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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. RA OL, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 16/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 717/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, sito in Niscemi via Cavour n. 115, C.F.: CodiceFiscale_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Stimolo, presso C.F._2
il cui studio ha eletto domicilio
ricorrenti
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 16 dicembre 2025): “...conclude il
ricorrente, richiamando i motivi dei propri scritti difensivi e le
conclusioni dettate a verbale di udienza tenuta ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di domanda del beneficio (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di
ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 16 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta parzialmente per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere in parte i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <<…soggetto affetto da Poliartrosi con discopatie e
paraparesi, vasculopatia cerebrale cronica con riferite lievi turbe
mnesiche, IPB …>>.
Ha statuito il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) dalla data dell'inizio delle operazioni peritali (10/03/2025).
Per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Diversamente il CTU ha ritenuto di pronunziarsi circa i benefici dell'assegno di assistenza continua.
Non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per ragioni di decorrenza, compensarsi. Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie in parte il ricorso e dichiara
[...]
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, sussistendone il presupposto sanitario a potere CodiceFiscale_1
beneficiare dello status di soggetto portatore di handicap grave (L.
104/1992 art. 3 comma 3) a decorrere dalla data del 10/03/2025.
Rigetta per il resto il ricorso, non sussistendone i presupposti sanitari.
Compensa le spese di lite.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
RA OL
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. RA OL, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 16/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 717/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, sito in Niscemi via Cavour n. 115, C.F.: CodiceFiscale_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Stimolo, presso C.F._2
il cui studio ha eletto domicilio
ricorrenti
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 16 dicembre 2025): “...conclude il
ricorrente, richiamando i motivi dei propri scritti difensivi e le
conclusioni dettate a verbale di udienza tenuta ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di domanda del beneficio (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di
ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 16 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta parzialmente per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere in parte i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <<…soggetto affetto da Poliartrosi con discopatie e
paraparesi, vasculopatia cerebrale cronica con riferite lievi turbe
mnesiche, IPB …>>.
Ha statuito il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) dalla data dell'inizio delle operazioni peritali (10/03/2025).
Per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Diversamente il CTU ha ritenuto di pronunziarsi circa i benefici dell'assegno di assistenza continua.
Non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per ragioni di decorrenza, compensarsi. Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie in parte il ricorso e dichiara
[...]
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, sussistendone il presupposto sanitario a potere CodiceFiscale_1
beneficiare dello status di soggetto portatore di handicap grave (L.
104/1992 art. 3 comma 3) a decorrere dalla data del 10/03/2025.
Rigetta per il resto il ricorso, non sussistendone i presupposti sanitari.
Compensa le spese di lite.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
RA OL