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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
r.g. 566/2019 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Giuseppe Verrengia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla via Torino n. 5;
ATTORE contro
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio
Mastroianni, presso il cui studio sito in Caserta alla via Giotto n. 28 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
(c.f. ; Controparte_2 C.F._2 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. C.F._4 Parte_4
), n.q. di eredi di (c.f. C.F._5 Persona_1
), rapp.ti e difesi dall'Avv. Roberta Brigato, presso il C.F._6
cui studio sito in Padova (PD) al Viale dell'Industria n. 23 sono elettivamente domiciliati.
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha avanzato nei confronti degli odierni Parte_1
convenuti, previa declaratoria di responsabilità, domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data
05.05.2017, alle ore 11:30 circa, sulla SS. 7 Appia, all'altezza del km 163, nel territorio di Cellole (CE).
Più nello specifico, in dette circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura Volkswagen Golf tg. DJ232TW, condotta da Per_1
, mentre percorreva a velocità sostenuta l'indicata SS con
[...]
direzione Roma-Napoli, nell'effettuare una manovra di sorpasso, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia con direzione Napoli-Roma e urtato frontalmente il trattore IV AG tg. FA101AN con agganciato il semirimorchio Acerbi tg. AE36264, di proprietà e condotto da Parte_1
A causa dell'impatto frontale, l'autoarticolato avrebbe perso il
[...]
controllo e terminato la propria corsa contro la recinzione della ditta “
[...]
, ribaltando così il carico contenuto nel rimorchio sul veicolo Fiat CP_3
Panda tg. D601EB, che seguiva nella corsia Napoli-Roma.
A causa del violento sinistro, comproprietario e Persona_1
conducente dell'autovettura Volkswagen Golf, perdeva tragicamente la vita, mentre l'odierno attore veniva prontamente trasportato presso il P.O. San
Rocco di Sessa Aurunca.
Sul luogo del sinistro, inoltre, intervenivano i Carabinieri di Cellole per i rilievi e gli accertamenti del caso e veniva avviato procedimento pag. 2/14 penale n. 3433/17 per il quale il Gip di , su richiesta del PM, CP_4 disponeva l'archiviazione.
In conseguenza del sinistro, l'attore asserisce di aver subìto molteplici danni patrimoniali e, in particolare: a) il costo di rimozione dalla sede autostradale della motrice e del semirimorchio;
b) la perdita del trattore stradale di € 25.000,00 e del semirimorchio Acerbi di € 28.000, entrambi stimati ai valori ante-sinistro di mercato, in considerazione dell'antieconomicità della riparazione;
c) l'inutile spesa sostenuta per la tassa di possesso (bollo auto) per l'anno 2017; d) la rinuncia a proposte contrattuali di lavoro in ragione dell'indisponibilità del mezzo, da stimarsi in una somma non inferiore a € 10.000,00; e) il pregiudizio da discredito commerciale per la rinuncia a proposte commerciali, quantificabile in una somma non inferiore a € 5.000,00; f) la perdita economica del carico contenuto nel semirimorchio Acerbi, quantificabile in € 3.000,00; g) il danno da mora in ragione del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento;
h) le spese sostenute per assistenza e consulenza legale in sede stragiudiziale.
Pertanto, con il presente giudizio, l'attore chiede: 1) di ritenere e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. DJ232TW; 2) per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni come Controparte_1
sopra descritti;
3) condannare la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Renato Giuseppe Verrengia, dichiaratosi antistatario;
4) trasmettersi, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'Ivass in virtù dell'art. 148/10 del Cod.
d. Ass.
Si è costituita regolarmene in giudizio la Controparte_5
impresa assicuratrice del veicolo Volkswagen Polo tg. DJ232TW, la quale pag. 3/14 in primis ha eccepito di aver già risarcito integralmente il danno all'odierno attore mediante il pagamento dell'importo di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali alla motrice e al rimorchio e di euro 950,00
a titolo di risarcimento danni da lesioni personali e ha poi chiesto: 1) di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
2) in subordine, l'applicazione dei principi del concorso di colpa e di pari responsabilità ex artt. 1227, co.1 e 2054, co. 2, c.c.,3) il rigetto, in ogni caso, del risarcimento dei danni non allegati e rigorosamente dimostrati, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si sono, altresì, costituiti , Parte_2 Parte_3
e n.q. di successori mortis causa di Parte_4 Controparte_2
, i quali hanno chiesto: 1) in via principale, il rigetto di Persona_1
tutte le domande formulate dall'attore, in quanto completamente infondate sia in fatto sia in diritto;
2) in via subordinata, il rigetto delle voci di danno sprovviste di prova.
La causa, istruita anche mediante escussione testimoniale, è stata assunta in decisione dopo alcuni rinvii all'udienza cartolare del 6.3.2025, previo deposito di memorie difensive conclusionali.
****
1. In via preliminare va dato atto della sussistenza sia della legittimazione attiva che passiva, nonché della procedibilità della domanda, circostanze su cui neppure è sorta contestazione delle parti.
2. Sulla responsabilità-
Nel merito, la domanda attorea è in parte fondata, per i motivi che seguono.
In primis, può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro de quo. Persona_1
pag. 4/14 Difatti, sulla scorta dell'istruttoria testimoniale e di tutta la documentazione ritualmente acquisita, può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale opera in via sussidiaria ove, accertato il verificarsi di uno scontro tra veicoli, non sia provata la sua ascrivibilità ad una delle parti.
Orbene, i fatti di causa sono, in primo luogo, confermati dal rapporto redatto dai Carabinieri di Cellole, intervenuti sul luogo del sinistro da cui si evince che il conducente dell'auto effettuò un'azzardata CP_6
manovra di sorpasso, mal calcolando tempi e spazio per il rientro in corsia.
I fatti sono stati poi confermati dal teste oculare Testimone_1 il quale, escusso all'udienza del 23.03.2022 ha riferito letteralmente: “Mi trovavo a circa 250 metri dal trattore stradale dell'attore, dietro di lui , con direzione Sessa Aurunca, via Appia. Erano le 11.30 circa. A un certo punto una Polo di colore grigio argento metallizzato, che proveniva dal senso di marcia opposto, effettuava il sorpasso di un veicolo che la precedeva, e nel momento stesso in cui iniziava il sorpasso invadeva la corsia di percorrenza del trattore stradale e lo impattava sulla parte centrale sinistra. Il conducente del trattore non ha avuto il tempo di sterzare, ma non ne ha avuto il tempo perché l'invasione di carreggiata d parte della
Polo è avvenuta proprio mentre stava per passare vicino al Trattore. Ho visto però che ha frenato, perché si sono accese le luci posteriori di stop. Il trattore aveva un semirimorchio dietro. Il trattore procedeva regolarmente nella sua corsia , tenendosi sulla destra . IN seguito all'l'impatto ha deviato verso sinistra, si è ribaltato il rimorchio ed il trattore ha finito la sua corsa contro il muro di un deposito edile…Io ero alla guida di un camion ed ero da solo. Dopo l'impatto la Polo si è girata, ha fatto un testacoda ed finita infine sul lato sinistro, rispetto al mio senso di percorrenza… Non ricordo se sulla strada vi era la striscia di mezzeria
pag. 5/14 continua, mi sembra di no. Preciso che tra il camion guidato da me e il trattore c'era solo un'autovettura. Dalla mia posizione vedevo bene il trattore, in quanto il mio camion ha la guida in altro, cioè ero sopraelevato rispetto all'autovettura che mi precedeva. Il trattore credo che viaggiasse ad una velocità non superiore a 50 km orari, in quanto più avanti c'era una rotonda e con quel carico che trasportava non poteva andare veloce”. Il tenore delle predette dichiarazioni è perfettamente coincidente con quanto dallo stesso riferito nell'immediatezza dell'evento come persona informata sui fatti (“Mentre percorrevo la SS Appia in direzione di marcia Sessa
Aurunca, giunto all'altezza dell'attività commerciale denominata “
[...]
”, notavo un'autovettura di colore grigio la quale proveniva nel CP_3
senso di marcia opposto al mio. Ad un tratto il conducente della suddetta auto, dopo aver probabilmente perso il controllo del veicolo, andava a collidere la parte anteriore sinistra della cabina dell'autoarticolato che precedeva il mio. A seguito dell'impatto, l'autoarticolato sbandava terminando la propria corsa al muro di recinzione dell'attività commerciale “Edil Aurunca…omissis… Tengo a precisare che il mio autoarticolato si trovava dietro a quello coinvolto nel sinistro, ad una distanza di circa 300 metri”).
Tale dinamica, inoltre, risulta ulteriormente provata dalle dichiarazioni rese da , anch'esso identificato dai militari intervenuti sul Testimone_2
posto come persona informata sui fatti (“…omissis… mi trovavo alla guida dell'autovettura a me in uso …direzione di Marcia Formia SS Appia. Ad un certo punto ho notato all'altezza della rotonda che precedeva il luogo del sinistro, un'autovettura di colore grigio con una persona di età avanzata alla guida. All'improvviso il conducente della predetta auto effettuava improvvisamente una manovra di sorpasso ad un autoarticolato che la precedeva. Il conducente della suddetta autovettura non riuscendo ad
pag. 6/14 ultimare la fase di sorpasso, andava a collidere la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato proveniente da Formia in direzione di marcia opposta…”).
Deve poi darsi atto che la medesima ricostruzione dei fatti trova piena conferma con quanto descritto nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del Tribunale di SMCV che, a seguito di approfondite indagini, ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, riconoscendo unico soggetto Persona_1 responsabile nella determinazione del sinistro (“…omissis…pertanto a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dei CC di Cellole nonché dalle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti risultava possibile ricostruire la dinamica del sinistro in questione;
più precisamente
l'autovettura Polo guidata da effettuava un sorpasso ad Persona_1
alta velocità e non riuscendo a rientrare nella propria corsia, urtava
l'autocarro IV nella sua parte anteriore sinistra, viaggiando lo stesso sulla corsia opposta;
dunque l'autocarro, non riuscendo ad arrestare la corsa, date le sue dimensioni, collideva con la recinzione della ditta
[...]
. Da tale impatto l'autocarro si ribaltava e ed il materiale in esso CP_3
contenuto, ossia sabbia silicia, si riversava totalmente sul manto stradale e sull'autovettura Fiat Panda, che lo seguiva”).
La complessiva valutazione dei mezzi istruttori assunti, in uno alla copiosa documentazione ritualmente acquisita, consente una ricostruzione della dinamica dell'incidente perfettamente compatibile con la descrizione prospettata nel libello introduttivo.
Pertanto, la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è da addebitarsi esclusivamente alla condotta imprudente del conducente
, il quale, sorpassando il veicolo che lo precedeva in Persona_1
pag. 7/14 presenza della linea longitudinale continua, ha sottostimato il rischio di invadere, anche solo momentaneamente, la corsia opposta.
La presenza della linea di mezzeria continua sul tratto stradale, teatro del sinistro, oltre ad essere documentata dai rilievi fotografici acquisiti agli atti è ulteriormente confermata dal teste , consulente di Testimone_3
parte attrice escusso all'udienza del 23.03.2022 (“Ho ispezionato il luogo teatro del sinistro, alcuni giorni dopo avere ricevuto l'incarico come perito, ma non ricordo con precisione quando, mi sembra fosse aprile. Posso confermare che sulla strada in questione vi era la striscia di mezzeria continua. Ho fatto anche rilievi fotografici della strada e della linea di mezzeria, ma non so se sono allegati alla perizia”).
Si ritiene, pertanto, che abbia operato una manovra Persona_1
di sorpasso, in strada a doppio senso di marcia, oltrepassando la linea continua di mezzeria, in violazione dunque dell'art. 40 c. 8 cod. strada, e di fatto circolando contromano.
Inoltre, l'accertata condotta imprudente e negligente del conducente
è stata di gravità tale da assumere valenza causale esclusiva ed Per_1
assorbente.
Invero, alla luce degli elementi emersi, appaiono prive di pregio le tesi avanzate dalle controparti circa una concorrente responsabilità del nella determinazione del sinistro, sulla scorta dell'asserita Parte_1
elevata velocità di guida tenuta e dell'assenza di prova in ordine all'effettuazione di una manovra correttiva da parte di questi, atteso che ogni conclusione in tal senso appare sconfessata dal tenore della deposizione resa dal teste oculare che ha precisato che il sorpasso della Polo avvenne quando l'autoarticolato era troppo vicino e di aver visto comunque il conducente del trattore azionare i freni (cfr.: “ ho visto però che ha frenato perché si sono accese le luci posteriori degli stop”).
pag. 8/14
3. Sui danni non patrimoniali.
La richiesta di risarcimento del danno per le lesioni temporanee subite
è stata formulata tardivamente ed in maniera del tutto generica. Per queste ragioni la domanda va dichiarata inammissibile.
Difatti, nel narrato dell'atto introduttivo (par. 4), l'attore si è limitato a riferire in via generica i fatti attinenti ai danni fisici patiti (in ogni caso non suscettibili di assurgere a danni permanenti), non formulando per essi alcuna puntuale domanda di risarcimento come avvenuto, invece, per i danni di natura patrimoniale.
Si osserva che la predetta domanda è stata avanzata per la prima volta, in termini pressocché generici, soltanto con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., I termine (e, in ogni caso, non è corredata da accertamenti strumentali di supporto, secondo quanto dispone l'art. 139 CDA)
Quanto ai presunti pregiudizi all'immagine e alla reputazione commerciale, è bene chiarire che anche detto danno, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (tra le tante: si v. S.C.,
Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Fatta la suindicata premessa, con riferimento al caso di specie, si osserva che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine al pregiudizio patito, né è possibile presuntivamente sostenere che l'identità e la reputazione di abbiano subito un danno nel Parte_1
contesto lavorativo, per i fatti di causa.
Dette voci di danno non potranno, pertanto, essere risarcite.
4. Sui danni patrimoniali.
Con riferimento ai danni materiali riportati dal trattore IV AG tg. FA101AN e del semirimorchio Acerbi tg. AE36264 di proprietà di pag. 9/14 si osserva in primis che le perizie dei consulenti di Parte_1
parte concordano sulla antieconomicità della riparazione dell'autoarticolato.
Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, ogni qualvolta l'entità dei danni patiti dal veicolo superi il valore commerciale dello stesso, risultando così la riparazione antieconomica, il risarcimento va commisurato al valore del veicolo al momento del sinistro (cfr. sul punto
Cass. 6295/2014; Cass., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402).
A tal proposito, il perito della compagnia assicurativa Controparte_1
a seguito di ispezione diretta dei mezzi, ha stimato il valore del
[...]
semirimorchio in € 19.000,00 e il valore commerciale della motrice in €
24.000,00 (nella perizia testualmente si riporta: “Considerata la vetustà del veicolo, come riportata dalla carta di circolazione e come dalle importanti entità dei danni riportati, il suo ripristino risulta essere antieconomico e per tanto si è ritenuto opportuno non stimare analiticamente il danno in quanto lo stesso a corpo risulta essere abbondantemente oltre il valore commerciale del mezzo stesso”).
Diversamente, la perizia tecnica di parte attrice del 30.06.2017 ha apoditticamente identificato il valore commerciale del trattore stradale
IV in € 25.000,00 e del semirimorchio Acerbi in € 28.000,00.
All'evidenza trattasi di una perizia di parte generica, lacunosa e parziale, nella misura in cui non analizza in alcun modo la vetustà e l'usura dell'autoarticolato. Siccome la predetta stima è stata fatta sulla base di presupposti di fatto non resi noti in sede giudiziale, è da considerarsi inattendibile.
Alla luce degli scarni elementi a disposizione è opportuno procedere dunque ad una valutazione equitativa del danno (1226 c.c. – art 2056 c.c.) da individuarsi in un valore mediano – sebbene più sbilanciato verso quello oggetto di stima da parte della compagnia assicurativa - tra le due perizie.
pag. 10/14 Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass.
n. 20283/2004).
Pertanto, in considerazione del più approfondito elaborato di parte convenuta, tenuto conto dell'anno di immatricolazione (2007) e della circostanza che lo stesso alla data del sinistro (5.5.2017) aveva già 10 anni, sulla base altresì delle nozioni di comune esperienza si può dunque affermare che il costo delle riparazioni richiesto dall'attore, sia superiore a quello effettivo e, in applicazione dei principi su riportati, l'importo piò essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 48.000,00.
Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
A tal proposito occorre dare atto che la compagnia assicurativa ha già provveduto a liquidare a Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di euro 25.000,00 mediante l'emissione di tre pag. 11/14 assegni bancari, emessi in data 17.11.2017, a titolo di risarcimento dei danni materiali.
4.1. In relazione alle spese inutilmente sostenute (costo di rimozione dalla sede autostradale dell'autoarticolato; spesa sostenuta per la tassa di possesso per l'anno 2017; perdita economica del carico contenuto nel semirimorchio Acerbi), la domanda è da rigettare in quanto carente di prova documentale che comprovi il pregiudizio economico subito.
4.2. Relativamente all'asserito danno da lucro cessante, non è possibile (neppure equitativamente) determinare la perdita di guadagno, stante l'insufficiente allegazione probatoria già sul piano dell'an del danno, stante l'impossibilità di verificare l'asserita contrazione reddituale avvenuta in ragione dei fatti di causa. La prova di detta perdita, difatti, necessitava di un confronto tra le dichiarazioni dei redditi antecedenti al sinistro con quelle successive, volto a dimostrare la flessione significativa rispetto agli anni precedenti. Inoltre, dai documenti prodotti dall'attore non è neppure possibile sostenere che quello distrutto fosse l'unico mezzo a disposizione del Capoluongo.
Pertanto, non essendoci prova del danno, anche questa domanda va rigettata.
4.3. Per quanto concerne le spese di assistenza legale stragiudiziale, è noto che (ex multis, Cass. 39384/2021), “il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favore, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.” (Cass. 26368/2022, conf. Cass. Cass.
S.U. 16990/2017). Affinché possano essere risarciti i relativi costi, uttavia,
l'assistenza legale stragiudiziale deve risultare necessaria in ottica ex ante -
pag. 12/14 dunque non manifestamente superflua - ed autonoma, cioè distinta e diversa rispetto all'avvio dell'azione giudiziale, con esclusione, dunque, dell'attività strettamente connessa e prodromica all'azione giudiziaria (i.e.
l'invio della diffida, l'attività di negoziazione assistita etc.), come altresì indicato dall'art. 20 DM 55/2014. Nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né provato, specifiche attività stragiudiziali ante causam, limitandosi a richiamare consolidata giurisprudenza circa l'astratta risarcibilità delle spese nei termini anzidetti. La fattura proforma richiamata dall'attore oltre a non indicare il tipo di attività svolta - limitandosi unicamente a indicare l'onorario - non consentendo dunque al Tribunale di accertare il tipo di attività stragiudiziale svolta e la sussistenza dei requisiti perché questa attività possa essere risarcita;
non è neppure valorizzabile come prova dell'effettivo esborso di dette somme.
4.4. Alla luce delle voci di danno liquidate, parimenti inaccoglibile è la richiesta di risarcimento per il danno da mora, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, in ragione del fatto che l'unica voce di risarcimento danni è stata liquidata in via equitativa già all'attualità.
4.5. Non è infine possibile accogliere la richiesta ex art. 148, comma
X cod. ass., in quanto la somma offerta non era inferiore alla metà di quella liquidata in questo giudizio.
5. Le spese processuali del presente giudizio si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del principio di soccombenza e dell'attività difensiva effettivamente svolta e dunque ai valori medi, sulla scorta del valore dell'accolto, salvo che per la fase decisione che, in quanto semplificata, si reputa congruo liquidare ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pag. 13/14 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1
a pagare la somma di € 48.000,00, detraendo quanto già versato dalla
[...]
Compagnia Assicurativa convenuta e documentato agli atti di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore;
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per le lesioni personali subite;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Condanna la al pagamento della somma di Controparte_5
€ 6.164,00 oltre spese generali, Iva e cpa da liquidarsi in favore dell'Avv.
Renato Giuseppe Verrengia, dichiaratosi antistatario.
- Compensa le spese tra le restanti parti.
Santa Maria Capua Vetere, 12 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
r.g. 566/2019 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Giuseppe Verrengia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla via Torino n. 5;
ATTORE contro
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio
Mastroianni, presso il cui studio sito in Caserta alla via Giotto n. 28 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
(c.f. ; Controparte_2 C.F._2 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. C.F._4 Parte_4
), n.q. di eredi di (c.f. C.F._5 Persona_1
), rapp.ti e difesi dall'Avv. Roberta Brigato, presso il C.F._6
cui studio sito in Padova (PD) al Viale dell'Industria n. 23 sono elettivamente domiciliati.
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha avanzato nei confronti degli odierni Parte_1
convenuti, previa declaratoria di responsabilità, domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data
05.05.2017, alle ore 11:30 circa, sulla SS. 7 Appia, all'altezza del km 163, nel territorio di Cellole (CE).
Più nello specifico, in dette circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura Volkswagen Golf tg. DJ232TW, condotta da Per_1
, mentre percorreva a velocità sostenuta l'indicata SS con
[...]
direzione Roma-Napoli, nell'effettuare una manovra di sorpasso, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia con direzione Napoli-Roma e urtato frontalmente il trattore IV AG tg. FA101AN con agganciato il semirimorchio Acerbi tg. AE36264, di proprietà e condotto da Parte_1
A causa dell'impatto frontale, l'autoarticolato avrebbe perso il
[...]
controllo e terminato la propria corsa contro la recinzione della ditta “
[...]
, ribaltando così il carico contenuto nel rimorchio sul veicolo Fiat CP_3
Panda tg. D601EB, che seguiva nella corsia Napoli-Roma.
A causa del violento sinistro, comproprietario e Persona_1
conducente dell'autovettura Volkswagen Golf, perdeva tragicamente la vita, mentre l'odierno attore veniva prontamente trasportato presso il P.O. San
Rocco di Sessa Aurunca.
Sul luogo del sinistro, inoltre, intervenivano i Carabinieri di Cellole per i rilievi e gli accertamenti del caso e veniva avviato procedimento pag. 2/14 penale n. 3433/17 per il quale il Gip di , su richiesta del PM, CP_4 disponeva l'archiviazione.
In conseguenza del sinistro, l'attore asserisce di aver subìto molteplici danni patrimoniali e, in particolare: a) il costo di rimozione dalla sede autostradale della motrice e del semirimorchio;
b) la perdita del trattore stradale di € 25.000,00 e del semirimorchio Acerbi di € 28.000, entrambi stimati ai valori ante-sinistro di mercato, in considerazione dell'antieconomicità della riparazione;
c) l'inutile spesa sostenuta per la tassa di possesso (bollo auto) per l'anno 2017; d) la rinuncia a proposte contrattuali di lavoro in ragione dell'indisponibilità del mezzo, da stimarsi in una somma non inferiore a € 10.000,00; e) il pregiudizio da discredito commerciale per la rinuncia a proposte commerciali, quantificabile in una somma non inferiore a € 5.000,00; f) la perdita economica del carico contenuto nel semirimorchio Acerbi, quantificabile in € 3.000,00; g) il danno da mora in ragione del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento;
h) le spese sostenute per assistenza e consulenza legale in sede stragiudiziale.
Pertanto, con il presente giudizio, l'attore chiede: 1) di ritenere e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. DJ232TW; 2) per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni come Controparte_1
sopra descritti;
3) condannare la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Renato Giuseppe Verrengia, dichiaratosi antistatario;
4) trasmettersi, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'Ivass in virtù dell'art. 148/10 del Cod.
d. Ass.
Si è costituita regolarmene in giudizio la Controparte_5
impresa assicuratrice del veicolo Volkswagen Polo tg. DJ232TW, la quale pag. 3/14 in primis ha eccepito di aver già risarcito integralmente il danno all'odierno attore mediante il pagamento dell'importo di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali alla motrice e al rimorchio e di euro 950,00
a titolo di risarcimento danni da lesioni personali e ha poi chiesto: 1) di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
2) in subordine, l'applicazione dei principi del concorso di colpa e di pari responsabilità ex artt. 1227, co.1 e 2054, co. 2, c.c.,3) il rigetto, in ogni caso, del risarcimento dei danni non allegati e rigorosamente dimostrati, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si sono, altresì, costituiti , Parte_2 Parte_3
e n.q. di successori mortis causa di Parte_4 Controparte_2
, i quali hanno chiesto: 1) in via principale, il rigetto di Persona_1
tutte le domande formulate dall'attore, in quanto completamente infondate sia in fatto sia in diritto;
2) in via subordinata, il rigetto delle voci di danno sprovviste di prova.
La causa, istruita anche mediante escussione testimoniale, è stata assunta in decisione dopo alcuni rinvii all'udienza cartolare del 6.3.2025, previo deposito di memorie difensive conclusionali.
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1. In via preliminare va dato atto della sussistenza sia della legittimazione attiva che passiva, nonché della procedibilità della domanda, circostanze su cui neppure è sorta contestazione delle parti.
2. Sulla responsabilità-
Nel merito, la domanda attorea è in parte fondata, per i motivi che seguono.
In primis, può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro de quo. Persona_1
pag. 4/14 Difatti, sulla scorta dell'istruttoria testimoniale e di tutta la documentazione ritualmente acquisita, può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale opera in via sussidiaria ove, accertato il verificarsi di uno scontro tra veicoli, non sia provata la sua ascrivibilità ad una delle parti.
Orbene, i fatti di causa sono, in primo luogo, confermati dal rapporto redatto dai Carabinieri di Cellole, intervenuti sul luogo del sinistro da cui si evince che il conducente dell'auto effettuò un'azzardata CP_6
manovra di sorpasso, mal calcolando tempi e spazio per il rientro in corsia.
I fatti sono stati poi confermati dal teste oculare Testimone_1 il quale, escusso all'udienza del 23.03.2022 ha riferito letteralmente: “Mi trovavo a circa 250 metri dal trattore stradale dell'attore, dietro di lui , con direzione Sessa Aurunca, via Appia. Erano le 11.30 circa. A un certo punto una Polo di colore grigio argento metallizzato, che proveniva dal senso di marcia opposto, effettuava il sorpasso di un veicolo che la precedeva, e nel momento stesso in cui iniziava il sorpasso invadeva la corsia di percorrenza del trattore stradale e lo impattava sulla parte centrale sinistra. Il conducente del trattore non ha avuto il tempo di sterzare, ma non ne ha avuto il tempo perché l'invasione di carreggiata d parte della
Polo è avvenuta proprio mentre stava per passare vicino al Trattore. Ho visto però che ha frenato, perché si sono accese le luci posteriori di stop. Il trattore aveva un semirimorchio dietro. Il trattore procedeva regolarmente nella sua corsia , tenendosi sulla destra . IN seguito all'l'impatto ha deviato verso sinistra, si è ribaltato il rimorchio ed il trattore ha finito la sua corsa contro il muro di un deposito edile…Io ero alla guida di un camion ed ero da solo. Dopo l'impatto la Polo si è girata, ha fatto un testacoda ed finita infine sul lato sinistro, rispetto al mio senso di percorrenza… Non ricordo se sulla strada vi era la striscia di mezzeria
pag. 5/14 continua, mi sembra di no. Preciso che tra il camion guidato da me e il trattore c'era solo un'autovettura. Dalla mia posizione vedevo bene il trattore, in quanto il mio camion ha la guida in altro, cioè ero sopraelevato rispetto all'autovettura che mi precedeva. Il trattore credo che viaggiasse ad una velocità non superiore a 50 km orari, in quanto più avanti c'era una rotonda e con quel carico che trasportava non poteva andare veloce”. Il tenore delle predette dichiarazioni è perfettamente coincidente con quanto dallo stesso riferito nell'immediatezza dell'evento come persona informata sui fatti (“Mentre percorrevo la SS Appia in direzione di marcia Sessa
Aurunca, giunto all'altezza dell'attività commerciale denominata “
[...]
”, notavo un'autovettura di colore grigio la quale proveniva nel CP_3
senso di marcia opposto al mio. Ad un tratto il conducente della suddetta auto, dopo aver probabilmente perso il controllo del veicolo, andava a collidere la parte anteriore sinistra della cabina dell'autoarticolato che precedeva il mio. A seguito dell'impatto, l'autoarticolato sbandava terminando la propria corsa al muro di recinzione dell'attività commerciale “Edil Aurunca…omissis… Tengo a precisare che il mio autoarticolato si trovava dietro a quello coinvolto nel sinistro, ad una distanza di circa 300 metri”).
Tale dinamica, inoltre, risulta ulteriormente provata dalle dichiarazioni rese da , anch'esso identificato dai militari intervenuti sul Testimone_2
posto come persona informata sui fatti (“…omissis… mi trovavo alla guida dell'autovettura a me in uso …direzione di Marcia Formia SS Appia. Ad un certo punto ho notato all'altezza della rotonda che precedeva il luogo del sinistro, un'autovettura di colore grigio con una persona di età avanzata alla guida. All'improvviso il conducente della predetta auto effettuava improvvisamente una manovra di sorpasso ad un autoarticolato che la precedeva. Il conducente della suddetta autovettura non riuscendo ad
pag. 6/14 ultimare la fase di sorpasso, andava a collidere la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato proveniente da Formia in direzione di marcia opposta…”).
Deve poi darsi atto che la medesima ricostruzione dei fatti trova piena conferma con quanto descritto nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del Tribunale di SMCV che, a seguito di approfondite indagini, ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, riconoscendo unico soggetto Persona_1 responsabile nella determinazione del sinistro (“…omissis…pertanto a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dei CC di Cellole nonché dalle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti risultava possibile ricostruire la dinamica del sinistro in questione;
più precisamente
l'autovettura Polo guidata da effettuava un sorpasso ad Persona_1
alta velocità e non riuscendo a rientrare nella propria corsia, urtava
l'autocarro IV nella sua parte anteriore sinistra, viaggiando lo stesso sulla corsia opposta;
dunque l'autocarro, non riuscendo ad arrestare la corsa, date le sue dimensioni, collideva con la recinzione della ditta
[...]
. Da tale impatto l'autocarro si ribaltava e ed il materiale in esso CP_3
contenuto, ossia sabbia silicia, si riversava totalmente sul manto stradale e sull'autovettura Fiat Panda, che lo seguiva”).
La complessiva valutazione dei mezzi istruttori assunti, in uno alla copiosa documentazione ritualmente acquisita, consente una ricostruzione della dinamica dell'incidente perfettamente compatibile con la descrizione prospettata nel libello introduttivo.
Pertanto, la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è da addebitarsi esclusivamente alla condotta imprudente del conducente
, il quale, sorpassando il veicolo che lo precedeva in Persona_1
pag. 7/14 presenza della linea longitudinale continua, ha sottostimato il rischio di invadere, anche solo momentaneamente, la corsia opposta.
La presenza della linea di mezzeria continua sul tratto stradale, teatro del sinistro, oltre ad essere documentata dai rilievi fotografici acquisiti agli atti è ulteriormente confermata dal teste , consulente di Testimone_3
parte attrice escusso all'udienza del 23.03.2022 (“Ho ispezionato il luogo teatro del sinistro, alcuni giorni dopo avere ricevuto l'incarico come perito, ma non ricordo con precisione quando, mi sembra fosse aprile. Posso confermare che sulla strada in questione vi era la striscia di mezzeria continua. Ho fatto anche rilievi fotografici della strada e della linea di mezzeria, ma non so se sono allegati alla perizia”).
Si ritiene, pertanto, che abbia operato una manovra Persona_1
di sorpasso, in strada a doppio senso di marcia, oltrepassando la linea continua di mezzeria, in violazione dunque dell'art. 40 c. 8 cod. strada, e di fatto circolando contromano.
Inoltre, l'accertata condotta imprudente e negligente del conducente
è stata di gravità tale da assumere valenza causale esclusiva ed Per_1
assorbente.
Invero, alla luce degli elementi emersi, appaiono prive di pregio le tesi avanzate dalle controparti circa una concorrente responsabilità del nella determinazione del sinistro, sulla scorta dell'asserita Parte_1
elevata velocità di guida tenuta e dell'assenza di prova in ordine all'effettuazione di una manovra correttiva da parte di questi, atteso che ogni conclusione in tal senso appare sconfessata dal tenore della deposizione resa dal teste oculare che ha precisato che il sorpasso della Polo avvenne quando l'autoarticolato era troppo vicino e di aver visto comunque il conducente del trattore azionare i freni (cfr.: “ ho visto però che ha frenato perché si sono accese le luci posteriori degli stop”).
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3. Sui danni non patrimoniali.
La richiesta di risarcimento del danno per le lesioni temporanee subite
è stata formulata tardivamente ed in maniera del tutto generica. Per queste ragioni la domanda va dichiarata inammissibile.
Difatti, nel narrato dell'atto introduttivo (par. 4), l'attore si è limitato a riferire in via generica i fatti attinenti ai danni fisici patiti (in ogni caso non suscettibili di assurgere a danni permanenti), non formulando per essi alcuna puntuale domanda di risarcimento come avvenuto, invece, per i danni di natura patrimoniale.
Si osserva che la predetta domanda è stata avanzata per la prima volta, in termini pressocché generici, soltanto con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., I termine (e, in ogni caso, non è corredata da accertamenti strumentali di supporto, secondo quanto dispone l'art. 139 CDA)
Quanto ai presunti pregiudizi all'immagine e alla reputazione commerciale, è bene chiarire che anche detto danno, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (tra le tante: si v. S.C.,
Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Fatta la suindicata premessa, con riferimento al caso di specie, si osserva che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine al pregiudizio patito, né è possibile presuntivamente sostenere che l'identità e la reputazione di abbiano subito un danno nel Parte_1
contesto lavorativo, per i fatti di causa.
Dette voci di danno non potranno, pertanto, essere risarcite.
4. Sui danni patrimoniali.
Con riferimento ai danni materiali riportati dal trattore IV AG tg. FA101AN e del semirimorchio Acerbi tg. AE36264 di proprietà di pag. 9/14 si osserva in primis che le perizie dei consulenti di Parte_1
parte concordano sulla antieconomicità della riparazione dell'autoarticolato.
Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, ogni qualvolta l'entità dei danni patiti dal veicolo superi il valore commerciale dello stesso, risultando così la riparazione antieconomica, il risarcimento va commisurato al valore del veicolo al momento del sinistro (cfr. sul punto
Cass. 6295/2014; Cass., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402).
A tal proposito, il perito della compagnia assicurativa Controparte_1
a seguito di ispezione diretta dei mezzi, ha stimato il valore del
[...]
semirimorchio in € 19.000,00 e il valore commerciale della motrice in €
24.000,00 (nella perizia testualmente si riporta: “Considerata la vetustà del veicolo, come riportata dalla carta di circolazione e come dalle importanti entità dei danni riportati, il suo ripristino risulta essere antieconomico e per tanto si è ritenuto opportuno non stimare analiticamente il danno in quanto lo stesso a corpo risulta essere abbondantemente oltre il valore commerciale del mezzo stesso”).
Diversamente, la perizia tecnica di parte attrice del 30.06.2017 ha apoditticamente identificato il valore commerciale del trattore stradale
IV in € 25.000,00 e del semirimorchio Acerbi in € 28.000,00.
All'evidenza trattasi di una perizia di parte generica, lacunosa e parziale, nella misura in cui non analizza in alcun modo la vetustà e l'usura dell'autoarticolato. Siccome la predetta stima è stata fatta sulla base di presupposti di fatto non resi noti in sede giudiziale, è da considerarsi inattendibile.
Alla luce degli scarni elementi a disposizione è opportuno procedere dunque ad una valutazione equitativa del danno (1226 c.c. – art 2056 c.c.) da individuarsi in un valore mediano – sebbene più sbilanciato verso quello oggetto di stima da parte della compagnia assicurativa - tra le due perizie.
pag. 10/14 Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass.
n. 20283/2004).
Pertanto, in considerazione del più approfondito elaborato di parte convenuta, tenuto conto dell'anno di immatricolazione (2007) e della circostanza che lo stesso alla data del sinistro (5.5.2017) aveva già 10 anni, sulla base altresì delle nozioni di comune esperienza si può dunque affermare che il costo delle riparazioni richiesto dall'attore, sia superiore a quello effettivo e, in applicazione dei principi su riportati, l'importo piò essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 48.000,00.
Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
A tal proposito occorre dare atto che la compagnia assicurativa ha già provveduto a liquidare a Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di euro 25.000,00 mediante l'emissione di tre pag. 11/14 assegni bancari, emessi in data 17.11.2017, a titolo di risarcimento dei danni materiali.
4.1. In relazione alle spese inutilmente sostenute (costo di rimozione dalla sede autostradale dell'autoarticolato; spesa sostenuta per la tassa di possesso per l'anno 2017; perdita economica del carico contenuto nel semirimorchio Acerbi), la domanda è da rigettare in quanto carente di prova documentale che comprovi il pregiudizio economico subito.
4.2. Relativamente all'asserito danno da lucro cessante, non è possibile (neppure equitativamente) determinare la perdita di guadagno, stante l'insufficiente allegazione probatoria già sul piano dell'an del danno, stante l'impossibilità di verificare l'asserita contrazione reddituale avvenuta in ragione dei fatti di causa. La prova di detta perdita, difatti, necessitava di un confronto tra le dichiarazioni dei redditi antecedenti al sinistro con quelle successive, volto a dimostrare la flessione significativa rispetto agli anni precedenti. Inoltre, dai documenti prodotti dall'attore non è neppure possibile sostenere che quello distrutto fosse l'unico mezzo a disposizione del Capoluongo.
Pertanto, non essendoci prova del danno, anche questa domanda va rigettata.
4.3. Per quanto concerne le spese di assistenza legale stragiudiziale, è noto che (ex multis, Cass. 39384/2021), “il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favore, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.” (Cass. 26368/2022, conf. Cass. Cass.
S.U. 16990/2017). Affinché possano essere risarciti i relativi costi, uttavia,
l'assistenza legale stragiudiziale deve risultare necessaria in ottica ex ante -
pag. 12/14 dunque non manifestamente superflua - ed autonoma, cioè distinta e diversa rispetto all'avvio dell'azione giudiziale, con esclusione, dunque, dell'attività strettamente connessa e prodromica all'azione giudiziaria (i.e.
l'invio della diffida, l'attività di negoziazione assistita etc.), come altresì indicato dall'art. 20 DM 55/2014. Nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né provato, specifiche attività stragiudiziali ante causam, limitandosi a richiamare consolidata giurisprudenza circa l'astratta risarcibilità delle spese nei termini anzidetti. La fattura proforma richiamata dall'attore oltre a non indicare il tipo di attività svolta - limitandosi unicamente a indicare l'onorario - non consentendo dunque al Tribunale di accertare il tipo di attività stragiudiziale svolta e la sussistenza dei requisiti perché questa attività possa essere risarcita;
non è neppure valorizzabile come prova dell'effettivo esborso di dette somme.
4.4. Alla luce delle voci di danno liquidate, parimenti inaccoglibile è la richiesta di risarcimento per il danno da mora, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, in ragione del fatto che l'unica voce di risarcimento danni è stata liquidata in via equitativa già all'attualità.
4.5. Non è infine possibile accogliere la richiesta ex art. 148, comma
X cod. ass., in quanto la somma offerta non era inferiore alla metà di quella liquidata in questo giudizio.
5. Le spese processuali del presente giudizio si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del principio di soccombenza e dell'attività difensiva effettivamente svolta e dunque ai valori medi, sulla scorta del valore dell'accolto, salvo che per la fase decisione che, in quanto semplificata, si reputa congruo liquidare ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pag. 13/14 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1
a pagare la somma di € 48.000,00, detraendo quanto già versato dalla
[...]
Compagnia Assicurativa convenuta e documentato agli atti di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore;
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per le lesioni personali subite;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Condanna la al pagamento della somma di Controparte_5
€ 6.164,00 oltre spese generali, Iva e cpa da liquidarsi in favore dell'Avv.
Renato Giuseppe Verrengia, dichiaratosi antistatario.
- Compensa le spese tra le restanti parti.
Santa Maria Capua Vetere, 12 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
pag. 14/14