TRIB
Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1207/2022 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
IL GIUDICE
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, ricordato che con provvedimento reso in data 27/06/2022 veniva dichiarata giacente l'eredità di
, deceduto in data 14/03/2020; Persona_1 rilevato che il ricorso è stato giustificato dal fatto che l'unica chiamata all'eredità, la figlia CP_1
convenuta in sede di giudizio per la fissazione di un termine per l'accettazione della
[...] medesima dall'odierno ricorrente, non provvedeva a comunicare tempestiva accettazione, con ciò di fatto decadendo dal diritto di accettare la medesima;
considerato, dunque, come al momento dell'apertura della curatela la medesima era da ritenersi giustificata e, anzi, necessaria per la tutela della massa ereditaria e dei creditori della medesima;
ritenuto che
inizialmente la seppur interpellata in più occasioni dal nominato CP_1 curatore, non ha fornito un quadro chiaro dell'attività della medesima svolta quale erede del de cuius, alla luce della situazione sanitaria che la riguardava in tale periodo storico, e che solamente nel corso dell'anno 2024 si è avuto contezza dello svolgimento, da parte della medesima CP_1
in epoca antecedente al giudizio di cui all'art. 481 c.c., di attività di gestione del patrimonio
[...] ereditario che comportavano l'accettazione tacita dell'eredità (attività poi ulteriormente provata documentalmente con le produzioni della medesima, di cui alla nota del 27/03/2025); considerato che tale circostanza, in verità, risulta confermata sia dalle relazioni del curatore che dall'istanza irritualmente proposta in data 13/09/2024 dal difensore di cui si era avvalsa la curatela nell'ambito dei propri giudizi, nonché dalla stessa all'udienza del 27/03/2025, la CP_1 quale ha dichiarato “ conferma che è stata soggetta a una grave situaizone di CP_1
depressione nervosa, che nel 2022 era assolutamente sussistente e si è sbloccato nel novembre
Per_ 2024. Evidenzia di aver ricevuto un certificato medico del maggio 2024 a firma del dott. che attesta lo stato di evoluzione dello stato depressivo”; ritenuto, dunque, come l'attività svolta dalla curatela sia assolutamente legittima, almeno sino a quando il Tribunale non ha ritenuto sussistere prova di elementi sufficientemente certi da cui desumere la sussistenza di una precedente accettazione tacita dell'eredità, elementi da valutarsi in
Pagina 1 modo stringente, dovendo gli stessi superare il negativo esito del procedimento di cui all'art. 481
c.c.; considerato dunque che, con provvedimento del 21/09/2024, si chiedeva al curatore di fornire tali elementi e che, con successivo provvedimento del 26/11/2024, si è preso atto della sussistenza di elementi da cui evincere l'intervenuta accettazione tacita della chiamata nonché CP_1
delle stesse dichiarazioni della medesima trasmesse a mezzo p.e.c., dall'avvocato Di Baia al
Curatore, in data 19/11/2024, dalle quali risultava evidente la volontà di accettare l'eredità; ritenuto, pertanto, che sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l'apertura della procedura e che, allora, occorre procedere alla chiusura della stessa;
letta la relazione di rendiconto finale presentata in data 15/01/2025 dall'avv. Leonardo Paggi, in qualità di curatore dell'eredità giacente di come aggiornato mediante deposito del Persona_1
28/02/2025; vista l'istanza presentata dal medesimo curatore per la liquidazione della somma a lui spettante a titolo di compenso per l'attività prestata e di rimborso delle spese anticipate, nonché per la liquidazione dei compensi del difensore che ha assistito la curatela nell'ambito dei procedimenti giudiziari che l'hanno vista coinvolta;
ritenuto che
, dall'esame del rendiconto e degli atti, non emergono lacune od irregolarità della gestione;
ritenuto di approvare il conto finale della gestione con le precisazioni che seguono e considerato, quanto all'onorario dei curatori, che nell'eredità giacente e in caso di sopravvenuta accettazione, esso grava sull'erede accettante, a norma dell'art. 148, comma 4, primo periodo, del d.P.R. n. 115 del 2002, e in aderenza alla retroattività dell'accettazione ereditaria (art. 459 cod. civ.) (cfr. Corte costituzionale, 30/04/2021, n.83); considerato, in punto di criteri per la liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, che:
- la Corte di Cassazione, in un arresto piuttosto risalente (v. sentenza n.12767/1991), ha escluso che nella liquidazione di tale compenso possano essere applicati, anche a titolo orientativo, i criteri dettati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni ed essendo l'attività svolta dal secondo più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente;
- la Corte di legittimità ha rimesso, di fatto, la determinazione del compenso al prudente apprezzamento del giudice, tenuto a valutare la natura, l'entità ed i risultati delle attività gestionali svolte;
Pagina 2 - in data 20/07/2012 è stato emanato il decreto ministeriale n. 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27”, il quale non contiene alcuna disposizione diretta a disciplinare le modalità di liquidazione, da parte dell'organo giurisdizionale, del compenso spettante al curatore dell'eredità giacente;
- considerato, tuttavia, come l'intestato Tribunale abbia sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine un
Protocollo per la determinazione dei compensi dei curatori delle eredità giacenti, in data
20/05/2024, il quale prevede una liquidazione sulla base del valore del denaro liquido nonché di quello che si ricava dalla vendita di beni mobili, mobili registrati o immobili;
rilevato, con riferimento al caso di specie, che:
- l'attivo ereditario liquido ammonta a € 32.398,10, come da ultimo saldo del conto corrente;
- l'attività svolta dal curatore risulta analiticamente descritta nell'istanza di liquidazione del compenso e trova riscontro negli atti del fascicolo;
Ritenuto che, nel caso di specie, l'attività posta in essere dallo stesso curatore fuoriesca grandemente dall'ordinaria attività di gestione di un patrimonio ereditario, tenendo in considerazione la durata dell'incarico, le innumerevoli attività (anche materiali) svolte dal curatore, il consistente patrimonio immobiliare (del valore di oltre 1.300.000,00 euro) il quale ha reso necessaria una complessa attività gestoria, sia giurisdizionale che pratica, documentata dal curatore;
Considerato che, nel caso di specie, il Protocollo in questione (che fa riferimento al solo denaro) non pare consentire la liquidazione di un congruo compenso per il curatore e che è consentito al giudice delle successioni discostarsi dal valore tabellare per le “peculiarità del caso”;
Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, che sia congruo liquidare il compenso del Curatore in €
20.000,00,oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge;
Ritenuto che, con riferimento all'attività prestata in relazione ai procedimenti giurisdizionali indicati nella relazione e più specificamente documentati con l'ulteriore deposito del 11/03/2025, appare adeguato liquidare in favore del curatore avv. Controparte_2
1) nulla per compensi professionali in relazione al procedimento di divisione endoesecutiva instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto n.r.g. 2425/2020, considerata sia l'inutilità di tale costituzione in giudizio, emergente dalla lettura dell'atto stesso e confermata dalla sentenza non definitiva del 10/06/2024 che ha integralmente respinto le eccezioni della curatela, sia la mancata comunicazione del curatore di tale iniziativa processuale e la conseguente mancata autorizzazione dello Scrivente;
Pagina 3 2) euro 1.701,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 854/23, calcolato in base al DM 147/22 (fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione), scaglione fino euro 5.200,00, ai valori medi, considerato che poteva e doveva essere introdotta un'azione personale di restituzione (come qualificata nella nota spese del difensore), tenuto conto del fatto che si era a conoscenza dell'esistenza di un precedente contratto di locazione seppur scaduto (cfr note del 12/02/2025 nelle quali si fa riferimento alla mancanza di conoscenza di precedenti contratti di locazione dei soli conduttori e e non CP_3 Per_3 un'azione di rivendica, ben più onerosa;
3) euro 1.701,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 855/23, calcolato in base al DM 147/22, (fase di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione), scaglione fino euro 5.200,00, ai valori medi, considerato che poteva e doveva essere introdotta un'azione personale di restituzione (come qualificata nella nota spese del difensore), tenuto conto del fatto che si era a conoscenza dell'esistenza di un precedente contratto di locazione seppur scaduto (cfr note del 12/02/2025 nelle quali si fa riferimento alla mancanza di conoscenza di precedenti contratti di locazione dei soli conduttori e e non CP_3 Per_3 un'azione di rivendica, ben più onerosa;
4) euro 426,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 1271/23, calcolato in base al DM 147/22, e come determinati dalla sentenza conclusiva;
5) euro 852,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 2282/23, calcolato in base al DM 147/22, e come determinati in pari misura (seppur a favore di controparte, stante la soccombenza) dalla sentenza conclusiva;
6) euro 2.552,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 150/24, calcolato in base al DM 147/22, (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), scaglione fino euro 5.200,00, ai valori medi, considerato che poteva e doveva essere introdotta un'azione personale di restituzione (come qualificata nella nota spese del difensore), tenuto conto si sarebbe dovuti essere a conoscenza dell'esistenza di un precedente contratto di locazione seppur scaduto e, comunque, nel caso di azione di rivendica, si sarebbe dovuta produrre la documentazione necessaria alla relativa prova e accoglimento della domanda;
Pagina 4 7) euro 1.453,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio d'urgenza di immobile instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto R.G. 1047/24, calcolato in base al DM 147/22, e come determinati dall'ordinanza conclusiva;
8) nulla per il ricorso instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto R.G. 1772/24, essendo stato introdotto quando già era stata pronunciata l'ordinanza del 26/11/2024, con la quale si dava atto dell'accettazione dell'eredità da parte della , privando dunque di poteri di compiere CP_1
ulteriore attività (se non quella finalizzata alla chiusura della procedura), il curatore e il difensore delegato;
9) euro 1.665,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per autorizzazione alla vendita ex art. 747 c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto R.G. 2054/24 v.g., calcolato in base al DM 147/22, tenuto conto dello scaglione fino a 260.000,00 e ai valori minimi;
10) nulla per l'appello instaurato innanzi alla Corte di Appello di Perugia, R.G. 768/24, essendo stato introdotto quando già era stata pronunciata l'ordinanza del 26/11/2024, con la quale si dava atto dell'accettazione dell'eredità da parte della privando dunque di poteri di CP_1
compiere ulteriore attività (se non quella finalizzata alla chiusura della procedura), il curatore e il difensore delegato;
11) euro 331,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione all'attività di esecuzione del titolo esecutivo ottenuto all'esito del procedimento Tribunale di Spoleto R.G. R.G. 1271/23, calcolato in base al DM 147/22, e tenuto conto che si è risolta nella mera notifica dell'atto di precetto;
12) nulla con riferimento alle altre asserite procedure esecutive esclusivamente menzionate nel resoconto dei compensi ma in relazione alla quali non è stata depositata la documentazione giustificativa con il deposito dell'11/03/2025, come richiesta con ordinanza del 14/02/2025; considerato, in conclusione, che possono essere riconosciuti compensi all'avv. Controparte_2
nella misura complessiva di euro 10.681,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge;
P.Q.M.
Approva l'operato del curatore e il rendiconto presentato, ad eccezione della voce relativa ai compensi legali, i quali sono determinati come in parte motiva e come infra in dispositivo;
Dichiara chiusa l'eredità giacente di , nato a [...] il [...] e deceduto a Spoleto Persona_1
il 14/03/2020;
Pagina 5 Liquida a favore del curatore avv. Leonardo Paggi quale compenso per l'attività svolta la somma di
€ 20.000,00, ponendone il pagamento a carico dell'erede accettante, CP_1
Liquida in favore dell'avv. il complessivo importo di euro 10.681,00 oltre Iva, Cpa Controparte_2
e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'erede accettante, CP_1
Onera il curatore di provvedere all'espletamento di tutte le attività materiali necessarie alla chiusura della procedura, nonché alla pubblicazione del decreto di chiusura dell'eredità giacente in Gazzetta
Ufficiale ponendo le relative spese a carico dell'erede accettante, CP_1
Si comunichi.
Spoleto, 3 aprile 2025
Il giudice
Federico Falfari
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
IL GIUDICE
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, ricordato che con provvedimento reso in data 27/06/2022 veniva dichiarata giacente l'eredità di
, deceduto in data 14/03/2020; Persona_1 rilevato che il ricorso è stato giustificato dal fatto che l'unica chiamata all'eredità, la figlia CP_1
convenuta in sede di giudizio per la fissazione di un termine per l'accettazione della
[...] medesima dall'odierno ricorrente, non provvedeva a comunicare tempestiva accettazione, con ciò di fatto decadendo dal diritto di accettare la medesima;
considerato, dunque, come al momento dell'apertura della curatela la medesima era da ritenersi giustificata e, anzi, necessaria per la tutela della massa ereditaria e dei creditori della medesima;
ritenuto che
inizialmente la seppur interpellata in più occasioni dal nominato CP_1 curatore, non ha fornito un quadro chiaro dell'attività della medesima svolta quale erede del de cuius, alla luce della situazione sanitaria che la riguardava in tale periodo storico, e che solamente nel corso dell'anno 2024 si è avuto contezza dello svolgimento, da parte della medesima CP_1
in epoca antecedente al giudizio di cui all'art. 481 c.c., di attività di gestione del patrimonio
[...] ereditario che comportavano l'accettazione tacita dell'eredità (attività poi ulteriormente provata documentalmente con le produzioni della medesima, di cui alla nota del 27/03/2025); considerato che tale circostanza, in verità, risulta confermata sia dalle relazioni del curatore che dall'istanza irritualmente proposta in data 13/09/2024 dal difensore di cui si era avvalsa la curatela nell'ambito dei propri giudizi, nonché dalla stessa all'udienza del 27/03/2025, la CP_1 quale ha dichiarato “ conferma che è stata soggetta a una grave situaizone di CP_1
depressione nervosa, che nel 2022 era assolutamente sussistente e si è sbloccato nel novembre
Per_ 2024. Evidenzia di aver ricevuto un certificato medico del maggio 2024 a firma del dott. che attesta lo stato di evoluzione dello stato depressivo”; ritenuto, dunque, come l'attività svolta dalla curatela sia assolutamente legittima, almeno sino a quando il Tribunale non ha ritenuto sussistere prova di elementi sufficientemente certi da cui desumere la sussistenza di una precedente accettazione tacita dell'eredità, elementi da valutarsi in
Pagina 1 modo stringente, dovendo gli stessi superare il negativo esito del procedimento di cui all'art. 481
c.c.; considerato dunque che, con provvedimento del 21/09/2024, si chiedeva al curatore di fornire tali elementi e che, con successivo provvedimento del 26/11/2024, si è preso atto della sussistenza di elementi da cui evincere l'intervenuta accettazione tacita della chiamata nonché CP_1
delle stesse dichiarazioni della medesima trasmesse a mezzo p.e.c., dall'avvocato Di Baia al
Curatore, in data 19/11/2024, dalle quali risultava evidente la volontà di accettare l'eredità; ritenuto, pertanto, che sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l'apertura della procedura e che, allora, occorre procedere alla chiusura della stessa;
letta la relazione di rendiconto finale presentata in data 15/01/2025 dall'avv. Leonardo Paggi, in qualità di curatore dell'eredità giacente di come aggiornato mediante deposito del Persona_1
28/02/2025; vista l'istanza presentata dal medesimo curatore per la liquidazione della somma a lui spettante a titolo di compenso per l'attività prestata e di rimborso delle spese anticipate, nonché per la liquidazione dei compensi del difensore che ha assistito la curatela nell'ambito dei procedimenti giudiziari che l'hanno vista coinvolta;
ritenuto che
, dall'esame del rendiconto e degli atti, non emergono lacune od irregolarità della gestione;
ritenuto di approvare il conto finale della gestione con le precisazioni che seguono e considerato, quanto all'onorario dei curatori, che nell'eredità giacente e in caso di sopravvenuta accettazione, esso grava sull'erede accettante, a norma dell'art. 148, comma 4, primo periodo, del d.P.R. n. 115 del 2002, e in aderenza alla retroattività dell'accettazione ereditaria (art. 459 cod. civ.) (cfr. Corte costituzionale, 30/04/2021, n.83); considerato, in punto di criteri per la liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, che:
- la Corte di Cassazione, in un arresto piuttosto risalente (v. sentenza n.12767/1991), ha escluso che nella liquidazione di tale compenso possano essere applicati, anche a titolo orientativo, i criteri dettati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni ed essendo l'attività svolta dal secondo più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente;
- la Corte di legittimità ha rimesso, di fatto, la determinazione del compenso al prudente apprezzamento del giudice, tenuto a valutare la natura, l'entità ed i risultati delle attività gestionali svolte;
Pagina 2 - in data 20/07/2012 è stato emanato il decreto ministeriale n. 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27”, il quale non contiene alcuna disposizione diretta a disciplinare le modalità di liquidazione, da parte dell'organo giurisdizionale, del compenso spettante al curatore dell'eredità giacente;
- considerato, tuttavia, come l'intestato Tribunale abbia sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine un
Protocollo per la determinazione dei compensi dei curatori delle eredità giacenti, in data
20/05/2024, il quale prevede una liquidazione sulla base del valore del denaro liquido nonché di quello che si ricava dalla vendita di beni mobili, mobili registrati o immobili;
rilevato, con riferimento al caso di specie, che:
- l'attivo ereditario liquido ammonta a € 32.398,10, come da ultimo saldo del conto corrente;
- l'attività svolta dal curatore risulta analiticamente descritta nell'istanza di liquidazione del compenso e trova riscontro negli atti del fascicolo;
Ritenuto che, nel caso di specie, l'attività posta in essere dallo stesso curatore fuoriesca grandemente dall'ordinaria attività di gestione di un patrimonio ereditario, tenendo in considerazione la durata dell'incarico, le innumerevoli attività (anche materiali) svolte dal curatore, il consistente patrimonio immobiliare (del valore di oltre 1.300.000,00 euro) il quale ha reso necessaria una complessa attività gestoria, sia giurisdizionale che pratica, documentata dal curatore;
Considerato che, nel caso di specie, il Protocollo in questione (che fa riferimento al solo denaro) non pare consentire la liquidazione di un congruo compenso per il curatore e che è consentito al giudice delle successioni discostarsi dal valore tabellare per le “peculiarità del caso”;
Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, che sia congruo liquidare il compenso del Curatore in €
20.000,00,oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge;
Ritenuto che, con riferimento all'attività prestata in relazione ai procedimenti giurisdizionali indicati nella relazione e più specificamente documentati con l'ulteriore deposito del 11/03/2025, appare adeguato liquidare in favore del curatore avv. Controparte_2
1) nulla per compensi professionali in relazione al procedimento di divisione endoesecutiva instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto n.r.g. 2425/2020, considerata sia l'inutilità di tale costituzione in giudizio, emergente dalla lettura dell'atto stesso e confermata dalla sentenza non definitiva del 10/06/2024 che ha integralmente respinto le eccezioni della curatela, sia la mancata comunicazione del curatore di tale iniziativa processuale e la conseguente mancata autorizzazione dello Scrivente;
Pagina 3 2) euro 1.701,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 854/23, calcolato in base al DM 147/22 (fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione), scaglione fino euro 5.200,00, ai valori medi, considerato che poteva e doveva essere introdotta un'azione personale di restituzione (come qualificata nella nota spese del difensore), tenuto conto del fatto che si era a conoscenza dell'esistenza di un precedente contratto di locazione seppur scaduto (cfr note del 12/02/2025 nelle quali si fa riferimento alla mancanza di conoscenza di precedenti contratti di locazione dei soli conduttori e e non CP_3 Per_3 un'azione di rivendica, ben più onerosa;
3) euro 1.701,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 855/23, calcolato in base al DM 147/22, (fase di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione), scaglione fino euro 5.200,00, ai valori medi, considerato che poteva e doveva essere introdotta un'azione personale di restituzione (come qualificata nella nota spese del difensore), tenuto conto del fatto che si era a conoscenza dell'esistenza di un precedente contratto di locazione seppur scaduto (cfr note del 12/02/2025 nelle quali si fa riferimento alla mancanza di conoscenza di precedenti contratti di locazione dei soli conduttori e e non CP_3 Per_3 un'azione di rivendica, ben più onerosa;
4) euro 426,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 1271/23, calcolato in base al DM 147/22, e come determinati dalla sentenza conclusiva;
5) euro 852,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 2282/23, calcolato in base al DM 147/22, e come determinati in pari misura (seppur a favore di controparte, stante la soccombenza) dalla sentenza conclusiva;
6) euro 2.552,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio di immobile instaurato innanzi al
Tribunale di Spoleto R.G. 150/24, calcolato in base al DM 147/22, (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), scaglione fino euro 5.200,00, ai valori medi, considerato che poteva e doveva essere introdotta un'azione personale di restituzione (come qualificata nella nota spese del difensore), tenuto conto si sarebbe dovuti essere a conoscenza dell'esistenza di un precedente contratto di locazione seppur scaduto e, comunque, nel caso di azione di rivendica, si sarebbe dovuta produrre la documentazione necessaria alla relativa prova e accoglimento della domanda;
Pagina 4 7) euro 1.453,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per rilascio d'urgenza di immobile instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto R.G. 1047/24, calcolato in base al DM 147/22, e come determinati dall'ordinanza conclusiva;
8) nulla per il ricorso instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto R.G. 1772/24, essendo stato introdotto quando già era stata pronunciata l'ordinanza del 26/11/2024, con la quale si dava atto dell'accettazione dell'eredità da parte della , privando dunque di poteri di compiere CP_1
ulteriore attività (se non quella finalizzata alla chiusura della procedura), il curatore e il difensore delegato;
9) euro 1.665,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione al procedimento per autorizzazione alla vendita ex art. 747 c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale di Spoleto R.G. 2054/24 v.g., calcolato in base al DM 147/22, tenuto conto dello scaglione fino a 260.000,00 e ai valori minimi;
10) nulla per l'appello instaurato innanzi alla Corte di Appello di Perugia, R.G. 768/24, essendo stato introdotto quando già era stata pronunciata l'ordinanza del 26/11/2024, con la quale si dava atto dell'accettazione dell'eredità da parte della privando dunque di poteri di CP_1
compiere ulteriore attività (se non quella finalizzata alla chiusura della procedura), il curatore e il difensore delegato;
11) euro 331,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge per compensi professionali maturati in relazione all'attività di esecuzione del titolo esecutivo ottenuto all'esito del procedimento Tribunale di Spoleto R.G. R.G. 1271/23, calcolato in base al DM 147/22, e tenuto conto che si è risolta nella mera notifica dell'atto di precetto;
12) nulla con riferimento alle altre asserite procedure esecutive esclusivamente menzionate nel resoconto dei compensi ma in relazione alla quali non è stata depositata la documentazione giustificativa con il deposito dell'11/03/2025, come richiesta con ordinanza del 14/02/2025; considerato, in conclusione, che possono essere riconosciuti compensi all'avv. Controparte_2
nella misura complessiva di euro 10.681,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge;
P.Q.M.
Approva l'operato del curatore e il rendiconto presentato, ad eccezione della voce relativa ai compensi legali, i quali sono determinati come in parte motiva e come infra in dispositivo;
Dichiara chiusa l'eredità giacente di , nato a [...] il [...] e deceduto a Spoleto Persona_1
il 14/03/2020;
Pagina 5 Liquida a favore del curatore avv. Leonardo Paggi quale compenso per l'attività svolta la somma di
€ 20.000,00, ponendone il pagamento a carico dell'erede accettante, CP_1
Liquida in favore dell'avv. il complessivo importo di euro 10.681,00 oltre Iva, Cpa Controparte_2
e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'erede accettante, CP_1
Onera il curatore di provvedere all'espletamento di tutte le attività materiali necessarie alla chiusura della procedura, nonché alla pubblicazione del decreto di chiusura dell'eredità giacente in Gazzetta
Ufficiale ponendo le relative spese a carico dell'erede accettante, CP_1
Si comunichi.
Spoleto, 3 aprile 2025
Il giudice
Federico Falfari
Pagina 6