CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/08/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 122/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Vincenza
Palmieri, con i quali è elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale, in , via della Guastalla n. 6, Pt_1
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
contro
NT rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Colantuoni e Giuseppe Murdolo, presso il cui studio in , via Francesco Daverio n. 6, è elettivamente domiciliato, Pt_1
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Lavoro, nella sentenza n. 740/2025, in totale riforma della sentenza n. 2876/2022 del
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pronunciata il 29.11.2022 e pubblicata il 30.01.2023, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente nell'originario ricorso, in quanto inammissibili e infondate, confermando la sanzione del licenziamento senza preavviso del Sig. , con ogni conseguenza di legge e con espressa CP_1 condanna di parte appellata al rimborso di tutte le somme, anche a titolo di contributo unificato e spese legali, di cui alla sentenza di primo e secondo grado, nel frattempo pagate dal come quantificate nelle pagine 38 e 39 del presente atto e Pt_1 documentate sub docc. 2 – 7 ns. fascicolo presente giudizio, nonché di tutte le altre somme che risulteranno pagate al Sig. successivamente alla data del 1° CP_1 gennaio 2025 e fino alla data del deposito della decisione del presente giudizio di rinvio dalla Cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 392 e seguenti c.p.c. CP_ Si formula espressa riserva di chiedere all' la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati in favore del Sig. in esecuzione delle CP_1 sentenze di primo e di secondo grado, indicati alla pagina 39 del presente atto e documentati sub doc. 4, ed altresì di quelli che risulteranno versati successivamente alla data del 1° gennaio 2025 e fino alla data del deposito della decisione del presente giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro. Ove occorra, si chiede di sentire come teste il Sig. , Funzionario dei Servizi Testimone_1
Amministrativi, Responsabile dell'Unità Trattamenti Economici dell'Area
Amministrazione Risorse Umane, a conferma della quantificazione ed avvenuta corresponsione al Sig. degli importi relativi all'indennità risarcitoria, degli CP_1 stipendi e delle tredicesime mensilità, nonché a conferma dell'effettuato versamento CP_ all' degli importi a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, importi tutti indicati nelle pagine 38 e 39 del presente atto e documentati sub docc. 3a, 3b, 3c, 4, 5 e
5a, preceduti dalle parole “Vero che”.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di i.v.a. e c.p.a.), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
, in relazione a tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio Pt_1 dinanzi alla Corte di Appello di , Sezione Lavoro, oltre al rimborso del contributo Pt_1 unificato versato per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione (doc. 8) e del contributo unificato versato per l'instaurazione del presente giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di , Sezione Lavoro (doc. 9)”. Pt_1
Resistente in riassunzione: “Piaccia alla Corte d'Appello di , respinta ogni Pt_1 contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l'appello proposto dal Parte_1
e confermare integralmente la sentenza n. 2876/2022 del Tribunale di Milano,
[...]
Sezione Lavoro, dott.ssa Maria Grazia Florio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento disciplinare, intimato al ricorrente senza preavviso in data 11.5.2021, in quanto tardivamente e pretestuosamente assunto in
pag. 2/12 violazione di termini perentori stabiliti dalla legge e dal codice disciplinare del
[...]
, nonché avente carattere persecutorio nei confronti del ricorrente;
- Parte_1 conseguentemente, condannare il alla reintegrazione del ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso della piena retribuzione e/o di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal 23.6.2020 (data della prima sospensione cautelare dal servizio con riduzione della retribuzione) e/o dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali per il medesimo periodo.
- Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere la domanda di condanna di parte appellata al rimborso di tutte le somme versate dal Comune al Sig. nonché di CP_1 tutte le altre somme che risulteranno pagate al lavoratore fino alla data di collocamento a riposo / deposito della decisione del presente giudizio di rinvio dalla
Cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 392 e seguenti c.p.c.
IN SUBORDINE
- accertare e dichiarare l'abnormità e/o la non proporzionalità del licenziamento disciplinare, intimato al ricorrente senza preavviso in data 11.5.2021, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- conseguentemente, revocare e/o annullare il licenziamento in luogo di una sanzione disciplinare conservativa, e condannare il
Comune di alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento Pt_1 in favore dello stesso della piena retribuzione e/o di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal 23.6.2020
(data della prima sospensione cautelare dal servizio con riduzione della retribuzione)
e/o dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versa-mento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali - oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovute), di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025 il di ha riassunto Pt_1 Pt_1 avanti alla Corte d'appello di Milano – sez. lavoro, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 740/2025, il giudizio promosso nei suoi confronti da NT
, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento senza preavviso
[...] intimato a quest'ultimo in data 10 maggio 2021.
pag. 3/12 Nella pronuncia di rinvio la Corte di Cassazione ha ricostruito i fatti di causa e la vicenda processuale nei seguenti termini:
- , dipendente del di come NT Pt_1 Pt_1 agente di Polizia Locale, è stato sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione dal 23 giugno 2020, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari in base ad ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
la sospensione cautelare è stata mantenuta anche quando, successivamente, gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per dieci mesi;
- in data 12 febbraio 2021 l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune ha appreso che, con sentenza del 30 settembre 2020, ad era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e NT ss. c.p.p., la pena di anni due e mesi sei di reclusione, per reati di truffa ed abusiva introduzione nel sistema informatico dell'ente, con alterazione di file, il tutto al fine di far constare, contrariamente al vero, come definite le posizioni debitore connesse ad ordinanze prefettizie, sulla base di importi ben maggiori rispetto a quelli effettivamente versati dagli interessati in contanti e poi trattenuti dallo stesso;
CP_1
- in data 16 febbraio 2021 l'UPD ha quindi dato corso alla contestazione disciplinare di tali fatti e in data 10 maggio 2021 ha applicato al dipendente la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- il licenziamento è stato impugnato da in NT sede giudiziale e la sua domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, con sentenza poi confermata, seppure con diversa motivazione, dalla Corte d'Appello della stessa città;
- quest'ultima, in difformità dal primo giudice, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ciò argomentando sul presupposto che l'ente datore di lavoro avesse appreso notizia di quanto addebitato al proprio dipendente, in forma adeguata all'esercizio dell'azione disciplinare, solo con la trasmissione della sentenza di c.d. patteggiamento, mentre prima di allora non erano pervenute indicazioni sufficienti, con particolare riferimento all'individuazione delle ordinanze prefettizie oggetto delle asserite registrazioni scorrette;
- la Corte territoriale ha ritenuto, tuttavia, che l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, per quanto sussistente all'epoca del licenziamento, fosse venuta meno per effetto dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, sicché, in difetto di supporto documentale e stante l'insufficienza degli esiti della prova testimoniale svolta presso il giudice di secondo grado, neanche poteva attribuirsi rilevanza al sostanziale riconoscimento di responsabilità sotteso all'accesso alla pag. 4/12 definizione mediante il c.d. patteggiamento;
- avverso la pronuncia del giudice d'appello il di ha Pt_1 Pt_1 proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di;
NT
- con il primo motivo il adduce violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, dell'art. 653 c.p.p., dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. e sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare ed applicare con effetti retroattivi la modifica apportata all'art. 445, comma 1 bis, cit. dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150;
- con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 653, comma 1 bis, e 445, comma 1 bis, c.p.p., nonché degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione prove testimoniali, atti e documenti il cui esame era precluso dagli effetti della sentenza penale irrevocabile di patteggiamento. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 740/2025, ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbito il secondo.
La pronuncia premette che “fino alle recenti modifiche introdotte nell'art. 445, co.
1-bis, c.p.p. dal D.Lgs. n. 150 cit. era pacifico che la sentenza di applicazione della pena su richiesta avesse efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Evidenzia che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato significative modifiche rispetto a tale assetto: l'attuale formulazione dell'art. 445, comma 1 bis,
c.p.p. dispone, infatti, che “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, “non può […] ritenersi che, sul piano del giudicato, la novella normativa possa avere effetto, in mancanza di disciplina transitoria in tal senso, rispetto a sanzioni disciplinari la cui irrogazione da parte dell'autorità competente sia anteriore ad essa”.
Ciò in quanto “mentre […] rispetto ai casi di cui all'art. 654 c.p.p. si può discutere se la norma sul giudicato abbia natura sostanziale o processuale, con quanto può conseguirne, nei casi di cui all'art. 653, co.
1-bis, l'efficacia del giudicato opera già
pag. 5/12 prima del processo, con riferimento alle norme che le "pubbliche autorità" sono chiamate senza discrezionalità ad applicare nel valutare la responsabilità disciplinare”.
E' evidente – argomenta la Suprema Corte - che anche la pubblica amministrazione deve poter contare sulla stabilità delle regole che governano il suo operato, ovverosia gli accertamenti disciplinari e le conseguenti scelte che essa è chiamata a fare. Pertanto, “il giudizio reso sulle basi fattuali e normative che derivavano dal combinato disposto degli artt. 445 e 653 c.p.c. non può essere successivamente inficiato, stante l'ordinaria irretroattività della legge, per il sopravvenire di una nuova normativa che regolamenti diversamente quegli effetti extrapenali”.
Il giudizio sulla sanzione disciplinare – sottolinea la pronuncia di rinvio - non è peraltro immediata conseguenza della condanna penale, ma ha una sua autonomia, sul piano in cui esso opera, che è quello del rapporto con la pubblica autorità di riferimento, restando da valutare tutta una serie di elementi, tra cui la rilevanza disciplinare dei fatti così accertati, la personalità dell'attore dell'illecito e quanto attiene alla proporzionalità dell'illecito. Sulla base di tali presupposti la pronuncia conclude che “gli effetti extrapenali del giudicato conseguente a pronuncia di c.d. patteggiamento, quali delineati dall'art.
445, co. 1 bis, c.p.p., restano regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata applicata dal datore di lavoro pubblico e dunque non hanno rilevanza i mutamenti delle norme che regolano quel fenomeno”.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata, “perché la Corte d'Appello non poteva giudicare sui fatti addebitati prescindendo dall'effetto di vincolo rispetto al loro accertamento che derivava - secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. […] - dal combinato disposto degli artt. 445, co.
1-bis e 653 c.p.p., quali vigenti al momento dell'irrogazione della sanzione”, e la causa è stata perciò rinviata alla Corte d'appello di
Milano, in diversa composizione. Riassumendo il giudizio nei confronti di , il NT
ha richiamato i fatti di causa e ripercorso l'iter processuale della Parte_1 controversia. Ha chiesto – ferma restando l'ammissibilità dell'appello e la tempestività del procedimento sanzionatorio già accertate da questa Corte nella sentenza n.
1082/2023 con statuizioni passate in giudicato – di decidere la causa alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, confermando la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio anche sotto i profili del rispetto del diritto di difesa dell'interessato, della proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare
(irrogata a fronte di una condotta oggettivamente grave, perché fortemente lesiva del vincolo fiduciario), e di accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituito ritualmente nel giudizio di rinvio, NT chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di respingere l'appello proposto dal e di confermare integralmente la sentenza n. 2876/2022 del Parte_1
pag. 6/12 Tribunale di Milano – sez. lavoro, dichiarando l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento disciplinare, in quanto tardivo e avente carattere persecutorio (o, in subordine, in quanto abnorme e non proporzionato) e condannando il a Pt_1 reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno della sospensione cautelare dal servizio o dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a ventiquattro mensilità e dedotto l'eventuale aliunde perceptum. Ha chiesto anche di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare la domanda di condanna del resistente in riassunzione al rimborso di tutte le somme versate dal Pt_1
All'udienza del 14 maggio 2025 la difesa del Comune di ha dichiarato Pt_1 di rinunciare alla domanda di restituzione delle retribuzioni corrisposte ad
[...]
nei periodi di effettiva prestazione lavorativa, successivi NT all'esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. La sentenza n. 740/2025 della Corte di Cassazione vincola questa Corte, in sede di giudizio di rinvio, ai principi affermati ed ai relativi presupposti di fatto ex art. 384 c.p.c..
La pronuncia ha statuito, in estrema sintesi, l'irrilevanza rispetto alla fattispecie di cui si controverte delle modifiche apportate all'art. 445, comma 1 bis,
c.p.p. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Ciò in quanto gli effetti sul procedimento disciplinare (e sul giudizio in cui parimenti si valuti la rilevanza disciplinare degli addebiti) del giudicato conseguente a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. restano regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata applicata dal datore di lavoro pubblico. Nel caso di specie, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso è stata irrogata ad in data 10 maggio 2021, sicché non NT trovano applicazione le modifiche all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. successivamente introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
Ne deriva che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore del testo dell'art. 445 c.p.p. antecedente alle anzidette modifiche, deve ritenersi che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss. c.p.p., pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di in data 30 settembre 2020 e NT divenuta irrevocabile in data 29 ottobre 2020 (sentenza n. 1354/2020, allegata sub doc. 12.b fascicolo di primo grado del , abbia efficacia di giudicato nel Pt_1 procedimento disciplinare e nel presente giudizio quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr. Cass., 31 luglio 2019 n. 20721, sulla scia di Cass., S.U., 31 ottobre 2012 n. 18701 e Cass., S.U., 9
pag. 7/12 aprile 2008 n. 9166; successivamente, nel medesimo senso, Cass., 19 luglio 2021 n. 20560; Cass., 31 gennaio 2022 n. 2876; Cass., 29 marzo 2023 n. 8943). La sentenza in parola ha accertato – con efficacia vincolante nel presente giudizio - che era coinvolto in un sistema di gestione NT illecita dei pagamenti delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada. In particolare, la sua attività interveniva nei casi in cui il privato proponeva ricorso al Prefetto per l'annullamento della sanzione: in sintesi, tramite accesso abusivo al sistema informatico PRO.SA. di gestione degli accertamenti delle infrazioni del codice della strada, , alterando i file caricati nel sistema NT informatico, regolarizzava fraudolentemente la posizione debitoria di alcuni privati, facendo risultare falsamente il pagamento del doppio della sanzione emessa dal Prefetto, a fronte del pagamento a lui personalmente, in contanti, di una somma pari a quella della sanzione in misura ridotta, che tratteneva a titolo di remunerazione dell'operazione illecita. Le condotte descritte sono state poste in essere dall'odierno resistente in riassunzione da gennaio 2017 a settembre 2019 ed hanno comportato la definizione fraudolenta di venti ordinanze prefettizie di ingiunzione di pagamento. La sentenza ha altresì accertato la rilevanza penale delle condotte anzidette, che integrano i reati di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione, di frode informatica, di accesso abusivo a sistema informatico, di falso in atto pubblico e in documento informatico pubblico. Posto, dunque, che, alla luce degli artt. 445 e 653 c.p.p., non è più discutibile nella presente sede la sussistenza dei fatti accertati dalla richiamata sentenza di applicazione della pena su richiesta, come pure la loro rilevanza penale e il fatto che li abbia commessi, questa Corte è invece chiamata a NT valutare se i medesimi fatti assumano rilevanza anche sul piano disciplinare;
se la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità dell'illecito e se il Parte_1 abbia fatto corretto esercizio del potere disciplinare. La valutazione è devoluta alla cognizione del Collegio nei limiti dei motivi di censura del licenziamento articolati dal lavoratore nel ricorso introduttivo, che non siano stati decisi nei precedenti gradi di giudizio con statuizioni coperte dal giudicato. Una simile decisione è intervenuta sulla censura di tardività della contestazione disciplinare, che la sentenza n. 1082/2023, pronunciata da questa Corte d'appello nel giudizio di gravame proposto dal avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Milano n. 2876/2022, ha espressamente respinto (cfr. sentenza n. 1082/2023, pag. 9: “è […] possibile escludere la tardività del procedimento sanzionatorio, affermata dalla sentenza di primo grado sulla base di una decorrenza iniziale dei relativi termini perentori, individuata in modo non condivisibile”).
, soccombente sul punto, non ha impugnato NT avanti alla Corte di Cassazione il relativo capo di sentenza, sicché sulla questione si è formato il giudicato interno. Deve peraltro considerarsi – e l'argomento costituisce autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere la decisione – che, ove anche si ritenesse la pag. 8/12 questione non coperta dal giudicato e pertanto devoluta alla cognizione di questa Corte, la tardività della contestazione disciplinare andrebbe comunque esclusa per le condivisibili ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 1082/2023. Infatti, secondo quanto emerge dalla disamina della documentazione in atti, lo svolgimento cronologico degli eventi oggetto di causa evidenzia che il Parte_1
ha avuto piena cognizione dei fatti solo a seguito della comunicazione della
[...] sentenza irrevocabile di c.d. patteggiamento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 12 febbraio 2021 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado del . Pt_1
Prima di allora il non aveva contezza nel dettaglio delle condotte Pt_1 oggetto di indagine penale a carico di , sicché non NT disponeva di elementi sufficienti per formulare una contestazione disciplinare sufficientemente specifica. In particolare, nelle date del 23 e 24 giugno 2020 il Comune era stato informato dell'avvenuta esecuzione, nei confronti, di , dell'ordinanza di CP_1 applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e delle norme di legge che si assumevano violate, senza che, tuttavia, venisse trasmessa all'ente l'ordinanza cautelare, né venisse indicato nel dettaglio il contenuto degli addebiti ad essa sottesi (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado del . Pt_1
In data 17 settembre 2020, a seguito di richiesta di notizie da parte del la Procura della Repubblica aveva trasmesso l'ordinanza in data 2 settembre Pt_1
2020 del Tribunale del Riesame, che aveva applicato a , in sostituzione degli CP_1 arresti domiciliari, la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado del . Pt_1
L'ordinanza, tuttavia, si limitava ad un'elencazione delle astratte fattispecie di reato e ad una sintetica descrizione degli illeciti (parte dei quali, non precisata, contestata come commessa in concorso con altri soggetti, pure non indicati), senza individuare il contenuto delle specifiche condotte ascritte ad NT
e senza identificare le ordinanze ingiunzione prefettizie oggetto delle
[...] fraudolente regolarizzazioni imputate a quest'ultimo. Solo a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica, in data 12 febbraio 2021, della sentenza di c.d. patteggiamento n. 1354/2020 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, contenente l'elenco dettagliato delle ordinanze ingiunzione cui l'imputazione si riferiva, il ha acquisito piena Pt_1 conoscenza dei fatti, così da poter formulare una specifica e circostanziata contestazione disciplinare.
La contestazione disciplinare è stata formulata il 16 febbraio 2021 e notificata ad il giorno successivo (cfr. doc. 14 fascicolo di primo NT grado del . Pt_1
Essa è, pertanto, tempestiva, essendo intervenuta nel termine di 30 giorni dalla segnalazione del fatto all'UPD a norma dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, che deve farsi coincidere con la ricezione da parte del in data 12 Pt_1
pag. 9/12 febbraio 2021, della sentenza n. 1354/2020 del giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Milano.
Ciò posto, le condotte accertate nell'anzidetta sentenza a carico di
[...]
ed oggetto di contestazione disciplinare rivestono indubbia NT rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, poiché attengono al nucleo essenziale delle mansioni svolte da alle dipendenze del , in qualità di CP_1 Parte_1 agente della Polizia Locale in servizio presso l'Ufficio Ingiunzioni. Le condotte in questione - che integrano delitti contro la persona, contro il patrimonio e contro la fede pubblica, commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - sono connotate da estrema gravità sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, poiché rappresentano plurimi e reiterati inadempimenti degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà che gravano sul prestatore di lavoro. Tali condotte si pongono, inoltre, in violazione delle disposizioni di legge a tutela del buon andamento, dell'imparzialità e dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione, nonché dell'inviolabilità dei suoi sistemi informatici. Si tratta di condotte non isolate (le ordinanze ingiunzione oggetto di regolarizzazione fraudolenta sono in numero di venti, secondo quanto accertato nella sentenza penale di condanna) e dolose;
pertanto connotate dalla massima gravità anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Per tutte le ragioni esposte si ritiene che nel caso di specie sussista una giusta causa di licenziamento, in quanto si è reso responsabile di NT comportamenti idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, così da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il di ha compiuto una ponderata valutazione in ordine alla Pt_1 Pt_1 gravità dei fatti e alla graduazione della sanzione disciplinare, anche alla luce della contrattazione collettiva di riferimento, di cui ha dato diffusamente conto nella lettera di licenziamento (cfr. doc. 19 fascicolo di primo grado del . Pt_1
La valutazione è stata correttamente condotta nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, entro cui deve essere esercitato il potere sanzionatorio. Avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva, i fatti accertati integrano fattispecie di illecito che tanto il CCNL 2006/2009 del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, quanto il CCNL 2016/2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (rispettivamente allegati sub docc. 25 e 24 fascicolo di primo grado del ritengono punibili con la sanzione del Pt_1 licenziamento senza preavviso. In particolare, sono integrate tanto la fattispecie di illecito prevista e punita con il licenziamento senza preavviso dall'art. 3, comma 8, lett. c), n. 2, del CCNL 2006/2009 (“condanna passata in giudicato: […] 2. per gravi delitti commessi in servizio”), quanto le fattispecie di cui art. 59, comma 2, lett. b) e lett. e), del CCNL 2016/2018 (“b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62; […] e) condanna, anche non passata in
pag. 10/12 giudicato: […] - per gravi delitti commessi in servizio”). Accertata la ritualità del procedimento disciplinare e la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata dal ad , le Parte_1 NT domande svolte da quest'ultimo devono essere respinte. Sono senz'altro ammissibili le domande restitutorie formulate dal nel Pt_1 presente giudizio di rinvio, in quanto conseguenti alla pronuncia di cassazione. Ferma la rinuncia del alla domanda di restituzione delle retribuzioni Pt_1 erogate nei periodi di effettiva prestazione lavorativa, le ulteriori pretese restitutorie sono fondate con riguardo agli importi erogati a titolo di indennità risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ha natura esclusivamente risarcitoria del danno subito per l'illegittimo licenziamento, così che, in caso di riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del recesso, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante - in quanto viene meno l'illecito civile ascritto al datore di lavoro - e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma” (cfr. Cass., 22 agosto 2019 n. 21617).
è tenuto a restituire a tale titolo l'importo di € NT
6.281,64, che egli non contesta di avere percepito nel giugno 2023, come specificamente allegato dal ed attestato dal cedolino paga di quel mese Pt_1
(allegato sub doc. 3c fascicolo del giudizio di rinvio del . Pt_1
Ininfluente è la contestazione in ordine al quantum della pretesa restitutoria in esame, formulata dal lavoratore nella memoria di costituzione nel presente giudizio CP_ di rinvio, secondo cui “l'importo è stato calcolato erroneamente dall' poiché, in base alle informazioni in possesso del lavoratore, mancherebbero ben 13 mensilità di indennità risarcitoria”. Infatti, indipendentemente dalla correttezza delle modalità di calcolo dell'indennità risarcitoria, ciò che rileva nella presente sede è unicamente l'entità della somma versata per il titolo in esame in esecuzione delle sentenze rese nei precedenti gradi di giudizio, giacché la medesima somma deve essere restituita per effetto della caducazione di tali pronunce: pertanto, non avendo il resistente in riassunzione contestato che il gli abbia corrisposto a titolo di indennità Pt_1 risarcitoria l'importo di € 6.281,64, egli va senz'altro condannato a restituire tale importo. Il lavoratore, inoltre, è tenuto a restituire gli importi (non contestati), che gli sono stati versati dal di a titolo di rimborso delle spese di lite in Pt_1 Pt_1 esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione, le domande svolte da NT nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere respinte. Il resistente in riassunzione è tenuto e va condannato a restituire al
[...]
i seguenti importi, versati in esecuzione delle sentenze di primo grado e di Parte_1 appello: € 6.281,64 a titolo di indennità risarcitoria, € 5.836,48 a titolo di rimborso delle spese di lite di primo grado ed € 7.292,60 a titolo di rimborso delle spese di lite di appello.
pag. 11/12 Considerata la novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, rigetta le domande svolte da NT
nel ricorso introduttivo del giudizio;
[...]
- condanna a restituire al i NT Parte_1 seguenti importi, versati in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello: € 6.281,64 a titolo di indennità risarcitoria, € 5.836,48 a titolo di rimborso delle spese di lite di primo grado ed € 7.292,60 a titolo di rimborso delle spese di lite di appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 122/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Vincenza
Palmieri, con i quali è elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale, in , via della Guastalla n. 6, Pt_1
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
contro
NT rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Colantuoni e Giuseppe Murdolo, presso il cui studio in , via Francesco Daverio n. 6, è elettivamente domiciliato, Pt_1
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Lavoro, nella sentenza n. 740/2025, in totale riforma della sentenza n. 2876/2022 del
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pronunciata il 29.11.2022 e pubblicata il 30.01.2023, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente nell'originario ricorso, in quanto inammissibili e infondate, confermando la sanzione del licenziamento senza preavviso del Sig. , con ogni conseguenza di legge e con espressa CP_1 condanna di parte appellata al rimborso di tutte le somme, anche a titolo di contributo unificato e spese legali, di cui alla sentenza di primo e secondo grado, nel frattempo pagate dal come quantificate nelle pagine 38 e 39 del presente atto e Pt_1 documentate sub docc. 2 – 7 ns. fascicolo presente giudizio, nonché di tutte le altre somme che risulteranno pagate al Sig. successivamente alla data del 1° CP_1 gennaio 2025 e fino alla data del deposito della decisione del presente giudizio di rinvio dalla Cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 392 e seguenti c.p.c. CP_ Si formula espressa riserva di chiedere all' la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati in favore del Sig. in esecuzione delle CP_1 sentenze di primo e di secondo grado, indicati alla pagina 39 del presente atto e documentati sub doc. 4, ed altresì di quelli che risulteranno versati successivamente alla data del 1° gennaio 2025 e fino alla data del deposito della decisione del presente giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro. Ove occorra, si chiede di sentire come teste il Sig. , Funzionario dei Servizi Testimone_1
Amministrativi, Responsabile dell'Unità Trattamenti Economici dell'Area
Amministrazione Risorse Umane, a conferma della quantificazione ed avvenuta corresponsione al Sig. degli importi relativi all'indennità risarcitoria, degli CP_1 stipendi e delle tredicesime mensilità, nonché a conferma dell'effettuato versamento CP_ all' degli importi a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, importi tutti indicati nelle pagine 38 e 39 del presente atto e documentati sub docc. 3a, 3b, 3c, 4, 5 e
5a, preceduti dalle parole “Vero che”.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di i.v.a. e c.p.a.), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
, in relazione a tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio Pt_1 dinanzi alla Corte di Appello di , Sezione Lavoro, oltre al rimborso del contributo Pt_1 unificato versato per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione (doc. 8) e del contributo unificato versato per l'instaurazione del presente giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di , Sezione Lavoro (doc. 9)”. Pt_1
Resistente in riassunzione: “Piaccia alla Corte d'Appello di , respinta ogni Pt_1 contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l'appello proposto dal Parte_1
e confermare integralmente la sentenza n. 2876/2022 del Tribunale di Milano,
[...]
Sezione Lavoro, dott.ssa Maria Grazia Florio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento disciplinare, intimato al ricorrente senza preavviso in data 11.5.2021, in quanto tardivamente e pretestuosamente assunto in
pag. 2/12 violazione di termini perentori stabiliti dalla legge e dal codice disciplinare del
[...]
, nonché avente carattere persecutorio nei confronti del ricorrente;
- Parte_1 conseguentemente, condannare il alla reintegrazione del ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso della piena retribuzione e/o di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal 23.6.2020 (data della prima sospensione cautelare dal servizio con riduzione della retribuzione) e/o dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali per il medesimo periodo.
- Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere la domanda di condanna di parte appellata al rimborso di tutte le somme versate dal Comune al Sig. nonché di CP_1 tutte le altre somme che risulteranno pagate al lavoratore fino alla data di collocamento a riposo / deposito della decisione del presente giudizio di rinvio dalla
Cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 392 e seguenti c.p.c.
IN SUBORDINE
- accertare e dichiarare l'abnormità e/o la non proporzionalità del licenziamento disciplinare, intimato al ricorrente senza preavviso in data 11.5.2021, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- conseguentemente, revocare e/o annullare il licenziamento in luogo di una sanzione disciplinare conservativa, e condannare il
Comune di alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento Pt_1 in favore dello stesso della piena retribuzione e/o di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal 23.6.2020
(data della prima sospensione cautelare dal servizio con riduzione della retribuzione)
e/o dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versa-mento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali - oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovute), di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025 il di ha riassunto Pt_1 Pt_1 avanti alla Corte d'appello di Milano – sez. lavoro, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 740/2025, il giudizio promosso nei suoi confronti da NT
, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento senza preavviso
[...] intimato a quest'ultimo in data 10 maggio 2021.
pag. 3/12 Nella pronuncia di rinvio la Corte di Cassazione ha ricostruito i fatti di causa e la vicenda processuale nei seguenti termini:
- , dipendente del di come NT Pt_1 Pt_1 agente di Polizia Locale, è stato sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione dal 23 giugno 2020, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari in base ad ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
la sospensione cautelare è stata mantenuta anche quando, successivamente, gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per dieci mesi;
- in data 12 febbraio 2021 l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune ha appreso che, con sentenza del 30 settembre 2020, ad era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e NT ss. c.p.p., la pena di anni due e mesi sei di reclusione, per reati di truffa ed abusiva introduzione nel sistema informatico dell'ente, con alterazione di file, il tutto al fine di far constare, contrariamente al vero, come definite le posizioni debitore connesse ad ordinanze prefettizie, sulla base di importi ben maggiori rispetto a quelli effettivamente versati dagli interessati in contanti e poi trattenuti dallo stesso;
CP_1
- in data 16 febbraio 2021 l'UPD ha quindi dato corso alla contestazione disciplinare di tali fatti e in data 10 maggio 2021 ha applicato al dipendente la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- il licenziamento è stato impugnato da in NT sede giudiziale e la sua domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, con sentenza poi confermata, seppure con diversa motivazione, dalla Corte d'Appello della stessa città;
- quest'ultima, in difformità dal primo giudice, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ciò argomentando sul presupposto che l'ente datore di lavoro avesse appreso notizia di quanto addebitato al proprio dipendente, in forma adeguata all'esercizio dell'azione disciplinare, solo con la trasmissione della sentenza di c.d. patteggiamento, mentre prima di allora non erano pervenute indicazioni sufficienti, con particolare riferimento all'individuazione delle ordinanze prefettizie oggetto delle asserite registrazioni scorrette;
- la Corte territoriale ha ritenuto, tuttavia, che l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, per quanto sussistente all'epoca del licenziamento, fosse venuta meno per effetto dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, sicché, in difetto di supporto documentale e stante l'insufficienza degli esiti della prova testimoniale svolta presso il giudice di secondo grado, neanche poteva attribuirsi rilevanza al sostanziale riconoscimento di responsabilità sotteso all'accesso alla pag. 4/12 definizione mediante il c.d. patteggiamento;
- avverso la pronuncia del giudice d'appello il di ha Pt_1 Pt_1 proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di;
NT
- con il primo motivo il adduce violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, dell'art. 653 c.p.p., dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. e sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare ed applicare con effetti retroattivi la modifica apportata all'art. 445, comma 1 bis, cit. dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150;
- con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 653, comma 1 bis, e 445, comma 1 bis, c.p.p., nonché degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione prove testimoniali, atti e documenti il cui esame era precluso dagli effetti della sentenza penale irrevocabile di patteggiamento. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 740/2025, ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbito il secondo.
La pronuncia premette che “fino alle recenti modifiche introdotte nell'art. 445, co.
1-bis, c.p.p. dal D.Lgs. n. 150 cit. era pacifico che la sentenza di applicazione della pena su richiesta avesse efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Evidenzia che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato significative modifiche rispetto a tale assetto: l'attuale formulazione dell'art. 445, comma 1 bis,
c.p.p. dispone, infatti, che “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, “non può […] ritenersi che, sul piano del giudicato, la novella normativa possa avere effetto, in mancanza di disciplina transitoria in tal senso, rispetto a sanzioni disciplinari la cui irrogazione da parte dell'autorità competente sia anteriore ad essa”.
Ciò in quanto “mentre […] rispetto ai casi di cui all'art. 654 c.p.p. si può discutere se la norma sul giudicato abbia natura sostanziale o processuale, con quanto può conseguirne, nei casi di cui all'art. 653, co.
1-bis, l'efficacia del giudicato opera già
pag. 5/12 prima del processo, con riferimento alle norme che le "pubbliche autorità" sono chiamate senza discrezionalità ad applicare nel valutare la responsabilità disciplinare”.
E' evidente – argomenta la Suprema Corte - che anche la pubblica amministrazione deve poter contare sulla stabilità delle regole che governano il suo operato, ovverosia gli accertamenti disciplinari e le conseguenti scelte che essa è chiamata a fare. Pertanto, “il giudizio reso sulle basi fattuali e normative che derivavano dal combinato disposto degli artt. 445 e 653 c.p.c. non può essere successivamente inficiato, stante l'ordinaria irretroattività della legge, per il sopravvenire di una nuova normativa che regolamenti diversamente quegli effetti extrapenali”.
Il giudizio sulla sanzione disciplinare – sottolinea la pronuncia di rinvio - non è peraltro immediata conseguenza della condanna penale, ma ha una sua autonomia, sul piano in cui esso opera, che è quello del rapporto con la pubblica autorità di riferimento, restando da valutare tutta una serie di elementi, tra cui la rilevanza disciplinare dei fatti così accertati, la personalità dell'attore dell'illecito e quanto attiene alla proporzionalità dell'illecito. Sulla base di tali presupposti la pronuncia conclude che “gli effetti extrapenali del giudicato conseguente a pronuncia di c.d. patteggiamento, quali delineati dall'art.
445, co. 1 bis, c.p.p., restano regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata applicata dal datore di lavoro pubblico e dunque non hanno rilevanza i mutamenti delle norme che regolano quel fenomeno”.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata, “perché la Corte d'Appello non poteva giudicare sui fatti addebitati prescindendo dall'effetto di vincolo rispetto al loro accertamento che derivava - secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. […] - dal combinato disposto degli artt. 445, co.
1-bis e 653 c.p.p., quali vigenti al momento dell'irrogazione della sanzione”, e la causa è stata perciò rinviata alla Corte d'appello di
Milano, in diversa composizione. Riassumendo il giudizio nei confronti di , il NT
ha richiamato i fatti di causa e ripercorso l'iter processuale della Parte_1 controversia. Ha chiesto – ferma restando l'ammissibilità dell'appello e la tempestività del procedimento sanzionatorio già accertate da questa Corte nella sentenza n.
1082/2023 con statuizioni passate in giudicato – di decidere la causa alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, confermando la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio anche sotto i profili del rispetto del diritto di difesa dell'interessato, della proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare
(irrogata a fronte di una condotta oggettivamente grave, perché fortemente lesiva del vincolo fiduciario), e di accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
si è costituito ritualmente nel giudizio di rinvio, NT chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di respingere l'appello proposto dal e di confermare integralmente la sentenza n. 2876/2022 del Parte_1
pag. 6/12 Tribunale di Milano – sez. lavoro, dichiarando l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento disciplinare, in quanto tardivo e avente carattere persecutorio (o, in subordine, in quanto abnorme e non proporzionato) e condannando il a Pt_1 reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno della sospensione cautelare dal servizio o dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a ventiquattro mensilità e dedotto l'eventuale aliunde perceptum. Ha chiesto anche di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare la domanda di condanna del resistente in riassunzione al rimborso di tutte le somme versate dal Pt_1
All'udienza del 14 maggio 2025 la difesa del Comune di ha dichiarato Pt_1 di rinunciare alla domanda di restituzione delle retribuzioni corrisposte ad
[...]
nei periodi di effettiva prestazione lavorativa, successivi NT all'esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. La sentenza n. 740/2025 della Corte di Cassazione vincola questa Corte, in sede di giudizio di rinvio, ai principi affermati ed ai relativi presupposti di fatto ex art. 384 c.p.c..
La pronuncia ha statuito, in estrema sintesi, l'irrilevanza rispetto alla fattispecie di cui si controverte delle modifiche apportate all'art. 445, comma 1 bis,
c.p.p. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Ciò in quanto gli effetti sul procedimento disciplinare (e sul giudizio in cui parimenti si valuti la rilevanza disciplinare degli addebiti) del giudicato conseguente a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. restano regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata applicata dal datore di lavoro pubblico. Nel caso di specie, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso è stata irrogata ad in data 10 maggio 2021, sicché non NT trovano applicazione le modifiche all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. successivamente introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
Ne deriva che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore del testo dell'art. 445 c.p.p. antecedente alle anzidette modifiche, deve ritenersi che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss. c.p.p., pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di in data 30 settembre 2020 e NT divenuta irrevocabile in data 29 ottobre 2020 (sentenza n. 1354/2020, allegata sub doc. 12.b fascicolo di primo grado del , abbia efficacia di giudicato nel Pt_1 procedimento disciplinare e nel presente giudizio quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr. Cass., 31 luglio 2019 n. 20721, sulla scia di Cass., S.U., 31 ottobre 2012 n. 18701 e Cass., S.U., 9
pag. 7/12 aprile 2008 n. 9166; successivamente, nel medesimo senso, Cass., 19 luglio 2021 n. 20560; Cass., 31 gennaio 2022 n. 2876; Cass., 29 marzo 2023 n. 8943). La sentenza in parola ha accertato – con efficacia vincolante nel presente giudizio - che era coinvolto in un sistema di gestione NT illecita dei pagamenti delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada. In particolare, la sua attività interveniva nei casi in cui il privato proponeva ricorso al Prefetto per l'annullamento della sanzione: in sintesi, tramite accesso abusivo al sistema informatico PRO.SA. di gestione degli accertamenti delle infrazioni del codice della strada, , alterando i file caricati nel sistema NT informatico, regolarizzava fraudolentemente la posizione debitoria di alcuni privati, facendo risultare falsamente il pagamento del doppio della sanzione emessa dal Prefetto, a fronte del pagamento a lui personalmente, in contanti, di una somma pari a quella della sanzione in misura ridotta, che tratteneva a titolo di remunerazione dell'operazione illecita. Le condotte descritte sono state poste in essere dall'odierno resistente in riassunzione da gennaio 2017 a settembre 2019 ed hanno comportato la definizione fraudolenta di venti ordinanze prefettizie di ingiunzione di pagamento. La sentenza ha altresì accertato la rilevanza penale delle condotte anzidette, che integrano i reati di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione, di frode informatica, di accesso abusivo a sistema informatico, di falso in atto pubblico e in documento informatico pubblico. Posto, dunque, che, alla luce degli artt. 445 e 653 c.p.p., non è più discutibile nella presente sede la sussistenza dei fatti accertati dalla richiamata sentenza di applicazione della pena su richiesta, come pure la loro rilevanza penale e il fatto che li abbia commessi, questa Corte è invece chiamata a NT valutare se i medesimi fatti assumano rilevanza anche sul piano disciplinare;
se la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità dell'illecito e se il Parte_1 abbia fatto corretto esercizio del potere disciplinare. La valutazione è devoluta alla cognizione del Collegio nei limiti dei motivi di censura del licenziamento articolati dal lavoratore nel ricorso introduttivo, che non siano stati decisi nei precedenti gradi di giudizio con statuizioni coperte dal giudicato. Una simile decisione è intervenuta sulla censura di tardività della contestazione disciplinare, che la sentenza n. 1082/2023, pronunciata da questa Corte d'appello nel giudizio di gravame proposto dal avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Milano n. 2876/2022, ha espressamente respinto (cfr. sentenza n. 1082/2023, pag. 9: “è […] possibile escludere la tardività del procedimento sanzionatorio, affermata dalla sentenza di primo grado sulla base di una decorrenza iniziale dei relativi termini perentori, individuata in modo non condivisibile”).
, soccombente sul punto, non ha impugnato NT avanti alla Corte di Cassazione il relativo capo di sentenza, sicché sulla questione si è formato il giudicato interno. Deve peraltro considerarsi – e l'argomento costituisce autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere la decisione – che, ove anche si ritenesse la pag. 8/12 questione non coperta dal giudicato e pertanto devoluta alla cognizione di questa Corte, la tardività della contestazione disciplinare andrebbe comunque esclusa per le condivisibili ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 1082/2023. Infatti, secondo quanto emerge dalla disamina della documentazione in atti, lo svolgimento cronologico degli eventi oggetto di causa evidenzia che il Parte_1
ha avuto piena cognizione dei fatti solo a seguito della comunicazione della
[...] sentenza irrevocabile di c.d. patteggiamento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 12 febbraio 2021 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado del . Pt_1
Prima di allora il non aveva contezza nel dettaglio delle condotte Pt_1 oggetto di indagine penale a carico di , sicché non NT disponeva di elementi sufficienti per formulare una contestazione disciplinare sufficientemente specifica. In particolare, nelle date del 23 e 24 giugno 2020 il Comune era stato informato dell'avvenuta esecuzione, nei confronti, di , dell'ordinanza di CP_1 applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e delle norme di legge che si assumevano violate, senza che, tuttavia, venisse trasmessa all'ente l'ordinanza cautelare, né venisse indicato nel dettaglio il contenuto degli addebiti ad essa sottesi (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado del . Pt_1
In data 17 settembre 2020, a seguito di richiesta di notizie da parte del la Procura della Repubblica aveva trasmesso l'ordinanza in data 2 settembre Pt_1
2020 del Tribunale del Riesame, che aveva applicato a , in sostituzione degli CP_1 arresti domiciliari, la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado del . Pt_1
L'ordinanza, tuttavia, si limitava ad un'elencazione delle astratte fattispecie di reato e ad una sintetica descrizione degli illeciti (parte dei quali, non precisata, contestata come commessa in concorso con altri soggetti, pure non indicati), senza individuare il contenuto delle specifiche condotte ascritte ad NT
e senza identificare le ordinanze ingiunzione prefettizie oggetto delle
[...] fraudolente regolarizzazioni imputate a quest'ultimo. Solo a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica, in data 12 febbraio 2021, della sentenza di c.d. patteggiamento n. 1354/2020 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, contenente l'elenco dettagliato delle ordinanze ingiunzione cui l'imputazione si riferiva, il ha acquisito piena Pt_1 conoscenza dei fatti, così da poter formulare una specifica e circostanziata contestazione disciplinare.
La contestazione disciplinare è stata formulata il 16 febbraio 2021 e notificata ad il giorno successivo (cfr. doc. 14 fascicolo di primo NT grado del . Pt_1
Essa è, pertanto, tempestiva, essendo intervenuta nel termine di 30 giorni dalla segnalazione del fatto all'UPD a norma dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, che deve farsi coincidere con la ricezione da parte del in data 12 Pt_1
pag. 9/12 febbraio 2021, della sentenza n. 1354/2020 del giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Milano.
Ciò posto, le condotte accertate nell'anzidetta sentenza a carico di
[...]
ed oggetto di contestazione disciplinare rivestono indubbia NT rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, poiché attengono al nucleo essenziale delle mansioni svolte da alle dipendenze del , in qualità di CP_1 Parte_1 agente della Polizia Locale in servizio presso l'Ufficio Ingiunzioni. Le condotte in questione - che integrano delitti contro la persona, contro il patrimonio e contro la fede pubblica, commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - sono connotate da estrema gravità sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, poiché rappresentano plurimi e reiterati inadempimenti degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà che gravano sul prestatore di lavoro. Tali condotte si pongono, inoltre, in violazione delle disposizioni di legge a tutela del buon andamento, dell'imparzialità e dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione, nonché dell'inviolabilità dei suoi sistemi informatici. Si tratta di condotte non isolate (le ordinanze ingiunzione oggetto di regolarizzazione fraudolenta sono in numero di venti, secondo quanto accertato nella sentenza penale di condanna) e dolose;
pertanto connotate dalla massima gravità anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Per tutte le ragioni esposte si ritiene che nel caso di specie sussista una giusta causa di licenziamento, in quanto si è reso responsabile di NT comportamenti idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, così da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il di ha compiuto una ponderata valutazione in ordine alla Pt_1 Pt_1 gravità dei fatti e alla graduazione della sanzione disciplinare, anche alla luce della contrattazione collettiva di riferimento, di cui ha dato diffusamente conto nella lettera di licenziamento (cfr. doc. 19 fascicolo di primo grado del . Pt_1
La valutazione è stata correttamente condotta nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, entro cui deve essere esercitato il potere sanzionatorio. Avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva, i fatti accertati integrano fattispecie di illecito che tanto il CCNL 2006/2009 del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, quanto il CCNL 2016/2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (rispettivamente allegati sub docc. 25 e 24 fascicolo di primo grado del ritengono punibili con la sanzione del Pt_1 licenziamento senza preavviso. In particolare, sono integrate tanto la fattispecie di illecito prevista e punita con il licenziamento senza preavviso dall'art. 3, comma 8, lett. c), n. 2, del CCNL 2006/2009 (“condanna passata in giudicato: […] 2. per gravi delitti commessi in servizio”), quanto le fattispecie di cui art. 59, comma 2, lett. b) e lett. e), del CCNL 2016/2018 (“b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62; […] e) condanna, anche non passata in
pag. 10/12 giudicato: […] - per gravi delitti commessi in servizio”). Accertata la ritualità del procedimento disciplinare e la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata dal ad , le Parte_1 NT domande svolte da quest'ultimo devono essere respinte. Sono senz'altro ammissibili le domande restitutorie formulate dal nel Pt_1 presente giudizio di rinvio, in quanto conseguenti alla pronuncia di cassazione. Ferma la rinuncia del alla domanda di restituzione delle retribuzioni Pt_1 erogate nei periodi di effettiva prestazione lavorativa, le ulteriori pretese restitutorie sono fondate con riguardo agli importi erogati a titolo di indennità risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ha natura esclusivamente risarcitoria del danno subito per l'illegittimo licenziamento, così che, in caso di riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del recesso, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante - in quanto viene meno l'illecito civile ascritto al datore di lavoro - e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma” (cfr. Cass., 22 agosto 2019 n. 21617).
è tenuto a restituire a tale titolo l'importo di € NT
6.281,64, che egli non contesta di avere percepito nel giugno 2023, come specificamente allegato dal ed attestato dal cedolino paga di quel mese Pt_1
(allegato sub doc. 3c fascicolo del giudizio di rinvio del . Pt_1
Ininfluente è la contestazione in ordine al quantum della pretesa restitutoria in esame, formulata dal lavoratore nella memoria di costituzione nel presente giudizio CP_ di rinvio, secondo cui “l'importo è stato calcolato erroneamente dall' poiché, in base alle informazioni in possesso del lavoratore, mancherebbero ben 13 mensilità di indennità risarcitoria”. Infatti, indipendentemente dalla correttezza delle modalità di calcolo dell'indennità risarcitoria, ciò che rileva nella presente sede è unicamente l'entità della somma versata per il titolo in esame in esecuzione delle sentenze rese nei precedenti gradi di giudizio, giacché la medesima somma deve essere restituita per effetto della caducazione di tali pronunce: pertanto, non avendo il resistente in riassunzione contestato che il gli abbia corrisposto a titolo di indennità Pt_1 risarcitoria l'importo di € 6.281,64, egli va senz'altro condannato a restituire tale importo. Il lavoratore, inoltre, è tenuto a restituire gli importi (non contestati), che gli sono stati versati dal di a titolo di rimborso delle spese di lite in Pt_1 Pt_1 esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione, le domande svolte da NT nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere respinte. Il resistente in riassunzione è tenuto e va condannato a restituire al
[...]
i seguenti importi, versati in esecuzione delle sentenze di primo grado e di Parte_1 appello: € 6.281,64 a titolo di indennità risarcitoria, € 5.836,48 a titolo di rimborso delle spese di lite di primo grado ed € 7.292,60 a titolo di rimborso delle spese di lite di appello.
pag. 11/12 Considerata la novità e complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, rigetta le domande svolte da NT
nel ricorso introduttivo del giudizio;
[...]
- condanna a restituire al i NT Parte_1 seguenti importi, versati in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello: € 6.281,64 a titolo di indennità risarcitoria, € 5.836,48 a titolo di rimborso delle spese di lite di primo grado ed € 7.292,60 a titolo di rimborso delle spese di lite di appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 12/12