TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2757/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Cormons in via Udine n. 4, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. RUSSIANI FABIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto In data 13.6.2015 a
Ferrara, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara, dell'anno
2015 al numero 84, parte 1;
- ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni:
A. tenuto conto della collocazione alternata e paritetica del minore con conseguente mantenimento diretto e della residenza del minore presso la madre ai soli fini fiscali, disporre che i genitori concorrano per il 50% alle spese straordinarie per il figlio Per_1
secondo quanto previsto dall'Osservatorio sul diritto di famiglia di Gorizia B. i
[...]
ricorrenti hanno raggiunto i seguenti accordi economici:
B.1 il sig. - quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della Parte_2 risoluzione della crisi coniugale - cederà e trasferirà alla sig.ra la Parte_1
piena ed esclusiva proprietà della propria metà di quota indivisa della casa familiare sita nel Comune di Cormòns (GO), Via Capriva nr. 24 e le relative pertinenze, così come sopra tavolarmente e catastalmente individuata ed attualmente in comproprietà tra i coniugi entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
B.2 all'atto della cessione della metà di quota indivisa del bene immobile adibito a casa familiare, la sig.ra d'altro canto s'impegna - quale elemento Parte_1
funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale - ad accollarsi in via esclusiva il mutuo che i coniugi hanno contratto con per l'acquisto della Controparte_1
suddetta abitazione, gravante su tale immobile fino alla sua completa estinzione, nonché al rispetto di tutti gli obblighi ex lege gravanti sul proprietario esclusivo dal momento in cui si darà corso al presente accordo, con manleva del signor dal momento del Parte_2
trasferimento;
B.3 il sig. si impegna a sostenere ogni onere fiscale e qualunque altra spesa Parte_2
e/o incombente dovesse necessitare per eseguire la cessione ed il trasferimento di proprietà della metà della quota indivisa dell'immobile suindicato, compresi gli oneri notarili;
B.4 la signora si impegna altresì a corrispondere tutte le spese Parte_1
necessarie per espletamento della pratica di accollo del mutuo bancario stipulato con la e divenendo proprietario esclusivo della casa già coniugale: Controparte_1
2 C. fatto salvo quanto previsto nel presente accordo, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
D. i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per il figlio ancora minorenne”
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile a Ferrara in data
13/06/2015 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 84) e si sono separati con sentenza n. 80 del 2024 omologata in data 11.7.2024 dal Tribunale di Gorizia e pubblicata in data 29.7.2025
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 14/12/2017 a Palmanova (UD). Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 11/06/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni ivi riportate.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, ad esclusione dei punti , i quali sono stati espunti dalle conclusioni congiunte a seguito della Parte_3
stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare avente ad oggetto la metà della quota indivisa della casa familiare sita nel Comune di Cormòns (GO), Via Capriva nr. 24 e le relative pertinenze in comproprietà tra i coniugi d.d. 07/11/2024 (atto repertorio nr. 6197 raccolta nr. 3928 Notaio dott. Registrazione Telematica Agenzia Entrate Persona_2
di Gorizia il 02/12/2024 al N. 2191 Serie 1T) con contestuale accollo da parte di
[...]
della residua quota di mutuo del sig. . (cfr note scritte per Parte_1 Parte_2
l'udienza del 13.3.2025)
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM., il quale ha espresso parere positivo.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Orbene, dato atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i patti ivi previsti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13/06/2015 in
Ferrara con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 84), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in ricorso e come modificate con note di udienza del 12.3.2025, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2757/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Cormons in via Udine n. 4, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. RUSSIANI FABIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto In data 13.6.2015 a
Ferrara, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara, dell'anno
2015 al numero 84, parte 1;
- ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni:
A. tenuto conto della collocazione alternata e paritetica del minore con conseguente mantenimento diretto e della residenza del minore presso la madre ai soli fini fiscali, disporre che i genitori concorrano per il 50% alle spese straordinarie per il figlio Per_1
secondo quanto previsto dall'Osservatorio sul diritto di famiglia di Gorizia B. i
[...]
ricorrenti hanno raggiunto i seguenti accordi economici:
B.1 il sig. - quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della Parte_2 risoluzione della crisi coniugale - cederà e trasferirà alla sig.ra la Parte_1
piena ed esclusiva proprietà della propria metà di quota indivisa della casa familiare sita nel Comune di Cormòns (GO), Via Capriva nr. 24 e le relative pertinenze, così come sopra tavolarmente e catastalmente individuata ed attualmente in comproprietà tra i coniugi entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
B.2 all'atto della cessione della metà di quota indivisa del bene immobile adibito a casa familiare, la sig.ra d'altro canto s'impegna - quale elemento Parte_1
funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale - ad accollarsi in via esclusiva il mutuo che i coniugi hanno contratto con per l'acquisto della Controparte_1
suddetta abitazione, gravante su tale immobile fino alla sua completa estinzione, nonché al rispetto di tutti gli obblighi ex lege gravanti sul proprietario esclusivo dal momento in cui si darà corso al presente accordo, con manleva del signor dal momento del Parte_2
trasferimento;
B.3 il sig. si impegna a sostenere ogni onere fiscale e qualunque altra spesa Parte_2
e/o incombente dovesse necessitare per eseguire la cessione ed il trasferimento di proprietà della metà della quota indivisa dell'immobile suindicato, compresi gli oneri notarili;
B.4 la signora si impegna altresì a corrispondere tutte le spese Parte_1
necessarie per espletamento della pratica di accollo del mutuo bancario stipulato con la e divenendo proprietario esclusivo della casa già coniugale: Controparte_1
2 C. fatto salvo quanto previsto nel presente accordo, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
D. i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per il figlio ancora minorenne”
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile a Ferrara in data
13/06/2015 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 84) e si sono separati con sentenza n. 80 del 2024 omologata in data 11.7.2024 dal Tribunale di Gorizia e pubblicata in data 29.7.2025
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 14/12/2017 a Palmanova (UD). Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 11/06/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni ivi riportate.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, ad esclusione dei punti , i quali sono stati espunti dalle conclusioni congiunte a seguito della Parte_3
stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare avente ad oggetto la metà della quota indivisa della casa familiare sita nel Comune di Cormòns (GO), Via Capriva nr. 24 e le relative pertinenze in comproprietà tra i coniugi d.d. 07/11/2024 (atto repertorio nr. 6197 raccolta nr. 3928 Notaio dott. Registrazione Telematica Agenzia Entrate Persona_2
di Gorizia il 02/12/2024 al N. 2191 Serie 1T) con contestuale accollo da parte di
[...]
della residua quota di mutuo del sig. . (cfr note scritte per Parte_1 Parte_2
l'udienza del 13.3.2025)
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM., il quale ha espresso parere positivo.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Orbene, dato atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i patti ivi previsti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13/06/2015 in
Ferrara con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara (reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 84), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in ricorso e come modificate con note di udienza del 12.3.2025, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
4