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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 17 dicembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 451/25 r.g.;
è presente l'avvocato Francesco Di Mauro in sostituzione del procuratore di parte ricorrente che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO OR
AR ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 451/25 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Fussone del Foro di Caltanissetta, presso il cui studio, sito in San Cataldo (CL), Via San Giovanni Bosco 41, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Gravina di Catania via San Paolo n.15, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Francesca Chisari sito in Catania, via A. Freri n.14, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente -
pagina 2 di 5 In fatto ed in diritto
Con citazione ritualmente notificata ha intimato a Parte_1 [...]
sfratto per morosità con riferimento all'immobile sito in Gravina di Catania CP_1
via San Paolo n. 35, primo piano, distinta al catasto al foglio 5 part. 51 sub. 10, concesso in locazione con contratto del 18.07.2022 per un canone mensile di € 450,00, lamentando il mancato pagamento dei canoni locativi da giugno a novembre 2024, per complessivi €
2.700,00.
L'intimato si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda di controparte.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15 gennaio 2025 veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito.
Nel merito, si rileva che parte resistente non ha provato il pagamento integrale dei canoni locativi in questione. Il resistente ha eccepito che l'immobile locato avrebbe avuto problemi di infiltrazioni in relazione ai quali avrebbe affrontato spese per eliminarle: peraltro, non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va in conseguenza risolto per grave inadempimento del conduttore. A tal proposito, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass. n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel pagina 3 di 5 corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass.
n.12769/98).
L'immobile in questione è stato rilasciato nel maggio 2025, per cui non va adottata alcuna statuizione di condanna al rilascio.
Tenuto poi conto del mancato pagamento dei citati canoni locativi intimati, va disposta la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro € 2.700,00. Spettano altresì a parte ricorrente gli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo. Si precisa che parte ricorrente non ha chiesto il pagamento dei canoni successivi a novembre 2024 rispetto ai quali potrebbe comunque agire con separato giudizio, anche monitorio.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 451/25 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione in questione;
2) condanna il resistente al pagamento di € 2.700,00 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per spese vive ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 17 dicembre 2025.
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
OR AR
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 17 dicembre 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 451/25 r.g.;
è presente l'avvocato Francesco Di Mauro in sostituzione del procuratore di parte ricorrente che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO OR
AR ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 451/25 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Fussone del Foro di Caltanissetta, presso il cui studio, sito in San Cataldo (CL), Via San Giovanni Bosco 41, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Gravina di Catania via San Paolo n.15, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Francesca Chisari sito in Catania, via A. Freri n.14, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente -
pagina 2 di 5 In fatto ed in diritto
Con citazione ritualmente notificata ha intimato a Parte_1 [...]
sfratto per morosità con riferimento all'immobile sito in Gravina di Catania CP_1
via San Paolo n. 35, primo piano, distinta al catasto al foglio 5 part. 51 sub. 10, concesso in locazione con contratto del 18.07.2022 per un canone mensile di € 450,00, lamentando il mancato pagamento dei canoni locativi da giugno a novembre 2024, per complessivi €
2.700,00.
L'intimato si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda di controparte.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 15 gennaio 2025 veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito.
Nel merito, si rileva che parte resistente non ha provato il pagamento integrale dei canoni locativi in questione. Il resistente ha eccepito che l'immobile locato avrebbe avuto problemi di infiltrazioni in relazione ai quali avrebbe affrontato spese per eliminarle: peraltro, non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
Il contratto di locazione oggetto del contendere va in conseguenza risolto per grave inadempimento del conduttore. A tal proposito, si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass. n.21242/06); infatti, il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel pagina 3 di 5 corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass.
n.12769/98).
L'immobile in questione è stato rilasciato nel maggio 2025, per cui non va adottata alcuna statuizione di condanna al rilascio.
Tenuto poi conto del mancato pagamento dei citati canoni locativi intimati, va disposta la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro € 2.700,00. Spettano altresì a parte ricorrente gli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo. Si precisa che parte ricorrente non ha chiesto il pagamento dei canoni successivi a novembre 2024 rispetto ai quali potrebbe comunque agire con separato giudizio, anche monitorio.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 451/25 R.G., così statuisce:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del resistente il contratto di locazione in questione;
2) condanna il resistente al pagamento di € 2.700,00 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per spese vive ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deciso, redatto e letto in Catania il 17 dicembre 2025.
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
OR AR
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5