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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, composta dai signori magistrati: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Donatella Draetta Cons. rel. dott.ssa Valeria J.M. Mandalà Componente privato dott. Vincenzo Cicala Componente privato nel procedimento iscritto al n. 490/2024 del Ruolo Generale Volontaria giurisdizione, promosso in questo grado di giudizio
D A
Parte_1
(Avv. CONSENTINO ANTONIO MARIANO)
appellante
C O N T R O
Avv. MARIA ALDA DI STEFANO, pec Email_1
n.q. di curatrice speciale della minore , nata a [...] il 15 gennaio Persona_1
2016 reclamata
E NEI CONFRONTI DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- interveniente necessario -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il presente
DECRETO visto il decreto reso il 23 novembre 2024, nel proc. 5481/2024 R.G., con il quale il
Tribunale per i Minorenni ha nominato curatore speciale della minore Persona_1
, nata a [...] il [...], l'Avv. Maria Alda Di Stefano del Foro di
[...]
Palermo, fissato l'udienza di comparizione della madre della minore, Parte_1
1 odierna reclamante, e incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di attivare
“idonei interventi di assistenza e sostegno del nucleo familiare e visita domiciliare”; visto il reclamo proposto il 19 dicembre 2024, avverso il suddetto decreto da
[...]
la quale, oltre chiederne la revoca o la modifica in senso a sé “più favorevole”, Pt_1
ha altresì chiesto alla Corte, ove ritenuto necessario, di “pronunciare le opportune prescrizioni nei confronti della genitrice al fine di tutelare la prosecuzione Parte_1
della serena ed equilibrata crescita della figlia;
Per_2
rilevato che ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso reclamo depositata il 6 marzo 2025, si è costituita l'avv. MARIA ALDA DI STEFANO, curatrice speciale della minore;
visto il parere del P.G. presso la Corte di Appello di Palermo;
considerato che nell'ordinamento civile vige il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e che l'art. 739 c.p.c. prevede la possibilità del reclamo alla Corte di Appello soltanto avverso i decreti adottati in camera di consiglio che siano conclusivi di procedimenti dinanzi il giudice di prima istanza;
rilevato che nella specie, il provvedimento impugnato, sostanzialmente istruttorio, nulla ha disposto in via conclusiva e ha anzi natura chiaramente strumentale in vista della decisione, come si rileva dal suo contenuto, avendo infatti disposto attività e accertamenti che non comprimono né pregiudicano l'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che non può farsi riferimento nel caso di specie alla giurisprudenza della S.C. in materia di provvedimento di limitazione della potestà, secondo cui il provvedimento (anche se non conclusivo del procedimento) è reclamabile quando sia idoneo a produrre ex se e in modo autonomo uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato, cioè quando sia rilevabile all'interno del procedimento, tra provvedimento adottato e provvedimento definitivo, un'assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione di effetti a tempo indeterminato (Cass. 4614/1988 e n. 10291/2014); considerato che la natura meramente interlocutoria del provvedimento reclamato è evincibile dallo stesso tenore del decreto che demanda, in definitiva, ai Servizi sociali una attività istruttoria funzionale alla acquisizione di elementi e indicazioni per l'eventuale adozione di un provvedimento di esclusiva pertinenza del Pt_2 ritenuto pertanto che il reclamo è inammissibile perché il provvedimento reclamato non è
2 impugnabile, ritenuto che, avuto riguardo alla natura e al tenore della decisione, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da avverso il decreto reso Parte_1
dal T.M. di Palermo il 23 novembre 2024 nel proc. 5481/2024 R.G. e compensa integralmente le spese del grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Palermo, 21 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
3
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, composta dai signori magistrati: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Donatella Draetta Cons. rel. dott.ssa Valeria J.M. Mandalà Componente privato dott. Vincenzo Cicala Componente privato nel procedimento iscritto al n. 490/2024 del Ruolo Generale Volontaria giurisdizione, promosso in questo grado di giudizio
D A
Parte_1
(Avv. CONSENTINO ANTONIO MARIANO)
appellante
C O N T R O
Avv. MARIA ALDA DI STEFANO, pec Email_1
n.q. di curatrice speciale della minore , nata a [...] il 15 gennaio Persona_1
2016 reclamata
E NEI CONFRONTI DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- interveniente necessario -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il presente
DECRETO visto il decreto reso il 23 novembre 2024, nel proc. 5481/2024 R.G., con il quale il
Tribunale per i Minorenni ha nominato curatore speciale della minore Persona_1
, nata a [...] il [...], l'Avv. Maria Alda Di Stefano del Foro di
[...]
Palermo, fissato l'udienza di comparizione della madre della minore, Parte_1
1 odierna reclamante, e incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di attivare
“idonei interventi di assistenza e sostegno del nucleo familiare e visita domiciliare”; visto il reclamo proposto il 19 dicembre 2024, avverso il suddetto decreto da
[...]
la quale, oltre chiederne la revoca o la modifica in senso a sé “più favorevole”, Pt_1
ha altresì chiesto alla Corte, ove ritenuto necessario, di “pronunciare le opportune prescrizioni nei confronti della genitrice al fine di tutelare la prosecuzione Parte_1
della serena ed equilibrata crescita della figlia;
Per_2
rilevato che ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso reclamo depositata il 6 marzo 2025, si è costituita l'avv. MARIA ALDA DI STEFANO, curatrice speciale della minore;
visto il parere del P.G. presso la Corte di Appello di Palermo;
considerato che nell'ordinamento civile vige il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e che l'art. 739 c.p.c. prevede la possibilità del reclamo alla Corte di Appello soltanto avverso i decreti adottati in camera di consiglio che siano conclusivi di procedimenti dinanzi il giudice di prima istanza;
rilevato che nella specie, il provvedimento impugnato, sostanzialmente istruttorio, nulla ha disposto in via conclusiva e ha anzi natura chiaramente strumentale in vista della decisione, come si rileva dal suo contenuto, avendo infatti disposto attività e accertamenti che non comprimono né pregiudicano l'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che non può farsi riferimento nel caso di specie alla giurisprudenza della S.C. in materia di provvedimento di limitazione della potestà, secondo cui il provvedimento (anche se non conclusivo del procedimento) è reclamabile quando sia idoneo a produrre ex se e in modo autonomo uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato, cioè quando sia rilevabile all'interno del procedimento, tra provvedimento adottato e provvedimento definitivo, un'assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione di effetti a tempo indeterminato (Cass. 4614/1988 e n. 10291/2014); considerato che la natura meramente interlocutoria del provvedimento reclamato è evincibile dallo stesso tenore del decreto che demanda, in definitiva, ai Servizi sociali una attività istruttoria funzionale alla acquisizione di elementi e indicazioni per l'eventuale adozione di un provvedimento di esclusiva pertinenza del Pt_2 ritenuto pertanto che il reclamo è inammissibile perché il provvedimento reclamato non è
2 impugnabile, ritenuto che, avuto riguardo alla natura e al tenore della decisione, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da avverso il decreto reso Parte_1
dal T.M. di Palermo il 23 novembre 2024 nel proc. 5481/2024 R.G. e compensa integralmente le spese del grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Palermo, 21 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
3