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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 541/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 541/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CASTELLANO LAURA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DI RENZO IDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di avere intrattenuto una relazione Controparte_1
di convivenza "more uxorio" dal luglio 2011 al novembre 2024, dalla cui unione nascevano , nata a [...] l'[...], , Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Persona_3
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) i minori , ed sono congiuntamente affidati ai genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre nell'attuale ex abitazione famigliare in
Cepagatti alla via Forlì n. 6, che le viene assegnata unitamente agli arredi.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra Parte_1
avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria
[...]
residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In tale ipotesi sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso. CP_1
2) Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne, dalle ore Controparte_1
19,00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica, dopo cena (fino alle 22.00 nel periodo estivo). Inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con loro un pomeriggio durante la settimana indicativamente il mercoledì, dalle
16:00 alle 20:00, dopo cena (fino alle 22.00 nel periodo estivo). Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
2.1) Natale, Santo Stefano, San Silvestro, il primo dell'anno, l'Epifania, Pasqua e
Pasquetta verranno trascorsi in maniera alternata con l'uno e con l'altro genitore.
2.2) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi con il sistema dell'alternanza dal 27, ore 11,00, al 30 dicembre, ore 22,00 ovvero dal 2 gennaio, ore 11,00 al 5 gennaio, ore 22,00.
2.3) I compleanni dei figli saranno trascorsi possibilmente tutti insieme, ovvero ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
pagina 3 di 5 2.4) Nel mese di agosto ogni genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli dieci giorni consecutivi. Tali periodi dovranno essere concordati entro il mese di luglio di ogni anno. Il genitore in quel momento non collocatario potrà comunque sentire i figli per telefono o Per_4
3) Le Parti potranno comunque variare le modalità indicate nel precedente paragrafo
2) purché, nella sostanza, restino fermi i tempi minimi così stabiliti.
4) L'assegno unico per i figli minori viene attribuito in via esclusiva alla madre collocataria.
5) Sino a quando la SInora avrà diritto di percepire l'assegno unico per i Pt_1
tre figli minori, il SI. le verserà un contributo mensile per il Controparte_1 loro mantenimento nella misura di € 500,00. Tale contributo avrà decorrenza dal mese di febbraio 2025 e verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a di bonifico bancario.
5.1) Considerata la prevista diminuzione dell'importo dell'assegno unico in seguito al compimento del terzo anno di età del minore , il contributo al Per_3 mantenimento sarà incrementato a € 550,00 a decorrere dal mese di ottobre 2025.
5.2) L'importo del contributo sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, con decorrenza da febbraio 2026. Per il primo anno (febbraio 2026), la rivalutazione verrà calcolata sull'importo di € 500,00. A partire dall'anno successivo, la rivalutazione annuale verrà calcolata sull'importo di €
550,00, aumentato dell'incremento ISTAT calcolato nel mese di febbraio 2026 sull'importo iniziale di € 500,00
5.3) I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
5.4) Il SI. inoltre, verserà alla SI.ra la somma di € 700,00 CP_1 Pt_1
(eventualmente ripartita in due/tre ratei, comunque non oltre il 30 aprile 2025) a titolo di arretrati relativi ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.
pagina 4 di 5 5.5) Il SI. contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento del CP_1
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pescara, delle scolastiche, delle mediche non coperte dal S.S.N., delle ludico/sportive dei minori, nonché, in deroga a quanto previsto nel medesimo Protocollo, delle ulteriori spese per abbigliamento/calzature, nido, pacchetti antivirus e Office del computer/dei computers in uso ai figli, mense scolastiche, medicinali da banco, ricariche dei cellulari in uso ai minori, ticket per spese sanitarie coperte dal SSN, regali effettuati dai figli in ambito scolastico (es. compleanni), uscite didattiche organizzate dalle scuole in ambito giornaliero. Tali spese dovranno essere condivise e preventivamente, così come è stato sino ad ora.
5.6) Le spese mediche necessarie ai minori per il 2024, e quelle per gli anni successivi, verranno recuperate da entrambi i genitori al 50% tramite rimborso Irpef con dichiarazione dei redditi.
6) Le Parti si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori, vincolandosi a dare comunicazione con congruo preavviso del loro espatrio e della durata dell'assenza.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 541/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CASTELLANO LAURA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DI RENZO IDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di avere intrattenuto una relazione Controparte_1
di convivenza "more uxorio" dal luglio 2011 al novembre 2024, dalla cui unione nascevano , nata a [...] l'[...], , Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Persona_3
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) i minori , ed sono congiuntamente affidati ai genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre nell'attuale ex abitazione famigliare in
Cepagatti alla via Forlì n. 6, che le viene assegnata unitamente agli arredi.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra Parte_1
avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria
[...]
residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In tale ipotesi sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso. CP_1
2) Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne, dalle ore Controparte_1
19,00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica, dopo cena (fino alle 22.00 nel periodo estivo). Inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con loro un pomeriggio durante la settimana indicativamente il mercoledì, dalle
16:00 alle 20:00, dopo cena (fino alle 22.00 nel periodo estivo). Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
2.1) Natale, Santo Stefano, San Silvestro, il primo dell'anno, l'Epifania, Pasqua e
Pasquetta verranno trascorsi in maniera alternata con l'uno e con l'altro genitore.
2.2) Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi con il sistema dell'alternanza dal 27, ore 11,00, al 30 dicembre, ore 22,00 ovvero dal 2 gennaio, ore 11,00 al 5 gennaio, ore 22,00.
2.3) I compleanni dei figli saranno trascorsi possibilmente tutti insieme, ovvero ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
pagina 3 di 5 2.4) Nel mese di agosto ogni genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli dieci giorni consecutivi. Tali periodi dovranno essere concordati entro il mese di luglio di ogni anno. Il genitore in quel momento non collocatario potrà comunque sentire i figli per telefono o Per_4
3) Le Parti potranno comunque variare le modalità indicate nel precedente paragrafo
2) purché, nella sostanza, restino fermi i tempi minimi così stabiliti.
4) L'assegno unico per i figli minori viene attribuito in via esclusiva alla madre collocataria.
5) Sino a quando la SInora avrà diritto di percepire l'assegno unico per i Pt_1
tre figli minori, il SI. le verserà un contributo mensile per il Controparte_1 loro mantenimento nella misura di € 500,00. Tale contributo avrà decorrenza dal mese di febbraio 2025 e verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a di bonifico bancario.
5.1) Considerata la prevista diminuzione dell'importo dell'assegno unico in seguito al compimento del terzo anno di età del minore , il contributo al Per_3 mantenimento sarà incrementato a € 550,00 a decorrere dal mese di ottobre 2025.
5.2) L'importo del contributo sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita, con decorrenza da febbraio 2026. Per il primo anno (febbraio 2026), la rivalutazione verrà calcolata sull'importo di € 500,00. A partire dall'anno successivo, la rivalutazione annuale verrà calcolata sull'importo di €
550,00, aumentato dell'incremento ISTAT calcolato nel mese di febbraio 2026 sull'importo iniziale di € 500,00
5.3) I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
5.4) Il SI. inoltre, verserà alla SI.ra la somma di € 700,00 CP_1 Pt_1
(eventualmente ripartita in due/tre ratei, comunque non oltre il 30 aprile 2025) a titolo di arretrati relativi ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.
pagina 4 di 5 5.5) Il SI. contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento del CP_1
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pescara, delle scolastiche, delle mediche non coperte dal S.S.N., delle ludico/sportive dei minori, nonché, in deroga a quanto previsto nel medesimo Protocollo, delle ulteriori spese per abbigliamento/calzature, nido, pacchetti antivirus e Office del computer/dei computers in uso ai figli, mense scolastiche, medicinali da banco, ricariche dei cellulari in uso ai minori, ticket per spese sanitarie coperte dal SSN, regali effettuati dai figli in ambito scolastico (es. compleanni), uscite didattiche organizzate dalle scuole in ambito giornaliero. Tali spese dovranno essere condivise e preventivamente, così come è stato sino ad ora.
5.6) Le spese mediche necessarie ai minori per il 2024, e quelle per gli anni successivi, verranno recuperate da entrambi i genitori al 50% tramite rimborso Irpef con dichiarazione dei redditi.
6) Le Parti si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori, vincolandosi a dare comunicazione con congruo preavviso del loro espatrio e della durata dell'assenza.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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