TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1076/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1076/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv.to Giammassimo Forlini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, P.le Della Macina,
n. 3;
RICORRENTE contro
- in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in
(00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo di accertare il proprio diritto ad essere riconosciuto come CP_1
vittima del dovere e, quindi, la condanna del convenuto al Controparte_1
riconoscimento di tale sua condizione nonché dei benefici connessi alla stessa.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava:
- di prestare servizio, oggi, come all'epoca dei fatti, presso l'Arma dei Carabinieri;
- che, in data 04.07.2001, la Centrale Operativa di Salsomaggiore Terme inviava il ricorrente, unitamente a un collega, presso la filiale della Cassa di Risparmio sita in
Tabiano Bagni (PR), su segnalazione della direttrice relativa a personaggi sospetti che si aggiravano nei pressi della Banca;
- che, mentre il ricorrente e il collega erano a colloquio con la direttrice dell'Istituto di credito, quattro rapinatori facevano irruzione prendendo in ostaggio una cassiera e scagliandosi contro la direttrice;
- di essere prontamente intervenuto, insieme al collega, per sventare la rapina in atto, originando tale episodio una violenta colluttazione a seguito della quale il ricorrente riportava diverse lesioni, tra cui un trauma cranico minore e un trauma distorsivo del rachide cervicale;
- che la Direzione Amministrativa dell'Arma dei Carabinieri, con decreto n.
2889/2008, riconosceva le predetti lesioni come dipendenti da causa di servizio (doc.
3 fasc. parte ricorrente);
- che, in data 20.09.2011, mentre si trovava in servizio perlustrativo volto al contrasto della criminalità organizzata e a tutela dell'ordine pubblico presso il comune di
Collecchio (PR), riceveva una segnalazione su tre soggetti magrebini in stato di alterazione alcolica che stavano lanciando delle bottiglie contro i partecipanti alla
Sagra della Croce;
- di essere intervenuto sul posto identificando i responsabili del lancio delle bottiglie, accertando altresì che uno di essi aveva minacciato una ragazza;
- di aver proceduto all'arresto del predetto soggetto, rimanendo coinvolto in una violenta colluttazione a seguito della quale riportava un trauma distorsivo distrattivo
1° raggio della mano destra (doc.ti 4 e 5 fasc. parte ricorrente);
- che la predetta lesione, con verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
La Spezia nr. SP124000244 del 12.03.2024, veniva riconosciuta come dipendente da causa di servizio, e il ricorrente veniva dichiarato parzialmente idoneo al servizio incondizionato militare (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- di avere presentato, in data 29.08.2023, istanza di riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” con i consequenziali benefici di cui al D.P.R. n. 243 del 2006
(doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che, tuttavia, il , con provvedimento del 24.10.2024 Controparte_1
comunicato in data 06.03.2024, respingeva la richiesta, eccependo la tardività della stessa per intervenuta prescrizione decennale e, di conseguenza, l'improcedibilità della stessa;
- di essersi sottoposto, in data 22.10.2024, a visita medico-legale presso il dott.
, all'esito della quale venivano rassegnate le seguenti conclusioni: Persona_1
“- La percentualizzazione della invalidità permanente che ne deriva è pertanto la seguente: Invalidità permanente 35% ai sensi del DM Sanità del 05.02.1992:
Infermità Amputazione 1° dito mano codice 7401 fisso 25%. Infermità Esiti trauma cranico e trauma distrattivo rachide cervicale, per analogia Codice 7001, fisso 75%.
Danno Biologico 25% ai sensi del D.Lgs. 12.07.2000: Codice 243. Perdita totale del pollice mano dominante 20%. Codice 199 Infermità Trauma cranico e trauma indiretto rachide cervicale per analogia fisso 25%. Il Danno Morale può essere stimato nella misura del 20%. L'Invalidità Complessiva che ne deriva, tenuto conto della formula IC = DB + DM + (IP – DB) risulta pari al 55%.” (doc. 8 fasc. parte ricorrente). Tanto premesso in fatto, l'istante chiedeva, dunque, di accertare lo status di “vittima del dovere”, condannando l'Amministrazione convenuta al riconoscimento in suo favore dei benefici assistenziali ad esso conseguenti, oltre arretrati e accessori come per legge, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale Prot. 0007714
06/03/2024 del , agli atti e di ogni altro atto presupposto, Controparte_1
connesso dipendente e/o consequenziale, e per l'effetto si chiede l'accertamento in capo al ricorrente dello status di “vittima del dovere” e per l'effetto la condanna del
in persona del ministro pro tempore, in favore del ricorrente Controparte_1
al riconoscimento dei benefici collegati non prescritti che di seguito si elencano per una migliore comprensione, tenuto conto che la domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere è stata inoltrata dal ricorrente in data 29 agosto 2023:
- assegno mensile vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 2008;
- speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04:
- i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999,
n. 288;
- i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98;
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, ivi incluso l'Irpef di cui all'articolo 8 L.206/04 – DPR n.243/06 art.4 comma 1 lett. c n.3 .
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia “C” gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 ed esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma 106 l. 244/07;
Con condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario 15% IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Nel costituirsi dinanzi al Tribunale, il convenuto eccepiva, in via CP_1
principale e pregiudiziale, la prescrizione del diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, in subordine, la prescrizione decennale delle provvidenze economiche – una tantum o periodiche – correlate all'eventuale riconoscimento della qualifica pretesa.
Nel merito, il contestava, comunque, in subordine, la quantificazione CP_1
attorea dell'invalidità permanente complessiva.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze della consulenza tecnico d'ufficio di natura medico-legale disposta in seno al presente giudizio.
1.4. All'udienza del 28.05.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti - decideva dando lettura della sentenza, ex art. 429, comma 1, c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione del giudice adito.
Con orientamento ormai consolidato, le Sezioni unite della S.C. hanno affermato che la materia per cui è causa è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario.
In tal senso, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite 13 settembre 2016, n. 23300 con la quale è stato chiarito che, in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, non un interesse legittimo, e che tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici ed ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
In termini ancora più chiari, è stato di recente affermato che “In proposito, va data continuità alla giurisprudenza di queste S.U. che - con sentenze nn. 23300/16,
23396/16 e 759/17 - hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti dell'art. 1, al comma 563 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura (cfr. nello stesso senso, sia pure in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Cass. n. 21927/08 e Cass. n. 26626/07)” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 4.5.2017, n. 10791).
In senso conforme, si sono orientate in punto di giurisdizione anche Cassazione civile sez. un. 20 novembre 2017 n. 27438, sez. un. 22 giugno 2017 n. 15484, sez. un. 13 gennaio 2017 n. 759.
Ne deriva la devoluzione alla giurisdizione ordinaria e l'operatività, in punto competenza territoriale, del criterio del foro speciale della residenza del ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c.; competenza che rimane invariata anche quando l'ente convenuto è un'amministrazione dello Stato che, come tale, fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
2.2. Venendo al merito, i fatti di causa devono ritenersi pacifici tra le parti, in quanto non contestati per come allegati in ricorso e, in ogni caso, emergenti dalla documentazione in atti.
Nel caso di specie, in particolare, del tutto incontestata è, sia la dinamica dell'evento del 4.07.2001 nonché quella dell'evento del 20.09.2011, sia il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente;
è evidente, invero, dal tenore letterale dei provvedimenti di diniego versati in atti nonché dalle deduzioni difensive del convenuto svolte nella presente sede che il mancato CP_1
riconoscimento, in capo al ricorrente, dello status di “vittima del dovere”, discende unicamente dal rilievo, fatto proprio dal , della prescrittibilità – non già dei CP_1
soli benefici economici correlati – ma dello status medesimo (cfr. decreti in atti).
Il thema decidendum ha, quindi, ad oggetto – oltreché l'esame della doglianza svolta dal in punto di prescrizione delle singole prestazioni che dallo status di CP_1
“vittima del dovere” derivano - la percentualizzazione dell'invalidità complessiva riconosciuta al sig. e, ciò, sotto il profilo della quantificazione Parte_1
dell'invalidità complessiva, comprendente, oltre l'invalidità permanente, anche il danno biologico e il danno morale.
2.3. Venendo alla normativa applicabile al caso di specie, si rileva che il D.P.R. n.
181 del 2009 prevede, all'art. 2, che “la valutazione della percentuale d'invalidità
(...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”.
L'art. 3 del medesimo D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
L'art. 4 si occupa, invece, dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissale le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (Iett d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente il danno biologico stesso.
Orbene, a fondamento dell'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 e, in particolare, della valutazione dell'invalidità complessiva di cui all'art. 4, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 562, L. n. 266 del 2005 ha previsto la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già accordati alle vittime della criminalità e del terrorismo, attuata attraverso il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 243 del
2006.
Il D.P.R. ult. cit. (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”), prevede, all'art. 1, comma 1, lett. a), che, per benefici e provvidenze, si intendono “le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre
1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
Il richiamo alla L. n. 206 del 2004 è contenuto anche nel successivo art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, in relazione alla “possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1” della L. n. 206 del 2004.
Sul solco della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7761/2017, un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento impone di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento.
La Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto, nella citata pronuncia, che “alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere ed i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo”.
Per analoghe ragioni, l'art. 5 del D.P.R. n. 243 del 2006 non può ostare all'impiego dei criteri di liquidazione di maggior favore previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, in favore delle vittime del dovere.
Tale interpretazione trova conforto, peraltro, anche nel preambolo del D.P.R. cit., laddove enuncia esplicitamente il fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere”, evidentemente in un'ottica di parificazione delle tutele. In definitiva, l'equiparazione voluta dalla legge fra vittime del terrorismo e vittime del dovere non può prescindere dall'impiego di criteri uniformi di valutazione del danno, da individuarsi in quelli dettagliati dal D.P.R. n. 181 del 2009.
Tale interpretazione è stata confermata da ultimo dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, n. 6217 del 2022), le quali hanno chiarito che “In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto”.
2.4. Tanto premesso, prima di esaminare le risultanze della consulenza medico-legale cui si è dato corso nell'ambito del presente giudizio, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Sul punto, va rilevato che, in relazione ai benefici assistenziali riconosciuti alle c.d. vittime del dovere, la normativa di riferimento non indica un termine di decadenza per la relativa richiesta, essendo tale status di per sé imprescrittibile, diversamente dalle singole prestazioni che dallo stesso derivano, le quali, invece, sono soggette al termine decennale di prescrizione (cfr., ex multis, Tribunale Reggio Emilia, Sez.
Lav., sent. 3.9.2020, n. 65; Tribunale Lucca, sez. lav., 10/02/2022, n. 41). Il suddetto principio è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha, appunto, ha risolto la delicata questione circa la prescrittibilità dell'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere (cfr. Cass. sez. lav. n. 17440 del 2022)1. In altri termini, la prescrizione non opera sullo status di vittima del dovere, né sulla relativa domanda amministrativa, bensì la causa estintiva opera con riguardo alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche.
Dalla natura assistenziale ed indennitaria di tali prestazioni (Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1442) deriva l'applicazione del generale termine decennale di prescrizione, in assenza di disposizioni specifiche (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.,
12 maggio 2014, n.10215); e, ciò, sia che la prestazione abbia natura di elargizione
Corte hanno già chiarito che esse istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”, il quale “non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta, quindi, di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, L. n. 266 del 2005, di un servizio che, a sua volta, costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). … non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di “sicurezza sociale” e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico assicurativi (secondo comma), “non esclude, tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di
“vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n. 243 del 2006. Resta, per contro, ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come, nella specie, il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. n. 407 del 2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004”. una tantum ed in un'unica soluzione, sia che la prestazione si concreti in erogazioni mensili continuative.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, invero, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 2563 del 2016, secondo cui “i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa - procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione -, con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione “non riscosse”, fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”).
Il medesimo, consolidato, principio è stato da ultimo applicato anche ad ipotesi assimilabile a quella in esame (cfr. Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 18309 del 2020), la quale ha ribadito che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa”. Conclusivamente, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere “pagabile” ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere.
Il predetto termine decennale è da intendersi decorrente da quando il diritto poteva essere fatto valere.
Tale decorrenza (decennale) va fatta, dunque, risalire al momento in cui le fonti normative richiamate hanno riconosciuto i diritti rivendicati in questa sede (rectius, esteso l'ambito di operatività alle vittime del dovere delle norme già esistenti), e non già – con riguardo agli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore delle predette fonti normative – alla data di verificazione dell'evento, come evidente dalla stessa circostanza che il D.P.R. n. 243 del 2006, all'art. 2, ha garantito la tutela degli eventi verificatisi sin dal 1° gennaio 1961.
Tale decorrenza va, per contro, individuata avendo riguardo alla data di verificazione dell'evento laddove questo sia successivo alla data di entrata in vigore della Legge n.
266/2005, ovvero il 1° gennaio 2006.
Infine, solo per completezza, va aggiunto che la prescrizione deve, inoltre, ritenersi diversamente operante a seconda che la prestazione abbia natura di elargizione una tantum ed in un'unica soluzione ovvero si concreti in erogazioni mensili continuative: se, infatti, nel primo caso, essa determina l'estinzione integrale del diritto alla prestazione, nei restanti casi determina il venir meno del solo diritto alle rate per le quali può dirsi maturata.
Dunque, conclusivamente, occorre evidenziare che l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che, in tale status, trovano il loro presupposto - come, nella specie, il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. n. 407 del 2008, all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004, nonché all'elargizione ex art. 5 commi 1 L. n. 206 del 2004 - i quali sono riconoscibili solo nei predetti limiti prescrizionali.
2.5. Alla luce dei criteri appena espressi, e nei limiti della prescrizione di cui si è detto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, mediante conferimento dell'incarico ad un CTU esperto in materia medico legale alle cui risultanze questo giudice intende riportarsi in quanto del tutto coerenti e immuni da vizi logici.
Il Consulente, supportando le proprie conclusioni anche sugli accertamenti strumentali di controllo e certificazioni di specialisti di struttura pubblica versati in atti, oltre che sull'esame obiettivo espletato, ha ritenuto che il ricorrente - in conseguenza degli incidenti occorsigli in data 4.07.2001 e in data 20.09.2011 - sia portatore delle infermità di seguito riportate.
Circa la valutazione del banno biologico derivante dai postumi del trauma, il ctu - facendo corretta applicazione dei criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente previsti dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 e della formula: IC= DB+DM +(IP-DB), come analiticamente esplicitato nella perizia,
e considerato che, all'esame degli atti si rilevano, quali postumi, “residua sindrome cervicale post-traumatica (2001); dolore al pollice destro da verosimile evoluzione artrosica della metacarpo-falangea conseguente a instabilità non trattata;
riduzione delle funzioni prensili (pinza, pinch e grip) della mano dominante”, ha specificato che l'invalidità permanente (IP) calcolata utilizzando le tabelle di cui al D.M. Sanità
5 febbraio 1992 e facendo ricorso, ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva al criterio dell'analogia in caso di patologie non tabellate, può considerarsi pari al 16% come danno stabilizzato (cod. 7401 - amputazione 1° dito – lato indifferente -> 25%); il danno biologico (DB), calcolato sulla scorta dei criteri applicativi delle tabelle delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 (Tabelle
), è stato valutato del 10%, sulla base dei seguenti parametri: “evento 2001 CP_2
2%; evento 2011 9%; si applica un criterio a scalare”; il danno morale (DM) è stato ritenuto pari al 7%, e, dunque, superiore ad 1/3 del DB.
Pertanto, applicando la formula dell'invalidità complessiva (IC) sopra indicata come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto una invalidità complessiva del 23%. Il consulente ha, sul punto, altresì precisato che “gli esiti dell'evento 2001 (lieve trauma cranico con risentimento cervicale) non hanno inciso sulla valutazione in quanto considerati al di sotto del limite di apprezzabilità, sulla base della soggettività (assente attualmente), dell'obiettività, della documentazione esaminata, nonché dell'assenza di qualunque riscontro clinico negli anni successivi al 2001”.
Applicando, dunque, i principi esposti alla fattispecie al vaglio del Tribunale, devono in conclusione condividersi le risultanze della consulenza in atti avuto riguardo al quesito posto dal Tribunale concernente il computo della invalidità complessiva ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, in applicazione dei quali il nominato
CTU ha accertato, in capo al ricorrente, una invalidità complessiva pari al 23%.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Tali conclusioni appaiono convincenti al fine di fondare, per quanto si dirà al paragrafo che segue, il parziale rigetto della domanda attorea, anche in considerazione dell'infondatezza delle considerazioni critiche mosse dal consulente di parte ricorrente.
Quest'ultimo ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni cui è approdato il perito dell'Ufficio, il quale – a detta del consulente di parte – omettendo “di scegliere il valore più favorevole fra le tabelle 1992 e quello determinato dalle tabelle ex DPR
915/1978”, non si sarebbe attenuto al dettato normativo.
Il perito dell'Ufficio, correttamente argomentando, ha così osservato:
“L'osservazione merita un approfondimento, che ne dimostra l'irrazionalità. Ora, se dobbiamo scegliere il valore più favorevole, la procedura è semplice: valutare l'IP con le tabelle della pensionistica privilegiata e, successivamente, con DM 1992
(oppure invertire l'ordine del riferimento tabellare: nulla cambia); effettuare poi una comparazione e inserire nella formula il valore più favorevole al leso. Il fatto è che la scelta dei valori tabellari deve essere coerente col dato clinico: ovvero, sia che si consultino le tabelle 1992 che le tabelle 1978, non si può assumere come riferimento
l'anchilosi o l'amputazione del pollice;
perché è questo che sostiene il CTP, reinterpretando quanto stabilisce la legge riguardo al “valore più favorevole”.
Quest'ultimo valore può derivare solo dalla comparazione fra le due tabelle relativamente ad un danno anatomo-funzionale omogeneo, ovvero lo stesso utilizzato nella comparazione fra entrambe le tabelle. Mi spiego con un esempio: se valuto l'IP relativa a un danno con le tabelle 1992, attribuendogli valore X;
e se lo stesso danno
(o quanto meno uno equiparabile per analogia) ha un valore X+n ricavabile dalle tabelle 1978 (la comparazione si effettua, ovviamente, utilizzando l'allegato della L.
181), è evidente che si dovrà assumere quest'ultima percentuale. Per contro, l'errore del collega è quello di omette la comparazione attraverso l'allegato, limitandosi ad attribuire arbitrariamente al danno una percentuale sovradimensionata a sua discrezione. Tenuto conto, dunque, che il pollice non è amputato e nemmeno è anchilotico, e che l'instabilità è modesta, vediamo qual è il procedimento adottato nella CTU. Il sottoscritto è partito dalla voce 7401 delle tabelle 1992 (amputazione
1° dito – lato indifferente -> 25%; è l'unica voce prevista per il pollice). Ovviamente, tale percentuale doveva essere ridotta così da rispecchiare il (non particolarmente grave) danno funzionale del dito, da cui l'indicazione del 16%, percentuale, comunque, ben superiore al 50% del valore previsto per la perdita totale. Se ora si utilizza la tabella di conversione, si osserva che il 16% corrisponde alla tabella B della pensionistica privilegiata (PP). Procediamo ora invertendo l'ordine dei riferimenti, e cerchiamo nelle tabelle della PP una menomazione funzionale analoga. La voce che meglio si adatta al danno riscontrato è la n. 5 della tabella B:
“La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani”. La VI categoria della tabella A non è appropriata perché include la perdita totale di un pollice (+ metacarpale o + altre due dita); nemmeno la VII, che comprende la perdita totale di un pollice o la perdita di più falangi ungueali delle dita + falange ungueale del pollice, può essere presa in considerazione, poiché non rispecchia nemmeno lontanamente gli esiti riscontrabili. Resta, infine, la tabella B, considerata adeguata dalla CTU. Pare dunque che per valore più favorevole, il dott. abbia inteso il riferimento a Per_1
voci tabellari (PP) indicative di ben maggiore gravità, ma che nulla hanno a che fare con la realtà clinica oggetto del presente accertamento. Va pertanto ribadito che la percentuale da me indicata (16%) per l'IP risulta perfettamente coerente con la menomazione riscontrata (cfr l'obiettività descritta)”.
Anche a fronte delle osservazioni critiche svolte – peraltro assai genericamente - dal consulente di parte di parte ricorrente in punto di quantificazione del danno biologico2, il perito dell'Ufficio, premettendo che “alla voce 261, la tabella CP_2
(DLgs 38/2000) prevede la percentuale del 15% per l'anchilosi in posizione favorevole”, ha evidenziato che, “nel caso in esame, anche volendo tener conto del dolore riferito sotto sforzo e dell'ipoergia nelle funzioni di presa, il quadro menomativo non coincide affatto con la perdita di tutti i movimenti né con una totale esclusione funzionale del dito”, ritenendo, dunque, “del tutto incongrua la valutazione suggerita dal CTP (15%)”.
2.6. Resta da valutare, dunque, con riferimento a tale percentuale di invalidità a quale prestazione il ricorrente possa avere diritto, anche alla luce della eccepita prescrizione.
Occorre allora un esame analitico, da effettuare prestazione per prestazione, in quanto non è sufficiente il mero riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma ogni beneficio richiesto ha le sue peculiarità.
Con riguardo all'elargizione ex art. 5 commi 1 L. n. 206 del 20043, occorre evidenziare che, ai sensi della predetta disposizione, è così previsto: “l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
Con riguardo alla predetta prestazione, nella fattispecie, tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa, avvenuta il 29.08.2023, e dell'assenza di precedenti atti interruttivi documentati, deve rilevarsi che la domanda di corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della L. n. 206 del 2004 deve essere rigettata stante il decorso della prescrizione decennale, trattandosi di prestazione una tantum non richiesta nel termine di prescrizione.
A riguardo, preme invero rilevare come siano trascorsi più di dieci anni tra gli eventi di servizio dedotti nell'istanza presentata in via amministrativa dal ricorrente - ovvero gli eventi, rispettivamente, del 4 luglio 2001 e del 20 settembre 2011 - e la data di presentazione della domanda amministrativa (29 agosto 2023), considerato, come in precedenza osservato, che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale coincide con la data di entrata in vigore della L. n. 266/2005, ovvero il
1/01/2006 quanto all'evento di servizio verificatosi in tempo anteriore (quello del 4 luglio 2001) e con la data dell'evento stesso quanto al secondo evento di servizio del
20 settembre 2011, verificatosi in tempo posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005.
Con riguardo all'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 L. n. 407 del 1998 dell'importo di Euro. 500,00 mensili, si osserva come tale emolumento sia previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%; requisito non presente nel caso di specie, sicché anche questa prestazione non spetta al ricorrente.
Anche l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 L. n. 204 del 2006 di Euro. 1.033,00 mensili e soggetto a perequazione automatica è previsto a condizione che il soggetto abbia riportato una lesione invalidante pari al 25%; di talché, tale emolumento non spetta nella fattispecie in controversia. In definitiva il ricorso non merita, in parte qua, accoglimento, non potendo il ricorrente pretendere alcun beneficio conseguenziale tra quelli menzionati, o per via della prescrizione, o per via della percentuale di invalidità riscontrata.
2.7. Al ricorrente spettano, per contro, gli ulteriori benefici correlati allo status di
“vittima del dovere”, la cui elencazione, in sede di conclusioni, deve considerarsi meramente esemplificativa.
Al ricorrente, spetta, anzitutto, l'esenzione dal pagamento del ticket su ogni prestazione sanitaria.
Sul punto, giova sottolineare che - secondo la disposizione di cui all'art. 15 della L. n.
302 del 1990 - “i cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria”.
L'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 243 del 2006, a sua volta, chiarisce che, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo
l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) … 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15”.
Infine, l'art. 9 della L. n. 206 del 2004 stabilisce che gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Il IG. , dunque, quale vittima del dovere, ha diritto al beneficio in Parte_1
questione.
Il ricorrente ha rivendicato, ancora, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello
Stato. Trattasi, anche in questo caso, di una domanda fondata, avuto riguardo alle diposizioni normative che regolano la materia.
Ed invero, a norma dell'art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004 alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato, laddove l'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 243 del 2006 dispone che, a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: … c) … 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2.
Ulteriore beneficio rivendicato dall'istante concerne l'esenzione dell'imposta di bollo per documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici e di ogni tipo di imposta (IRPEF incluso) sulle indennità erogate.
Anche tale domanda merita accoglimento, trovando la medesima fondamento nella normativa vigente, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 8 L. n. 206 del
2004, ai sensi del quale “i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 2.
L'erogazione delle indennità è, comunque, esente da ogni imposta diretta o indiretta”.
Secondo l'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 243 del 2006, poi, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: … c) … 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
È, altresì, fondata la domanda attorea inerente il diritto al collocamento obbligatorio.
La stessa si fonda sulla posizione di vittima del dovere del ricorrente e sul disposto di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 407 del 1998, secondo cui “i soggetti di cui all'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”.
All'istante non spetta, per contro, per esplicita perimetrazione normativa, il beneficio di cui all'art. 4 della L. n. 407 del 1998 secondo cui, “a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998, sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale”.
3. Sulle spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite riflette la reciproca soccombenza delle parti.
Le spese concernenti la consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1co. 565L. n. 266 del 2005 con riferimento agli eventi lesivi di cui agli atti.
2. Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'Amministrazione resistente al suo inserimento nell'elenco ex. art. 3co. 3 D.P.R. n. 243 del 2006 nonché al riconoscimento dei seguenti benefici assistenziali: a) esenzione dai ticket sanitari;
b) assistenza psicologica a carico dello Stato;
c) esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché esenzione di ogni tipo di imposta sulle indennità erogate;
d) collocamento obbligatorio.
3. Rigetta nel resto la domanda attorea.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5. Pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese delle consulenza tecnica di ufficio, come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha, invero, chiarito come la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Nello specifico, la Corte ha così affermato: “la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, L. n. 266 del 2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va, anzitutto, ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa 2 Il consulente ha qualificato la percentuale del danno biologico (DB) quantificata dal CTU come
“eccessivamente restrittiva”. 3 A riguardo, occorre evidenziare che, ancorché tale emolumento non sia stato espressamente menzionato, in sede di conclusioni, tra quelli rivendicati dall'attore, avendo l'istante richiesto il riconoscimento di tutti i benefici correlati allo status di “vittima del dovere”, l'elenco richiamato sia da intendersi quale meramente esemplificativo.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1076/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv.to Giammassimo Forlini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, P.le Della Macina,
n. 3;
RICORRENTE contro
- in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in
(00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo di accertare il proprio diritto ad essere riconosciuto come CP_1
vittima del dovere e, quindi, la condanna del convenuto al Controparte_1
riconoscimento di tale sua condizione nonché dei benefici connessi alla stessa.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava:
- di prestare servizio, oggi, come all'epoca dei fatti, presso l'Arma dei Carabinieri;
- che, in data 04.07.2001, la Centrale Operativa di Salsomaggiore Terme inviava il ricorrente, unitamente a un collega, presso la filiale della Cassa di Risparmio sita in
Tabiano Bagni (PR), su segnalazione della direttrice relativa a personaggi sospetti che si aggiravano nei pressi della Banca;
- che, mentre il ricorrente e il collega erano a colloquio con la direttrice dell'Istituto di credito, quattro rapinatori facevano irruzione prendendo in ostaggio una cassiera e scagliandosi contro la direttrice;
- di essere prontamente intervenuto, insieme al collega, per sventare la rapina in atto, originando tale episodio una violenta colluttazione a seguito della quale il ricorrente riportava diverse lesioni, tra cui un trauma cranico minore e un trauma distorsivo del rachide cervicale;
- che la Direzione Amministrativa dell'Arma dei Carabinieri, con decreto n.
2889/2008, riconosceva le predetti lesioni come dipendenti da causa di servizio (doc.
3 fasc. parte ricorrente);
- che, in data 20.09.2011, mentre si trovava in servizio perlustrativo volto al contrasto della criminalità organizzata e a tutela dell'ordine pubblico presso il comune di
Collecchio (PR), riceveva una segnalazione su tre soggetti magrebini in stato di alterazione alcolica che stavano lanciando delle bottiglie contro i partecipanti alla
Sagra della Croce;
- di essere intervenuto sul posto identificando i responsabili del lancio delle bottiglie, accertando altresì che uno di essi aveva minacciato una ragazza;
- di aver proceduto all'arresto del predetto soggetto, rimanendo coinvolto in una violenta colluttazione a seguito della quale riportava un trauma distorsivo distrattivo
1° raggio della mano destra (doc.ti 4 e 5 fasc. parte ricorrente);
- che la predetta lesione, con verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
La Spezia nr. SP124000244 del 12.03.2024, veniva riconosciuta come dipendente da causa di servizio, e il ricorrente veniva dichiarato parzialmente idoneo al servizio incondizionato militare (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- di avere presentato, in data 29.08.2023, istanza di riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” con i consequenziali benefici di cui al D.P.R. n. 243 del 2006
(doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che, tuttavia, il , con provvedimento del 24.10.2024 Controparte_1
comunicato in data 06.03.2024, respingeva la richiesta, eccependo la tardività della stessa per intervenuta prescrizione decennale e, di conseguenza, l'improcedibilità della stessa;
- di essersi sottoposto, in data 22.10.2024, a visita medico-legale presso il dott.
, all'esito della quale venivano rassegnate le seguenti conclusioni: Persona_1
“- La percentualizzazione della invalidità permanente che ne deriva è pertanto la seguente: Invalidità permanente 35% ai sensi del DM Sanità del 05.02.1992:
Infermità Amputazione 1° dito mano codice 7401 fisso 25%. Infermità Esiti trauma cranico e trauma distrattivo rachide cervicale, per analogia Codice 7001, fisso 75%.
Danno Biologico 25% ai sensi del D.Lgs. 12.07.2000: Codice 243. Perdita totale del pollice mano dominante 20%. Codice 199 Infermità Trauma cranico e trauma indiretto rachide cervicale per analogia fisso 25%. Il Danno Morale può essere stimato nella misura del 20%. L'Invalidità Complessiva che ne deriva, tenuto conto della formula IC = DB + DM + (IP – DB) risulta pari al 55%.” (doc. 8 fasc. parte ricorrente). Tanto premesso in fatto, l'istante chiedeva, dunque, di accertare lo status di “vittima del dovere”, condannando l'Amministrazione convenuta al riconoscimento in suo favore dei benefici assistenziali ad esso conseguenti, oltre arretrati e accessori come per legge, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale Prot. 0007714
06/03/2024 del , agli atti e di ogni altro atto presupposto, Controparte_1
connesso dipendente e/o consequenziale, e per l'effetto si chiede l'accertamento in capo al ricorrente dello status di “vittima del dovere” e per l'effetto la condanna del
in persona del ministro pro tempore, in favore del ricorrente Controparte_1
al riconoscimento dei benefici collegati non prescritti che di seguito si elencano per una migliore comprensione, tenuto conto che la domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere è stata inoltrata dal ricorrente in data 29 agosto 2023:
- assegno mensile vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 2008;
- speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04:
- i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999,
n. 288;
- i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98;
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, ivi incluso l'Irpef di cui all'articolo 8 L.206/04 – DPR n.243/06 art.4 comma 1 lett. c n.3 .
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia “C” gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 ed esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma 106 l. 244/07;
Con condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario 15% IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Nel costituirsi dinanzi al Tribunale, il convenuto eccepiva, in via CP_1
principale e pregiudiziale, la prescrizione del diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, in subordine, la prescrizione decennale delle provvidenze economiche – una tantum o periodiche – correlate all'eventuale riconoscimento della qualifica pretesa.
Nel merito, il contestava, comunque, in subordine, la quantificazione CP_1
attorea dell'invalidità permanente complessiva.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze della consulenza tecnico d'ufficio di natura medico-legale disposta in seno al presente giudizio.
1.4. All'udienza del 28.05.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti - decideva dando lettura della sentenza, ex art. 429, comma 1, c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione del giudice adito.
Con orientamento ormai consolidato, le Sezioni unite della S.C. hanno affermato che la materia per cui è causa è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario.
In tal senso, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite 13 settembre 2016, n. 23300 con la quale è stato chiarito che, in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, non un interesse legittimo, e che tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici ed ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
In termini ancora più chiari, è stato di recente affermato che “In proposito, va data continuità alla giurisprudenza di queste S.U. che - con sentenze nn. 23300/16,
23396/16 e 759/17 - hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti dell'art. 1, al comma 563 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura (cfr. nello stesso senso, sia pure in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Cass. n. 21927/08 e Cass. n. 26626/07)” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 4.5.2017, n. 10791).
In senso conforme, si sono orientate in punto di giurisdizione anche Cassazione civile sez. un. 20 novembre 2017 n. 27438, sez. un. 22 giugno 2017 n. 15484, sez. un. 13 gennaio 2017 n. 759.
Ne deriva la devoluzione alla giurisdizione ordinaria e l'operatività, in punto competenza territoriale, del criterio del foro speciale della residenza del ricorrente ex art. 444 comma 1 c.p.c.; competenza che rimane invariata anche quando l'ente convenuto è un'amministrazione dello Stato che, come tale, fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
2.2. Venendo al merito, i fatti di causa devono ritenersi pacifici tra le parti, in quanto non contestati per come allegati in ricorso e, in ogni caso, emergenti dalla documentazione in atti.
Nel caso di specie, in particolare, del tutto incontestata è, sia la dinamica dell'evento del 4.07.2001 nonché quella dell'evento del 20.09.2011, sia il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente;
è evidente, invero, dal tenore letterale dei provvedimenti di diniego versati in atti nonché dalle deduzioni difensive del convenuto svolte nella presente sede che il mancato CP_1
riconoscimento, in capo al ricorrente, dello status di “vittima del dovere”, discende unicamente dal rilievo, fatto proprio dal , della prescrittibilità – non già dei CP_1
soli benefici economici correlati – ma dello status medesimo (cfr. decreti in atti).
Il thema decidendum ha, quindi, ad oggetto – oltreché l'esame della doglianza svolta dal in punto di prescrizione delle singole prestazioni che dallo status di CP_1
“vittima del dovere” derivano - la percentualizzazione dell'invalidità complessiva riconosciuta al sig. e, ciò, sotto il profilo della quantificazione Parte_1
dell'invalidità complessiva, comprendente, oltre l'invalidità permanente, anche il danno biologico e il danno morale.
2.3. Venendo alla normativa applicabile al caso di specie, si rileva che il D.P.R. n.
181 del 2009 prevede, all'art. 2, che “la valutazione della percentuale d'invalidità
(...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”.
L'art. 3 del medesimo D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
L'art. 4 si occupa, invece, dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissale le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (Iett d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente il danno biologico stesso.
Orbene, a fondamento dell'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 e, in particolare, della valutazione dell'invalidità complessiva di cui all'art. 4, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 562, L. n. 266 del 2005 ha previsto la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già accordati alle vittime della criminalità e del terrorismo, attuata attraverso il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 243 del
2006.
Il D.P.R. ult. cit. (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”), prevede, all'art. 1, comma 1, lett. a), che, per benefici e provvidenze, si intendono “le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre
1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
Il richiamo alla L. n. 206 del 2004 è contenuto anche nel successivo art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, in relazione alla “possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1” della L. n. 206 del 2004.
Sul solco della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7761/2017, un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento impone di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento.
La Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto, nella citata pronuncia, che “alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere ed i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo”.
Per analoghe ragioni, l'art. 5 del D.P.R. n. 243 del 2006 non può ostare all'impiego dei criteri di liquidazione di maggior favore previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, in favore delle vittime del dovere.
Tale interpretazione trova conforto, peraltro, anche nel preambolo del D.P.R. cit., laddove enuncia esplicitamente il fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere”, evidentemente in un'ottica di parificazione delle tutele. In definitiva, l'equiparazione voluta dalla legge fra vittime del terrorismo e vittime del dovere non può prescindere dall'impiego di criteri uniformi di valutazione del danno, da individuarsi in quelli dettagliati dal D.P.R. n. 181 del 2009.
Tale interpretazione è stata confermata da ultimo dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, n. 6217 del 2022), le quali hanno chiarito che “In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto”.
2.4. Tanto premesso, prima di esaminare le risultanze della consulenza medico-legale cui si è dato corso nell'ambito del presente giudizio, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Sul punto, va rilevato che, in relazione ai benefici assistenziali riconosciuti alle c.d. vittime del dovere, la normativa di riferimento non indica un termine di decadenza per la relativa richiesta, essendo tale status di per sé imprescrittibile, diversamente dalle singole prestazioni che dallo stesso derivano, le quali, invece, sono soggette al termine decennale di prescrizione (cfr., ex multis, Tribunale Reggio Emilia, Sez.
Lav., sent. 3.9.2020, n. 65; Tribunale Lucca, sez. lav., 10/02/2022, n. 41). Il suddetto principio è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha, appunto, ha risolto la delicata questione circa la prescrittibilità dell'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere (cfr. Cass. sez. lav. n. 17440 del 2022)1. In altri termini, la prescrizione non opera sullo status di vittima del dovere, né sulla relativa domanda amministrativa, bensì la causa estintiva opera con riguardo alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche.
Dalla natura assistenziale ed indennitaria di tali prestazioni (Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1442) deriva l'applicazione del generale termine decennale di prescrizione, in assenza di disposizioni specifiche (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.,
12 maggio 2014, n.10215); e, ciò, sia che la prestazione abbia natura di elargizione
Corte hanno già chiarito che esse istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”, il quale “non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta, quindi, di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, L. n. 266 del 2005, di un servizio che, a sua volta, costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). … non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di “sicurezza sociale” e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico assicurativi (secondo comma), “non esclude, tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di
“vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n. 243 del 2006. Resta, per contro, ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come, nella specie, il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. n. 407 del 2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004”. una tantum ed in un'unica soluzione, sia che la prestazione si concreti in erogazioni mensili continuative.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, invero, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 2563 del 2016, secondo cui “i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa - procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione -, con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione “non riscosse”, fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”).
Il medesimo, consolidato, principio è stato da ultimo applicato anche ad ipotesi assimilabile a quella in esame (cfr. Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 18309 del 2020), la quale ha ribadito che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa”. Conclusivamente, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere “pagabile” ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere.
Il predetto termine decennale è da intendersi decorrente da quando il diritto poteva essere fatto valere.
Tale decorrenza (decennale) va fatta, dunque, risalire al momento in cui le fonti normative richiamate hanno riconosciuto i diritti rivendicati in questa sede (rectius, esteso l'ambito di operatività alle vittime del dovere delle norme già esistenti), e non già – con riguardo agli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore delle predette fonti normative – alla data di verificazione dell'evento, come evidente dalla stessa circostanza che il D.P.R. n. 243 del 2006, all'art. 2, ha garantito la tutela degli eventi verificatisi sin dal 1° gennaio 1961.
Tale decorrenza va, per contro, individuata avendo riguardo alla data di verificazione dell'evento laddove questo sia successivo alla data di entrata in vigore della Legge n.
266/2005, ovvero il 1° gennaio 2006.
Infine, solo per completezza, va aggiunto che la prescrizione deve, inoltre, ritenersi diversamente operante a seconda che la prestazione abbia natura di elargizione una tantum ed in un'unica soluzione ovvero si concreti in erogazioni mensili continuative: se, infatti, nel primo caso, essa determina l'estinzione integrale del diritto alla prestazione, nei restanti casi determina il venir meno del solo diritto alle rate per le quali può dirsi maturata.
Dunque, conclusivamente, occorre evidenziare che l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che, in tale status, trovano il loro presupposto - come, nella specie, il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. n. 407 del 2008, all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004, nonché all'elargizione ex art. 5 commi 1 L. n. 206 del 2004 - i quali sono riconoscibili solo nei predetti limiti prescrizionali.
2.5. Alla luce dei criteri appena espressi, e nei limiti della prescrizione di cui si è detto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, mediante conferimento dell'incarico ad un CTU esperto in materia medico legale alle cui risultanze questo giudice intende riportarsi in quanto del tutto coerenti e immuni da vizi logici.
Il Consulente, supportando le proprie conclusioni anche sugli accertamenti strumentali di controllo e certificazioni di specialisti di struttura pubblica versati in atti, oltre che sull'esame obiettivo espletato, ha ritenuto che il ricorrente - in conseguenza degli incidenti occorsigli in data 4.07.2001 e in data 20.09.2011 - sia portatore delle infermità di seguito riportate.
Circa la valutazione del banno biologico derivante dai postumi del trauma, il ctu - facendo corretta applicazione dei criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente previsti dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 e della formula: IC= DB+DM +(IP-DB), come analiticamente esplicitato nella perizia,
e considerato che, all'esame degli atti si rilevano, quali postumi, “residua sindrome cervicale post-traumatica (2001); dolore al pollice destro da verosimile evoluzione artrosica della metacarpo-falangea conseguente a instabilità non trattata;
riduzione delle funzioni prensili (pinza, pinch e grip) della mano dominante”, ha specificato che l'invalidità permanente (IP) calcolata utilizzando le tabelle di cui al D.M. Sanità
5 febbraio 1992 e facendo ricorso, ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva al criterio dell'analogia in caso di patologie non tabellate, può considerarsi pari al 16% come danno stabilizzato (cod. 7401 - amputazione 1° dito – lato indifferente -> 25%); il danno biologico (DB), calcolato sulla scorta dei criteri applicativi delle tabelle delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005 (Tabelle
), è stato valutato del 10%, sulla base dei seguenti parametri: “evento 2001 CP_2
2%; evento 2011 9%; si applica un criterio a scalare”; il danno morale (DM) è stato ritenuto pari al 7%, e, dunque, superiore ad 1/3 del DB.
Pertanto, applicando la formula dell'invalidità complessiva (IC) sopra indicata come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, l'ausiliario del giudice ha riconosciuto una invalidità complessiva del 23%. Il consulente ha, sul punto, altresì precisato che “gli esiti dell'evento 2001 (lieve trauma cranico con risentimento cervicale) non hanno inciso sulla valutazione in quanto considerati al di sotto del limite di apprezzabilità, sulla base della soggettività (assente attualmente), dell'obiettività, della documentazione esaminata, nonché dell'assenza di qualunque riscontro clinico negli anni successivi al 2001”.
Applicando, dunque, i principi esposti alla fattispecie al vaglio del Tribunale, devono in conclusione condividersi le risultanze della consulenza in atti avuto riguardo al quesito posto dal Tribunale concernente il computo della invalidità complessiva ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, in applicazione dei quali il nominato
CTU ha accertato, in capo al ricorrente, una invalidità complessiva pari al 23%.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Tali conclusioni appaiono convincenti al fine di fondare, per quanto si dirà al paragrafo che segue, il parziale rigetto della domanda attorea, anche in considerazione dell'infondatezza delle considerazioni critiche mosse dal consulente di parte ricorrente.
Quest'ultimo ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni cui è approdato il perito dell'Ufficio, il quale – a detta del consulente di parte – omettendo “di scegliere il valore più favorevole fra le tabelle 1992 e quello determinato dalle tabelle ex DPR
915/1978”, non si sarebbe attenuto al dettato normativo.
Il perito dell'Ufficio, correttamente argomentando, ha così osservato:
“L'osservazione merita un approfondimento, che ne dimostra l'irrazionalità. Ora, se dobbiamo scegliere il valore più favorevole, la procedura è semplice: valutare l'IP con le tabelle della pensionistica privilegiata e, successivamente, con DM 1992
(oppure invertire l'ordine del riferimento tabellare: nulla cambia); effettuare poi una comparazione e inserire nella formula il valore più favorevole al leso. Il fatto è che la scelta dei valori tabellari deve essere coerente col dato clinico: ovvero, sia che si consultino le tabelle 1992 che le tabelle 1978, non si può assumere come riferimento
l'anchilosi o l'amputazione del pollice;
perché è questo che sostiene il CTP, reinterpretando quanto stabilisce la legge riguardo al “valore più favorevole”.
Quest'ultimo valore può derivare solo dalla comparazione fra le due tabelle relativamente ad un danno anatomo-funzionale omogeneo, ovvero lo stesso utilizzato nella comparazione fra entrambe le tabelle. Mi spiego con un esempio: se valuto l'IP relativa a un danno con le tabelle 1992, attribuendogli valore X;
e se lo stesso danno
(o quanto meno uno equiparabile per analogia) ha un valore X+n ricavabile dalle tabelle 1978 (la comparazione si effettua, ovviamente, utilizzando l'allegato della L.
181), è evidente che si dovrà assumere quest'ultima percentuale. Per contro, l'errore del collega è quello di omette la comparazione attraverso l'allegato, limitandosi ad attribuire arbitrariamente al danno una percentuale sovradimensionata a sua discrezione. Tenuto conto, dunque, che il pollice non è amputato e nemmeno è anchilotico, e che l'instabilità è modesta, vediamo qual è il procedimento adottato nella CTU. Il sottoscritto è partito dalla voce 7401 delle tabelle 1992 (amputazione
1° dito – lato indifferente -> 25%; è l'unica voce prevista per il pollice). Ovviamente, tale percentuale doveva essere ridotta così da rispecchiare il (non particolarmente grave) danno funzionale del dito, da cui l'indicazione del 16%, percentuale, comunque, ben superiore al 50% del valore previsto per la perdita totale. Se ora si utilizza la tabella di conversione, si osserva che il 16% corrisponde alla tabella B della pensionistica privilegiata (PP). Procediamo ora invertendo l'ordine dei riferimenti, e cerchiamo nelle tabelle della PP una menomazione funzionale analoga. La voce che meglio si adatta al danno riscontrato è la n. 5 della tabella B:
“La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani”. La VI categoria della tabella A non è appropriata perché include la perdita totale di un pollice (+ metacarpale o + altre due dita); nemmeno la VII, che comprende la perdita totale di un pollice o la perdita di più falangi ungueali delle dita + falange ungueale del pollice, può essere presa in considerazione, poiché non rispecchia nemmeno lontanamente gli esiti riscontrabili. Resta, infine, la tabella B, considerata adeguata dalla CTU. Pare dunque che per valore più favorevole, il dott. abbia inteso il riferimento a Per_1
voci tabellari (PP) indicative di ben maggiore gravità, ma che nulla hanno a che fare con la realtà clinica oggetto del presente accertamento. Va pertanto ribadito che la percentuale da me indicata (16%) per l'IP risulta perfettamente coerente con la menomazione riscontrata (cfr l'obiettività descritta)”.
Anche a fronte delle osservazioni critiche svolte – peraltro assai genericamente - dal consulente di parte di parte ricorrente in punto di quantificazione del danno biologico2, il perito dell'Ufficio, premettendo che “alla voce 261, la tabella CP_2
(DLgs 38/2000) prevede la percentuale del 15% per l'anchilosi in posizione favorevole”, ha evidenziato che, “nel caso in esame, anche volendo tener conto del dolore riferito sotto sforzo e dell'ipoergia nelle funzioni di presa, il quadro menomativo non coincide affatto con la perdita di tutti i movimenti né con una totale esclusione funzionale del dito”, ritenendo, dunque, “del tutto incongrua la valutazione suggerita dal CTP (15%)”.
2.6. Resta da valutare, dunque, con riferimento a tale percentuale di invalidità a quale prestazione il ricorrente possa avere diritto, anche alla luce della eccepita prescrizione.
Occorre allora un esame analitico, da effettuare prestazione per prestazione, in quanto non è sufficiente il mero riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma ogni beneficio richiesto ha le sue peculiarità.
Con riguardo all'elargizione ex art. 5 commi 1 L. n. 206 del 20043, occorre evidenziare che, ai sensi della predetta disposizione, è così previsto: “l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
Con riguardo alla predetta prestazione, nella fattispecie, tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa, avvenuta il 29.08.2023, e dell'assenza di precedenti atti interruttivi documentati, deve rilevarsi che la domanda di corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della L. n. 206 del 2004 deve essere rigettata stante il decorso della prescrizione decennale, trattandosi di prestazione una tantum non richiesta nel termine di prescrizione.
A riguardo, preme invero rilevare come siano trascorsi più di dieci anni tra gli eventi di servizio dedotti nell'istanza presentata in via amministrativa dal ricorrente - ovvero gli eventi, rispettivamente, del 4 luglio 2001 e del 20 settembre 2011 - e la data di presentazione della domanda amministrativa (29 agosto 2023), considerato, come in precedenza osservato, che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale coincide con la data di entrata in vigore della L. n. 266/2005, ovvero il
1/01/2006 quanto all'evento di servizio verificatosi in tempo anteriore (quello del 4 luglio 2001) e con la data dell'evento stesso quanto al secondo evento di servizio del
20 settembre 2011, verificatosi in tempo posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005.
Con riguardo all'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 L. n. 407 del 1998 dell'importo di Euro. 500,00 mensili, si osserva come tale emolumento sia previsto solo a condizione che il soggetto abbia una lesione invalidante pari al 25%; requisito non presente nel caso di specie, sicché anche questa prestazione non spetta al ricorrente.
Anche l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 L. n. 204 del 2006 di Euro. 1.033,00 mensili e soggetto a perequazione automatica è previsto a condizione che il soggetto abbia riportato una lesione invalidante pari al 25%; di talché, tale emolumento non spetta nella fattispecie in controversia. In definitiva il ricorso non merita, in parte qua, accoglimento, non potendo il ricorrente pretendere alcun beneficio conseguenziale tra quelli menzionati, o per via della prescrizione, o per via della percentuale di invalidità riscontrata.
2.7. Al ricorrente spettano, per contro, gli ulteriori benefici correlati allo status di
“vittima del dovere”, la cui elencazione, in sede di conclusioni, deve considerarsi meramente esemplificativa.
Al ricorrente, spetta, anzitutto, l'esenzione dal pagamento del ticket su ogni prestazione sanitaria.
Sul punto, giova sottolineare che - secondo la disposizione di cui all'art. 15 della L. n.
302 del 1990 - “i cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria”.
L'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 243 del 2006, a sua volta, chiarisce che, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo
l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) … 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15”.
Infine, l'art. 9 della L. n. 206 del 2004 stabilisce che gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Il IG. , dunque, quale vittima del dovere, ha diritto al beneficio in Parte_1
questione.
Il ricorrente ha rivendicato, ancora, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello
Stato. Trattasi, anche in questo caso, di una domanda fondata, avuto riguardo alle diposizioni normative che regolano la materia.
Ed invero, a norma dell'art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004 alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato, laddove l'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 243 del 2006 dispone che, a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: … c) … 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2.
Ulteriore beneficio rivendicato dall'istante concerne l'esenzione dell'imposta di bollo per documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici e di ogni tipo di imposta (IRPEF incluso) sulle indennità erogate.
Anche tale domanda merita accoglimento, trovando la medesima fondamento nella normativa vigente, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 8 L. n. 206 del
2004, ai sensi del quale “i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 2.
L'erogazione delle indennità è, comunque, esente da ogni imposta diretta o indiretta”.
Secondo l'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 243 del 2006, poi, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: … c) … 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
È, altresì, fondata la domanda attorea inerente il diritto al collocamento obbligatorio.
La stessa si fonda sulla posizione di vittima del dovere del ricorrente e sul disposto di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 407 del 1998, secondo cui “i soggetti di cui all'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”.
All'istante non spetta, per contro, per esplicita perimetrazione normativa, il beneficio di cui all'art. 4 della L. n. 407 del 1998 secondo cui, “a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998, sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale”.
3. Sulle spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite riflette la reciproca soccombenza delle parti.
Le spese concernenti la consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1co. 565L. n. 266 del 2005 con riferimento agli eventi lesivi di cui agli atti.
2. Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'Amministrazione resistente al suo inserimento nell'elenco ex. art. 3co. 3 D.P.R. n. 243 del 2006 nonché al riconoscimento dei seguenti benefici assistenziali: a) esenzione dai ticket sanitari;
b) assistenza psicologica a carico dello Stato;
c) esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché esenzione di ogni tipo di imposta sulle indennità erogate;
d) collocamento obbligatorio.
3. Rigetta nel resto la domanda attorea.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5. Pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese delle consulenza tecnica di ufficio, come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha, invero, chiarito come la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Nello specifico, la Corte ha così affermato: “la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, L. n. 266 del 2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va, anzitutto, ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa 2 Il consulente ha qualificato la percentuale del danno biologico (DB) quantificata dal CTU come
“eccessivamente restrittiva”. 3 A riguardo, occorre evidenziare che, ancorché tale emolumento non sia stato espressamente menzionato, in sede di conclusioni, tra quelli rivendicati dall'attore, avendo l'istante richiesto il riconoscimento di tutti i benefici correlati allo status di “vittima del dovere”, l'elenco richiamato sia da intendersi quale meramente esemplificativo.