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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 909/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 909/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. SCOPSI GIACOMO, giusta mandato in calce Parte_1 all'atto di citazione in opposizione
Attrice contro
, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CUCURNIA LORENA, giusta mandato per il ricorso monitorio
Convenuto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/2022- r.g. n. 576/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dal
Tribunale della Spezia in data 24.03.2022, notificato in data 25.03.2022, riducendo la pretesa creditoria di parte convenuta opposta ad €. 9.710,00, in riferimento alla quale somma è già stata concessa la provvisoria esecutorietà con conseguente avvenuto pagamento integrale da parte dell'attrice opponente in favore della convenuta opposta, oltre al pagamento delle spese di registrazione del provvedimento. Con vittoria di competenze professionali, spese ed accessori ex lege”.
Parte convenuta opposta ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1 182 del 25/3/2022 del Tribunale della Spezia emesso a favore di . CP_1 Vinte le spese”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data
25.3.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 27.662,90, oltre interessi e spese del monitorio.
Parte attrice rilevava che il credito azionato da controparte si riferiva alle fatture nn. 55, 56, 57, 60, 68,
69, 76, 78, 79, 80, 89, 90, 91, tutte relative all'anno 2021 e contestava specificamente ognuna di esse:
- n. 55: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte ad eccezione di quello avvenuto in Romito, Follo, La Spezia, Bergamo ed in forma parziale, con un riconoscimento pari ad € 2.300,00, IVA compresa per la prestazione, tenuto conto dell'importo già corrisposto, pari ad € 4.251,70”;
- n. 56: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte ad eccezione di quello avvenuto in Romito, La Spezia e Santo Stefano
Magra ed in forma parziale, con un riconoscimento pari ad € 1.000,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 57: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte ad eccezione di quello avvenuto in Genova e Marina di Carrara ed in forma parziale, con un riconoscimento pari ad € 1.450,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 60: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Marina di Carrara e Genova con un riconoscimento pari ad € 860,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 68: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Marina di Carrara e Genova, con un riconoscimento pari ad € 1.200,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 69: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte non nell'interesse di parte attrice opponente con conseguente nessun riconoscimento di pagamento”;
- n. 76: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Marina di Carrara e Romito Magra, con un riconoscimento pari ad € 800,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 78: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Santo Stefano Magra, con un riconoscimento pari ad € 700,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 79: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte non nell'interesse di parte attrice opponente con conseguente nessun riconoscimento di pagamento”;
- n. 80: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte non nell'interesse di parte attrice opponente con conseguente nessun riconoscimento di pagamento”;
- n. 89: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Santo Stefano Magra, con un riconoscimento pari ad € 700,00, IVA compresa per la prestazione”; pagina 2 di 6 - n. 90: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale La Spezia, con un riconoscimento pari ad € 350,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 91: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale La Spezia, con un riconoscimento pari ad € 350,00,
IVA compresa per la prestazione;
che il credito vantato da controparte ammonterebbe, quindi,
a € 9.710,00”. Nello specifico, l'attrice lamentava- da un lato- di non aver mai richiesto i servizi di trasporto oggetto delle fatture richiamate e, dall'altro, che controparte le avesse illegittimamente addebitato anche servizi di trasporto effettuati in favore di terzi, tanto che le fatture non recavano i necessari riferimenti ai documenti di trasporto fondanti il credito.
Sulla base di tali premesse, concludeva rilevando come controparte non avesse offerto prova della totalità del credito, riducendo la pretesa creditoria al minore importo di Euro 9.710,00.
Costituitosi in giudizio, , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale, contestava l'arbitraria riduzione di controparte del credito azionato in sede monitoria.
La convenuta evidenziava che i motivi di opposizione dovevano ritenersi privi di ogni fondamento e comunque non provati, insistendo quindi per la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nel suo intero ammontare, ovvero- in via subordinata
- nella misura di Euro 9.170,00, quale somma non contestata.
Nel merito, negava di aver mai effettuato trasporti promiscui, affermando inoltre che gli importi indicati in fattura si riferivano esclusivamente a prestazioni effettuate in nome e per conto e nell'interesse di controparte. L'impresa rilevava infatti che, sulla base di pregressi rapporti commerciali, si occupava del CP_1 trasporto di materiale edile di vario genere da e per i cantieri della in provincia e anche fuori Pt_1 zona, evidenziando come gli importi fossero sempre stati preventivamente pattuiti tra le parti, distinguendo altresì nella descrizione dei documenti di trasporto allegati se si trattava di compenso forfettario o di un calcolo ad ore impiegate.
D'altronde, sosteneva la convenuta, tali documenti, già prodotti nella fase monitoria, erano stati firmati al ricevimento del materiale trasportato e indicavano il tipo di prestazione effettuata, nonché il luogo di destinazione nell'interesse di controparte e risultava esserci piena corrispondenza tra le fatture e i documenti di trasporto prodotti, con riferimento al periodo del trasporto effettuato su ordine e richiesta della controparte.
Né le fatture azionate erano mai state oggetto di contestazione in sede stragiudiziale, prima della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Parte opposta evidenziava inoltre che gli incarichi erano stati conferiti- come era ormai prassi tra le due imprese- da tale che era stato presentato come responsabile dei cantieri tanto Persona_1 Pt_1 che il medesimo spendeva il nome della società e ne gestiva gli affari.
Eseguiti i trasporti, inviava a mezzo whatsapp copia del documento di trasporto al CP_1 medesimo incaricato della a riprova di quanto effettuato, con le ore impiegate e gli importi Pt_1 richiesti per l'esecuzione delle attività di trasporto e mai alcuna contestazione era pervenuta prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutorietà nei limiti del minore importo non contestato, la causa veniva istruita mediante prova per testi e, all'esito, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini pagina 3 di 6 di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dall'impresa individuale si configura CP_1 come azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da . Parte_1
L'istruttoria documentale e orale hanno permesso di confermare la fondatezza della domanda, mentre le eccezioni svolte dall'opponente non hanno ottenuto riscontro.
Nello specifico, ha eccepito che i trasporti eseguiti da controparte sarebbero stati resi Parte_1 anche in favore di terzi, sì da aver comportato una maggiorazione dei costi e l'addebito del servizio reso (anche in favore di altre società) esclusivamente in capo all'attrice, causando un aumento delle ore fatturate.
L'istruttoria ha permesso di confermare la regolare esecuzione degli incarichi che via via venivano disposti dal per conto della società , all'interno della quale il medesimo era stabilmente Per_1 Pt_1 inserito, gestendo i rapporti (anche) con i trasportatori direttamente presso i cantieri della società.
Come noto, il contratto concluso dal falso rappresentante è efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e il terzo abbia senza sua colpa confidato nella realtà di tale legittimazione in conseguenza di un comportamento dell'apparente rappresentato per avere quest'ultimo posto in essere atti idonei ad ingenerare il convincimento incolpevole che egli abbia effettivamente conferito il potere di rappresentarlo. pagina 4 di 6 Ricorre inoltre l'ipotesi di rappresentanza apparente e affidamento incolpevole allorché vi sia, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato validamente conferito.
Tale comportamento colposo è indubbiamente rinvenibile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga continuando in un atteggiamento di mera tolleranza (Cass. n. 413/2016; Cass. n. 18519/2018; Cass. n. 34767/2021).
Applicando tali principi in diritto al caos di specie, le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio hanno permesso di confermare la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta: il teste
[...]
ha confermato la circostanza “di aver contattato per conto di perché me lo Tes_1 CP_1 Pt_1 chiedeva il Sig. che era il responsabile del cantiere per ” (cfr. udienza del 1.2.2024), sì da Per_1 Pt_1 confermare il ruolo del medesimo all'interno della società e l'affidamento ingenerato anche in altre imprese di trasporti.
Lo stesso sentito all'udienza del 11.6.2024, ha dettagliatamente confermato tutti i capitoli di Per_1 prova di cui alla II memoria di parte convenuta, sia in relazione a tutti i cantieri all'interno dei quali i servizi sono stati resi, sia dichiarando che “lavoravo per ER e dunque per e stavo in Parte_1 ufficio o nei cantieri della .. mi occupavo della contabilità”. Pt_1
Alla circostanza specifica riferita al compenso pattuito per l'impresa di trasporto, il teste ha confermato che il medesimo fosse stabilito “ad ore”, spiegando il suo ruolo nell'intera vicenda: “io mi occupavo tendenzialmente di firmare il buono ore (un documento che predisponeva il suoi autisti e da cui CP_2 risultavano le ore lavorate e cosa era stato fatto e io lo firmavo) ma non ero solo io a firmarli.
Ritenevo fosse il mio ruolo ma a seguito delle contestazioni generate rispetto al numero di ore che a
ER sembravano eccessive, io ho alzato le mani e ho detto che non avrei più firmato il buono ore…lo svolgevo già per altre commesse della (es. rispetto ad altre imprese come Europrogress, Pt_1 come lo stessso con il distributore, con da agosto 2021 a novembre/dicembre Tes_1 CP_3
2021”.
Il teste ha altresì riconosciuto la propria firma apposta su numerosi dei buoni acquisto, tutti peraltro sottoscritti al ricevimento del carico in nome di e ha confermato che i mezzi “erano vuoti Pt_1 all'arrivo, erano utilizzati in via esclusiva per la ”. Pt_1
Alcuna prova di segno opposto, del resto, risulta essere stata fornita in corso di causa.
Risulta evidente quindi il legittimo affidamento di parte convenuta nei poteri del rappresentante (che rivestiva tale incarico non solo in relazione ai trasporti affidati alla convenuta, ma anche ad altre commesse) ed è provato altresì il comportamento colposo del rappresentato ( che, pur Parte_1 essendo al corrente dei rapporti intercorsi tra le parti fino ad allora e avallando tale prassi, provvedendo a saldare regolarmente le precedenti fatture, non ha assunto alcuna iniziativa finalizzata ad interrompere e non riconoscere più tale prassi come riferibile alla società.
Né, come sottolineato dalla convenuta, risultano essere mai state svolte contestazioni in relazione ai servizi oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, pur a fronte del sollecito di pagamento ricevuto in data 2.2.2022.
Deve invece intendersi come del tutto tardiva la contestazione, svolta per la prima volta solo in sede di scritti conclusionali, da parte dell'opponente riguardante l'entità del corrispettivo pattuito tra le parti, avendo la medesima sin dall'inizio eccepito che talune prestazioni non sarebbero state eseguite/ sarebbero state eseguite nell'interesse anche di imprese estranee ai rapporti tra le parti. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, non risultando provate le eccezioni svolte pagina 5 di 6 dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione di e conferma il D.I. n. 182/2022 emesso dall'intestato Tribunale;
Parte_1
Condanna a rifondere all'impresa individuale le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che si liquidano in Euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 909/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. SCOPSI GIACOMO, giusta mandato in calce Parte_1 all'atto di citazione in opposizione
Attrice contro
, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CUCURNIA LORENA, giusta mandato per il ricorso monitorio
Convenuto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/2022- r.g. n. 576/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dal
Tribunale della Spezia in data 24.03.2022, notificato in data 25.03.2022, riducendo la pretesa creditoria di parte convenuta opposta ad €. 9.710,00, in riferimento alla quale somma è già stata concessa la provvisoria esecutorietà con conseguente avvenuto pagamento integrale da parte dell'attrice opponente in favore della convenuta opposta, oltre al pagamento delle spese di registrazione del provvedimento. Con vittoria di competenze professionali, spese ed accessori ex lege”.
Parte convenuta opposta ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1 182 del 25/3/2022 del Tribunale della Spezia emesso a favore di . CP_1 Vinte le spese”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data
25.3.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 27.662,90, oltre interessi e spese del monitorio.
Parte attrice rilevava che il credito azionato da controparte si riferiva alle fatture nn. 55, 56, 57, 60, 68,
69, 76, 78, 79, 80, 89, 90, 91, tutte relative all'anno 2021 e contestava specificamente ognuna di esse:
- n. 55: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte ad eccezione di quello avvenuto in Romito, Follo, La Spezia, Bergamo ed in forma parziale, con un riconoscimento pari ad € 2.300,00, IVA compresa per la prestazione, tenuto conto dell'importo già corrisposto, pari ad € 4.251,70”;
- n. 56: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte ad eccezione di quello avvenuto in Romito, La Spezia e Santo Stefano
Magra ed in forma parziale, con un riconoscimento pari ad € 1.000,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 57: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte ad eccezione di quello avvenuto in Genova e Marina di Carrara ed in forma parziale, con un riconoscimento pari ad € 1.450,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 60: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Marina di Carrara e Genova con un riconoscimento pari ad € 860,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 68: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Marina di Carrara e Genova, con un riconoscimento pari ad € 1.200,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 69: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte non nell'interesse di parte attrice opponente con conseguente nessun riconoscimento di pagamento”;
- n. 76: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Marina di Carrara e Romito Magra, con un riconoscimento pari ad € 800,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 78: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Santo Stefano Magra, con un riconoscimento pari ad € 700,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 79: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte non nell'interesse di parte attrice opponente con conseguente nessun riconoscimento di pagamento”;
- n. 80: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte non nell'interesse di parte attrice opponente con conseguente nessun riconoscimento di pagamento”;
- n. 89: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale in Santo Stefano Magra, con un riconoscimento pari ad € 700,00, IVA compresa per la prestazione”; pagina 2 di 6 - n. 90: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale La Spezia, con un riconoscimento pari ad € 350,00, IVA compresa per la prestazione”;
- n. 91: “nessun ordine scritto o verbale da parte dell'attrice opponente in merito al trasporto effettuato da controparte in forma parziale La Spezia, con un riconoscimento pari ad € 350,00,
IVA compresa per la prestazione;
che il credito vantato da controparte ammonterebbe, quindi,
a € 9.710,00”. Nello specifico, l'attrice lamentava- da un lato- di non aver mai richiesto i servizi di trasporto oggetto delle fatture richiamate e, dall'altro, che controparte le avesse illegittimamente addebitato anche servizi di trasporto effettuati in favore di terzi, tanto che le fatture non recavano i necessari riferimenti ai documenti di trasporto fondanti il credito.
Sulla base di tali premesse, concludeva rilevando come controparte non avesse offerto prova della totalità del credito, riducendo la pretesa creditoria al minore importo di Euro 9.710,00.
Costituitosi in giudizio, , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale, contestava l'arbitraria riduzione di controparte del credito azionato in sede monitoria.
La convenuta evidenziava che i motivi di opposizione dovevano ritenersi privi di ogni fondamento e comunque non provati, insistendo quindi per la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nel suo intero ammontare, ovvero- in via subordinata
- nella misura di Euro 9.170,00, quale somma non contestata.
Nel merito, negava di aver mai effettuato trasporti promiscui, affermando inoltre che gli importi indicati in fattura si riferivano esclusivamente a prestazioni effettuate in nome e per conto e nell'interesse di controparte. L'impresa rilevava infatti che, sulla base di pregressi rapporti commerciali, si occupava del CP_1 trasporto di materiale edile di vario genere da e per i cantieri della in provincia e anche fuori Pt_1 zona, evidenziando come gli importi fossero sempre stati preventivamente pattuiti tra le parti, distinguendo altresì nella descrizione dei documenti di trasporto allegati se si trattava di compenso forfettario o di un calcolo ad ore impiegate.
D'altronde, sosteneva la convenuta, tali documenti, già prodotti nella fase monitoria, erano stati firmati al ricevimento del materiale trasportato e indicavano il tipo di prestazione effettuata, nonché il luogo di destinazione nell'interesse di controparte e risultava esserci piena corrispondenza tra le fatture e i documenti di trasporto prodotti, con riferimento al periodo del trasporto effettuato su ordine e richiesta della controparte.
Né le fatture azionate erano mai state oggetto di contestazione in sede stragiudiziale, prima della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Parte opposta evidenziava inoltre che gli incarichi erano stati conferiti- come era ormai prassi tra le due imprese- da tale che era stato presentato come responsabile dei cantieri tanto Persona_1 Pt_1 che il medesimo spendeva il nome della società e ne gestiva gli affari.
Eseguiti i trasporti, inviava a mezzo whatsapp copia del documento di trasporto al CP_1 medesimo incaricato della a riprova di quanto effettuato, con le ore impiegate e gli importi Pt_1 richiesti per l'esecuzione delle attività di trasporto e mai alcuna contestazione era pervenuta prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutorietà nei limiti del minore importo non contestato, la causa veniva istruita mediante prova per testi e, all'esito, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini pagina 3 di 6 di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dall'impresa individuale si configura CP_1 come azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da . Parte_1
L'istruttoria documentale e orale hanno permesso di confermare la fondatezza della domanda, mentre le eccezioni svolte dall'opponente non hanno ottenuto riscontro.
Nello specifico, ha eccepito che i trasporti eseguiti da controparte sarebbero stati resi Parte_1 anche in favore di terzi, sì da aver comportato una maggiorazione dei costi e l'addebito del servizio reso (anche in favore di altre società) esclusivamente in capo all'attrice, causando un aumento delle ore fatturate.
L'istruttoria ha permesso di confermare la regolare esecuzione degli incarichi che via via venivano disposti dal per conto della società , all'interno della quale il medesimo era stabilmente Per_1 Pt_1 inserito, gestendo i rapporti (anche) con i trasportatori direttamente presso i cantieri della società.
Come noto, il contratto concluso dal falso rappresentante è efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e il terzo abbia senza sua colpa confidato nella realtà di tale legittimazione in conseguenza di un comportamento dell'apparente rappresentato per avere quest'ultimo posto in essere atti idonei ad ingenerare il convincimento incolpevole che egli abbia effettivamente conferito il potere di rappresentarlo. pagina 4 di 6 Ricorre inoltre l'ipotesi di rappresentanza apparente e affidamento incolpevole allorché vi sia, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato validamente conferito.
Tale comportamento colposo è indubbiamente rinvenibile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga continuando in un atteggiamento di mera tolleranza (Cass. n. 413/2016; Cass. n. 18519/2018; Cass. n. 34767/2021).
Applicando tali principi in diritto al caos di specie, le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio hanno permesso di confermare la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta: il teste
[...]
ha confermato la circostanza “di aver contattato per conto di perché me lo Tes_1 CP_1 Pt_1 chiedeva il Sig. che era il responsabile del cantiere per ” (cfr. udienza del 1.2.2024), sì da Per_1 Pt_1 confermare il ruolo del medesimo all'interno della società e l'affidamento ingenerato anche in altre imprese di trasporti.
Lo stesso sentito all'udienza del 11.6.2024, ha dettagliatamente confermato tutti i capitoli di Per_1 prova di cui alla II memoria di parte convenuta, sia in relazione a tutti i cantieri all'interno dei quali i servizi sono stati resi, sia dichiarando che “lavoravo per ER e dunque per e stavo in Parte_1 ufficio o nei cantieri della .. mi occupavo della contabilità”. Pt_1
Alla circostanza specifica riferita al compenso pattuito per l'impresa di trasporto, il teste ha confermato che il medesimo fosse stabilito “ad ore”, spiegando il suo ruolo nell'intera vicenda: “io mi occupavo tendenzialmente di firmare il buono ore (un documento che predisponeva il suoi autisti e da cui CP_2 risultavano le ore lavorate e cosa era stato fatto e io lo firmavo) ma non ero solo io a firmarli.
Ritenevo fosse il mio ruolo ma a seguito delle contestazioni generate rispetto al numero di ore che a
ER sembravano eccessive, io ho alzato le mani e ho detto che non avrei più firmato il buono ore…lo svolgevo già per altre commesse della (es. rispetto ad altre imprese come Europrogress, Pt_1 come lo stessso con il distributore, con da agosto 2021 a novembre/dicembre Tes_1 CP_3
2021”.
Il teste ha altresì riconosciuto la propria firma apposta su numerosi dei buoni acquisto, tutti peraltro sottoscritti al ricevimento del carico in nome di e ha confermato che i mezzi “erano vuoti Pt_1 all'arrivo, erano utilizzati in via esclusiva per la ”. Pt_1
Alcuna prova di segno opposto, del resto, risulta essere stata fornita in corso di causa.
Risulta evidente quindi il legittimo affidamento di parte convenuta nei poteri del rappresentante (che rivestiva tale incarico non solo in relazione ai trasporti affidati alla convenuta, ma anche ad altre commesse) ed è provato altresì il comportamento colposo del rappresentato ( che, pur Parte_1 essendo al corrente dei rapporti intercorsi tra le parti fino ad allora e avallando tale prassi, provvedendo a saldare regolarmente le precedenti fatture, non ha assunto alcuna iniziativa finalizzata ad interrompere e non riconoscere più tale prassi come riferibile alla società.
Né, come sottolineato dalla convenuta, risultano essere mai state svolte contestazioni in relazione ai servizi oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, pur a fronte del sollecito di pagamento ricevuto in data 2.2.2022.
Deve invece intendersi come del tutto tardiva la contestazione, svolta per la prima volta solo in sede di scritti conclusionali, da parte dell'opponente riguardante l'entità del corrispettivo pattuito tra le parti, avendo la medesima sin dall'inizio eccepito che talune prestazioni non sarebbero state eseguite/ sarebbero state eseguite nell'interesse anche di imprese estranee ai rapporti tra le parti. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, non risultando provate le eccezioni svolte pagina 5 di 6 dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione di e conferma il D.I. n. 182/2022 emesso dall'intestato Tribunale;
Parte_1
Condanna a rifondere all'impresa individuale le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che si liquidano in Euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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