Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1953, n. 800
Versione
15 novembre 1953
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1953