Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.8573/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SPADAVECCHIA CORRADO FABIO -c.f. , C.F._1 nonché dell'avv. PALUMBO VALENTINA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 25/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 20/11/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della pensione di inabilità civile e/o dell'indennità di accompagnamento e/o per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità, la declaratoria del corrispondente diritto
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
mentre l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
2 processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione d'inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza differita dal
20/11/2024 data corrispondente al piano terapeutico ASL BA a prescrizione di sedia a rotelle (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.9, 10 e 11 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «VALUTAZIONE MEDICO
LEGALE (Secondo Tabelle Invalidità Civile - Cecità - Sordomutismo-
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
47 del 26.02. 1992 Linee Guida per l'accertamento degli stati CP_1 invalidanti Audizione Senato 3 Luglio 2012)
Dall'anamnesi, dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge Che la IG.ra è affetta Parte_1 dalle seguenti patologie:
1. Diabete mellito tipo 11 in buon compenso metabolico complicato da nefropatia
Codice 9309: Diabete mellito tipo 111 e 20 con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado
(classe III) - Min 41% Max SO% -- ovvero - ICD9 CM 250.4— Classe funzionale 4— Diabete mellito in buon compenso con complicane di grado lieve: renali - Min 21% Max 30% -- SI CONSIDERA 30%
2. Bronchite cronica asmatiforme
3 ICD9 CM 493.2 - Classe funzionale 1 - BPC asmatiche lievi (FEV1 o
PEF pari al 71-8%; ove disponibile variabilità circadiana 20-30%)
- Min 11% Max 20% -- SI CONSIDERA 20%
3. Lieve cervico-lombo-artrosi con ernia discale L4-L5 e protusione discale L5-S1 in esiti di frattura di L1
Lieve scoliosi destro convessa lombare
Incipiente coxartrosi con lieve sovraslivellamento emibacino sin in assenza di limitazioni funzionali
Artrosi del ginocchio bilaterale di grado lieve in esiti di frattura del perone sin con sfumata limitazione funzionale
Artrosi dei piedi con sperone retro e sottocalcaneare in assenza di limitazioni funzionali associato ad alluce valgo bilaterale
Artrosi scapolo-omerale bilaterale e tendinopatia del sovraspinato a dx con sfumata limitazione funzionale
ICD9 CM 715 - Classe funzionale 1— Artrosi (score funzionale 1-3)
- Mm 5% Max 20% -- SI CONSIDERA - 20%
4. Malattia renale cronica stadio III B K DOQI (e-GFR 44)
ICD9 CM 585 - Classe funzionale 3 - Insufficienza renale cronica con clearance della creatinina /VFG fra 30 e 59 ml/min(stadio III)
- Min 41% Max 60%-----SI CONSIDERA - 55%
5. Ipertensione arteriosa II° ESH/ESC (SIN 11 mm - FE 55%) complicata da lieve ipertrofia del ventricolo sinistro con lieve disfunzione diastolica in buon compenso emodinamico
Insufficienza tricuspidalica lieve e mitralica di grado moderato
Fibrillazione atriale persistente in NAO
Varici arto inferiore sinistro in esiti di safenectomia omolaterale a) Criterio Analogico - Codice 6441: Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) - Min 21% Max 30%
-- SI CONSIDERA - 30%
b) ICD9 CM 454 - Varici asintomatiche - Fisso 10%-----SI CONSIDERA
- 10%
6. Ipotiroidismo primitivo (tiroidite autoimmune) in terapia sostitutiva in buon compenso metabolico
4 ICD9 CM 242 - Classe funzionale 1 - Ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva - Fisso 10% -- SI CONSIDERA - 10%
7. Epatomegalia steatosica in assenza di sofferenza epatica cronica Microcolelitiasi
ICD9 CM 571.40 - Classe funzionale 1- Epatite cronica HBV-HCV correlata (Metavir F0 o Staging 0, 1) - Min 11% Max Persona_1
20% -- SI CONSIDERA - 0%
Preciso che:
a) la classe NYHA, in ambito cardiologico, si stabilisce in rapporto alla presenza di cardiopalmo, angor e dispnea ed a seconda della classe assegnata vi è una percentuale invalidante.
Orbene, tanto premesso vi è incongruenza tra la classe NYHA stabilita (II-III) e sintomatologia riferita dalla paziente (nega angor, no cardiopalmo sincope e dispnea) ad una visita cardiologica del 29.07.22 presso ASL BA. In sede di CTU la perizianda nega angor, no cardiopalmo sincope e dispnea pertanto si valuta come sopra si riporta.
b) La bronchite cronica ostruttiva è una diagnosi che viene formulata in rapporto ad una spirometria (e non ad una radiografia del torace); trattasi tuttavia di diagnosi viene spesso reiterata su documentazione in atti pertanto si considera insito che lo specialista che ha formulato la diagnosi abbia supervisionato una spirometria che per errore materiale non viene reinserita, dall'avvocato di parte, in fascicolo telematico. A tal proposito la copiosa documentazione non riporta il grado di gravità della bronchite e pertanto la si considera lo stadio lieve;
lo stadio lieve viene rafforzato altresì dal fatto che la perizianda non esegue terapia a domicilio in cronico. valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + 1P2) - (IP1 x 1P2)...
Nel computo finale della percentuale d'invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il 10% (di cui al punto 7 del presente elaborato peritale) in quanto non concorrenti tra loro né con le minorazioni delle fasce superiori;
sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il
5 10% (di cui al punto 5 b) del presente elaborato peritale) in quanto concorrenti tra loro e con le minorazioni delle fasce superiori, ma non incidenti sulla stessa funzione. ovvero.........
0.8740.................87%
TOTALE - 87% (ottantasette)
Dal 20.11.2024: Piano terapeutico a prescrizione di carrozzina per turbe della deambulazione, autonoma quindi invalido al 100%
CONCLUSIONI
La IG.ra , è affetta da: Parte_1
"Diabete mellito tipo II in buon compenso metabolico complicato da nefropatia. Bronchite cronica asmatiforme. Lieve cervico-lombo- artrosi con ernia discale L4-L5 e protusione discale L5-S1 in esiti di frattura di L1. Lieve scoliosi destro convessa lombare.
Incipiente coxartrosi con lieve sovraslivellamento emibacino sin in assenza di limitazioni funzionali. Artrosi del ginocchio bilaterale di grado lieve in esiti di frattura del perone sin con sfumata limitazione funzionale. Artrosi dei piedi con sperone retro e sottocalcaneare in assenza di limitazioni funzionali associato ad alluce valgo bilaterale. Artrosi scapolo-omerale bilaterale e tendinopatia del sovraspinato a dx con sfumata limitazione funzionale. Malattia renale cronica stadio III B K
DOQI (e-GFR 44). Ipertensione arteriosa II° ESH/ESC (SIN 11 mm -
FE 55%) complicata da lieve ipertrofia del ventricolo sinistro con lieve disfunzione diastolica in buon compenso emodinamico.
Insufficienza tricuspidalica lieve e mitralica di grado moderato.
Fibrillazione atriale persistente in NAO. Varici arto inferiore sinistro in esiti di safenectomia omolaterale. Ipotiroidismo primitivo (tiroidite autoimmune) in terapia sostitutiva in buon compenso metabolico. Epatomegalia steatosica in assenza di sofferenza epatica cronica. Microcolelitiasi."
Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima è affetta dalle infermità sopra descritte.
6 - INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
73% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) con percentuale dell'87 (ottantasette) dalla data della domanda amministrativa (09.05.2022); invalido con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa, 100%, dal 20.11.2024 (data che corrisponde ad un piano terapeutico ASL BA a prescrizione di sedia a rotelle).
- IN GRADO di compiere gli atti della vita quotidiana, con deambulazione autonoma e pertanto NON NECESSITANTE di un'assistenza continua dalla data della domanda amministrativa
(09.05.2022); necessitante di assistenza continua, per deambulazione non autonoma dal 20.11.2024 (data che corrisponde ad un piano terapeutico ASL BA a prescrizione di sedia a rotelle).
- Soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1
L.104/92, dalla data della domanda amministrativa (09.05.2022); soggetto con handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/92) dal
20.11.2024».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della predisposizione del piano terapeutico ASL BA a prescrizione di sedia a rotelle è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (svincolati dal requisito anagrafico) può trovare
7 accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto alla prestazione economica ed agli ulteriori benefici, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del
05/02/2020 (Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa
Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n.
9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
Infine, non merita accoglimento la domanda per la parte residua, in quanto, essendo stata riscontrata in capo alla parte ricorrente la percentuale di invalidità totale del 100% solo con decorrenza dal 20/11/2024 allorquando la stessa parte ricorrente (nata il
04/03/1956) aveva ormai compiuto 68 anni, difetta in capo alla
8 parte ricorrente il requisito anagrafico di 67 anni per poter beneficiare della pensione d'inabilità civile.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal giorno
20/11/2024;
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza differita dal giorno 20/11/2024;
- dichiara la parte ricorrente invalida con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa 100% con decorrenza differita dal giorno 20/11/2024;
- rigetta la domanda per la parte residua;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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