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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. IU ND ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato Maurage Mons (Belgio), il 3 settembre 1964, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Rita Cinzia Leone, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
, nata in [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Carmelita Danile, giusta procura allegata alla memoria costitutiva convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Caltanissetta, il 26 settembre 1990, con , dalla cui Controparte_2
unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 23 maggio 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, impegnandosi a corrispondere in favore della euro CP_1
€400,00, a titolo di assegno divorzile.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, all'udienza del 14 ottobre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 28 novembre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Con comparsa, depositata il 27 novembre 2025, si è costituita , Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo la previsione di un assegno divorzile in proprio favore pari a € 485,00 mensili.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la
- 2 - domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 7895 del 23 maggio 2023, divenuto esecutivo il 3 giugno 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L.
74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna statuizione sulla richiesta di assegnazione dell'uso della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile, stante la tardività della costituzione di quest'ultima, avvenuta in data 27 novembre 2025, quando erano già maturati i termini di decadenza stabiliti dall'art. 473 bis. 16 c.p.c.
Vale la pena precisare che la tardività della costituzione ben può essere rilevata
- 3 - d'ufficio dal giudizio, senza necessità di sottoporre la questione nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso ( cfr. Cass. n. 11269/2023).
Infine, si dà atto della volontà manifestata dal di corrispondere alla Parte_1
euro 400,00, a titolo di assegno divorzile. CP_1
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza eccezione e difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Caltanissetta, il 26 settembre 1990 da e , Parte_1 Controparte_2
trascritto nel registro di matrimonio del Comune di Grotte al n. 41, parte II, serie B, dell'anno 1990; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
- 4 - Tribunale il 18 dicembre 2025
Il Giudice est.
G. CL SA
Il Presidente
IU ND ER
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. IU ND ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato Maurage Mons (Belgio), il 3 settembre 1964, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Rita Cinzia Leone, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
, nata in [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Carmelita Danile, giusta procura allegata alla memoria costitutiva convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Caltanissetta, il 26 settembre 1990, con , dalla cui Controparte_2
unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 23 maggio 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, impegnandosi a corrispondere in favore della euro CP_1
€400,00, a titolo di assegno divorzile.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, all'udienza del 14 ottobre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 28 novembre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Con comparsa, depositata il 27 novembre 2025, si è costituita , Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo la previsione di un assegno divorzile in proprio favore pari a € 485,00 mensili.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, la
- 2 - domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 7895 del 23 maggio 2023, divenuto esecutivo il 3 giugno 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L.
74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna statuizione sulla richiesta di assegnazione dell'uso della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile, stante la tardività della costituzione di quest'ultima, avvenuta in data 27 novembre 2025, quando erano già maturati i termini di decadenza stabiliti dall'art. 473 bis. 16 c.p.c.
Vale la pena precisare che la tardività della costituzione ben può essere rilevata
- 3 - d'ufficio dal giudizio, senza necessità di sottoporre la questione nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente rilevabile, non configura uno sviluppo inatteso della lite, di talché, con riferimento alle questioni di rito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi, incombe su di essa, in conformità alla giurisprudenza della Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso ( cfr. Cass. n. 11269/2023).
Infine, si dà atto della volontà manifestata dal di corrispondere alla Parte_1
euro 400,00, a titolo di assegno divorzile. CP_1
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza eccezione e difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Caltanissetta, il 26 settembre 1990 da e , Parte_1 Controparte_2
trascritto nel registro di matrimonio del Comune di Grotte al n. 41, parte II, serie B, dell'anno 1990; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
- 4 - Tribunale il 18 dicembre 2025
Il Giudice est.
G. CL SA
Il Presidente
IU ND ER
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