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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/12/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 283/2025, avente per oggetto “opposizione ad iscrizione ipotecaria”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE US e OL ED IN, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RE NO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 12.5.2025, a proposto il presente giudizio. Parte_1
opponendosi all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 D.P.R. 602/1973, di cui alla comunicazione n. 13420241460000022007, datata 28.3.2025, notificatagli in data 14.04.2025 da , per un importo di € 172.007,60, avente ad oggetto Controparte_1
unità immobiliari site in La Valletta Brianza, di sua proprietà esclusiva.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che detti immobili sono stati costituiti in fondo patrimoniale da lui stesso e dalla coniuge, , ai sensi dell'art. Persona_1
167 c.c.. e che perciò -essendo l'iscrizione ipotecaria una misura strumentale all'esecuzione- essa sarebbe legittima solo se riferibile ad ipotesi di obbligazioni strumentali ai bisogni della famiglia o, altrimenti, ad ipotesi in cui il titolare del credito non ne avesse conosciuto l'estraneità a tali bisogni. La difesa attorea ha quindi dedotto che il debito trae origine dall'ordinanza ingiunzione n. 54 del 5.7.2017, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, per sanzioni amministrative ex L. 689/81 contestate al sig. quale consigliere Pt_1
delegato di TIPES S.p.A. per il periodo 2009-2013 e che perciò, trattandosi di obbligazioni scaturenti da responsabilità gestorie nell'ambito di un'attività imprenditoriale societaria, sono del tutto estranee ai bisogni della famiglia. Assumendo di avere fornito la prova dell'estraneità del debito rispetto alle necessità familiari e di avere quindi assolto al proprio onere probatorio - non potendosi, a suo dire, nemmeno dubitare della conoscenza di tale estraneità, da parte dell'agente della riscossione- il ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità, nullità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria impugnata, anche eccependo l'intervenuta prescrizione del credito posto a base della pretesa dell . In subordine il Controparte_1
ricorrente ha anche eccepito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere stata effettuata a più di un anno di distanza dalla comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 bis, d.p.r.
602/1973, con ciò svuotando di significato la garanzia partecipativa.
a quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
In via preliminare e cautelare: Sospendere l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 4420/718 del 26/03/2025, effettuata dall presso il Controparte_2
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lecco sugli immobili di proprietà del Sig. Pt_1
siti in Comune di La Valletta Brianza (già Perego), Via Statale n. 2 (già n.
[...]
63), identificati al Catasto Fabbricati, Sez. PER, Foglio 4, Particella 1510, Subalterni 754 e 755, e/o ordinare l'annotazione della presente domanda giudiziale a margine della predetta iscrizione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 4420/718 del 26/03/2025, effettuata dall Controparte_2
presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lecco sui predetti immobili
[...] di proprietà del Sig. per i motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, Parte_1 ordinare all e al competente Conservatore dei Controparte_2
Registri Immobiliari di Lecco la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria, con spese a carico della resistente e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Firmato Da: Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Email_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali CodiceFiscale_2 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. è stata rigettata l'istanza di sospensione, che il ricorrente aveva chiesto di emettersi inaudita altera parte.
2 Si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso ricorso, in quanto proposto tardivamente rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 11.4.2024, assumendo che in ragione di ciò il avrebbe potuto far valere soltanto vizi di forma. Negando Pt_1
l'impignorabilità dei beni e la dedotta maturazione del termine di prescrizione, la resistente ha chiesto dichiararsi in via principale l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata il rigetto delle domande.
Alla prima udienza del 27.10.2025, la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
L'udienza di discussione si è svolta con le modalità della trattazione scritta.
2. È anzitutto infondata l'eccezione di tardività dell'odierna azione sollevata dalla resistente.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che, sia l'ipoteca disciplinata dall'art. 77 d.p.r.
602/1973, che il fermo, disciplinato dall'art. 86 d.p.r. cit., sono misure estranee all'espropriazione forzata, sicché né l'una né l'altro vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive. Di conseguenza, va escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con cui il debitore contesti la regolarità formale dell'iscrizione dell'ipoteca. In tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo (ovvero, secondo altra terminologia, l'annullamento dell'uno o dell'altro di questi provvedimenti), l'iniziativa giudiziaria va qualificata come “azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo”, ovvero azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale (cfr. Cass. nn. 9797/2016,
24234/15, 25745/15).
3. Nel merito, non può essere condivisa la tesi difensiva attorea relativa alla impignorabilità dei beni oggetto dell'impugnata iscrizione ipotecaria.
L'art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, una volta decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo decreto -ovvero quello di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento-, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'art. 170 c.c. stabilisce che l'esecuzione sui beni
3 del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Una nutrita e consolidata giurisprudenza di legittimità (ex aliis: Cass. nn. 26496/2024,
12397/2024, 20008/2021, 15252/2021, 7222/2020) ha elaborato i seguenti principi, sulla base dei quali va decisa l'odierna vertenza:
- l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973; ne consegue che l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi, in caso contrario, ritenere illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata;
- il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- in quest'ottica,
l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa;
- spetta, in ogni caso, al debitore dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca, e cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.
La Corte di Cassazione ha sempre ribadito che l'estraneità ai bisogni della famiglia non è dimostrata dal solo fatto che il debito sia insorto nell'esercizio dell'impresa, poiché i bisogni della famiglia vanno intesi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. Sicché è necessario che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa e non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi
4 qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto (Cass. nn. 3738/2015, 4011/2013 cit.).
In definitiva, il debitore, nell'opporsi all'azione esecutiva del creditore, ha l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, ma anche che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse consapevole, a tal fine non essendo sufficiente che egli deduca che il debito è insorto nell'esercizio dell'impresa, dato che anche l'attività imprenditoriale può essere destinata a soddisfare tali bisogni.
Tanto considerato, è palese che nella fattispecie in esame il sig. on ha soddisfatto Pt_1
l'onere probatorio così qualificato.
Infatti le allegazioni del ricorrente, volte a sostenere l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sono apodittiche e limitate alle seguenti generiche deduzioni:
“Il debito per cui si procede, come detto, deriva da sanzioni amministrative irrogate al Sig. per la sua attività gestoria in seno alla società TIPES S.p.A. e, pertanto, è Pt_1
pacificamente estraneo ai bisogni della famiglia” (pag. 2 ricorso);
“Il debito in questione deriva da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al Sig. Pt_1
nella sua qualità di Consigliere Delegato della società TIPES S.p.A. (Doc. 2), per
[...]
violazioni della normativa sul lavoro (asserita interposizione illecita di manodopera). È di tutta evidenza che tali obbligazioni, scaturenti da responsabilità gestorie nell'ambito di un'attività imprenditoriale societaria, sono del tutto estranee ai bisogni della famiglia del Sig. I Pt_1
"bisogni della famiglia" di cui all'art. 170 c.c. vanno intesi come le esigenze necessarie al mantenimento e all'armonico sviluppo della vita familiare, e non possono ricomprendere debiti derivanti da sanzioni per illeciti amministrativi commessi nell'esercizio di un'attività d'impresa
(…). La natura stessa del credito (sanzioni amministrative per l'attività di amministratore di società) rende manifesta la sua estraneità ai bisogni familiari. Tale estraneità era, o quantomeno avrebbe dovuto essere, nota all'ente impositore (Ispettorato del Lavoro) e, di conseguenza, all'Agente della Riscossione che agisce per suo conto. Non si tratta di debiti contratti per l'acquisto di beni o servizi destinati alla famiglia, così come di sanzioni derivanti da inadempimenti connessi alla posizione previdenziale o reddituale del sig. ma di Pt_1
5 passività derivanti da una specifica attività professionale e da responsabilità legali connesse a una carica societaria” (pag. 5 ricorso);
“Il debito deriva da sanzioni amministrative per attività imprenditoriali del Sig. Pt_1
chiaramente estranee ai bisogni della famiglia” (pag. 2 delle note del 4.11.2025);
“Le sanzioni amministrative irrogate al sig. per responsabilità allo stesso attribuite Pt_1
nello svolgimento del ruolo di preposto nella società Tipes SPA sono e devono essere considerate estranee ai bisogni della famiglia, non sussistendo alcun collegamento, neppure indiretto, con le esigenze familiari del predetto” (pag. 2 delle note del 4.11.2025).
È quindi palese che le uniche argomentazioni spese dal ricorrente per dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia si fondano sugli erronei assunti (fermamente respinti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità) che tale requisito sia escluso solo quando i debiti sono contratti per l'acquisto di beni o servizi destinati alla stessa e che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale siano per ciò solo estranee a tali bisogni.
L'eccezione di impignorabilità dei beni va quindi rigettata, non avendo il ricorrente provato il presupposto di applicazione dell'art. 170 c.c..
4. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Sul punto il ricorrente così argomenta: “Nel caso di specie, assumendo quale dies a quo per il decorso della prescrizione la data di emissione dell'ordinanza-ingiunzione (05 luglio 2017) o dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione (dicembre 2017), il termine quinquennale per la riscossione delle somme dovute è spirato il 05 luglio 2022 (o al più tardi a dicembre 2022).
La cartella di pagamento n. 13420230003429366000, indicata dall Controparte_2
come presupposto dell'iscrizione ipotecaria, risulta notificata al Sig.
[...] Pt_1
solo in data 10 agosto 2023 (come si evince dalla comunicazione preventiva Doc. 1
[...]
e dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria Doc. 3). Tale notifica è, pertanto, intervenuta quando il termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito era già compiutamente decorso”.
Come ha già ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. sent. n. 794/2024, proprio in sede di impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco nel giudizio promosso da
6 , avverso l'ordinanza ingiunzione del tutto analoga a quella Parte_2
emessa nei confronti dell'odierno opponente), va tenuto conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, del periodo di sospensione derivante dall'applicazione della normativa emergenziale. Sul punto è sufficiente richiamare la motivazione della Corte territoriale, che ha così argomentato: “è stata preclusa l'attività di notificazione ed esecuzione a decorrere dal giorno 8.3.2020 e fino al giorno 31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 come modificato dai successivi decreti emergenziali fino all'art. 9 comma 1 del D.L. 73/2021, per un totale di 542 giorni. La sospensione della prescrizione in tali ipotesi è espressamente prevista dall'art. 68 comma 1 suddetto, nel punto in cui richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che a sua volta stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede Controparte_4
alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
7 Ebbene, anche a considerare le ipotesi meno favorevoli per gli appellati -applicando il comma
1 e il comma 3 dell'art. 12 sopra riportato, nonché tenendo conto dei vari intervalli fra i decreti emergenziali dovuti alla non perfetta “saldatura” temporale dei medesimi (entrata in vigore del decreto 3/2021 in data 15.1.2021 rispetto alla scadenza del 31.12.2020 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 41/21 in data 23 marzo 2021 rispetto alla scadenza
28.2.2021 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 73/21 in data 26.5.21 rispetto alla scadenza 20.4.2021 del decreto precedente)- e quindi considerando (542- 64) 478 giorni anziché 542, sommando tale periodo alla scadenza 13.7.2022, si arriva alla data del
3.11.2023; con il che la cartella impugnata, notificata secondo quanto dedotto dall'appellante in data 2.9.2023 e secondo quanto dedotto da in data 28.7.2023, è comunque intervenuta CP_5
prima della scadenza del termine prescrizionale”.
Analogamente è a dirsi nel caso di specie in cui, se il termine quinquennale per la riscossione sarebbe spirato il 5.7.2022 (o al più tardi a dicembre 2022), come dedotto dalla parte ricorrente,
a tale data finale vanno aggiunti almeno 478 giorni di sospensione covid, sicchè alla data in cui
è stata notificata l'iscrizione ipotecaria, 10.8.2023, la prescrizione non era senz'altro maturata.
5. Destituita di fondamento è infine l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio, che non può ravvisarsi per il semplice fatto che l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata ad oltre un anno di distanza dalla comunicazione preventiva, nessun termine essendo previsto sul punto dalla normativa e non potendosi peraltro ritenere, per ciò solo, pregiudicato il contraddittorio endoprocedimentale;
anzi, al contrario l'interessato avendo usufruito di un termine più lungo per eventualmente interloquire con l'agente della riscossione.
L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
ei confronti di , ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
8 condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 2 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 283/2025, avente per oggetto “opposizione ad iscrizione ipotecaria”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE US e OL ED IN, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RE NO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 12.5.2025, a proposto il presente giudizio. Parte_1
opponendosi all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 D.P.R. 602/1973, di cui alla comunicazione n. 13420241460000022007, datata 28.3.2025, notificatagli in data 14.04.2025 da , per un importo di € 172.007,60, avente ad oggetto Controparte_1
unità immobiliari site in La Valletta Brianza, di sua proprietà esclusiva.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che detti immobili sono stati costituiti in fondo patrimoniale da lui stesso e dalla coniuge, , ai sensi dell'art. Persona_1
167 c.c.. e che perciò -essendo l'iscrizione ipotecaria una misura strumentale all'esecuzione- essa sarebbe legittima solo se riferibile ad ipotesi di obbligazioni strumentali ai bisogni della famiglia o, altrimenti, ad ipotesi in cui il titolare del credito non ne avesse conosciuto l'estraneità a tali bisogni. La difesa attorea ha quindi dedotto che il debito trae origine dall'ordinanza ingiunzione n. 54 del 5.7.2017, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, per sanzioni amministrative ex L. 689/81 contestate al sig. quale consigliere Pt_1
delegato di TIPES S.p.A. per il periodo 2009-2013 e che perciò, trattandosi di obbligazioni scaturenti da responsabilità gestorie nell'ambito di un'attività imprenditoriale societaria, sono del tutto estranee ai bisogni della famiglia. Assumendo di avere fornito la prova dell'estraneità del debito rispetto alle necessità familiari e di avere quindi assolto al proprio onere probatorio - non potendosi, a suo dire, nemmeno dubitare della conoscenza di tale estraneità, da parte dell'agente della riscossione- il ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità, nullità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria impugnata, anche eccependo l'intervenuta prescrizione del credito posto a base della pretesa dell . In subordine il Controparte_1
ricorrente ha anche eccepito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere stata effettuata a più di un anno di distanza dalla comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 bis, d.p.r.
602/1973, con ciò svuotando di significato la garanzia partecipativa.
a quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
In via preliminare e cautelare: Sospendere l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 4420/718 del 26/03/2025, effettuata dall presso il Controparte_2
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lecco sugli immobili di proprietà del Sig. Pt_1
siti in Comune di La Valletta Brianza (già Perego), Via Statale n. 2 (già n.
[...]
63), identificati al Catasto Fabbricati, Sez. PER, Foglio 4, Particella 1510, Subalterni 754 e 755, e/o ordinare l'annotazione della presente domanda giudiziale a margine della predetta iscrizione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 4420/718 del 26/03/2025, effettuata dall Controparte_2
presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lecco sui predetti immobili
[...] di proprietà del Sig. per i motivi esposti in narrativa. Per l'effetto, Parte_1 ordinare all e al competente Conservatore dei Controparte_2
Registri Immobiliari di Lecco la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria, con spese a carico della resistente e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Firmato Da: Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Email_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali CodiceFiscale_2 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. è stata rigettata l'istanza di sospensione, che il ricorrente aveva chiesto di emettersi inaudita altera parte.
2 Si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso ricorso, in quanto proposto tardivamente rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 11.4.2024, assumendo che in ragione di ciò il avrebbe potuto far valere soltanto vizi di forma. Negando Pt_1
l'impignorabilità dei beni e la dedotta maturazione del termine di prescrizione, la resistente ha chiesto dichiararsi in via principale l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata il rigetto delle domande.
Alla prima udienza del 27.10.2025, la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
L'udienza di discussione si è svolta con le modalità della trattazione scritta.
2. È anzitutto infondata l'eccezione di tardività dell'odierna azione sollevata dalla resistente.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che, sia l'ipoteca disciplinata dall'art. 77 d.p.r.
602/1973, che il fermo, disciplinato dall'art. 86 d.p.r. cit., sono misure estranee all'espropriazione forzata, sicché né l'una né l'altro vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive. Di conseguenza, va escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con cui il debitore contesti la regolarità formale dell'iscrizione dell'ipoteca. In tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo (ovvero, secondo altra terminologia, l'annullamento dell'uno o dell'altro di questi provvedimenti), l'iniziativa giudiziaria va qualificata come “azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo”, ovvero azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale (cfr. Cass. nn. 9797/2016,
24234/15, 25745/15).
3. Nel merito, non può essere condivisa la tesi difensiva attorea relativa alla impignorabilità dei beni oggetto dell'impugnata iscrizione ipotecaria.
L'art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, una volta decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo decreto -ovvero quello di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento-, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'art. 170 c.c. stabilisce che l'esecuzione sui beni
3 del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Una nutrita e consolidata giurisprudenza di legittimità (ex aliis: Cass. nn. 26496/2024,
12397/2024, 20008/2021, 15252/2021, 7222/2020) ha elaborato i seguenti principi, sulla base dei quali va decisa l'odierna vertenza:
- l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973; ne consegue che l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi, in caso contrario, ritenere illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata;
- il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- in quest'ottica,
l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa;
- spetta, in ogni caso, al debitore dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca, e cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.
La Corte di Cassazione ha sempre ribadito che l'estraneità ai bisogni della famiglia non è dimostrata dal solo fatto che il debito sia insorto nell'esercizio dell'impresa, poiché i bisogni della famiglia vanno intesi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. Sicché è necessario che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa e non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi
4 qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto (Cass. nn. 3738/2015, 4011/2013 cit.).
In definitiva, il debitore, nell'opporsi all'azione esecutiva del creditore, ha l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, ma anche che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse consapevole, a tal fine non essendo sufficiente che egli deduca che il debito è insorto nell'esercizio dell'impresa, dato che anche l'attività imprenditoriale può essere destinata a soddisfare tali bisogni.
Tanto considerato, è palese che nella fattispecie in esame il sig. on ha soddisfatto Pt_1
l'onere probatorio così qualificato.
Infatti le allegazioni del ricorrente, volte a sostenere l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sono apodittiche e limitate alle seguenti generiche deduzioni:
“Il debito per cui si procede, come detto, deriva da sanzioni amministrative irrogate al Sig. per la sua attività gestoria in seno alla società TIPES S.p.A. e, pertanto, è Pt_1
pacificamente estraneo ai bisogni della famiglia” (pag. 2 ricorso);
“Il debito in questione deriva da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al Sig. Pt_1
nella sua qualità di Consigliere Delegato della società TIPES S.p.A. (Doc. 2), per
[...]
violazioni della normativa sul lavoro (asserita interposizione illecita di manodopera). È di tutta evidenza che tali obbligazioni, scaturenti da responsabilità gestorie nell'ambito di un'attività imprenditoriale societaria, sono del tutto estranee ai bisogni della famiglia del Sig. I Pt_1
"bisogni della famiglia" di cui all'art. 170 c.c. vanno intesi come le esigenze necessarie al mantenimento e all'armonico sviluppo della vita familiare, e non possono ricomprendere debiti derivanti da sanzioni per illeciti amministrativi commessi nell'esercizio di un'attività d'impresa
(…). La natura stessa del credito (sanzioni amministrative per l'attività di amministratore di società) rende manifesta la sua estraneità ai bisogni familiari. Tale estraneità era, o quantomeno avrebbe dovuto essere, nota all'ente impositore (Ispettorato del Lavoro) e, di conseguenza, all'Agente della Riscossione che agisce per suo conto. Non si tratta di debiti contratti per l'acquisto di beni o servizi destinati alla famiglia, così come di sanzioni derivanti da inadempimenti connessi alla posizione previdenziale o reddituale del sig. ma di Pt_1
5 passività derivanti da una specifica attività professionale e da responsabilità legali connesse a una carica societaria” (pag. 5 ricorso);
“Il debito deriva da sanzioni amministrative per attività imprenditoriali del Sig. Pt_1
chiaramente estranee ai bisogni della famiglia” (pag. 2 delle note del 4.11.2025);
“Le sanzioni amministrative irrogate al sig. per responsabilità allo stesso attribuite Pt_1
nello svolgimento del ruolo di preposto nella società Tipes SPA sono e devono essere considerate estranee ai bisogni della famiglia, non sussistendo alcun collegamento, neppure indiretto, con le esigenze familiari del predetto” (pag. 2 delle note del 4.11.2025).
È quindi palese che le uniche argomentazioni spese dal ricorrente per dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia si fondano sugli erronei assunti (fermamente respinti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità) che tale requisito sia escluso solo quando i debiti sono contratti per l'acquisto di beni o servizi destinati alla stessa e che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale siano per ciò solo estranee a tali bisogni.
L'eccezione di impignorabilità dei beni va quindi rigettata, non avendo il ricorrente provato il presupposto di applicazione dell'art. 170 c.c..
4. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Sul punto il ricorrente così argomenta: “Nel caso di specie, assumendo quale dies a quo per il decorso della prescrizione la data di emissione dell'ordinanza-ingiunzione (05 luglio 2017) o dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione (dicembre 2017), il termine quinquennale per la riscossione delle somme dovute è spirato il 05 luglio 2022 (o al più tardi a dicembre 2022).
La cartella di pagamento n. 13420230003429366000, indicata dall Controparte_2
come presupposto dell'iscrizione ipotecaria, risulta notificata al Sig.
[...] Pt_1
solo in data 10 agosto 2023 (come si evince dalla comunicazione preventiva Doc. 1
[...]
e dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria Doc. 3). Tale notifica è, pertanto, intervenuta quando il termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito era già compiutamente decorso”.
Come ha già ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. sent. n. 794/2024, proprio in sede di impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco nel giudizio promosso da
6 , avverso l'ordinanza ingiunzione del tutto analoga a quella Parte_2
emessa nei confronti dell'odierno opponente), va tenuto conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, del periodo di sospensione derivante dall'applicazione della normativa emergenziale. Sul punto è sufficiente richiamare la motivazione della Corte territoriale, che ha così argomentato: “è stata preclusa l'attività di notificazione ed esecuzione a decorrere dal giorno 8.3.2020 e fino al giorno 31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 come modificato dai successivi decreti emergenziali fino all'art. 9 comma 1 del D.L. 73/2021, per un totale di 542 giorni. La sospensione della prescrizione in tali ipotesi è espressamente prevista dall'art. 68 comma 1 suddetto, nel punto in cui richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che a sua volta stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede Controparte_4
alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
7 Ebbene, anche a considerare le ipotesi meno favorevoli per gli appellati -applicando il comma
1 e il comma 3 dell'art. 12 sopra riportato, nonché tenendo conto dei vari intervalli fra i decreti emergenziali dovuti alla non perfetta “saldatura” temporale dei medesimi (entrata in vigore del decreto 3/2021 in data 15.1.2021 rispetto alla scadenza del 31.12.2020 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 41/21 in data 23 marzo 2021 rispetto alla scadenza
28.2.2021 del decreto precedente, entrata in vigore del decreto 73/21 in data 26.5.21 rispetto alla scadenza 20.4.2021 del decreto precedente)- e quindi considerando (542- 64) 478 giorni anziché 542, sommando tale periodo alla scadenza 13.7.2022, si arriva alla data del
3.11.2023; con il che la cartella impugnata, notificata secondo quanto dedotto dall'appellante in data 2.9.2023 e secondo quanto dedotto da in data 28.7.2023, è comunque intervenuta CP_5
prima della scadenza del termine prescrizionale”.
Analogamente è a dirsi nel caso di specie in cui, se il termine quinquennale per la riscossione sarebbe spirato il 5.7.2022 (o al più tardi a dicembre 2022), come dedotto dalla parte ricorrente,
a tale data finale vanno aggiunti almeno 478 giorni di sospensione covid, sicchè alla data in cui
è stata notificata l'iscrizione ipotecaria, 10.8.2023, la prescrizione non era senz'altro maturata.
5. Destituita di fondamento è infine l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio, che non può ravvisarsi per il semplice fatto che l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata ad oltre un anno di distanza dalla comunicazione preventiva, nessun termine essendo previsto sul punto dalla normativa e non potendosi peraltro ritenere, per ciò solo, pregiudicato il contraddittorio endoprocedimentale;
anzi, al contrario l'interessato avendo usufruito di un termine più lungo per eventualmente interloquire con l'agente della riscossione.
L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
ei confronti di , ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
8 condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 2 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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