TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2023
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 569/2023 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Esposito;
- attrice - Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Greco. - convenuta - CP_1
Oggi 14 marzo 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attrice l'avv. Andrea Esposito. Per è presente CP_1
l'avv. Sergio Greco. L'avv. Esposito discute la causa insistendo in tutte le proprie richieste e riportandosi ai propri scritti. Inoltre rappresenta che, non avendo la banca prodotto il contratto scritto, deve presumersi che esso sia stato fatto verbalmente, per come era possibile nel 1990. L'avv. Greco si oppone al rilievo per cui il contratto potrebbe essere stato concluso verbalmente, perché formulato dalla controparte solo in data odierna e dunque inammissibilmente. Insiste in tutte le proprie richieste. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 569/2023 R.G.A.C. vertente TRA (p.i.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
dife procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Esposito ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via E. Fagiani, n. 11/A; - attore - E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio di Roma (rep. n. 161.783 – racc. n. Persona_1
36.010), dall'avv. Sergio Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Carlo Bilotti, n. 24. - convenuta -
Oggetto: azione di ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: Per l'attore (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “accertare e dichiarare, in riferimento al conto corrente n. 15581 acceso in data 01.03.1990 ed estinto il 17.07.2003 per cui è causa, l'addebito illegittimo degli interessi passivi ultralegali in quanto mai pattuiti per iscritto in violazione dell'art. 1284 2° comma c.c., nonché la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi perché in contrasto con l'art. Part 1283 c.c. nonché l'addebito illegittimo della in quanto mai pattuita per iscritto, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione dell'importo di € 151.407,48 per come quantificato nella perizia di parte allegata, o per quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU contabile. Il tutto oltre interessi dovuti per legge in favore dell'attrice a far data dalla prima richiesta di restituzione dell'indebito del 02.07.2013 a mezzo Racc. A.R. Spese e competenze di lite, costi di CTU, CTP e spese della mediaconciliazione inclusi”.Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta):
“rigettare l'avversa domanda, perché nulla, prescritta ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto”. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
ha premesso di avere intrattenuto con Controparte_3 [...]
(di seguito – filiale di Cosenza, corso Controparte_2 CP_1
Pagina 2 di 8 n. 86, il rapporto di conto corrente n. 15581 con apertura di credito, CP_4 acceso in data 1/3/1990 ed estinto in data 17/7/2003, sul quale sono stati applicati interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale, mai specificatamente approvati per iscritto. Ha ulteriormente dedotto l'applicazione da parte della banca, sin dall'apertura del conto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi secondo una periodicità diversa dagli interessi attivi e della commissione di massimo scoperto non pattuita in contratto. Ha riferito che con note del 2/7/2013 e del 12/7/2013 ha invitato e diffidato alla restituzione di tutte le somme CP_1 illegittimamente addebitate sul conto corrente a titolo di interessi anatocistici ultralegali e commissioni non pattuiti per iscritto, oltre alla consegna della copia del contratto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993. In riscontro alle note, la banca ha sostenuto la piena legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, mentre nulla ha dedotto con riguardo alla richiesta di copia del documento contrattuale, che non ha messo a disposizione della società correntista. Con successiva nota del 22/7/2014 la società attrice ha nuovamente invitato la banca alla restituzione delle somme indebitamente applicate. L'attrice ha aggiunto che dalla relazione del proprio tecnico di parte redatta in data 14/6/2017 il credito restitutorio maturato nei confronti della banca è pari ad € 151.407,48. A nulla è valso l'espletamento del tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo dopo il primo incontro. Con note del 27/6/2018 e 24/7/2018 la società attrice ha reiterato nei confronti della banca la richiesta di consegna di copia del contratto, rimasta ancora una volta senza riscontro. Per tali ragioni ha convenuto in giudizio per chiedere CP_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto della domanda. La CP_1 convenuta ha preliminarmente rilevato che, non avendo Parte_1 depositato la copia del contratto di conto corrente, le eccezioni di nullità delle clausole in esso contenute sono inammissibili non essendo possibile la verifica da parte del tribunale. Ha ulteriormente eccepito che l'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 non impone alla banca di conservare la documentazione contrattuale oltre dieci anni. Ha comunque eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria di parte attrice per ciò che riguarda gli addebiti annotati in conto corrente in data anteriore al 10/2/2013 e cioè al decennio a ritroso dalla notifica della domanda giudiziale, mancando la prova che il rapporto fosse affidato, evidenziando altresì che alle note di diffida trasmesse negli anni dalla società attrice non può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione, poiché la pretesa alla restituzione di somme può trovare soddisfacimento solo all'esito dell'esperimento di un'azione diretta alla declaratoria di inefficacia, annullamento o risoluzione del contratto, a fronte della quale la posizione giuridica dell'attore è di diritto potestativo. Ha in ogni caso ribadito la
Pagina 3 di 8 legittimità della condotta della banca per tutto il periodo successivo al 30 giugno 2000 per essersi l'istituto di credito adeguato alla delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 procedendo alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi secondo le prescrizioni contenute nella citata delibera e dandone avviso alla clientela mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell'estratto conto alla data del 30/6/2000. Ha infine eccepito la mancata contestazione della società correntista degli estratti conto periodicamente inviati. Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 15/2/2024, in accoglimento della richiesta formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il tribunale ha ordinato a di CP_1 depositare copia del contratto di conto corrente n. 15581 dell'1/ la lettera di apertura di credito sullo stesso conto corrente entro il 31/5/2024. La banca non ha adempiuto alla richiesta, ma ha giustificato il mancato deposito evidenziando di non aver rinvenuto il documento stante il significativo lasso di tempo intercorso dalla estinzione del rapporto. Con ordinanza del 28/1/2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa assegnazione di termine fino al 7/3/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.
2. Va preliminarmente osservato che la società attrice non ha depositato il contratto di conto corrente, né la lettera di apertura di credito su conto corrente, contenente le clausole di cui ha chiesto dichiararsi la nullità. Anche l'ordine di esibizione dei documenti citati, impartito alla banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha avuto esito positivo, per non avere la banca rinvenuto la documentazione, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla estinzione del conto, pacificamente avvenuta in data 17/7/2003. Per costante insegnamento della giurisprudenza della corte di cassazione, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (cfr., ex multis, cass. n. 1550/2022). A tanto consegue il rigetto delle domande finalizzate all'accertamento della nullità degli interessi passivi ultralegali e di addebito illegittimo della commissione di massimo scoperto, non potendo il tribunale procedere alla verifica del contenuto delle relative clausole in mancanza del testo contrattuale. È chiaro, infatti, che l'insussistenza della causa debendi dipende da quanto era previsto (o non previsto) nel contratto concluso dalle parti, non
Pagina 4 di 8 dall'andamento del rapporto per come documentato dagli estratti conto prodotti, da cui non può certamente trarsi la relativa prova. Non può essere favorevolmente considerata l'allegazione formulata da parte attrice solo all'udienza odierna secondo cui il contratto sarebbe stato stipulato verbalmente e non per iscritto. L'allegazione, oltre ad essere evidentemente tardiva, si pone in contrasto con quanto riferito da parte attrice sin dall'atto di citazione in cui non ha mai fatto cenno all'ipotesi di contratto verbale, rimarcando piuttosto di aver richiesto più volte all'istituto di credito la consegna del documento contrattuale;
richiesta che presuppone la consapevolezza in capo all'attrice che il contratto fosse stato stipulato in forma scritta.
3. Ferme restando le considerazioni di cui al punto che precede, il tribunale ritiene che la mancata produzione del contratto non osta all'esame della domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Premesso, infatti, che la banca non ha contestato di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con la società attrice, né che questo, acceso l'1/3/1990 è proseguito sino alla sua estinzione avvenuta il 17/7/2003, il tribunale osserva che, per come recentemente rilevato dalla corte di cassazione, il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone relativamente alla pratica dell'anatocismo con riguardo al periodo anteriore a quello di emanazione della deliberazione CICR del 9/2/2000. Ciò in quanto, a seguito della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (cfr. cass., sez. un., n. 21095/2004). Di conseguenza, laddove non vengano in questione - come nel caso di specie - le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla (cfr. cass. n. 35605/2023).
Pagina 5 di 8 4. Una volta chiarito che il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, occorre verificare se la pretesa attorea in parte qua debba ritenersi prescritta per come tempestivamente eccepito dall'istituto di credito convenuto. Diversamente da quanto affermato dall'istituto di credito, la diffida del 2/7/2023, diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo a carico della banca di restituire quanto ricevuto in virtù di clausole nulle, è astrattamente idonea ad interrompere il corso della prescrizione. È noto, infatti, che gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, c.c. consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca intesa alla realizzazione del diritto stesso. È vero che tale effetto non si produce per i diritti potestativi ai quali fa riscontro nel soggetto passivo una situazione di mera soggezione. Ma il diritto che la società correntista ha preteso di fare valere con la diffida ad adempiere non può certamente considerarsi potestativo, trattandosi di diritto al quale corrisponde nel soggetto passivo un mero dovere di comportamento, anche in ragione del fatto che il diritto alla restituzione non presuppone l'emanazione di una pronuncia costitutiva da parte dell'autorità giudiziaria, derivando dalla mera constatazione della nullità della clausola anatocistica;
nullità che, viziando originariamente il contratto, non necessita di un accertamento da parte del giudice, la cui eventuale sentenza ha funzione meramente dichiarativa e non costitutiva. A proposito della decorrenza del termine di prescrizione, si evidenzia che, all'esito di un ampio dibattito, la giurisprudenza (cfr. cass., sez. un., n. 24418/2010), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che in linea di principio il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso;
in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come “pagamenti”, non dalla data di
Pagina 6 di 8 annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della si verifica quello che può essere definito “pagamento” da parte del CP_2 cliente. La corte ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto scoperto, ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri “pagamenti” -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti. Secondo la giurisprudenza più recente, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. cass. n. 4372/2018; da ultimo, cfr. cass., sez. un., n. 15895/2019). L'eccezione di prescrizione della banca può essere superata solo mediante la prova, a carico del correntista, dell'esistenza di affidamenti idonei a conferire carattere ripristinatorio alle rimesse confluite sul conto (poiché se fosse la banca a dover fornire la prova della natura solutoria di ogni singolo versamento, questa sarebbe illegittimamente gravata da un onere della prova del tutto negativo - ovvero assenza di pagamenti - in contrasto con il noto principio “negativa non sunt probanda”). Ciò posto, è necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere alla rideterminazione del rapporto dare/avere previa eliminazione della capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto sino al 30/6/2000 ed all'accertamento dell'esistenza di rimesse solutorie nel corso del rapporto di conto corrente in data antecedente al decennio anteriore alla data del 10/7/2013 di ricezione da parte dell'istituto di credito convenuto della prima diffida (datata 2/7/2013) alla restituzione delle somme asseritamente prelevate in maniera illegittima a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande di accertamento della nullità degli interessi passivi ultralegali e di addebito illegittimo della commissione di massimo scoperto, nonché di accertamento della capitalizzazione degli interessi
Pagina 7 di 8 in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 per il periodo successivo al 30 giugno 2000 e sino al termine del rapporto;
- dispone come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio.
Cosenza, 14 marzo 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 569/2023 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Esposito;
- attrice - Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Greco. - convenuta - CP_1
Oggi 14 marzo 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attrice l'avv. Andrea Esposito. Per è presente CP_1
l'avv. Sergio Greco. L'avv. Esposito discute la causa insistendo in tutte le proprie richieste e riportandosi ai propri scritti. Inoltre rappresenta che, non avendo la banca prodotto il contratto scritto, deve presumersi che esso sia stato fatto verbalmente, per come era possibile nel 1990. L'avv. Greco si oppone al rilievo per cui il contratto potrebbe essere stato concluso verbalmente, perché formulato dalla controparte solo in data odierna e dunque inammissibilmente. Insiste in tutte le proprie richieste. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 569/2023 R.G.A.C. vertente TRA (p.i.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
dife procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Esposito ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via E. Fagiani, n. 11/A; - attore - E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio di Roma (rep. n. 161.783 – racc. n. Persona_1
36.010), dall'avv. Sergio Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Carlo Bilotti, n. 24. - convenuta -
Oggetto: azione di ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: Per l'attore (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “accertare e dichiarare, in riferimento al conto corrente n. 15581 acceso in data 01.03.1990 ed estinto il 17.07.2003 per cui è causa, l'addebito illegittimo degli interessi passivi ultralegali in quanto mai pattuiti per iscritto in violazione dell'art. 1284 2° comma c.c., nonché la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi perché in contrasto con l'art. Part 1283 c.c. nonché l'addebito illegittimo della in quanto mai pattuita per iscritto, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione dell'importo di € 151.407,48 per come quantificato nella perizia di parte allegata, o per quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU contabile. Il tutto oltre interessi dovuti per legge in favore dell'attrice a far data dalla prima richiesta di restituzione dell'indebito del 02.07.2013 a mezzo Racc. A.R. Spese e competenze di lite, costi di CTU, CTP e spese della mediaconciliazione inclusi”.Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta):
“rigettare l'avversa domanda, perché nulla, prescritta ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto”. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
ha premesso di avere intrattenuto con Controparte_3 [...]
(di seguito – filiale di Cosenza, corso Controparte_2 CP_1
Pagina 2 di 8 n. 86, il rapporto di conto corrente n. 15581 con apertura di credito, CP_4 acceso in data 1/3/1990 ed estinto in data 17/7/2003, sul quale sono stati applicati interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale, mai specificatamente approvati per iscritto. Ha ulteriormente dedotto l'applicazione da parte della banca, sin dall'apertura del conto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi secondo una periodicità diversa dagli interessi attivi e della commissione di massimo scoperto non pattuita in contratto. Ha riferito che con note del 2/7/2013 e del 12/7/2013 ha invitato e diffidato alla restituzione di tutte le somme CP_1 illegittimamente addebitate sul conto corrente a titolo di interessi anatocistici ultralegali e commissioni non pattuiti per iscritto, oltre alla consegna della copia del contratto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993. In riscontro alle note, la banca ha sostenuto la piena legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, mentre nulla ha dedotto con riguardo alla richiesta di copia del documento contrattuale, che non ha messo a disposizione della società correntista. Con successiva nota del 22/7/2014 la società attrice ha nuovamente invitato la banca alla restituzione delle somme indebitamente applicate. L'attrice ha aggiunto che dalla relazione del proprio tecnico di parte redatta in data 14/6/2017 il credito restitutorio maturato nei confronti della banca è pari ad € 151.407,48. A nulla è valso l'espletamento del tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo dopo il primo incontro. Con note del 27/6/2018 e 24/7/2018 la società attrice ha reiterato nei confronti della banca la richiesta di consegna di copia del contratto, rimasta ancora una volta senza riscontro. Per tali ragioni ha convenuto in giudizio per chiedere CP_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto della domanda. La CP_1 convenuta ha preliminarmente rilevato che, non avendo Parte_1 depositato la copia del contratto di conto corrente, le eccezioni di nullità delle clausole in esso contenute sono inammissibili non essendo possibile la verifica da parte del tribunale. Ha ulteriormente eccepito che l'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 non impone alla banca di conservare la documentazione contrattuale oltre dieci anni. Ha comunque eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria di parte attrice per ciò che riguarda gli addebiti annotati in conto corrente in data anteriore al 10/2/2013 e cioè al decennio a ritroso dalla notifica della domanda giudiziale, mancando la prova che il rapporto fosse affidato, evidenziando altresì che alle note di diffida trasmesse negli anni dalla società attrice non può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione, poiché la pretesa alla restituzione di somme può trovare soddisfacimento solo all'esito dell'esperimento di un'azione diretta alla declaratoria di inefficacia, annullamento o risoluzione del contratto, a fronte della quale la posizione giuridica dell'attore è di diritto potestativo. Ha in ogni caso ribadito la
Pagina 3 di 8 legittimità della condotta della banca per tutto il periodo successivo al 30 giugno 2000 per essersi l'istituto di credito adeguato alla delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 procedendo alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi secondo le prescrizioni contenute nella citata delibera e dandone avviso alla clientela mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell'estratto conto alla data del 30/6/2000. Ha infine eccepito la mancata contestazione della società correntista degli estratti conto periodicamente inviati. Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 15/2/2024, in accoglimento della richiesta formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il tribunale ha ordinato a di CP_1 depositare copia del contratto di conto corrente n. 15581 dell'1/ la lettera di apertura di credito sullo stesso conto corrente entro il 31/5/2024. La banca non ha adempiuto alla richiesta, ma ha giustificato il mancato deposito evidenziando di non aver rinvenuto il documento stante il significativo lasso di tempo intercorso dalla estinzione del rapporto. Con ordinanza del 28/1/2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa assegnazione di termine fino al 7/3/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.
2. Va preliminarmente osservato che la società attrice non ha depositato il contratto di conto corrente, né la lettera di apertura di credito su conto corrente, contenente le clausole di cui ha chiesto dichiararsi la nullità. Anche l'ordine di esibizione dei documenti citati, impartito alla banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha avuto esito positivo, per non avere la banca rinvenuto la documentazione, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla estinzione del conto, pacificamente avvenuta in data 17/7/2003. Per costante insegnamento della giurisprudenza della corte di cassazione, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (cfr., ex multis, cass. n. 1550/2022). A tanto consegue il rigetto delle domande finalizzate all'accertamento della nullità degli interessi passivi ultralegali e di addebito illegittimo della commissione di massimo scoperto, non potendo il tribunale procedere alla verifica del contenuto delle relative clausole in mancanza del testo contrattuale. È chiaro, infatti, che l'insussistenza della causa debendi dipende da quanto era previsto (o non previsto) nel contratto concluso dalle parti, non
Pagina 4 di 8 dall'andamento del rapporto per come documentato dagli estratti conto prodotti, da cui non può certamente trarsi la relativa prova. Non può essere favorevolmente considerata l'allegazione formulata da parte attrice solo all'udienza odierna secondo cui il contratto sarebbe stato stipulato verbalmente e non per iscritto. L'allegazione, oltre ad essere evidentemente tardiva, si pone in contrasto con quanto riferito da parte attrice sin dall'atto di citazione in cui non ha mai fatto cenno all'ipotesi di contratto verbale, rimarcando piuttosto di aver richiesto più volte all'istituto di credito la consegna del documento contrattuale;
richiesta che presuppone la consapevolezza in capo all'attrice che il contratto fosse stato stipulato in forma scritta.
3. Ferme restando le considerazioni di cui al punto che precede, il tribunale ritiene che la mancata produzione del contratto non osta all'esame della domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Premesso, infatti, che la banca non ha contestato di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con la società attrice, né che questo, acceso l'1/3/1990 è proseguito sino alla sua estinzione avvenuta il 17/7/2003, il tribunale osserva che, per come recentemente rilevato dalla corte di cassazione, il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone relativamente alla pratica dell'anatocismo con riguardo al periodo anteriore a quello di emanazione della deliberazione CICR del 9/2/2000. Ciò in quanto, a seguito della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (cfr. cass., sez. un., n. 21095/2004). Di conseguenza, laddove non vengano in questione - come nel caso di specie - le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla (cfr. cass. n. 35605/2023).
Pagina 5 di 8 4. Una volta chiarito che il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, occorre verificare se la pretesa attorea in parte qua debba ritenersi prescritta per come tempestivamente eccepito dall'istituto di credito convenuto. Diversamente da quanto affermato dall'istituto di credito, la diffida del 2/7/2023, diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo a carico della banca di restituire quanto ricevuto in virtù di clausole nulle, è astrattamente idonea ad interrompere il corso della prescrizione. È noto, infatti, che gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma, c.c. consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca intesa alla realizzazione del diritto stesso. È vero che tale effetto non si produce per i diritti potestativi ai quali fa riscontro nel soggetto passivo una situazione di mera soggezione. Ma il diritto che la società correntista ha preteso di fare valere con la diffida ad adempiere non può certamente considerarsi potestativo, trattandosi di diritto al quale corrisponde nel soggetto passivo un mero dovere di comportamento, anche in ragione del fatto che il diritto alla restituzione non presuppone l'emanazione di una pronuncia costitutiva da parte dell'autorità giudiziaria, derivando dalla mera constatazione della nullità della clausola anatocistica;
nullità che, viziando originariamente il contratto, non necessita di un accertamento da parte del giudice, la cui eventuale sentenza ha funzione meramente dichiarativa e non costitutiva. A proposito della decorrenza del termine di prescrizione, si evidenzia che, all'esito di un ampio dibattito, la giurisprudenza (cfr. cass., sez. un., n. 24418/2010), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che in linea di principio il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso;
in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come “pagamenti”, non dalla data di
Pagina 6 di 8 annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della si verifica quello che può essere definito “pagamento” da parte del CP_2 cliente. La corte ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto scoperto, ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri “pagamenti” -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti. Secondo la giurisprudenza più recente, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. cass. n. 4372/2018; da ultimo, cfr. cass., sez. un., n. 15895/2019). L'eccezione di prescrizione della banca può essere superata solo mediante la prova, a carico del correntista, dell'esistenza di affidamenti idonei a conferire carattere ripristinatorio alle rimesse confluite sul conto (poiché se fosse la banca a dover fornire la prova della natura solutoria di ogni singolo versamento, questa sarebbe illegittimamente gravata da un onere della prova del tutto negativo - ovvero assenza di pagamenti - in contrasto con il noto principio “negativa non sunt probanda”). Ciò posto, è necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere alla rideterminazione del rapporto dare/avere previa eliminazione della capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto sino al 30/6/2000 ed all'accertamento dell'esistenza di rimesse solutorie nel corso del rapporto di conto corrente in data antecedente al decennio anteriore alla data del 10/7/2013 di ricezione da parte dell'istituto di credito convenuto della prima diffida (datata 2/7/2013) alla restituzione delle somme asseritamente prelevate in maniera illegittima a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande di accertamento della nullità degli interessi passivi ultralegali e di addebito illegittimo della commissione di massimo scoperto, nonché di accertamento della capitalizzazione degli interessi
Pagina 7 di 8 in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 per il periodo successivo al 30 giugno 2000 e sino al termine del rapporto;
- dispone come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio.
Cosenza, 14 marzo 2025 Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 8 di 8