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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 6029/2024VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 6029/2024VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Livatino n. 9 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLI MATTIA presso il cui studio sito in VIA MARCONI 5 40122 BOLOGNA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...] Persona_1
(MO) in data 01.11.2013 già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 21.04.2022 nel procedimento RG 1396/2022.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 10.12.2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti hanno chiesto che venga riformulato come segue il p.to 3 del dispositivo del precedente Decreto:
3) il signor a decorrere dal mese di ottobre 2024 compreso, verserà Parte_2 alla signora entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento in favore del figlio , l'importo di € 300,00 oltre rivalutazione Per_1 Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche (retta scuola, trasporto, tasse, libri, materiale scolastico, spese ricreative (gite) sportive, baby sitter, lezioni didattiche private) demandando quanto non indicato espressamente nel presente ricorso a quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in materia di spese straordinarie. L'assegno unico familiare verrà riconosciuto e assegnato esclusivamente alla signora mentre eventuali Parte_1 ulteriori assegni\indennità\ sussidi attribuiti al minore al quale nell'anno 2022 è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico, verranno versati nel conto corrente intestato al minore, con facoltà della signora di prelevare tali Parte_1 somme al fine di adempiere le rette del centro TICE frequentato dal minore o altre spese, previo accordo con il signor Parte_2
Ritenuto che la modifica concordata tra le parti sia meritevole di accoglimento avuto riguardo all'interesse del figlio minore e non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 21.04.2022 nel procedimento RG 1396/2022
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 6029/2024VG, promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Livatino n. 9 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLI MATTIA presso il cui studio sito in VIA MARCONI 5 40122 BOLOGNA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...] Persona_1
(MO) in data 01.11.2013 già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 21.04.2022 nel procedimento RG 1396/2022.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 10.12.2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Nel merito le parti hanno chiesto che venga riformulato come segue il p.to 3 del dispositivo del precedente Decreto:
3) il signor a decorrere dal mese di ottobre 2024 compreso, verserà Parte_2 alla signora entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento in favore del figlio , l'importo di € 300,00 oltre rivalutazione Per_1 Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche (retta scuola, trasporto, tasse, libri, materiale scolastico, spese ricreative (gite) sportive, baby sitter, lezioni didattiche private) demandando quanto non indicato espressamente nel presente ricorso a quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in materia di spese straordinarie. L'assegno unico familiare verrà riconosciuto e assegnato esclusivamente alla signora mentre eventuali Parte_1 ulteriori assegni\indennità\ sussidi attribuiti al minore al quale nell'anno 2022 è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico, verranno versati nel conto corrente intestato al minore, con facoltà della signora di prelevare tali Parte_1 somme al fine di adempiere le rette del centro TICE frequentato dal minore o altre spese, previo accordo con il signor Parte_2
Ritenuto che la modifica concordata tra le parti sia meritevole di accoglimento avuto riguardo all'interesse del figlio minore e non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 21.04.2022 nel procedimento RG 1396/2022
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli