3.2022 e poi con raccomandata A/R recapitate il CP_1 CP_4
16.3.2022, eccependo l'assenza di responsabilità per lo smarrimento della cartella clinica del de cuius, la nullità del verbale per inosservanza, da parte della CMO, di quanto prescritto in materia di procedimento amministrativo anche ai fini di un supplemento d'istruttoria, la sussistenza agli atti di chiare risultanze che deponevano per l'esistenza delle trasfusioni praticate al de cuius Persona_1 nel 1986 e la correlazione causale tra le trasfusioni e l'epatite C, anche per il “principio del più probabile che non”.
Riferiva, altresì, che con lettera del 17.3.2022 il Ministero le aveva comunicato l'archiviazione della pratica ritenendo inammissibile il ricorso amministrativo.
Tanto premesso in fatto, dopo avere richiamato la normativa di riferimento, affermava la competenza per materia e per territorio del giudice adito, ribadita la propria legittimazione ad agire e la tempestività della istanza amministrativa presentata entro il termine di legge.
Nel merito adduceva di avere diritto al riconoscimento dell'assegno una tantum di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 210/1992 stante la sussistenza di tutti i presupposti di legge.
3 In particolare, sottolineava la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'epatite contratta da , producendo a sostegno della propria tesi la relazione a firma della Persona_1 dott.ssa dell'8.11.2022. La consulente, dopo avere premesso che fino agli anni Persona_2
'80 il contagio avveniva principalmente a seguito di emotrasfusioni o di trattamenti con emoderivati, aveva ritenuto sussistente la correlazione causale tra le trasfusioni effettuate durante il ricovero del
1986 presso la e l'epatite C, alla luce del principio “del più Controparte_5 probabile che non”, stante l'esclusione della possibilità di trasmissione perinatale o intrafamiliare sulla base delle anamnesi riportate nelle cartelle cliniche di successivi ricoveri che indicavano buone condizioni di salute dei familiari, compresa la coniuge, e l'esclusione di altre cause di contagio alternative.
Parte ricorrente sottolineava, altresì, l'assenza di responsabilità per il mancato rinvenimento della documentazione idonea a dimostrare la somministrazione di sangue e/o di emoderivati praticata al de cuius, , in occasione del ricovero dell'ottobre 1986. Evidenziava, all'uopo, che il Persona_1
dovere di conservazione della cartella clinica incombeva alla , nella persona del Controparte_3
Primario di reparto o del Direttore Sanitario e non in capo al paziente.
Sosteneva, inoltre, che l'assenza della documentazione sanitaria non poteva condurre ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa e la patologia accertata e richiamava, a tal proposito, ampia giurisprudenza sulla possibilità di fare ricorso alle presunzioni e alla prova testimoniale.
Evidenziava la nullità del verbale della CMO per inosservanza di prescrizioni in materia di procedimento amministrativo e, più precisamente, lamentava l'omessa istruttoria necessaria nel caso di specie, stante gli espressi richiami alle trasfusioni di sangue contenuti nelle “anamnesi epidemiologiche” delle due cartelle cliniche di ricovero del de cuius : la prima relativa Persona_1
ai giorni dal 14 al 17.3.1996 e la seconda ai giorni dal 19 al 22.7.1996, presso la Divisione Malattie
Infettive dell'Ospedale “Garibaldi” di AN;
oltre che l'ulteriore richiamo risultante nella
“anamnesi patologica remota” della cartella afferente l'ultimo ricovero del de cuius dall'11 al
16.9.2015 presso l'Istituto Oncologico del Mediterraneo “… placche che ha dovuto successivamente sostituire (nel 1986) epoca in cui fu trasfuso per complicanza emorragica intra- operatoria”.
Precisava, ancora, che il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di archiviazione emesso dalla CMO di Messina era ammissibile, poiché il predetto provvedimento nella sostanza era un vero
4 e proprio diniego/rigetto della domanda dei ricorrenti ed in quanto tale sottoponibile al ricorso gerarchico previsto dall'art. 5, comma 1, della L. 210/1992.
Concludeva ribadendo la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia da epatite C contratta dal de cuius nel 1986, aggravatasi successivamente in “cirrosi epatica” ed in “adenocarcinoma epatico, e il decesso di avvenuto in data 9.10.2015. Persona_1
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 maggio 2023, si costituiva in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso. E_
In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente per insussistenza del presupposto costituito dall'esistenza del diritto assistenziale principale. Evidenziava, infatti,
l'assoluta mancanza di prova circa l'avvenuta trasfusione di sangue, riportata solamente nelle cartelle cliniche dei successivi ricoveri nella parte “anamnesi epidemiologica”; sezione generalmente compilata sulla base di dati riferiti dal paziente e non accertati.
Ribadiva l'inapplicabilità al caso di specie del principio del “più probabile che non” richiamato dalla ricorrente, stante l'assenza di prova del fatto storico dell'avvenuta trasfusione.
In via subordinata rilevava che all'epoca dei fatti la selezione dei donatori era stata eseguita secondo quanto disposto dal D.P.R. del 24 agosto 1971 n. 1256.
Deduceva, altresì, la mancata prova dello stato di vivenza a carico del familiare deceduto e l'inutilizzabilità della consulenza tecnica di parte.
Con riguardo agli interessi legali evidenziava la natura assistenziale dell'indennizzo ex lege n.
210/1992, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.
Concludeva chiedendo: “…. rigettare in toto il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU.
1.4. Vista l'istanza di rinnovazione e sostituzione CTU ex art. 196 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente;
assegnato termine al per il deposito di note di replica rispetto alla E_ suindicata istanza;
ritenuta la sussistenza di gravi ragioni per disporsi la sostituzione del CTU;
disposta la nomina di altro CTU e il deposito della relazione tecnica medico-legale, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 giugno 2025.
1.5. Sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono
5 ***
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'assegno di cui all'art. 2, comma 3, legge 210/1992, a seguito del decesso del coniuge . Persona_1
2.1. Preliminarmente, va affermata la tempestività della domanda di assegno una tantum, siccome neppure specificamente contestata dalla parte resistente costituita.
La domanda di assegno una tantum o di assegno reversibile per 15 anni può essere presentata dagli aventi diritto, anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita, purché entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso, così come nella specie avvenuto.
2.2. Precisato ciò, giova richiamare i principi generali che disciplinano la materia dell'indennizzo a favore dei soggetti e dei familiari dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
L'articolo 1 della Legge 210/1992, come modificato dalla L del 25.7.1997 n.238 individua i soggetti beneficiari, prescrivendo che “[…] l'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali […]”.
L'articolo 2, comma 3, per quanto qui interessa, stabilisce che “[…] Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia […]”.
Con riguardo all'assegno di cui all'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 e ai relativi presupposti, la Corte di Cassazione ha affermato che “10. La L. n. 210 del 1990, art. 2 prevede, al comma 1, che:
"L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8".
6 11. Il comma 3 del citato articolo ha introdotto l'assegno una tantum prevedendo che: "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro".
12. Il D.L. n. 548 del 1996, art. 7, convertito, con modificazioni, in L. n. 641 del 1996, ha sostituito il citato art. 2, elevando l'importo dell'assegno a 150 milioni di Lire, e ha riscritto l'ambito degli aventi diritto (includendo i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro), ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresentasse o meno l'unico sostentamento della famiglia: "I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti
l'unico sostentamento della famiglia".
13. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto della citata L. n. 210, art. 2, comma 1, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando le condizioni, soggettive ed oggettive, per
l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni.
14. La portata delle richiamate previsioni che hanno ricondotto ad unità i presupposti costitutivi per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum è stata chiarita da Cass. n. 3879 del 2009 (e, più di recente, ribadita da Cass. n. 19502 del 2018), che ha rilevato che nell'ipotesi di decesso del danneggiato, occorre distinguere tra decesso causalmente connesso o non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210.
15. Nell'ipotesi in cui la connessione causale sussista, la L. n. 210, art. 2, prevede a favore dei familiari ivi indicati il diritto a godere dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all'assegno una tantum, diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare jure proprio.
16. Diversa l'ipotesi in cui la connessione causale non sussista, poiché spetta all'erede ciò che è nell'eredità, come diritto acquisito dal de cuius prima del decesso, ovvero i ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso e che egli non aveva riscosso.
17. La diversità delle provvidenze previste della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3 citato, rispetto all'indennizzo previsto dal comma 1 stesso articolo è stata riconosciuta da questa Corte nell'arresto
n. 25559 del 2015 ed è stata del pari riconosciuta, da Cass. n. 19502 del 2018, la compatibilità
7 della fruizione da parte del de cuius dell'indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell'assegno una tantum di cui al comma 3.
18. Chiarita la natura di diritti jure proprio dei superstiti, secondo l'ordine scandito della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, il requisito della vivenza a carico non è stato espunto dall'ordinamento ma ulteriormente approfondito dal legislatore del 1997 che ha rimarcato la condizione di vivenza a carico pur nell'eventualità della presenza di fonti di sostentamento della famiglia diverse dal reddito della persona deceduta ("il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia").
19. Questa Corte, con la sentenza n. 11407 del 2018, alla quale va data continuità, interpretando il reticolato normativo scandito dalla successione evidenziata ha già ritenuto rafforzato il requisito, immanente nella legislazione in materia, della vivenza a carico della vittima, giacché la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione di famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare.
20. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perché non ripetuto dal legislatore del 1997, in un corpo normativo che non si occupa affatto della natura dell'istituto ma si preoccupa di evidenziare la non necessaria esclusività del contributo economico della vittima al sostentamento della famiglia, l'assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata” (così Cass. n. 26842/2020).
2.3. Sulla scorta dell'insegnamento della Corte di cassazione, al fine di verificare l'esistenza del diritto di cui all'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992, occorre, quindi, preliminarmente accertare l'esistenza del requisito della vivenza a carico del de cuius.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dapprima allegato e poi provato il requisito della vivenza a carico, più precisamente ha allegato che in quanto “……… moglie del de cuius , Persona_1 sino al 9/10/2015, data di morte di quest'ultimo, era con lui convivente nello stesso nucleo familiare
e stessa abitazione di Via D. Tempio n.8 di San Pietro Clarenza (CT), ed era a carico del medesimo,
8 posto che ella non percepiva reddito essendo casalinga, come risulta da suo documento di riconoscimento (all.6) Essi, coi figli conviventi, costituivano un'unica comunità familiare, in cui si davano costante sostentamento reciproco, in qualsivoglia settore o bisogno della loro vita” (cfr. pag. 12 del ricorso). A tal proposito ha prodotto in atti il certificato di situazione di famiglia integrale e il documento di riconoscimento rilasciato a dicembre 2014 dal quale si evince che la predetta non svolgeva alcuna attività professionale essendo casalinga (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo di parte ricorrente).
2.4. Soddisfatto il predetto preliminare requisito, deve rilevarsi che il diritto del familiare superstite all'assegno una tantum trae origine dal decesso del de cuius, trattandosi di un diritto che non era ancora sorto nel patrimonio del defunto e che il familiare superstite fa valere iure proprio: il fatto costitutivo del diritto dell'assegno in parola, quindi, è la morte del familiare.
In tale direzione la Suprema Corte ha affermato che “il diritto a godere dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all'assegno una tantum”, in quanto
“non penetrati nel patrimonio del dante causa”, spetta ai familiari superstiti iure proprio e soltanto nell'ipotesi in cui sussista la “connessione causale” tra il decesso e le vaccinazioni o le patologie previste dalla legge n. 210/1992 (Cass. Sez. lav. n. 15902/2018; Cass. Sez. lav. 18.02.2009, n. 3879).
Ai fini dell'ottenimento dell'assegno una tantum di cui alla legge 210/1992 è dunque dirimente la prova della riconducibilità del decesso di alla patologia contratta a seguito delle Persona_1 emotrasfusioni praticate nel 1986.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che seppure manca in atti la cartella clinica dalla quale evincere il fatto storico delle trasfusioni di sangue praticate a nel 1986, la prova della Persona_1 suddetta circostanza può dirsi raggiunta sulla base della documentazione sanitaria successiva oltre che dalle risultanze istruttorie della espletata prova testimoniale.
I tentativi di parte ricorrente di ottenere la cartella clinica o altra documentazione equipollente dalla quale desumere l'avvenuta trasfusione non sono infatti andati a buon fine, atteso che alla prima raccomandata A/R spedita l'1.12.2017 e recapitata il 6.12.2017, con cui veniva chiesto alla Casa di
Cura “Santa Rita” di AN l'invio di copia autentica della cartella clinica relativa al ricovero di nel 1986 (cfr. doc. n. 23 fascicolo di parte ricorrente), la di Persona_1 Controparte_2
AN con pec del 9.7.2018 rispondeva comunicando di avere incorporato per fusione nel dicembre
2017 la Casa di Cura “Santa Rita” e di avere in corso la sistemazione di tutta la documentazione amministrativa relativa alla Struttura Sanitaria incorporata (cfr. doc. n. 24 fascicolo di parte ricorrente).
9 Successivamente veniva inoltrata in data 24.9.2018 altra p.e.c. di sollecito alla quale la CP_2
in data 28.9.2018 rispondeva comunicando di non avere rinvenuto la cartella clinica del de
[...] cuius, poiché i documenti erano andati perduti a causa di un'alluvione che aveva interessato la vecchia sede della Casa di Cura “Santa Rita” negli anni '90 (cfr. doc. n. 25 e 26 fascicolo di parte ricorrente).
Nemmeno l'ulteriore raccomandata A/R spedita in data 7.2.2020 e recapitata l'11.2.2020 con la quale era stato richiesto il rilascio dell'estratto del registro di sala operatoria relativo all'intervento chirurgico di nel 1986 (cfr. doc. n. 29 fascicolo di parte ricorrente) aveva avuto Persona_1 migliore esito, né la successiva pec del 2.10.2021, rimasta priva di riscontro (cfr. doc. n. 33 fascicolo di parte ricorrente).
Frattanto risulta agli atti che la inoltrava con raccomandata del 28.5.2019 recapitata il Pt_1
19.6.2019 istanza di assegno una tantum di cui al comma 3 dell'art.2 della L. 210/1992, rigettata dalla CMO di Messina con verbale Modello BL/G – n. ME121005730 del 23.12.2021, per mancanza della documentazione sanitaria;
avverso il quale rigetto veniva proposto ricorso amministrativo dichiarato inammissibile (cfr. doc. n. 27, 35, 36 e 37 fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, è evidente che l'impossibilità della parte di produrre documentazione afferente gli eventi del 1986 – segnatamente la cartella clinica e copia del registro operatorio – non può essere imputata alla parte, potendo di conseguenza farsi ricorso a presunzioni, oltre che ad altri strumenti probatori, ivi compresa la prova per testi, al fine di accertare l'accaduto (cfr. Cass. 26.1.2010 n. 1538),
l'incompletezza del dato documentale in cartella – o addirittura come nel caso a mano la mancanza della cartella stessa – non potendo andare in danno del paziente, piuttosto tale carenza potendo condurre alla valorizzazione di presunzioni.
2.5 Nella fattispecie in esame, la prova dell'avvenuta trasfusione di sangue nel 1986 può ritenersi raggiunta tramite la documentazione medica successiva all'intervento del 1986 e più precisamente desumersi : 1) dalla cartella afferente al ricovero dal 14 al 17.3.1996 presso la Divisione Malattie
Infettive dell'Ospedale “Garibaldi” di AN, dalla cui “anamnesi epidemiologica” di pag. 6 si fa richiamo a “Trasfusioni di due unità di sangue intero 1986” (cfr. doc. n.10 fascicolo parte ricorrente); 2) dalla cartella afferente al ricovero dal 19 al 22.7.1996 presso la Divisione Malattie
Infettive dell'Ospedale “Garibaldi” di AN, dalle cui “anamnesi epidemiologica” di pag. 6 si fa ancora espresso richiamo a “Trasfusioni di due unità 1986” (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente); 3) dalla cartella dall'11 al 16.9.2015 presso l' dell'Istituto Controparte_6
Oncologico del Mediterraneo, dalla cui “anamnesi patologica remota” di pag. 3 si legge che “All'età
10 di 16 anni incidente stradale con frattura femorale e posizionamento placche che ha dovuto successivamente sostituire (nel 1986) epoca in cui fu trasfuso per complicanza emorragica intra- operatoria” (cfr. doc. n. 20 fascicolo parte ricorrente); 4) dal certificato del 14.5.2021 della dott.ssa medico curante del de cuius, ove si legge che l'epatite del Persona_3 Persona_1
“era insorta in seguito a emotrasfusioni n. 2 praticate al paziente, per problemi ortopedici, c/o Casa di Cura Santa Rita Srl di AN avvenuto nel 1986” (cfr. doc. n. 31 fascicolo parte ricorrente).
L'avvenuta trasfusione di sangue nel 1986 ha trovato altresì riscontro nella prova testimoniale espletata.
In particolare, il teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del 21.9.2023, Testimone_1 dopo avere premesso di non essere parente di alcuna delle parti in causa e di conoscere la ricorrente in quanto amico del di lei marito fin dal 1967, interrogato a prova diretta sul capitolo n. 1 del ricorso 1 ha dichiarato: “ricordo che nell'ottobre del 1986 il sig. si trovava ricoverato a Persona_1
AN presso la clinica Santa Rita in via dott. Consoli per la rimozione dal femore sinistro di una asta metallica e lo ricordo perché quello fu l'anno nel quale io andai ad abitare nella mia casa nuova che avevo edificato a San Pietro Clarenza;
io andai presso la clinica Santa Rita il pomeriggio in cui il mio amico veniva sottoposto all'intervento. Io vi ero andato per mio conto e ivi ho trovato la moglie. ADR: anni prima il mio amico in seguito ad un incidente aveva avuto collocata nel femore
l'asta metallica della cui rimozione si discute in quanto gli doleva ed era decorso il periodo in cui aveva utilità tenerla e si doveva togliere”. Interrogato sul capitolo n. 2 del ricorso2 ha dichiarato “ho avuto modo di vedere l'asta metallica che è stata rimossa dal femore del mio amico in quanto egli
l'ha portata a casa sua e io l'ho vista proprio in casa sua. Riconosco l'asta nella seconda foto che mi è stata esibita, di cui all'allegato 7 al ricorso”; ancora interrogato sul capitolo n. 3 del ricorso3 Per_ ha riferito che “è vero che in occasione dell'intervento il ha accusato delle emorragie e che gli sono state praticate delle trasfusioni di sangue. Ne sono al corrente perché il medico è uscito dalla sala operatoria venendo nella sala dove ci trovavamo in attesa -preciso che eravamo lì in Per_ quella sala io e la moglie del mio amico- e chiese a me, poiché ci disse che il signor aveva Per_ bisogno di sangue e quindi per una emotrasfusione, se volevo donare del sangue per il signor;
11 io però dissi che non potevo perché in quel periodo, essendo io allergico, prendevo dei farmaci, in particolare facevo una puntura al giorno essendo prevista una cura di dodici punture da farsi in dodici giorni.” (cfr. verbale di udienza del 21.9.2023).
Anche il nominato CTU, dottore , non ha escluso che la patologia da cui era affetto il Persona_4 de cuius potesse essere ricondotta alla emotrasfusione praticata negli anni '80. In particolare, si legge a pagina 13 della relazione che “Visto l'excursus clinico proprio del sig. è assai Persona_1 verosimile (con carattere di pressoché certezza) che l'infezione cronica da HCV4 da egli patita, decorsa inizialmente in forma silente ed asintomatica per molti anni (circa 10), è stata, con buona verosimiglianza, cagionata dalle emotrasfusioni ricevute presso la Casa di Cura “Santa Rita” s.r.l. di AN. Emotrasfusioni che pertanto assumono, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa nel determinismo della sofferta epatite C. Va infatti considerato che la maggior parte delle epatiti HCV-correlate sono propriamente conseguenti a trasfusione di sangue infetto. A riprova del fatto che la sofferta epatite “C” sia da ricondurre alle emotrasfusioni effettuate nel 1986 sta il fatto che, nel caso di nostra osservazione, non sono mai stati rilevati fattori di rischio alternativi (abitudini di vita non regolari, comportamenti sessuali a rischio, stati di tossicodipendenza, scambio di siringhe infette etc.).
Ebbene, stante l'assenza di allegazione e prova circa la riconducibilità della patologia ad altre cause
(onere probatorio incombente sul convenuto e non sulla parte ricorrente), proprio al fine CP_1 di accertare la riconducibilità della patologia da cui era affetto alle emotrasfusioni Persona_1 allo stesso praticate nel 1986 presso la Casa di Cura Santa Rita di AN è stato disposto l'espletamento di una prima consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, anche in ragione dei rilievi di parte ricorrente, è stato ritenuto necessario rinnovare la consulenza affidando l'incarico ad altro CTU.
E' utile in proposto richiamare testualmente l'ordinanza del 26 agosto 2024, con la quale:
“esaminata la relazione preliminare depositata dal CTU in data 3 marzo 2024 il quale ha osservato che “…non avendo alcuna informazione relativa agli altri fattori di rischio per epatopatia, se applichiamo criteriologia, utilizzata in ambito medico-legale per lo studio del nesso causale, dobbiamo necessariamente affermare che, nella fattispecie, non può essere soddisfatto il “ criterio di esclusione di altre cause” che assume particolare rilievo nei casi in cui risulti complesso l'esame della fattispecie in studio, e la dimostrazione della derivazione causale di un fenomeno dalla presunta causa, discenda soprattutto dalla assenza di altri antecedenti, consistenti, nella fattispecie, dagli altri fattori di rischio per Epatopatia di cui sopra” (v. pag. 29) e, richiamato il “criterio della
12 presunzione semplice” e le Linee-guida nella trattazione delle malattie-infortunio, ha CP_7 affermato che “…come evidenziato sopra a seguito esame delle cartelle cliniche agli atti, non abbiamo alcun altro Dato, oltre quello rappresentato dalla deposizione testimoniale sopra citata.
Ma la deposizione del teste escusso non soddisfa, da sola, tutta una serie di circostanze e dati, identificabili come “gravi”, “precisi” e “concordanti”, previsti dall'applicazione del criterio di presunzione semplice” (v. pag. 30); considerato che il CTU ha concluso nel senso che “1) NON è accertabile la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dal de cuius nel 1986 in occasione del ricovero presso la
[...]
, come emerso dalla deposizione testimoniale in atti, e la patologia Controparte_5 epatica virale di tipo C dallo stesso contratta, tenendo conto dell'epoca in cui le emotrasfusioni hanno avuto luogo;
2) stante quanto riportato al punto 1), si ritiene debba decadere il punto 2) di cui al quesito del Giudice”; lette le osservazioni formulate da parte ricorrente avverso la “relazione preliminare” e la valutazione delle stesse compiuta dal CTU nominato”;
è stata ritenuta “la sussistenza di gravi ragioni per disporsi la sostituzione del CTU, considerato, in particolare, che il CTU, ritenendo non soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause (non dedotte in giudizio dal convenuto) sul presupposto dell'assenza di informazioni dettagliate circa CP_1 lo stile di vita del de cuius nella documentazione sanitaria in atti con riferimento ad altri possibili fattori di rischio dell'epatopatia HCV e richiamando un “criterio della presunzione semplice” e non pertinenti Linee Guida non ha tenuto conto, pur dopo i rilievi formulati da parte ricorrente, CP_7 che:
a) il quesito posto richiedeva l'accertamento del nesso causale “tra le emotrasfusioni subite dal de cuius nel 1986 in occasione del ricovero presso la Casa di Cura Santa Rita di AN, come emerso dalla deposizione testimoniale in atti, e la patologia epatica virale di tipo C dallo stesso contratta”, nesso causale che, nel sistema di tutele delineato dalla legge n. 210 del 1992, deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”:
b) la superiore verifica si sarebbe dovuta condurre considerando l'epoca in cui le emotrasfusioni hanno avuto luogo e, dunque, tenendo presenti le conoscenze scientifiche di quel periodo in relazione alla trasmissione della patologia HCV attraverso le emotrasfusioni, i test disponibili nel
1986, il periodo in cui furono messi a punto i test per l'individuazione degli anticorpi diretti contro
13 il virus C dell'epatite, l'epoca in cui -con il DM 21 luglio 1990- è stata introdotta l'obbligatorietà dello screening mediante la determinazione degli anticorpi anti-HCV; osservato, inoltre, che risulta -dall'esame della relazione finale- che il CTU, nel rispondere ai rilievi di parte ricorrente, riproducendo un grafico recante le cause di trasmissione dell'epatite C e il loro peso statistico (v. pagina 34 della relazione) ha evidenziato che “…tra i fattori di rischio di cui sopra, “IL PIÙ PROBABILE CHE NON” è quello rappresentato dall'USO DI DROGHE per via endovenosa. E per altro non sono neanche da sottovalutare anche TUTTI GLI ALTRI, essendo le trasfusioni rappresentati solo nella misura del 10%””.
“Tanto, tuttavia, è stato affermato in relazione ad un grafico del maggio del 2012, come emerge cliccando sul link presente nella relazione, riproducente (come risulta dall'esame delle note riportate nell'articolo che presenta il grafico, tratto da Wikipedia) dati di poco precedenti e, dunque, una situazione non corrispondente a quella dell'epoca delle emotrasfusioni che rileva nella specie
(1986)”.
Disposta nuova CTU, sulla base del mandato conferito (“1) Accerti la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dal de cuius nel 1986 in occasione del ricovero presso la
[...]
, come emerso dalla deposizione testimoniale in atti, e la patologia epatica Controparte_5 virale di tipo C dallo stesso contratta, tenendo conto dell'epoca in cui le emotrasfusioni hanno avuto luogo;
2) Accerti se la causa della morte di sia da considerarsi evoluzione e Persona_1 complicazione della suddetta patologia epatica siccome evolutasi dapprima in cirrosi epatica e quindi in adenocarcinoma epatico” (cfr. ordinanza del 20.10.2023), il CTU nominato in sostituzione del precedente ha conclusivamente affermato che “[…] Non può pertanto che affermarsi la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate nel 1986 e la successiva insorgenza dell'epatite C (poi evoluta in cirrosi epatica con successivo impianto di patologia neoplastica) per il “criterio di ragionevole probabilità scientifica” ispirato al principio del "più probabile che non", assenti fattori alternativi di rischio … 1) Esiste sì nesso causale, con elevata probabilità pressoché vicino alla certezza, tra le emotrasfusioni subite dal sig. nel 1986 in occasione del Persona_1 ricovero presso la Casa di Cura Santa Rita di AN (per come emerso, pur in assenza della relativa cartella clinica, dai rilevi anamnestici presenti nella cartella clinica relativa al ricovero del
14/03/96 c/o P.O. Garibaldi, nei rilievi anamnestici riportati nella cartella clinica relativa al ricovero del 19/07/96 c/o P.O. Garibaldi e nella cartella clinica relativa al ricovero del 11/09/15
c/o IOM oltre che dalla deposizione testimoniale in atti) e la patologia epatica virale di tipo C dallo stesso contratta, tenendo conto dell'epoca in cui le emotrasfusioni hanno avuto luogo 2) La causa
14 della morte di è da considerarsi sì evoluzione e complicazione della suddetta Persona_1 patologia epatica siccome evolutasi in cirrosi epatica con successivo innesto di un adenocarcinoma epatico” (cfr. consulenza tecnica medico - legale depositata in atti in data 20.10.2024).
Si ritengono al riguardo esaustive, logiche nonché adeguatamente motivate e supportate dagli atti istruttori le argomentazioni poste dal CTU a fondamento della sussistenza del nesso eziologico, in quanto basate su criteri scientifici di attribuzione del nesso di causalità medico-legale nonché sul principio, espressamente richiamato, del “più probabile che non”, largamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in ambito civilistico.
Nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del , E_ anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (in questo CP_1 senso Cass. n. 576/2008).
“In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del E_
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e
[...] all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985,
1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul E_
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti
[...] normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1566).
Ancora, “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HCV e HIV contratti a causa di assunzione di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella
15 lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il E_ contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo
e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova dell'adozione CP_1 di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica. (Cass. n. 19995/2013 e Cass. n. 5954/2014).
Già all'epoca dei fatti, quindi, incombeva sul il dovere di vigilare e di attivarsi E_ per evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di infezioni virali insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso degli emoderivati.
Orbene, in assenza di riscontro il cui onere era a carico del dozione delle misure Controparte_8 necessarie per evitare la "contagiosità" del sangue destinato alla trasfusione che ha provocato il danno per cui è causa, non può che ritenersi fondato il diritto della parte ricorrente alla prestazione richiesta proprio in ragione della omissione delle cautele già all'epoca esigibili al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica.
3. Per tutte le ragioni esposte e alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che non possono non essere condivise perché immuni da vizi logici e conformi alle migliori cognizioni di scienza ed esperienza, il ricorso appare fondato e merita accoglimento, con conseguente condanna del resistente al pagamento in favore di dell'assegno una tantum di cui alla CP_1 Parte_1 legge 210/1992, nella misura ivi prevista, oltre interessi legali come per legge al 121° giorno successivo alla data della domanda inoltrata in data 5.6.2019 (cfr. doc. n. 27 fascicolo parte ricorrente) e sino al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
4.1 Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
-dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 3, legge 210/1992;
16 -per l'effetto condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a E_
corrispondere alla ricorrente il predetto assegno, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda inoltrata in data 5.6.2019 e sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore di E_ delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.114,00 per compensi, oltre Parte_1
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Così deciso in AN 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 vero o no che: 1) nell'ottobre 1986 il Sig. si trovava ricoverato presso la Casa di Cura “Santa Rita” Persona_1 di AN, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico alla gamba sinistra per la sostituzione di asta metallica al femore 2 Vero o no che 2) in tale intervento al veniva rimossa l'asta metallica della lunghezza di 43 cm che, ritratta Per_1 nelle foto di cui all'allegato n.7 del presente ricorso, le vengono mostrate;
3 Vero o no che 3) in quella occasione il accusava emorragie e gli vennero praticate delle emotrasfusioni di Per_1 sangue