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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 329 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parte_1
Tresnuraghes, elettivamente domiciliato in Alghero, presso lo studio dell'avv. Alberto Sechi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1
presso la propria sede amministrativa sita in Cagliari, via Caprera n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cabboi e Maristella Firinu per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia codesta Corte
Previa revoca dei provvedimenti con i quali non è stata accolta la richiesta di ammissione delle
Cont prove per testi e della CTU richiesti dalla parte attrice con la memoria 183 n° 2 nel giudizio di primo grado, e rimessione della causa in sede istruttoria per l'espletamento delle prove In riforma della sentenza impugnata, ogni contraria eccezione e domanda respinta
Accertare e dichiarare l'illegittimità della determina n° 1648 del 21.04.2020 con la quale l' ha CP_1
disposto la revoca totale del sostegno concesso al sig. e il recupero delle somme erogate e Pt_1
delle integrazioni di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese
n° 0004378 del 15 settembre 2020 e con la richiesta di restituzione bonaria incrementata di €
6.320,60 contenuta nella nota prot. n° 67852 del 02 ottobre 2020.
Annullare la determina n. 1648 del 21.04.2020 con la quale l' ha disposto la revoca totale del CP_1
sostegno concesso al sig. e il recupero delle somme erogate e delle integrazioni di cui alla Pt_1
Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n° 0004378 del 15 settembre
2020 e con la richiesta di restituzione bonaria incrementata di € 6.320,60 contenuta nella nota prot.
n° 67852 del 02 ottobre 2020.
Accertare e dichiarare che il sig. ha correttamente adempiuto alle proprie Parte_1
obbligazioni derivanti dall'accoglimento della domanda di aiuto di cui al PSR 200/2013 – CP_1
Misura 121 – Ammodernamento aziende agricole con numero identificativo CodiceFiscale_1
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In estremo subordine
Nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse comunque infondate le domande di parte appellante,
riformare la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell'attività svolta.
Con vittoria di spese del grado di appello.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte adita, voglia:
Rigettare in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n° 316/2023 del Tribunale Civile di Oristano, con vittoria di spese,
[...]
competenze e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.7.2020 in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, l'
[...]
- esponendo quanto segue. Controparte_3 - con istanza pervenuta all' in data 29.8.2012 aveva presentato, in qualità di titolare CP_1
dell'omonima ditta individuale, la domanda di aiuto di cui al PSR 200/2013 – Misura 121 CP_1
- Ammodernamento aziende agricole con numero identificativo CodiceFiscale_1
- all'esito dell'istruttoria con provvedimento del 3.10.2014, aveva comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda e la concessione del contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 112.413,52, pari al 50% del costo del previsto investimento;
- eseguiti gli interventi, con provvedimenti del 4.3.2015 e 29.12.2015, avuto riguardo CP_1
all'esito positivo della conclusione dell'iter istruttorio ed eseguito il collaudo di conformità delle opere, aveva autorizzato il pagamento dell'anticipazione e del saldo del contributo richiesto, che era stato interamente erogato;
- con provvedimento del 5.11.2018, quindi, aveva comunicato la riapertura del procedimento CP_1
“al fine di compiere le opportune valutazioni connesse al verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrare di Oristano n° 168/2018/ del 04/10/2018”;
- l'Agenzia delle Entrate, con il citato verbale, aveva ipotizzato che esso attore, nell'ambito degli interventi in oggetto, avesse emesso fatture per operazioni inesistenti, segnatamente le fatture n. 14
del 5.6.2015 e n. 18 del 30.6.2015 emesse da per operazioni di innesto degli olivi, in Persona_1
realtà mai eseguite;
- per altro verso, la medesima Agenzia aveva ipotizzato l'elusione della clausola contenuta nel bando per la misura 121, che sarebbe stata attuata attraverso l'operazione di vendita, ritenuta inesistente, di materiale lapideo alla società Eco Ricicla S.r.l., amministrata dal medesimo Pt_1
società che aveva svolto attività in favore dell'azienda agricola del emettendo le fatture nn. Pt_1
61-74-75-77-91 e 111 anno 2015, e che, a seguito della cessione in suo favore da parte della medesima azienda di materiale lapideo, aveva emesso una dichiarazione liberatoria;
- avverso detto verbale egli aveva proposto ricorso, sostenendo l'assoluta infondatezza delle contestazioni, e il relativo procedimento era ancora pendente, cosicché quanto riportato nel verbale dell'Agenzia delle Entrate costituiva solo un'ipotesi, priva di valore di accertamento e, quindi, tale da non poter essere assunta a fondamento del provvedimento di revoca;
- in data 6.12.2018 il perito agrario per conto di aveva eseguito un verbale Persona_2 CP_1 di “sopralluogo suppletivo alla determina di collaudo finale a seguito di comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate”, redigendo poi il verbale in data 14.11.2019 con il seguente accertamento: gli impianti irriguo e fotovoltaico finanziati erano perfettamente funzionanti, mentre invece l'oliveto di circa 200 piante, rispetto al collaudo effettuato nel 2015, si presentava in stato precario in quanto il 95% degli innesti effettuati erano secchi, nelle ceppaie crescevano rigogliosi i polloni, i quali soffocavano i pochi innesti attecchiti, e il terreno era ricoperto di erbacce ed arbusti;
- a seguito del predetto sopralluogo gli aveva concesso termine fino al 30 aprile 2020 per il CP_1
ripristino delle condizioni ordinarie di cultura, attività che era stata posta in essere, senza che peraltro provvedesse ad effettuare un controllo;
CP_1
- con determina n. 1648 del 21.4.2020, quindi, aveva disposto la revoca totale del sostegno CP_1
concesso ed il recupero delle somme erogate.
Tanto esposto, l'attore sostenne che detta determina era viziata per eccesso di potere, travisamento e erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, comunque mancante e apparente, poiché: con riguardo ai rilievi fondati sulla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento di revoca era stato emesso in assenza di un valido accertamento dei fatti, posto che il procedimento tributario risultava ancora pendente al momento della disposta revoca;
quanto ai rilievi relativi allo stato dell'oliveto e degli innesti, aveva revocato il beneficio senza aver CP_1
prima accertato l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni richieste nel termine concesso e, comunque,
l'accertamento era avvenuto nel mese di dicembre, momento in cui l'oliveto non aveva ancora subito le lavorazioni che avevano di regola inizio nei mesi di gennaio/febbraio, laddove invece i polloni venivano tagliati dopo la ripresa della fase vegetativa e prima della raccolta.
Chiese, pertanto l'annullamento della determinazione n. 1648 del 21.4.2020 di revoca del sostegno e di recupero delle somme erogate.
, costituitasi, contestò integralmente le avverse deduzioni e domande, sostenendo la CP_1
legittimità del provvedimento con cui aveva disposto la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate;
in particolare, espose di aver messo in discussione le modalità e i mezzi utilizzati dal per rendicontare le spese sostenute, atteso che l'ammissibilità al contributo delle opere Pt_1
realizzate si fondava sulla correttezza e sulla regolarità della loro rendicontazione. Inoltre, richiamò il disposto di cui all'art. 14 del Bando relativo al programma di Sviluppo Rurale
2007/2013, secondo cui il beneficiario avrebbe dovuto mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione;
lo stato dell'oliveto, come descritto, era stato constatato in data 6.12.2018, quindi all'interno del periodo di vigenza dell'obbligo di rispetto della sua destinazione d'uso. La revoca del contributo, quindi, era stata legittimamente disposta anche in ragione del mancato rispetto della destinazione d'uso, atteso che il tecnico aveva constatato CP_1
che circa il 95% degli innesti era secco e che crescevano rigogliosi i polloni, tenuto conto che,
dovendo la spollonatura essere effettuata “prima della raccolta”, doveva presumersi che nel mese di dicembre l'operazione di taglio dei polloni avrebbe dovuto essere già effettuata, posto che la raccolta delle olive avveniva nei mesi di novembre e dicembre.
Nel corso del giudizio entrambe le parti diedero atto che, nelle more, il provvedimento di revoca era stato integrato con la determinazione del n° Parte_2
0004378 del 15 settembre 2020 e con la richiesta di restituzione bonaria incrementata di € 6.320,60
contenuta nella nota prot. n° 67852 del 2 ottobre 2020, con cui era stata applicata una maggiorazione del 10% dell'importo erogato a titolo di anticipazione, con conseguente rettificazione dell'importo da restituire.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 316/23 il Tribunale adito rigettò le domande proposte dal ricorrente.
Il primo giudice, anzitutto, rilevò che le disposizioni locali, in attuazione della normativa europea,
prevedono a carico dei richiedenti una serie di obblighi e adempimenti, oltre che la produzione di documenti, con relative dichiarazioni e attestazioni, al fine di consentire controlli incrociati,
riscontri e verifiche da parte degli organi a ciò deputati, finalizzati ad assicurare il rispetto dell'effettiva destinazione delle risorse pubbliche al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Pertanto, anche la violazione di obblighi formali e contabili, attinenti alla regolare tenuta dei registri e alla correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate, costituiva elemento giustificativo sopravvenuto della revoca dei sostegni originariamente concesso.
Nel caso in esame, dall'avviso di accertamento n. TW7010300661/2019 per l'anno 2015 della direzione provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate si evincevano plurime violazioni di natura fiscale ascrivibili all'attività di impresa gestita dal quali quelle relative alla vendita di Pt_1
materiale lapideo dall'azienda agricola alla società Eco Ricicla S.r.l., amministrata dallo stesso in particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato che, attraversi i corrispettivi Pt_1
incamerati dall'attore per pagamenti di fatture di vendita, emesse dallo stesso e riferite alle Pt_1
cessioni di pietre bianche dall'azienda agricola alla Eco Ricicla, valutate come rappresentative di operazioni oggettivamente inesistenti, erano stati sostanzialmente pareggiati i pagamenti per lavori svolti dalla Eco Ricicla in favore dell'azienda agricola, e contestualmente neutralizzati i ricavi della società; inoltre, nella stessa giornata del 30 giugno 2015, secondo gli organi accertatori, si era verificata la contestuale emissioni di bonifici in entrata nel conto della Eco Ricicla per l'esecuzione di lavori e le concomitanti uscite a favore di relative alla vendita di materiale lapideo;
Pt_1
infine, quanto alla dichiarazione liberatoria della Eco Ricicla, relativa alle fatture nn. 61. 74. 75, 77,
91 e 111 dell'anno 2015, era stato accertato che l'attore aveva eluso la clausola restrittiva prevista dal Bando, utilizzando lo strumento delle fatturazioni in luogo delle note di credito.
Ciò posto, il primo giudice richiamò quanto previsto dal paragrafo 13 del Bando, relativo alle ipotesi di revoca del contributo, nonché quanto indicato nel “manuale delle procedure e dei controlli” preso in considerazione dal Reg. CE 1698/2013, che all'art. 51 statuisce che “la
revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere anche pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Corpo Forestale, Guardia di Finanza ecc., al di fuori di controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo”.
quindi, ben poteva rivisitare la determinazione di riconoscimento del sostegno concesso, non CP_1
potendo ignorare la molteplicità delle contestazioni mosse nei confronti dell'imprenditore agricolo, inerenti, per un verso, all'omesso rispetto degli obblighi fiscali e contabili, attinenti alla regolare registrazione delle operazioni commerciali e alla correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate,
nonché alla violazione del criterio di effettività delle spese posto a fondamento della concessione del beneficio economico;
per altro verso, con riferimento alle contestazioni inerenti il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi erano stati concessi e alla negligente osservanza dell'obbligo di conservazione della destinazione d'uso nella coltivazione dell'uliveto.
Richiamato il contenuto del paragrafo 11 del Bando, che introduce un criterio di effettività della spesa, il primo giudice osservò che gli accertamenti tributari compiuti dall'Agenzia delle Entrate si erano basati su elementi di carattere oggettivo, che non sarebbero stati confutati neppure mediante l'ammissione ed espletamento delle istanze istruttorie di parte attrice, in quanto inconferenti e, con riferimento ai capi d) ed e), prive della indicazione del nominativo dei testi, individuati del tutto genericamente mediante il rinvio ad altri documenti.
In ogni caso, andavano evidenziati gli elementi risultanti dalla documentazione acquisita, quali, in primo luogo, l'identità soggettiva del legale rappresentante della Eco Ricicla S.r.l. e l'imprenditore agricolo parti di due complesse operazioni commerciali tra loro collegate e connesse da una Pt_1
finalità elusiva, posta a fondamento giustificativo dell'erogazione del sostegno per l'ammodernamento dell'attività agricola;
in secondo luogo, dall'attenta disamina della movimentazione dei conti bancari dei due soggetti coinvolti nell'operazione, e infine, dalla verifica delle fatture presentate, nonché dalle pressoché esatta contestualità, sotto il profilo cronologico, dei movimenti in entrata e in uscita, indicativi del ristorno dei dichiarati incassi;
da ultimo, dal confronto del totale degli incassi, sostanzialmente equivalente al totale dei pagamenti.
Sotto altro profilo, il primo giudice richiamò il verbale redatto in data 14.11.2019, all'esito del sopralluogo eseguito il 6.12.2018 dai periti agrari e per conto di alla presenza Per_2 Per_3 CP_1
del attestante lo stato precario e di abbandono dell'uliveto; accertamento del 6.12.2018 che, Pt_1
tra l'altro, era completamente in linea con quello compiuto il 14.7.2018 dagli organi accertatori dell'Agenzia delle Entrate, corredato da documentazione fotografica, dalla quale risultava lo stato di completo degrado e carenza di cure dell'uliveto.
Al riguardo, lo stesso attore, quanto alla contestazione che nelle ceppaie crescevano rigogliosi i polloni che soffocavo i pochi innesti attecchiti, aveva esposto che la spollonatura va eseguita prima della raccolta delle olive, ma non aveva contestato l'affermazione di secondo cui la raccolta CP_1
va svolta, nella regione, nel mese di novembre;
circostanza dalla quale era dato ragionevolmente presumere che al mese di dicembre, data del citato sopralluogo, la spollonatura avrebbe dovuto essere stata già conclusa da tempo. Parimenti, l'attore non aveva neppure specificamente contestato che, in occasione del sopralluogo del 6.12.2018, il terreno era coperto da erbacce e arbusti, rilievo invece indicativo di per sé della situazione di abbandono e delle frustrate finalità di promozione dello sviluppo agricolo cui era preordinata l'erogazione del sostegno per l'attività imprenditoriale.
Tra l'altro tale stato di abbandono doveva essere letto in correlazione con le risultanze dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui erano stati rilevati alcuni dati dai quali ricavare che, con specifico riferimento all'anno 2015, non erano state inserite nella dichiarazione reddituale operazioni legate all'attività agricola (quadro VE), né operazioni passive afferenti all'esercizio di tale attività (quadro VF della dichiarazione IVA).
Infine, anche la constatazione che circa il 95% degli innesti risultavano secchi costituiva un riscontro del dato obiettivo, a conferma dello stato di abbandono dell'uliveto, alle cui cure era stata indirizzata la concessione del sostegno.
Al riguardo l'attore non aveva coltivato alcuna valida iniziativa probatoria tesa a confutare la veridicità di tale dato, salvo fare richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, peraltro inutile in quanto volta ad esaminare a distanza di oltre tre anni lo stato degli alberi, soggetti a mutevoli cambiamenti nel corso del tempo, anche ad opera dell'uomo.
Avverso la predetta decisione il ha proposto appello, cui ha resistito . Pt_1 CP_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha dedotto che la gran parte degli interventi era stata realizzata, soprattutto quelli più onerosi, quali la realizzazione dell'impianto irriguo e di quello fotovoltaico, con la conseguenza che la mera mancata, temporanea, esecuzione dell'attività del taglio dei polloni, di modesta entità economica, era inidonea a fondare un giudizio di inadempimento.
Tra l'altro, contrariamente a quanto ritenuto del primo giudice, i rilievi degli accertatori CP_1
relativi allo stato dell'oliveto erano stati specificamente contestati con l'atto di citazione, laddove era stato dedotto che il sopralluogo era stato effettuato nel mese di dicembre, mentre le lavorazioni hanno inizio nei mesi di gennaio/febbraio, e che i polloni si tagliano prima della raccolta, così come era arbitraria la determinazione del numero degli innesti non andati a buon fine (95%).
L'appellante, quindi, ha affermato che il giudice aveva fondato la decisione su meri atti di parte,
quali i verbali degli accertatori e su mere ipotesi non confermate in giudizio, ossia il verbale CP_1
dell'Agenzia delle Entrate, quindi in assenza di alcun valido elemento probatorio ed anche operando una inversione degli oneri della prova, vertenti nel giudizio di opposizione, quale quello di specie,
su CP_1
Ha, quindi, reiterato l'istanza di ammissione della prova per testi, volta a dimostrare la effettività
delle operazioni di vendita del materiale lapideo alla Eco Ricicla, nonché quella di CTU, a suo dire rigettata dal primo giudice senza motivazione, ovvero con motivazione apparente, volta ad accertare lo stato dell'oliveto e degli innesti.
Le predette censure non sono fondate.
Dalla Determina di n. 1648 del 21.4.2020 risulta che la revoca era stata disposta in ragione di CP_1
plurime violazioni, segnatamente:
“ – gli importi relativi alle fatture di non sono eleggibili in quanto si riferiscono ad Persona_1
operazioni mai eseguite;
- gli importi relativi alle fatture della Società Eco Ricicla srl non sono eleggibili in quanto, come
sopra richiamato, utilizzando in luogo delle note di credito lo strumento della fatturazione in
riferimento alla vendita del materiale lapideo da parte dell'azienda, operazione considerata inesistente dall'Agenzia delle Entrate in sede ispettiva, è stata elusa la clausola restrittiva e sono
state inficiate le dichiarazioni liberatorie rese in accompagnamento alle fatture della Ecoricicla
oggetto del finanziamento”. A tale ultimo riguardo, con la determina in oggetto aveva CP_1
rilevato che “la dichiarazione liberatoria del fornitore (Eco Ricicla srl) emessa il 30/09/2015 e relativa alle fatture 61, 74, 75, 77, 91 e 111 dell'anno 2015, non può essere accolta in quanto sostanzialmente non è stata rispettata la clausola restrittiva relativa all'assenza di note di credito a favore del fornitore”.
La revoca, inoltre, era stata disposta sul rilievo della violazione dell'art. 14 del Bando, in base al quale il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e mobili finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza dalla concessione e revoca dei contributi (art. 13 Bando), mentre nel caso in esame era stato accertato,
nell'arco di cinque anni dal predetto accertamento, che l'oliveto era in uno stato di sostanziale abbandono.
Ebbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, il provvedimento di revoca era fondato sia sulla violazione di obblighi formali e contabili, previsti al fine di consentire controlli incrociati,
riscontri e verifiche, finalizzati ad assicurare il rispetto dell'effettiva destinazione delle risorse pubbliche al raggiungimento degli obiettivi prefissasti;
sia su violazioni di carattere sostanziale,
quale il mantenimento della destinazione d'uso, per il prescritto periodo di tempo, del bene oggetto del beneficio.
Sotto il primo profilo va, anzitutto, rilevato che il presente giudizio non ha natura di opposizione ad una ordinanza ingiunzione, con i relativi oneri probatori, quanto, invece, di accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca;
il che comporta che era onere del fornire la prova Pt_1
della insussistenza delle contestate violazioni di carattere formale.
In ogni caso, sia dall'atto di citazione in primo grado che dall'atto di appello emerge che le deduzioni del non sono volte a contestare la sussistenza di siffatte violazioni, quanto, invece, Pt_1
Per_ a sostenere la effettività delle spese di cui alle fatture e Eco Ricicla.
Peraltro, con riferimento alla contestata insussistenza delle operazioni di innesto compiute da
[...]
e quindi alla produzione, ai fini della dimostrazione delle spese sostenute, delle fatture da Per_1
questi emesse per tali interventi, il non ha sostanzialmente formulato una specifica Pt_1
contestazione, né tanto meno dedotto prova volta a confutare l'inesistenza dell'operazione oggetto di fatturazione.
Per quanto riguarda, poi, la Eco Ricicla, va anzitutto rilevato, contrariamente agli assunti dell'appellante, che il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate non integra un atto unilaterale ed integrante mere ipotesi;
sul punto il primo giudice, con motivazione non oggetto di specifica censura, ha richiamato il “manuale delle procedure e dei controlli”, richiamato dall'art. 51
del REG. CE 1698/05 del PSR 2007/2013, il quale statuisce che la revoca o decadenza dal contributo possono essere pronunciate anche a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni. Il primo giudice, inoltre, ha richiamato l'art. 11 del Bando, che introduce il principio della effettività della spesa, ed ha svolto analitica motivazione in ordine ai plurimi elementi dai quali dedurre che gli addebiti degli organi accertatori dell'Agenza delle Entrate in ordine alla non effettività delle operazioni con la Eco erano fondati;
tale passaggio motivazionale non è oggetto di specifica censura.
In ogni caso, il provvedimento di revoca è fondato su rilievi di carattere formale relativi alla rendicontazione delle predette operazioni – fatturazione in luogo delle note di credito;
il che, come già rilevato con ordinanza del 24.4.2024, rende irrilevanti le deduzioni di prova per testi reiterate dall'appellante nel presente grado.
Per quanto riguarda, poi, la violazione dell'art 14 del Bando, relativo al mantenimento della destinazione d'uso dei beni ammessi a finanziamento, si osserva che, come risulta dagli atti e comunque non in contestazione, in data 6.12.2018 i periti di e alla presenza Persona_4 Per_3
del avevano constatato lo stato dell'oliveto a quella data, rilevando che: gli innesti per il Pt_1
95% erano secchi, mentre quelli restanti erano soffocati dai polloni, e che il terreno era ricoperto da erbacce ed arbusti. Siffatto stato dei luoghi non è stato contestato dal il quale si è limitato ad Pt_1
affermare che nel mese di dicembre non erano state ancora effettuate le lavorazioni dell'oliveto, che si compiono nei mesi di gennaio/febbraio, e che i polloni si tagliano prima della raccolta.
Peraltro, la descritta situazione dell'oliveto non rappresenta la condizione di un fondo che viene sottoposto a periodiche lavorazioni annuali, quanto, invece, uno stato di completo degrado, carenza di cure e di sostanziale abbandono, come rilevato dal primo giudice.
Inoltre, lo stesso ha ammesso che la spollonatura deve essere effettuata prima della raccolta, Pt_1
e non ha contestato che la raccolta delle olive avviene generalmente entro il mese di novembre;
il che evidenzia che tale operazione non era stata eseguita, atteso che, in caso contrario, nel mese di dicembre, allorché era stato effettuato il citato sopralluogo, avrebbe dovuto essere già compiuta e sarebbe stata rilevata.
Quanto, poi, alla situazione degli innesti secchi, ossia il 95%, il insiste nella richiesta di Pt_1
CTU, assumendo non trattarsi di mezzo esplorativo né superfluo.
Peraltro, si ritiene del tutto corretta e condivisibile la motivazione del primo giudice, il quale ha rilevato che, a distanza di anni, una eventuale consulenza tecnica non avrebbe oggettivamente potuto confutare la situazione dei luoghi accertata nel dicembre 2018, atteso che lo stato degli alberi
è soggetto a cambiamenti nel corso del tempo, anche ad opera dell'uomo.
Con ulteriore censura, infine, l'appellante ha lamentato la quantificazione delle spese processuali, a suo dire eccessiva in considerazione della attività processuale svolta.
Sul punto basti rilevare che le spese sono state liquidate dal primo giudice per tutte le fasi, compresa quella istruttoria, consistita nella produzione ed esame di copiosa documentazione;
spese, peraltro,
che quanto alla fase istruttoria sono state comunque liquidate secondo il valore minimo.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 316/23 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 329 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Parte_1
Tresnuraghes, elettivamente domiciliato in Alghero, presso lo studio dell'avv. Alberto Sechi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1
presso la propria sede amministrativa sita in Cagliari, via Caprera n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cabboi e Maristella Firinu per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia codesta Corte
Previa revoca dei provvedimenti con i quali non è stata accolta la richiesta di ammissione delle
Cont prove per testi e della CTU richiesti dalla parte attrice con la memoria 183 n° 2 nel giudizio di primo grado, e rimessione della causa in sede istruttoria per l'espletamento delle prove In riforma della sentenza impugnata, ogni contraria eccezione e domanda respinta
Accertare e dichiarare l'illegittimità della determina n° 1648 del 21.04.2020 con la quale l' ha CP_1
disposto la revoca totale del sostegno concesso al sig. e il recupero delle somme erogate e Pt_1
delle integrazioni di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese
n° 0004378 del 15 settembre 2020 e con la richiesta di restituzione bonaria incrementata di €
6.320,60 contenuta nella nota prot. n° 67852 del 02 ottobre 2020.
Annullare la determina n. 1648 del 21.04.2020 con la quale l' ha disposto la revoca totale del CP_1
sostegno concesso al sig. e il recupero delle somme erogate e delle integrazioni di cui alla Pt_1
Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n° 0004378 del 15 settembre
2020 e con la richiesta di restituzione bonaria incrementata di € 6.320,60 contenuta nella nota prot.
n° 67852 del 02 ottobre 2020.
Accertare e dichiarare che il sig. ha correttamente adempiuto alle proprie Parte_1
obbligazioni derivanti dall'accoglimento della domanda di aiuto di cui al PSR 200/2013 – CP_1
Misura 121 – Ammodernamento aziende agricole con numero identificativo CodiceFiscale_1
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In estremo subordine
Nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse comunque infondate le domande di parte appellante,
riformare la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell'attività svolta.
Con vittoria di spese del grado di appello.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte adita, voglia:
Rigettare in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n° 316/2023 del Tribunale Civile di Oristano, con vittoria di spese,
[...]
competenze e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.7.2020 in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, l'
[...]
- esponendo quanto segue. Controparte_3 - con istanza pervenuta all' in data 29.8.2012 aveva presentato, in qualità di titolare CP_1
dell'omonima ditta individuale, la domanda di aiuto di cui al PSR 200/2013 – Misura 121 CP_1
- Ammodernamento aziende agricole con numero identificativo CodiceFiscale_1
- all'esito dell'istruttoria con provvedimento del 3.10.2014, aveva comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda e la concessione del contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 112.413,52, pari al 50% del costo del previsto investimento;
- eseguiti gli interventi, con provvedimenti del 4.3.2015 e 29.12.2015, avuto riguardo CP_1
all'esito positivo della conclusione dell'iter istruttorio ed eseguito il collaudo di conformità delle opere, aveva autorizzato il pagamento dell'anticipazione e del saldo del contributo richiesto, che era stato interamente erogato;
- con provvedimento del 5.11.2018, quindi, aveva comunicato la riapertura del procedimento CP_1
“al fine di compiere le opportune valutazioni connesse al verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrare di Oristano n° 168/2018/ del 04/10/2018”;
- l'Agenzia delle Entrate, con il citato verbale, aveva ipotizzato che esso attore, nell'ambito degli interventi in oggetto, avesse emesso fatture per operazioni inesistenti, segnatamente le fatture n. 14
del 5.6.2015 e n. 18 del 30.6.2015 emesse da per operazioni di innesto degli olivi, in Persona_1
realtà mai eseguite;
- per altro verso, la medesima Agenzia aveva ipotizzato l'elusione della clausola contenuta nel bando per la misura 121, che sarebbe stata attuata attraverso l'operazione di vendita, ritenuta inesistente, di materiale lapideo alla società Eco Ricicla S.r.l., amministrata dal medesimo Pt_1
società che aveva svolto attività in favore dell'azienda agricola del emettendo le fatture nn. Pt_1
61-74-75-77-91 e 111 anno 2015, e che, a seguito della cessione in suo favore da parte della medesima azienda di materiale lapideo, aveva emesso una dichiarazione liberatoria;
- avverso detto verbale egli aveva proposto ricorso, sostenendo l'assoluta infondatezza delle contestazioni, e il relativo procedimento era ancora pendente, cosicché quanto riportato nel verbale dell'Agenzia delle Entrate costituiva solo un'ipotesi, priva di valore di accertamento e, quindi, tale da non poter essere assunta a fondamento del provvedimento di revoca;
- in data 6.12.2018 il perito agrario per conto di aveva eseguito un verbale Persona_2 CP_1 di “sopralluogo suppletivo alla determina di collaudo finale a seguito di comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate”, redigendo poi il verbale in data 14.11.2019 con il seguente accertamento: gli impianti irriguo e fotovoltaico finanziati erano perfettamente funzionanti, mentre invece l'oliveto di circa 200 piante, rispetto al collaudo effettuato nel 2015, si presentava in stato precario in quanto il 95% degli innesti effettuati erano secchi, nelle ceppaie crescevano rigogliosi i polloni, i quali soffocavano i pochi innesti attecchiti, e il terreno era ricoperto di erbacce ed arbusti;
- a seguito del predetto sopralluogo gli aveva concesso termine fino al 30 aprile 2020 per il CP_1
ripristino delle condizioni ordinarie di cultura, attività che era stata posta in essere, senza che peraltro provvedesse ad effettuare un controllo;
CP_1
- con determina n. 1648 del 21.4.2020, quindi, aveva disposto la revoca totale del sostegno CP_1
concesso ed il recupero delle somme erogate.
Tanto esposto, l'attore sostenne che detta determina era viziata per eccesso di potere, travisamento e erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, comunque mancante e apparente, poiché: con riguardo ai rilievi fondati sulla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento di revoca era stato emesso in assenza di un valido accertamento dei fatti, posto che il procedimento tributario risultava ancora pendente al momento della disposta revoca;
quanto ai rilievi relativi allo stato dell'oliveto e degli innesti, aveva revocato il beneficio senza aver CP_1
prima accertato l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni richieste nel termine concesso e, comunque,
l'accertamento era avvenuto nel mese di dicembre, momento in cui l'oliveto non aveva ancora subito le lavorazioni che avevano di regola inizio nei mesi di gennaio/febbraio, laddove invece i polloni venivano tagliati dopo la ripresa della fase vegetativa e prima della raccolta.
Chiese, pertanto l'annullamento della determinazione n. 1648 del 21.4.2020 di revoca del sostegno e di recupero delle somme erogate.
, costituitasi, contestò integralmente le avverse deduzioni e domande, sostenendo la CP_1
legittimità del provvedimento con cui aveva disposto la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate;
in particolare, espose di aver messo in discussione le modalità e i mezzi utilizzati dal per rendicontare le spese sostenute, atteso che l'ammissibilità al contributo delle opere Pt_1
realizzate si fondava sulla correttezza e sulla regolarità della loro rendicontazione. Inoltre, richiamò il disposto di cui all'art. 14 del Bando relativo al programma di Sviluppo Rurale
2007/2013, secondo cui il beneficiario avrebbe dovuto mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione;
lo stato dell'oliveto, come descritto, era stato constatato in data 6.12.2018, quindi all'interno del periodo di vigenza dell'obbligo di rispetto della sua destinazione d'uso. La revoca del contributo, quindi, era stata legittimamente disposta anche in ragione del mancato rispetto della destinazione d'uso, atteso che il tecnico aveva constatato CP_1
che circa il 95% degli innesti era secco e che crescevano rigogliosi i polloni, tenuto conto che,
dovendo la spollonatura essere effettuata “prima della raccolta”, doveva presumersi che nel mese di dicembre l'operazione di taglio dei polloni avrebbe dovuto essere già effettuata, posto che la raccolta delle olive avveniva nei mesi di novembre e dicembre.
Nel corso del giudizio entrambe le parti diedero atto che, nelle more, il provvedimento di revoca era stato integrato con la determinazione del n° Parte_2
0004378 del 15 settembre 2020 e con la richiesta di restituzione bonaria incrementata di € 6.320,60
contenuta nella nota prot. n° 67852 del 2 ottobre 2020, con cui era stata applicata una maggiorazione del 10% dell'importo erogato a titolo di anticipazione, con conseguente rettificazione dell'importo da restituire.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 316/23 il Tribunale adito rigettò le domande proposte dal ricorrente.
Il primo giudice, anzitutto, rilevò che le disposizioni locali, in attuazione della normativa europea,
prevedono a carico dei richiedenti una serie di obblighi e adempimenti, oltre che la produzione di documenti, con relative dichiarazioni e attestazioni, al fine di consentire controlli incrociati,
riscontri e verifiche da parte degli organi a ciò deputati, finalizzati ad assicurare il rispetto dell'effettiva destinazione delle risorse pubbliche al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Pertanto, anche la violazione di obblighi formali e contabili, attinenti alla regolare tenuta dei registri e alla correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate, costituiva elemento giustificativo sopravvenuto della revoca dei sostegni originariamente concesso.
Nel caso in esame, dall'avviso di accertamento n. TW7010300661/2019 per l'anno 2015 della direzione provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate si evincevano plurime violazioni di natura fiscale ascrivibili all'attività di impresa gestita dal quali quelle relative alla vendita di Pt_1
materiale lapideo dall'azienda agricola alla società Eco Ricicla S.r.l., amministrata dallo stesso in particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato che, attraversi i corrispettivi Pt_1
incamerati dall'attore per pagamenti di fatture di vendita, emesse dallo stesso e riferite alle Pt_1
cessioni di pietre bianche dall'azienda agricola alla Eco Ricicla, valutate come rappresentative di operazioni oggettivamente inesistenti, erano stati sostanzialmente pareggiati i pagamenti per lavori svolti dalla Eco Ricicla in favore dell'azienda agricola, e contestualmente neutralizzati i ricavi della società; inoltre, nella stessa giornata del 30 giugno 2015, secondo gli organi accertatori, si era verificata la contestuale emissioni di bonifici in entrata nel conto della Eco Ricicla per l'esecuzione di lavori e le concomitanti uscite a favore di relative alla vendita di materiale lapideo;
Pt_1
infine, quanto alla dichiarazione liberatoria della Eco Ricicla, relativa alle fatture nn. 61. 74. 75, 77,
91 e 111 dell'anno 2015, era stato accertato che l'attore aveva eluso la clausola restrittiva prevista dal Bando, utilizzando lo strumento delle fatturazioni in luogo delle note di credito.
Ciò posto, il primo giudice richiamò quanto previsto dal paragrafo 13 del Bando, relativo alle ipotesi di revoca del contributo, nonché quanto indicato nel “manuale delle procedure e dei controlli” preso in considerazione dal Reg. CE 1698/2013, che all'art. 51 statuisce che “la
revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere anche pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Corpo Forestale, Guardia di Finanza ecc., al di fuori di controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo”.
quindi, ben poteva rivisitare la determinazione di riconoscimento del sostegno concesso, non CP_1
potendo ignorare la molteplicità delle contestazioni mosse nei confronti dell'imprenditore agricolo, inerenti, per un verso, all'omesso rispetto degli obblighi fiscali e contabili, attinenti alla regolare registrazione delle operazioni commerciali e alla correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate,
nonché alla violazione del criterio di effettività delle spese posto a fondamento della concessione del beneficio economico;
per altro verso, con riferimento alle contestazioni inerenti il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi erano stati concessi e alla negligente osservanza dell'obbligo di conservazione della destinazione d'uso nella coltivazione dell'uliveto.
Richiamato il contenuto del paragrafo 11 del Bando, che introduce un criterio di effettività della spesa, il primo giudice osservò che gli accertamenti tributari compiuti dall'Agenzia delle Entrate si erano basati su elementi di carattere oggettivo, che non sarebbero stati confutati neppure mediante l'ammissione ed espletamento delle istanze istruttorie di parte attrice, in quanto inconferenti e, con riferimento ai capi d) ed e), prive della indicazione del nominativo dei testi, individuati del tutto genericamente mediante il rinvio ad altri documenti.
In ogni caso, andavano evidenziati gli elementi risultanti dalla documentazione acquisita, quali, in primo luogo, l'identità soggettiva del legale rappresentante della Eco Ricicla S.r.l. e l'imprenditore agricolo parti di due complesse operazioni commerciali tra loro collegate e connesse da una Pt_1
finalità elusiva, posta a fondamento giustificativo dell'erogazione del sostegno per l'ammodernamento dell'attività agricola;
in secondo luogo, dall'attenta disamina della movimentazione dei conti bancari dei due soggetti coinvolti nell'operazione, e infine, dalla verifica delle fatture presentate, nonché dalle pressoché esatta contestualità, sotto il profilo cronologico, dei movimenti in entrata e in uscita, indicativi del ristorno dei dichiarati incassi;
da ultimo, dal confronto del totale degli incassi, sostanzialmente equivalente al totale dei pagamenti.
Sotto altro profilo, il primo giudice richiamò il verbale redatto in data 14.11.2019, all'esito del sopralluogo eseguito il 6.12.2018 dai periti agrari e per conto di alla presenza Per_2 Per_3 CP_1
del attestante lo stato precario e di abbandono dell'uliveto; accertamento del 6.12.2018 che, Pt_1
tra l'altro, era completamente in linea con quello compiuto il 14.7.2018 dagli organi accertatori dell'Agenzia delle Entrate, corredato da documentazione fotografica, dalla quale risultava lo stato di completo degrado e carenza di cure dell'uliveto.
Al riguardo, lo stesso attore, quanto alla contestazione che nelle ceppaie crescevano rigogliosi i polloni che soffocavo i pochi innesti attecchiti, aveva esposto che la spollonatura va eseguita prima della raccolta delle olive, ma non aveva contestato l'affermazione di secondo cui la raccolta CP_1
va svolta, nella regione, nel mese di novembre;
circostanza dalla quale era dato ragionevolmente presumere che al mese di dicembre, data del citato sopralluogo, la spollonatura avrebbe dovuto essere stata già conclusa da tempo. Parimenti, l'attore non aveva neppure specificamente contestato che, in occasione del sopralluogo del 6.12.2018, il terreno era coperto da erbacce e arbusti, rilievo invece indicativo di per sé della situazione di abbandono e delle frustrate finalità di promozione dello sviluppo agricolo cui era preordinata l'erogazione del sostegno per l'attività imprenditoriale.
Tra l'altro tale stato di abbandono doveva essere letto in correlazione con le risultanze dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui erano stati rilevati alcuni dati dai quali ricavare che, con specifico riferimento all'anno 2015, non erano state inserite nella dichiarazione reddituale operazioni legate all'attività agricola (quadro VE), né operazioni passive afferenti all'esercizio di tale attività (quadro VF della dichiarazione IVA).
Infine, anche la constatazione che circa il 95% degli innesti risultavano secchi costituiva un riscontro del dato obiettivo, a conferma dello stato di abbandono dell'uliveto, alle cui cure era stata indirizzata la concessione del sostegno.
Al riguardo l'attore non aveva coltivato alcuna valida iniziativa probatoria tesa a confutare la veridicità di tale dato, salvo fare richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, peraltro inutile in quanto volta ad esaminare a distanza di oltre tre anni lo stato degli alberi, soggetti a mutevoli cambiamenti nel corso del tempo, anche ad opera dell'uomo.
Avverso la predetta decisione il ha proposto appello, cui ha resistito . Pt_1 CP_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha dedotto che la gran parte degli interventi era stata realizzata, soprattutto quelli più onerosi, quali la realizzazione dell'impianto irriguo e di quello fotovoltaico, con la conseguenza che la mera mancata, temporanea, esecuzione dell'attività del taglio dei polloni, di modesta entità economica, era inidonea a fondare un giudizio di inadempimento.
Tra l'altro, contrariamente a quanto ritenuto del primo giudice, i rilievi degli accertatori CP_1
relativi allo stato dell'oliveto erano stati specificamente contestati con l'atto di citazione, laddove era stato dedotto che il sopralluogo era stato effettuato nel mese di dicembre, mentre le lavorazioni hanno inizio nei mesi di gennaio/febbraio, e che i polloni si tagliano prima della raccolta, così come era arbitraria la determinazione del numero degli innesti non andati a buon fine (95%).
L'appellante, quindi, ha affermato che il giudice aveva fondato la decisione su meri atti di parte,
quali i verbali degli accertatori e su mere ipotesi non confermate in giudizio, ossia il verbale CP_1
dell'Agenzia delle Entrate, quindi in assenza di alcun valido elemento probatorio ed anche operando una inversione degli oneri della prova, vertenti nel giudizio di opposizione, quale quello di specie,
su CP_1
Ha, quindi, reiterato l'istanza di ammissione della prova per testi, volta a dimostrare la effettività
delle operazioni di vendita del materiale lapideo alla Eco Ricicla, nonché quella di CTU, a suo dire rigettata dal primo giudice senza motivazione, ovvero con motivazione apparente, volta ad accertare lo stato dell'oliveto e degli innesti.
Le predette censure non sono fondate.
Dalla Determina di n. 1648 del 21.4.2020 risulta che la revoca era stata disposta in ragione di CP_1
plurime violazioni, segnatamente:
“ – gli importi relativi alle fatture di non sono eleggibili in quanto si riferiscono ad Persona_1
operazioni mai eseguite;
- gli importi relativi alle fatture della Società Eco Ricicla srl non sono eleggibili in quanto, come
sopra richiamato, utilizzando in luogo delle note di credito lo strumento della fatturazione in
riferimento alla vendita del materiale lapideo da parte dell'azienda, operazione considerata inesistente dall'Agenzia delle Entrate in sede ispettiva, è stata elusa la clausola restrittiva e sono
state inficiate le dichiarazioni liberatorie rese in accompagnamento alle fatture della Ecoricicla
oggetto del finanziamento”. A tale ultimo riguardo, con la determina in oggetto aveva CP_1
rilevato che “la dichiarazione liberatoria del fornitore (Eco Ricicla srl) emessa il 30/09/2015 e relativa alle fatture 61, 74, 75, 77, 91 e 111 dell'anno 2015, non può essere accolta in quanto sostanzialmente non è stata rispettata la clausola restrittiva relativa all'assenza di note di credito a favore del fornitore”.
La revoca, inoltre, era stata disposta sul rilievo della violazione dell'art. 14 del Bando, in base al quale il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e mobili finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza dalla concessione e revoca dei contributi (art. 13 Bando), mentre nel caso in esame era stato accertato,
nell'arco di cinque anni dal predetto accertamento, che l'oliveto era in uno stato di sostanziale abbandono.
Ebbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, il provvedimento di revoca era fondato sia sulla violazione di obblighi formali e contabili, previsti al fine di consentire controlli incrociati,
riscontri e verifiche, finalizzati ad assicurare il rispetto dell'effettiva destinazione delle risorse pubbliche al raggiungimento degli obiettivi prefissasti;
sia su violazioni di carattere sostanziale,
quale il mantenimento della destinazione d'uso, per il prescritto periodo di tempo, del bene oggetto del beneficio.
Sotto il primo profilo va, anzitutto, rilevato che il presente giudizio non ha natura di opposizione ad una ordinanza ingiunzione, con i relativi oneri probatori, quanto, invece, di accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca;
il che comporta che era onere del fornire la prova Pt_1
della insussistenza delle contestate violazioni di carattere formale.
In ogni caso, sia dall'atto di citazione in primo grado che dall'atto di appello emerge che le deduzioni del non sono volte a contestare la sussistenza di siffatte violazioni, quanto, invece, Pt_1
Per_ a sostenere la effettività delle spese di cui alle fatture e Eco Ricicla.
Peraltro, con riferimento alla contestata insussistenza delle operazioni di innesto compiute da
[...]
e quindi alla produzione, ai fini della dimostrazione delle spese sostenute, delle fatture da Per_1
questi emesse per tali interventi, il non ha sostanzialmente formulato una specifica Pt_1
contestazione, né tanto meno dedotto prova volta a confutare l'inesistenza dell'operazione oggetto di fatturazione.
Per quanto riguarda, poi, la Eco Ricicla, va anzitutto rilevato, contrariamente agli assunti dell'appellante, che il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate non integra un atto unilaterale ed integrante mere ipotesi;
sul punto il primo giudice, con motivazione non oggetto di specifica censura, ha richiamato il “manuale delle procedure e dei controlli”, richiamato dall'art. 51
del REG. CE 1698/05 del PSR 2007/2013, il quale statuisce che la revoca o decadenza dal contributo possono essere pronunciate anche a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni. Il primo giudice, inoltre, ha richiamato l'art. 11 del Bando, che introduce il principio della effettività della spesa, ed ha svolto analitica motivazione in ordine ai plurimi elementi dai quali dedurre che gli addebiti degli organi accertatori dell'Agenza delle Entrate in ordine alla non effettività delle operazioni con la Eco erano fondati;
tale passaggio motivazionale non è oggetto di specifica censura.
In ogni caso, il provvedimento di revoca è fondato su rilievi di carattere formale relativi alla rendicontazione delle predette operazioni – fatturazione in luogo delle note di credito;
il che, come già rilevato con ordinanza del 24.4.2024, rende irrilevanti le deduzioni di prova per testi reiterate dall'appellante nel presente grado.
Per quanto riguarda, poi, la violazione dell'art 14 del Bando, relativo al mantenimento della destinazione d'uso dei beni ammessi a finanziamento, si osserva che, come risulta dagli atti e comunque non in contestazione, in data 6.12.2018 i periti di e alla presenza Persona_4 Per_3
del avevano constatato lo stato dell'oliveto a quella data, rilevando che: gli innesti per il Pt_1
95% erano secchi, mentre quelli restanti erano soffocati dai polloni, e che il terreno era ricoperto da erbacce ed arbusti. Siffatto stato dei luoghi non è stato contestato dal il quale si è limitato ad Pt_1
affermare che nel mese di dicembre non erano state ancora effettuate le lavorazioni dell'oliveto, che si compiono nei mesi di gennaio/febbraio, e che i polloni si tagliano prima della raccolta.
Peraltro, la descritta situazione dell'oliveto non rappresenta la condizione di un fondo che viene sottoposto a periodiche lavorazioni annuali, quanto, invece, uno stato di completo degrado, carenza di cure e di sostanziale abbandono, come rilevato dal primo giudice.
Inoltre, lo stesso ha ammesso che la spollonatura deve essere effettuata prima della raccolta, Pt_1
e non ha contestato che la raccolta delle olive avviene generalmente entro il mese di novembre;
il che evidenzia che tale operazione non era stata eseguita, atteso che, in caso contrario, nel mese di dicembre, allorché era stato effettuato il citato sopralluogo, avrebbe dovuto essere già compiuta e sarebbe stata rilevata.
Quanto, poi, alla situazione degli innesti secchi, ossia il 95%, il insiste nella richiesta di Pt_1
CTU, assumendo non trattarsi di mezzo esplorativo né superfluo.
Peraltro, si ritiene del tutto corretta e condivisibile la motivazione del primo giudice, il quale ha rilevato che, a distanza di anni, una eventuale consulenza tecnica non avrebbe oggettivamente potuto confutare la situazione dei luoghi accertata nel dicembre 2018, atteso che lo stato degli alberi
è soggetto a cambiamenti nel corso del tempo, anche ad opera dell'uomo.
Con ulteriore censura, infine, l'appellante ha lamentato la quantificazione delle spese processuali, a suo dire eccessiva in considerazione della attività processuale svolta.
Sul punto basti rilevare che le spese sono state liquidate dal primo giudice per tutte le fasi, compresa quella istruttoria, consistita nella produzione ed esame di copiosa documentazione;
spese, peraltro,
che quanto alla fase istruttoria sono state comunque liquidate secondo il valore minimo.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 316/23 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu