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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18204/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Cimato con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 210;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ); CP_1 C.F._1
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.;
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 199/2024 del Giudice di Pace di Procida, pubblicata il 26 febbraio 2024
Conclusioni: all'udienza 12 febbraio 2025, la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma. Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219001230006000 chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 100201110043943979000, notificata il 24 giugno 2011, elevata dall' di ed Controparte_3 CP_2 emessa a suo carico per l'omesso pagamento delle sanzioni ed interessi relativi ad IVA per l'anno 2007.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza territoriale, ha accolto l'opposizione proposta dall'istante e ha annullato la cartella impugnata in oggetto per omessa dimostrazione della notifica dell'atto opposto, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
deducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame la Parte_2 nullità del provvedimento per aver omesso il giudice di prime cure di accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, in subordine, l'eccezione di difetto di competenza territoriale in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Salerno. Sempre in via preliminare, ha censurato la nullità del pronunciamento gravato per travisamento del materiale istruttorio in ordine all'erronea esclusione della regolare notifica degli atti presupposti con conseguente erroneo rilievo della prescrizione, al contrario, non maturata. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per la conferma del diritto della stessa a riscuotere il credito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
e l' , sebbene CP_1 Controparte_4 regolarmente citati, non si sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella massima misura tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di e CP_1 dell' che, sebbene Controparte_4 regolarmente citati, non si sono costituiti.
- 2 - Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito deve essere esaminata in via preliminare perché la medesima rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito ed è la prima, in ordine logico, a dover essere affrontata.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione del profilo di nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 10020219001230006000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 100201110043943979000 dall'importo di € 7.037,96, emessa a suo carico per l'omesso pagamento di sanzioni ed interessi relativi all'IVA dell'anno 2007.
L'IVA si fonda sul d.P.R. n. 633/1972 ed è un'imposta indiretta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato;
essa è un tributo che colpisce il valore aggiunto in ogni fase della produzione e distribuzione di beni o servizi, fino al consumatore finale, che ne sopporta il costo.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
- 3 - La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale, entrambe prive di natura esecutiva.
A ciò si aggiunga che, di recente, la Suprema Corte con la sent. n. 1394/2022 ha chiaramente specificato che l'IVA, come l'IRPEF, maturate anteriormente all'emissione della cartella esattoriale sono riservate alla cognizione del giudice tributario in ragione dell'art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 546/1992.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
- 4 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e dell' – Parte_1 CP_1 Parte_1
, iscritta al n. 18204/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia di e l CP_1 Pt_1 Controparte_4
;
[...]
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette la causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18204/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Cimato con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 210;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ); CP_1 C.F._1
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.;
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 199/2024 del Giudice di Pace di Procida, pubblicata il 26 febbraio 2024
Conclusioni: all'udienza 12 febbraio 2025, la parte appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma. Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219001230006000 chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 100201110043943979000, notificata il 24 giugno 2011, elevata dall' di ed Controparte_3 CP_2 emessa a suo carico per l'omesso pagamento delle sanzioni ed interessi relativi ad IVA per l'anno 2007.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza territoriale, ha accolto l'opposizione proposta dall'istante e ha annullato la cartella impugnata in oggetto per omessa dimostrazione della notifica dell'atto opposto, dichiarando altresì la prescrizione della pretesa creditoria con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
deducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame la Parte_2 nullità del provvedimento per aver omesso il giudice di prime cure di accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, in subordine, l'eccezione di difetto di competenza territoriale in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Salerno. Sempre in via preliminare, ha censurato la nullità del pronunciamento gravato per travisamento del materiale istruttorio in ordine all'erronea esclusione della regolare notifica degli atti presupposti con conseguente erroneo rilievo della prescrizione, al contrario, non maturata. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per la conferma del diritto della stessa a riscuotere il credito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
e l' , sebbene CP_1 Controparte_4 regolarmente citati, non si sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella massima misura tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di e CP_1 dell' che, sebbene Controparte_4 regolarmente citati, non si sono costituiti.
- 2 - Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito deve essere esaminata in via preliminare perché la medesima rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito ed è la prima, in ordine logico, a dover essere affrontata.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione del profilo di nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 10020219001230006000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 100201110043943979000 dall'importo di € 7.037,96, emessa a suo carico per l'omesso pagamento di sanzioni ed interessi relativi all'IVA dell'anno 2007.
L'IVA si fonda sul d.P.R. n. 633/1972 ed è un'imposta indiretta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato;
essa è un tributo che colpisce il valore aggiunto in ogni fase della produzione e distribuzione di beni o servizi, fino al consumatore finale, che ne sopporta il costo.
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
- 3 - La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale, entrambe prive di natura esecutiva.
A ciò si aggiunga che, di recente, la Suprema Corte con la sent. n. 1394/2022 ha chiaramente specificato che l'IVA, come l'IRPEF, maturate anteriormente all'emissione della cartella esattoriale sono riservate alla cognizione del giudice tributario in ragione dell'art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 546/1992.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
- 4 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e dell' – Parte_1 CP_1 Parte_1
, iscritta al n. 18204/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia di e l CP_1 Pt_1 Controparte_4
;
[...]
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette la causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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