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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3214/2024 RG., trattenuta in decisione, in data 28.5.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sè stesso ai sensi dell'art. 86 cpc.
Appellata
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Zavaroni (C.F. , del C.F._3
foro della Spezia, come da delega in atti.
Oggetto: locazione. Fatto e diritto
§ L'appello è stato proposto contro la sentenza del tribunale di Roma n. 5982/2024. Nelle more della decisione, le parti, con le note del 20 - 21 maggio 2025 hanno rinunciato agli atti, per intervenuta transazione, a totale definizione della controversia,
e con espressa previsione di compensazione delle spese del grado di appello.
In linea generale, “La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto
l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Ne consegue che
l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito e preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze” (Cass. 2 aprile 2003 n.5026);
Ciò posto, nella fattispecie, avendo le parti specificato di aver raggiunto un accordo ad integrale definizione della controversia, è in sostanza venuto meno l'interesse alla decisione.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 28.5.2025 IL PRESIDENTE rel