Art. 20. (Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)
All'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , introdotto dall' articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'ultimo comma dell' art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall' art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"E' consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.".
All'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , introdotto dall' articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'ultimo comma dell' art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall' art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 , convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 , a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"E' consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.".