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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1092 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: assegno sociale,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gennaro Zuccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Arco di Polvica, 37,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/03/2024 la ricorrente in epigrafe ha esposto:
- che dal 1° maggio 2011 aveva goduto dell'assegno sociale n. 04506227 categoria AS;
- che il 15/07/2021 l' le aveva comunicato la riliquidazione del predetto assegno in CP_1 conseguenza della revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. 448/2001;
- che, per effetto di tale riliquidazione, l'assegno mensile era passato da € 643,99 a € 0,00;
- che contestualmente l' le aveva richiesto la restituzione di un indebito pari a € 42.610,48 per CP_1 il periodo dall'1/07/2016 al 31/07/2021;
- che aveva adito il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il quale con sentenza n. 6437/2022, pubblicata il 6/12/2022, in proc. R.G. 6627/2022, aveva dichiarato il suo diritto di trattenere quanto percepito a titolo di assegno per il periodo luglio 2016 – luglio 2021 e condannato l' CP_1 al pagamento dei ratei maturati nel periodo successivo, fino ad aprile 2022;
- che l' aveva provveduto spontaneamente al pagamento della somma di € 5.795,91 per il CP_1 periodo agosto 2021 – aprile 2022, ma non aveva versato i ratei maturati da maggio 2022 in avanti;
1 - che era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento dell'assegno sociale, comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l.
448/2001;
- che, nonostante le sue numerose richieste, l' non aveva ottemperato alla predetta sentenza, CP_1 non impugnata.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha adito il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) Dichiarare che è pieno diritto della ricorrente a godere dei ratei non corrisposti dell'assegno n. 04506227 cat. AS comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge
448/2001 dal mese di maggio 2022 al mese di dicembre 2022 + tredicesima mensilità 2022, dal mese di gennaio 2023 al mese di dicembre 2023 + tredicesima mensilità 2023 e dal mese di gennaio 2024 al mese di marzo 2024; 2) Condannare il resistente a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma pari ad € 5947,11 (€ 660,79 x 9) per i ratei mensili relativi all'anno 2022, ad € 9031,49 (€ 694,73 x 13) per i ratei mensili relativi all'anno 2023, ad € 2084,19 (€ 694,73 x 3) per i ratei mensili relativi all'anno 2024, per un totale di € 17062,79 (€ 5947,11 + €
9031,49 + € 2084,19), oltre a tutti gli ulteriori ratei che si matureranno nel corso del giudizio”; con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere che l'assegno sociale, introdotto dall'art. 3, comma 6 della l. 335/1995 in sostituzione della pensione sociale di cui all'art. 26 della l. 153/1969, è una prestazione che spetta, a prescindere da requisiti di assicurazione e contribuzione, a coloro i quali abbiano compiuto 65 anni
(ora 67, in virtù dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e si trovino in determinate condizioni reddituali, oltre che di permanenza sul territorio nazionale.
Specificamente, l'art. 3, comma 6 dispone che: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
2 misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
Ai sensi dell'art. 20 del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. dalla l. 133/2008, «A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».
L'assegno in questione prescinde da qualsiasi requisito contributivo e, risolvendosi in un'erogazione a titolo assistenziale e alimentare, corrisposta in adempimento del precetto dell'art. 38, primo comma,
Cost., integra una prestazione di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini
(ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n.
3343 del 04/06/1985).
L'art. 38 della l. 448/2001, nella sua originaria formulazione, dispone che: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. [...]”. A norma dell'art. 39, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289, tali disposizioni si interpretano nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Ai sensi del successivo comma 5, “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”. A norma dell'art. 39, comma 8, L. 27 dicembre
2002, n. 289, la lett. d) si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.
Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui all'art. 38 in esame, non si tiene conto del reddito della casa di abitazione (art. 38, comma 6).
Ciò premesso in punto di diritto, risulta dalla documentazione agli atti che la ricorrente ha goduto dell'assegno sociale (con maggiorazione sociale e con il cd. incremento al milione della maggiorazione sociale, ex art. 38, l. 448/2001) fino a luglio 2021, quando l' – ritenendo che CP_1 dovesse aversi riguardo, ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di reddito, anche ai redditi del
3 coniuge, solo formalmente separato – ha ricalcolato la prestazione, sostanzialmente revocandola, e chiesto la restituzione di un indebito di € 42.610,48 per i ratei erogati da luglio 2016 a luglio 2021.
Con sentenza n. 6437/2022 (RG n. 6627/2022), pubblicata il 6/12/2022 e pacificamente non impugnata, il Tribunale di Napoli ha rilevato che: «la ricorrente ha prodotto certificato di matrimonio del 12.9.2022 sul quale è annotato quanto segue: “Con provvedimento del Tribunale di Napoli n.
22715/10 in data 23/11/10 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi cui all'atto di matrimonio controscritto”. Dal contenuto del relativo accordo omologato dal Tribunale, depositato (su richiesta del Tribunale) da parte ricorrente unitamente alle “note scritte” per l'udienza odierna, si evince che in esso non era previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore. Pertanto, in assenza di ulteriori allegazioni ostative in relazione al requisito reddituale della prestazione per cui è causa da CP_ parte dell' che è in grado di conoscere i dati reddituali dell'istante (cfr. Cass. 13223/2020), deve concludersi che, non dovendosi avere riguardo ai redditi del coniuge (in ragione della separazione), la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale n. 04506227 categoria AS anche nel periodo dall'1/07/2016 al 31/07/2021 (di cui alla comunicazione di riliquidazione del 15.7.2021)».
Il Tribunale, dichiarato «il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale “n. 04506227 categoria
AS”, anche nel periodo dall'1/07/2016 al 31/07/2021 (di cui alla comunicazione di riliquidazione del 15.7.2021)», ha quindi condannato l' al pagamento dei ratei da agosto 2021 ad aprile 2022, pari CP_1 alla complessiva somma di € 5.795,91, precisando, sul punto, che nulla poteva essere disposto per il periodo successivo al deposito del ricorso, stante la delimitazione del thema decidendum in ricorso.
L' ha documentato di aver versato l'importo specificamente indicato in sentenza, ma, nonostante CP_1
i solleciti, non ha inteso versare i ratei maturati successivamente all'aprile 2022.
Ebbene, come si evince dalla memoria difensiva le argomentazioni poste a base del diniego sono identiche a quelle avanzate nel precedente giudizio e disattese dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato.
L' non ha addotto alcun fatto nuovo ostativo al godimento del beneficio, ma si è limitato a CP_1 ribadire che la cessazione degli effetti civili del matrimonio era sostanzialmente un escamotage per scorporare il reddito dell'ex coniuge e consentire alla ricorrente di accedere all'assegno sociale, senza peraltro documentare nessuna delle proprie affermazioni.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”
(tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 25269 del
4 09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 18381 del 19/08/2009; Sez.
L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del 03/03/2004).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del 19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del 18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del
06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004; Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
La giurisprudenza successiva ha così costantemente ribadito che “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. 7 aprile 2009, n. 8379); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è poi impedita dall'autonomia dei periodi: soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente;
non già rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020; nello stesso senso, v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14041 del 04/05/2022).
Tornando al caso concreto, l'unica differenza fra il presente giudizio e quello già deciso con sentenza favorevole alla ricorrente è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda.
Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione dell'irrilevanza dei redditi dell'ex coniuge della sig.ra rispetto alla valutazione del rispetto dei limiti di reddito per l'accesso Parte_1 all'assegno sociale con maggiorazione sociale e incremento al milione. Per quanto riguarda il reddito proprio dell'istante, sono le stesse difese dell' a rendere palese CP_1 che la ricorrente da sola non supera i limiti reddituali per godere della prestazione.
Infine, nulla quaestio sul possesso degli ulteriori requisiti, dal momento che la ricorrente è cittadina italiana, risiede in Italia, ha soggiornato stabilmente sul territorio nazionale per almeno dieci anni e ha compiuto l'età anagrafica prevista dalla legge, come acclarato dalla sentenza n. 6437/2022; nel presente giudizio, non è stato dedotto – e dimostrato – alcun mutamento di tale situazione di fatto.
Per tutte le ragioni esposte va accertato e dichiarato il diritto dell'istante di percepire l'assegno sociale con maggiorazione sociale e con il cd. incremento al milione della maggiorazione sociale, ex art. 38,
l. 448/2001, senza soluzione di continuità a far data dalla riliquidazione del 2021.
5 L' va inoltre condannato a corrisponderle, a titolo di ratei maturati e non corrisposti da maggio CP_1
2022 a marzo 2024, il complessivo importo di € 17.062,79, quantificato sulla base dell'analitico conteggio formulato in ricorso, non specificamente contestato dall' , oltre interessi legali dalla CP_1 maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Per il principio della soccombenza l' deve essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese CP_1 di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'assegno sociale con maggiorazione sociale e con il cd. incremento al milione della maggiorazione sociale, ex art. 38, l. 448/2001, senza soluzione di continuità a far data dalla riliquidazione del 2021;
2) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 17.062,79, CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, a titolo di ratei maturati e non corrisposti da maggio 2022 a marzo 2024;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Benevento, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1092 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: assegno sociale,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gennaro Zuccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Arco di Polvica, 37,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Silvio Garofalo e Franca Borla,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/03/2024 la ricorrente in epigrafe ha esposto:
- che dal 1° maggio 2011 aveva goduto dell'assegno sociale n. 04506227 categoria AS;
- che il 15/07/2021 l' le aveva comunicato la riliquidazione del predetto assegno in CP_1 conseguenza della revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. 448/2001;
- che, per effetto di tale riliquidazione, l'assegno mensile era passato da € 643,99 a € 0,00;
- che contestualmente l' le aveva richiesto la restituzione di un indebito pari a € 42.610,48 per CP_1 il periodo dall'1/07/2016 al 31/07/2021;
- che aveva adito il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il quale con sentenza n. 6437/2022, pubblicata il 6/12/2022, in proc. R.G. 6627/2022, aveva dichiarato il suo diritto di trattenere quanto percepito a titolo di assegno per il periodo luglio 2016 – luglio 2021 e condannato l' CP_1 al pagamento dei ratei maturati nel periodo successivo, fino ad aprile 2022;
- che l' aveva provveduto spontaneamente al pagamento della somma di € 5.795,91 per il CP_1 periodo agosto 2021 – aprile 2022, ma non aveva versato i ratei maturati da maggio 2022 in avanti;
1 - che era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento dell'assegno sociale, comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l.
448/2001;
- che, nonostante le sue numerose richieste, l' non aveva ottemperato alla predetta sentenza, CP_1 non impugnata.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha adito il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) Dichiarare che è pieno diritto della ricorrente a godere dei ratei non corrisposti dell'assegno n. 04506227 cat. AS comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge
448/2001 dal mese di maggio 2022 al mese di dicembre 2022 + tredicesima mensilità 2022, dal mese di gennaio 2023 al mese di dicembre 2023 + tredicesima mensilità 2023 e dal mese di gennaio 2024 al mese di marzo 2024; 2) Condannare il resistente a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma pari ad € 5947,11 (€ 660,79 x 9) per i ratei mensili relativi all'anno 2022, ad € 9031,49 (€ 694,73 x 13) per i ratei mensili relativi all'anno 2023, ad € 2084,19 (€ 694,73 x 3) per i ratei mensili relativi all'anno 2024, per un totale di € 17062,79 (€ 5947,11 + €
9031,49 + € 2084,19), oltre a tutti gli ulteriori ratei che si matureranno nel corso del giudizio”; con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere che l'assegno sociale, introdotto dall'art. 3, comma 6 della l. 335/1995 in sostituzione della pensione sociale di cui all'art. 26 della l. 153/1969, è una prestazione che spetta, a prescindere da requisiti di assicurazione e contribuzione, a coloro i quali abbiano compiuto 65 anni
(ora 67, in virtù dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e si trovino in determinate condizioni reddituali, oltre che di permanenza sul territorio nazionale.
Specificamente, l'art. 3, comma 6 dispone che: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
2 misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
Ai sensi dell'art. 20 del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. dalla l. 133/2008, «A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».
L'assegno in questione prescinde da qualsiasi requisito contributivo e, risolvendosi in un'erogazione a titolo assistenziale e alimentare, corrisposta in adempimento del precetto dell'art. 38, primo comma,
Cost., integra una prestazione di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini
(ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n.
3343 del 04/06/1985).
L'art. 38 della l. 448/2001, nella sua originaria formulazione, dispone che: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. [...]”. A norma dell'art. 39, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289, tali disposizioni si interpretano nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Ai sensi del successivo comma 5, “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”. A norma dell'art. 39, comma 8, L. 27 dicembre
2002, n. 289, la lett. d) si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.
Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui all'art. 38 in esame, non si tiene conto del reddito della casa di abitazione (art. 38, comma 6).
Ciò premesso in punto di diritto, risulta dalla documentazione agli atti che la ricorrente ha goduto dell'assegno sociale (con maggiorazione sociale e con il cd. incremento al milione della maggiorazione sociale, ex art. 38, l. 448/2001) fino a luglio 2021, quando l' – ritenendo che CP_1 dovesse aversi riguardo, ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di reddito, anche ai redditi del
3 coniuge, solo formalmente separato – ha ricalcolato la prestazione, sostanzialmente revocandola, e chiesto la restituzione di un indebito di € 42.610,48 per i ratei erogati da luglio 2016 a luglio 2021.
Con sentenza n. 6437/2022 (RG n. 6627/2022), pubblicata il 6/12/2022 e pacificamente non impugnata, il Tribunale di Napoli ha rilevato che: «la ricorrente ha prodotto certificato di matrimonio del 12.9.2022 sul quale è annotato quanto segue: “Con provvedimento del Tribunale di Napoli n.
22715/10 in data 23/11/10 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi cui all'atto di matrimonio controscritto”. Dal contenuto del relativo accordo omologato dal Tribunale, depositato (su richiesta del Tribunale) da parte ricorrente unitamente alle “note scritte” per l'udienza odierna, si evince che in esso non era previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore. Pertanto, in assenza di ulteriori allegazioni ostative in relazione al requisito reddituale della prestazione per cui è causa da CP_ parte dell' che è in grado di conoscere i dati reddituali dell'istante (cfr. Cass. 13223/2020), deve concludersi che, non dovendosi avere riguardo ai redditi del coniuge (in ragione della separazione), la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale n. 04506227 categoria AS anche nel periodo dall'1/07/2016 al 31/07/2021 (di cui alla comunicazione di riliquidazione del 15.7.2021)».
Il Tribunale, dichiarato «il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale “n. 04506227 categoria
AS”, anche nel periodo dall'1/07/2016 al 31/07/2021 (di cui alla comunicazione di riliquidazione del 15.7.2021)», ha quindi condannato l' al pagamento dei ratei da agosto 2021 ad aprile 2022, pari CP_1 alla complessiva somma di € 5.795,91, precisando, sul punto, che nulla poteva essere disposto per il periodo successivo al deposito del ricorso, stante la delimitazione del thema decidendum in ricorso.
L' ha documentato di aver versato l'importo specificamente indicato in sentenza, ma, nonostante CP_1
i solleciti, non ha inteso versare i ratei maturati successivamente all'aprile 2022.
Ebbene, come si evince dalla memoria difensiva le argomentazioni poste a base del diniego sono identiche a quelle avanzate nel precedente giudizio e disattese dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato.
L' non ha addotto alcun fatto nuovo ostativo al godimento del beneficio, ma si è limitato a CP_1 ribadire che la cessazione degli effetti civili del matrimonio era sostanzialmente un escamotage per scorporare il reddito dell'ex coniuge e consentire alla ricorrente di accedere all'assegno sociale, senza peraltro documentare nessuna delle proprie affermazioni.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”
(tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 25269 del
4 09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 18381 del 19/08/2009; Sez.
L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del 03/03/2004).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del 19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del 18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del
06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004; Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
La giurisprudenza successiva ha così costantemente ribadito che “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. 7 aprile 2009, n. 8379); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è poi impedita dall'autonomia dei periodi: soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente;
non già rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020; nello stesso senso, v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14041 del 04/05/2022).
Tornando al caso concreto, l'unica differenza fra il presente giudizio e quello già deciso con sentenza favorevole alla ricorrente è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda.
Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione dell'irrilevanza dei redditi dell'ex coniuge della sig.ra rispetto alla valutazione del rispetto dei limiti di reddito per l'accesso Parte_1 all'assegno sociale con maggiorazione sociale e incremento al milione. Per quanto riguarda il reddito proprio dell'istante, sono le stesse difese dell' a rendere palese CP_1 che la ricorrente da sola non supera i limiti reddituali per godere della prestazione.
Infine, nulla quaestio sul possesso degli ulteriori requisiti, dal momento che la ricorrente è cittadina italiana, risiede in Italia, ha soggiornato stabilmente sul territorio nazionale per almeno dieci anni e ha compiuto l'età anagrafica prevista dalla legge, come acclarato dalla sentenza n. 6437/2022; nel presente giudizio, non è stato dedotto – e dimostrato – alcun mutamento di tale situazione di fatto.
Per tutte le ragioni esposte va accertato e dichiarato il diritto dell'istante di percepire l'assegno sociale con maggiorazione sociale e con il cd. incremento al milione della maggiorazione sociale, ex art. 38,
l. 448/2001, senza soluzione di continuità a far data dalla riliquidazione del 2021.
5 L' va inoltre condannato a corrisponderle, a titolo di ratei maturati e non corrisposti da maggio CP_1
2022 a marzo 2024, il complessivo importo di € 17.062,79, quantificato sulla base dell'analitico conteggio formulato in ricorso, non specificamente contestato dall' , oltre interessi legali dalla CP_1 maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Per il principio della soccombenza l' deve essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese CP_1 di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'assegno sociale con maggiorazione sociale e con il cd. incremento al milione della maggiorazione sociale, ex art. 38, l. 448/2001, senza soluzione di continuità a far data dalla riliquidazione del 2021;
2) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 17.062,79, CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, a titolo di ratei maturati e non corrisposti da maggio 2022 a marzo 2024;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Benevento, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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