TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11814 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) – rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ESEMPIO PIERLUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. COPPOLA FABIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2024 e Parte_1
, premesso: Controparte_1
di aver contratto matrimonio a Napoli il 22/10/1998; che dal matrimonio erano nate due figlie: del 23/08/1999 e del Per_1 Per_2
20/01/2009; che tra le parti era intervenuta separazione in forza della sentenza n. 2229 del
1 26/02/2024 del Tribunale di Napoli;
che nella sentenza di separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre, un calendario di visita del padre, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre di € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
tutto ciò premesso, chiedevano la modifica della disciplina come di seguito indicato.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“dichiararsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale in affitto, sita in Napoli
(NA) alla Via Duca degli Abruzzi n. 55, la mobilia, le suppellettili e i corredi tutti costituenti l'arredamento della casa, in uso esclusivo alla Sig.ra Parte_1
e che il coniuge Sig. si impegna a lasciare il suddetto Controparte_1
appartamento”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli porre alla base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina della separazione n. 2229 del 26/02/2024 e per l'effetto: assegna la casa familiare, sita in
Napoli (NA) alla Via Duca degli Abruzzi n. 55, la mobilia, le suppellettili e i corredi tutti costituenti l'arredamento della casa, in uso esclusivo alla Sig.ra
[...]
; Parte_1
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
2
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
3