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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10432/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ZA CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10432/2021 promossa da:
(C.F. ) con avv. Paolo Macchion Parte_1 C.F._1 ATTORE/I contro con sede a Torino in C.so Potenza n. 7/9, (P. IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 avv. Margherita Casolaro CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “In via principale e nel merito: dichiarare risolto per fatto e colpa della società
[...] il contratto inter partes relativo all'acquisto del veicolo marca Bmw modello Controparte_1
330D XDrive targato ES186SB e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino in C.so Potenza n. 7/9, P.
IVA , alla restituzione in favore del sig. della somma di € 5.250,00, P.IVA_1 Parte_1 oltre interessi ex art. dal 4 agosto 2021 al saldo effettivo, oltre alla restituzione in favore dell'attore del veicolo consegnato in permuta marca Bmw modello 320 targato ET352VX, con addebito delle spese di reintestazione del mezzo a carico della società convenuta, con la condanna della al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, o Controparte_1 nella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo affettivo. Spese di giudizio integralmente rifuse. IN
VIA ALTERNATIVA GRADATA: nella denegata ipotesi in cui la società convenuta non fosse più nella disponibilità del veicolo marca Bmw modello 320 targato ET352VX consegnatole in permuta, dichiarare risolto per fatto e colpa della società il contratto inter Controparte_1 partes relativo all'acquisto del veicolo marca Bmw modello 330D XDrive targato ES186SB e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore, con sede a Torino in C.so Potenza n. 7/9, P. IVA , alla P.IVA_1 restituzione in favore del sig. della somma di € 5.250,00, oltre interessi dal 4 agosto Parte_1
2021 al saldo effettivo, oltre alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 6.750,00 pari al valore del veicolo consegnato in permuta, con la condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, o nella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spese di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione e produzione si chiede, sin da ora, la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art.
183 VI comma c.p.c. Si producono i seguenti documenti: 1) contratto di vendita;
2-3) copie fatture;
4) lettera/diffida via pec Avv. Macchion”
Parte convenuta: “In via istruttoria -si contesta sin d'ora il doc. 2 e doc. 3 ex adverso per originalità provenienza e contenuto perché' redatti pro domo sua (dall'attore) e mai visti e né conosciuti prima d'ora (alla raccomandata pec ad m.s. del 12.08.2021 non vi era infatti alcun allegato, (l'allegato 2 reca infatti la data di emissione 7/09/2021 e l'allegato 3 non contiene, guarda caso, alcuna data di emissione). In via principale -respingere la domanda di risoluzione contrattuale ed ogni correlata domanda risarcitoria in quanto carente dei presupposti fattuali e giuridici per farvi luogo. -respingere la domanda di risoluzione contrattuale per non avere proceduto parte attrice nei confronti del venditore in osservanza dei dettami previsti dal codice del consumo all'art. 130. -respingere la domanda di risoluzione contrattuale in quanto nessuna garanzia legale di conformità è dovuta in applicazione del codice del consumo art. 128, su di un veicolo usato da 7 anni e con 330 mila km di percorrenza. -respingere quindi ogni conseguenziale richiesta di risarcimento del danno. -con vittoria di spese legali ed onorari di causa, oltre 15% del forfettario ed oneri fiscali"
***
Con atto ritualmente notificato, ha citato in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 la declaratoria della risoluzione del contratto di compravendita del 30/07/2021, della Bmw modello 330D XDrive targata ES186SB al prezzo di € 12.000,00 consegnata il successivo 4 agosto 2021; la condanna della convenuta a rimborsare l'importo di euro 5.250,00 oltre interessi ed a restituire l'automobile data in permuta con reintestazione a carico della stessa
[...]
in via alternativa gradata, in caso di non restituzione del veicolo permutato, a CP_1 corrispondere il corrispettivo di euro € 6.750,00, oltre ad euro 3000,00 per i danni subiti o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi al saldo e rivalutazione monetaria. Con comparsa si è costituita parte convenuta instando per il rigetto della domanda per non avere Controparte_1
pagina 2 di 6 il sig. allegato la sussistenza del vizio lamentato;
ha disconosciuto i docc 2 e 3 allegati alla Pt_1 citazione perché generici e formati dall'attore successivamente all'introduzione della causa.
Istruita con le produzioni documentali e con la prova orale articolata dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dapprima all'udienza del 10.10.2024; successivamente, rimessa sul ruolo e rinviata a giugno 2026 per la precisazione delle conclusioni è stata assegnata a questo giudicante che con decreto del 14.07.2025 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al
10.09.2025 e l'ha trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti concedendo termini per il deposito di memorie conclusionali depositate solo da parte attrice.
***
Il caso in esame riguarda l'acquisto in data 03.07.2017 da parte attrice di un bene usato, nella specie una autovettura vettura Bmw modello 330D XDrive targato ES186SB al prezzo di €
12.000,00. L'importo veniva corrisposto in parte mediante permuta da parte del sig della Pt_1 propria autovettura Bmw modello 320 targato ET352VX e in parte mediante pagamento dell'importo residuo di euro 5.250,00.
Trattandosi di un contratto intercorso tra una società, la concessionaria ed un privato, trovano applicazione le norme che disciplinano la vendita al consumo di bene usato al consumatore tra le quali l'art. 129, 1° comma T.U., ai sensi del quale “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” e ciò anche nei casi di“(…) vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128, 3° comma, TU Consumo); la conformità è determinata in relazione alle seguenti condizioni, che se mancanti rendono il bene 'difettoso': a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore anche per fatti concludenti.
Il successivo art. 130, afferma che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, pagina 3 di 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi settimo, ottavo e nono”. L'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (art. 132, 3° comma, TU: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”).
Di conseguenza, il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione, assumendo rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto. Ciò posto, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate ma non anche la causa o l'imputabilità, il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass.
13695/07 - Corte di Giustizia UE ,4 giugno 2015 resa nella causa C-497/13). In mancanza di tale prova, si presume che il difetto sussisteva prima che l'auto fosse venduta.
***
L'attore, sul quale gravava l'onere di fornire la prova dei vizi e della tempestiva denuncia, l'ha assolto.
Ne costituiscono prova: l'acquisto in data 30 luglio della vettura Bmw modello 330D XDrive targato ES186SB al prezzo di € 12.000,00 dalla il blocco del veicolo in Controparte_1 data 5 agosto 2025 (il giorno dopo l'acquisto), per causa a sé non imputabile;
la denuncia dei vizi in data 12 agosto 2021 rimasta senza riscontro;
le risultanze della ctu e della prova per testi.
Quanto a quest'ultima, il teste , ha confermato di essere stato contattato dal Testimone_1 sig. e di essere intervenuto sul luogo del sinistro;
ha confermato di aver consigliato Pt_1 all'attore di far intervenire un carro attrezzi per il ricovero dell'automezzo in officina data la gravità del guasto;
di aver successivamente appurato trattavasi della rottura dell'albero motore.
La C.T.U. ha confermato la diagnosi del e, unitamente ai ctp che ne hanno condiviso Tes_1 gli assunti, ha verificato che “un supporto di banco dell'albero motore fosse danneggiato in modo molto grave, rendendo di fatto il veicolo inutilizzabile.” (pag. 4 della relazione) e, che “che il guasto lamentato da parte attrice sia presente, ed in particolare (…) si può affermare che il motore sia affetto da un guasto molto grave che coinvolge l'albero motore e che rende la riparazione del motore, per le caratteristiche del guasto, antieconomica…”: ( pagg. 6 e 7). Il ctu ha individuato anche le cause che hanno determinato il guasto nel grippaggio del motore pagina 4 di 6 specificando che: “Il grippaggio avviene solitamente se per una qualche ragione viene a mancare il corretto afflusso di olio, per esempio perché si ostruisce il condotto che lo porta alla bronzina, o perché si interpone un corpo estraneo tra albero e bronzina. In entrambi i casi la causa è solitamente l'accumulo di sedimenti nei condotti olio che poi si distaccano e provocano la rottura improvvisa. Si tratta di fenomeni di difficile ricostruzione ex post (se ne vede solo
l'effetto), solitamente legati a lunghe percorrenze o nel caso di motori giovani, di manutenzione approssimativa. Comunque, è stato condiviso, anche in questo caso pacificamente, che il guasto in senso stretto, ovvero il grippaggio, è avvenuto immediatamente prima dell'arresto del veicolo
(quindi secondi, forse minuti), ma per avvenire.” (pag. 7 e 8 della relazione peritale), confermando, dunque, l'esistenza, la gravità e le cause del vizio denunciato e il relativo riconoscimento da parte dei c.t.p..
Stando ai principi che governano la materia, il venditore ha offerto la prova posta a suo carico;
al contrario, parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria. Si rileva che prima dell'introduzione della presente controversia, la non ha fornito o si è offerta Controparte_1 di fornire soluzioni alternative e non ha riscontrato neppure le lettere del legale di parte attrice.
In presenza dei vizi l'art. 1493 c.c. e 130 Cod. Cons. offre al compratore un duplice canale di tutela: potrà scegliere, infatti, tra risoluzione del contratto (c.d. actio redhibitoria) e una proporzionale riduzione del prezzo (c.d. actio aestimatoria), fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (Cass. n.
13593 del 21/07/2004; n. 18125 del 26/07/2013). Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza sua colpa, averne conoscenza (prova liberatoria).
L'istruttoria svolta ha consentito di concludere nel senso dell'accoglimento della domanda dell'attore di risoluzione del contratto, sia ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., che dell'art. 130 codice del consumo, atteso che è stata raggiunta la piena prova dell'esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose lamentate e della antieconomicità della riparazione del guasto quantificata dal ctu in euro 5.300,00 oltre iva.
Alla risoluzione del contratto seguono gli effetti restitutori: parte convenuta Controparte_1 dovrà restituire al sig. , oltre alla somma da questi versata di € 5.250,00 più interessi Parte_1 dalla domanda al saldo, la vettura dal medesimo offerta in permuta, Bmw modello 320 targato
ET352VX, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta - con spese di reintestazione a suo pagina 5 di 6 carico -, o, qualora tale ultima restituzione fosse divenuta impossibile, il corrispettivo valutato di euro € 6.750,00, a parte attrice. Inoltre, dovrà risarcire i danni limitatamente ai costi di deposito e di noleggio di cui alle fatture, docc 2 e 3 cit., per un totale di euro 1234,64, non avendo l'attore allegato altre spese. dovrà mettere a disposizione della l'autovettura Pt_1 Controparte_1 compravenduta che la ritirerà a propria cura e spese.
Quanto alle spese di lite, non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione, seguono la soccombenza, vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in Controparte_1 euro 5.077,00 (scaglione da 5.201,00 a 26.000, 00 ai medi) oltre IVA, CPA rimborso forfettario e spese per contributo unificato. Sono poste definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari e spese di ctu come liquidate in decreto del 27.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda si parte attrice e dichiara la risoluzione del contratto del Parte_1
30.07.2021 e, per l'effetto:
Condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di € 5.250,00 Controparte_1 con interessi dalla domanda al saldo oltre alla vettura ricevuta in permuta, Bmw modello 320 targato ET352VX, - con spese di reintestazione a carico – o, in mancanza, il suo corrispettivo di euro € 6.750,00; condanna parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro CP_1
1234,64.
Condanna parte convenuta alle spese legali e di CTU liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia il 10/12/2025
Il giudice
ZA CC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ZA CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10432/2021 promossa da:
(C.F. ) con avv. Paolo Macchion Parte_1 C.F._1 ATTORE/I contro con sede a Torino in C.so Potenza n. 7/9, (P. IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 avv. Margherita Casolaro CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “In via principale e nel merito: dichiarare risolto per fatto e colpa della società
[...] il contratto inter partes relativo all'acquisto del veicolo marca Bmw modello Controparte_1
330D XDrive targato ES186SB e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino in C.so Potenza n. 7/9, P.
IVA , alla restituzione in favore del sig. della somma di € 5.250,00, P.IVA_1 Parte_1 oltre interessi ex art. dal 4 agosto 2021 al saldo effettivo, oltre alla restituzione in favore dell'attore del veicolo consegnato in permuta marca Bmw modello 320 targato ET352VX, con addebito delle spese di reintestazione del mezzo a carico della società convenuta, con la condanna della al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, o Controparte_1 nella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo affettivo. Spese di giudizio integralmente rifuse. IN
VIA ALTERNATIVA GRADATA: nella denegata ipotesi in cui la società convenuta non fosse più nella disponibilità del veicolo marca Bmw modello 320 targato ET352VX consegnatole in permuta, dichiarare risolto per fatto e colpa della società il contratto inter Controparte_1 partes relativo all'acquisto del veicolo marca Bmw modello 330D XDrive targato ES186SB e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore, con sede a Torino in C.so Potenza n. 7/9, P. IVA , alla P.IVA_1 restituzione in favore del sig. della somma di € 5.250,00, oltre interessi dal 4 agosto Parte_1
2021 al saldo effettivo, oltre alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 6.750,00 pari al valore del veicolo consegnato in permuta, con la condanna della al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00, o nella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spese di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione e produzione si chiede, sin da ora, la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art.
183 VI comma c.p.c. Si producono i seguenti documenti: 1) contratto di vendita;
2-3) copie fatture;
4) lettera/diffida via pec Avv. Macchion”
Parte convenuta: “In via istruttoria -si contesta sin d'ora il doc. 2 e doc. 3 ex adverso per originalità provenienza e contenuto perché' redatti pro domo sua (dall'attore) e mai visti e né conosciuti prima d'ora (alla raccomandata pec ad m.s. del 12.08.2021 non vi era infatti alcun allegato, (l'allegato 2 reca infatti la data di emissione 7/09/2021 e l'allegato 3 non contiene, guarda caso, alcuna data di emissione). In via principale -respingere la domanda di risoluzione contrattuale ed ogni correlata domanda risarcitoria in quanto carente dei presupposti fattuali e giuridici per farvi luogo. -respingere la domanda di risoluzione contrattuale per non avere proceduto parte attrice nei confronti del venditore in osservanza dei dettami previsti dal codice del consumo all'art. 130. -respingere la domanda di risoluzione contrattuale in quanto nessuna garanzia legale di conformità è dovuta in applicazione del codice del consumo art. 128, su di un veicolo usato da 7 anni e con 330 mila km di percorrenza. -respingere quindi ogni conseguenziale richiesta di risarcimento del danno. -con vittoria di spese legali ed onorari di causa, oltre 15% del forfettario ed oneri fiscali"
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Con atto ritualmente notificato, ha citato in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 la declaratoria della risoluzione del contratto di compravendita del 30/07/2021, della Bmw modello 330D XDrive targata ES186SB al prezzo di € 12.000,00 consegnata il successivo 4 agosto 2021; la condanna della convenuta a rimborsare l'importo di euro 5.250,00 oltre interessi ed a restituire l'automobile data in permuta con reintestazione a carico della stessa
[...]
in via alternativa gradata, in caso di non restituzione del veicolo permutato, a CP_1 corrispondere il corrispettivo di euro € 6.750,00, oltre ad euro 3000,00 per i danni subiti o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi al saldo e rivalutazione monetaria. Con comparsa si è costituita parte convenuta instando per il rigetto della domanda per non avere Controparte_1
pagina 2 di 6 il sig. allegato la sussistenza del vizio lamentato;
ha disconosciuto i docc 2 e 3 allegati alla Pt_1 citazione perché generici e formati dall'attore successivamente all'introduzione della causa.
Istruita con le produzioni documentali e con la prova orale articolata dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dapprima all'udienza del 10.10.2024; successivamente, rimessa sul ruolo e rinviata a giugno 2026 per la precisazione delle conclusioni è stata assegnata a questo giudicante che con decreto del 14.07.2025 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al
10.09.2025 e l'ha trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti concedendo termini per il deposito di memorie conclusionali depositate solo da parte attrice.
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Il caso in esame riguarda l'acquisto in data 03.07.2017 da parte attrice di un bene usato, nella specie una autovettura vettura Bmw modello 330D XDrive targato ES186SB al prezzo di €
12.000,00. L'importo veniva corrisposto in parte mediante permuta da parte del sig della Pt_1 propria autovettura Bmw modello 320 targato ET352VX e in parte mediante pagamento dell'importo residuo di euro 5.250,00.
Trattandosi di un contratto intercorso tra una società, la concessionaria ed un privato, trovano applicazione le norme che disciplinano la vendita al consumo di bene usato al consumatore tra le quali l'art. 129, 1° comma T.U., ai sensi del quale “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” e ciò anche nei casi di“(…) vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa” (art. 128, 3° comma, TU Consumo); la conformità è determinata in relazione alle seguenti condizioni, che se mancanti rendono il bene 'difettoso': a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore anche per fatti concludenti.
Il successivo art. 130, afferma che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, pagina 3 di 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi settimo, ottavo e nono”. L'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (art. 132, 3° comma, TU: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”).
Di conseguenza, il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione, assumendo rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto. Ciò posto, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate ma non anche la causa o l'imputabilità, il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass.
13695/07 - Corte di Giustizia UE ,4 giugno 2015 resa nella causa C-497/13). In mancanza di tale prova, si presume che il difetto sussisteva prima che l'auto fosse venduta.
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L'attore, sul quale gravava l'onere di fornire la prova dei vizi e della tempestiva denuncia, l'ha assolto.
Ne costituiscono prova: l'acquisto in data 30 luglio della vettura Bmw modello 330D XDrive targato ES186SB al prezzo di € 12.000,00 dalla il blocco del veicolo in Controparte_1 data 5 agosto 2025 (il giorno dopo l'acquisto), per causa a sé non imputabile;
la denuncia dei vizi in data 12 agosto 2021 rimasta senza riscontro;
le risultanze della ctu e della prova per testi.
Quanto a quest'ultima, il teste , ha confermato di essere stato contattato dal Testimone_1 sig. e di essere intervenuto sul luogo del sinistro;
ha confermato di aver consigliato Pt_1 all'attore di far intervenire un carro attrezzi per il ricovero dell'automezzo in officina data la gravità del guasto;
di aver successivamente appurato trattavasi della rottura dell'albero motore.
La C.T.U. ha confermato la diagnosi del e, unitamente ai ctp che ne hanno condiviso Tes_1 gli assunti, ha verificato che “un supporto di banco dell'albero motore fosse danneggiato in modo molto grave, rendendo di fatto il veicolo inutilizzabile.” (pag. 4 della relazione) e, che “che il guasto lamentato da parte attrice sia presente, ed in particolare (…) si può affermare che il motore sia affetto da un guasto molto grave che coinvolge l'albero motore e che rende la riparazione del motore, per le caratteristiche del guasto, antieconomica…”: ( pagg. 6 e 7). Il ctu ha individuato anche le cause che hanno determinato il guasto nel grippaggio del motore pagina 4 di 6 specificando che: “Il grippaggio avviene solitamente se per una qualche ragione viene a mancare il corretto afflusso di olio, per esempio perché si ostruisce il condotto che lo porta alla bronzina, o perché si interpone un corpo estraneo tra albero e bronzina. In entrambi i casi la causa è solitamente l'accumulo di sedimenti nei condotti olio che poi si distaccano e provocano la rottura improvvisa. Si tratta di fenomeni di difficile ricostruzione ex post (se ne vede solo
l'effetto), solitamente legati a lunghe percorrenze o nel caso di motori giovani, di manutenzione approssimativa. Comunque, è stato condiviso, anche in questo caso pacificamente, che il guasto in senso stretto, ovvero il grippaggio, è avvenuto immediatamente prima dell'arresto del veicolo
(quindi secondi, forse minuti), ma per avvenire.” (pag. 7 e 8 della relazione peritale), confermando, dunque, l'esistenza, la gravità e le cause del vizio denunciato e il relativo riconoscimento da parte dei c.t.p..
Stando ai principi che governano la materia, il venditore ha offerto la prova posta a suo carico;
al contrario, parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria. Si rileva che prima dell'introduzione della presente controversia, la non ha fornito o si è offerta Controparte_1 di fornire soluzioni alternative e non ha riscontrato neppure le lettere del legale di parte attrice.
In presenza dei vizi l'art. 1493 c.c. e 130 Cod. Cons. offre al compratore un duplice canale di tutela: potrà scegliere, infatti, tra risoluzione del contratto (c.d. actio redhibitoria) e una proporzionale riduzione del prezzo (c.d. actio aestimatoria), fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (Cass. n.
13593 del 21/07/2004; n. 18125 del 26/07/2013). Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza sua colpa, averne conoscenza (prova liberatoria).
L'istruttoria svolta ha consentito di concludere nel senso dell'accoglimento della domanda dell'attore di risoluzione del contratto, sia ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., che dell'art. 130 codice del consumo, atteso che è stata raggiunta la piena prova dell'esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose lamentate e della antieconomicità della riparazione del guasto quantificata dal ctu in euro 5.300,00 oltre iva.
Alla risoluzione del contratto seguono gli effetti restitutori: parte convenuta Controparte_1 dovrà restituire al sig. , oltre alla somma da questi versata di € 5.250,00 più interessi Parte_1 dalla domanda al saldo, la vettura dal medesimo offerta in permuta, Bmw modello 320 targato
ET352VX, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta - con spese di reintestazione a suo pagina 5 di 6 carico -, o, qualora tale ultima restituzione fosse divenuta impossibile, il corrispettivo valutato di euro € 6.750,00, a parte attrice. Inoltre, dovrà risarcire i danni limitatamente ai costi di deposito e di noleggio di cui alle fatture, docc 2 e 3 cit., per un totale di euro 1234,64, non avendo l'attore allegato altre spese. dovrà mettere a disposizione della l'autovettura Pt_1 Controparte_1 compravenduta che la ritirerà a propria cura e spese.
Quanto alle spese di lite, non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione, seguono la soccombenza, vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in Controparte_1 euro 5.077,00 (scaglione da 5.201,00 a 26.000, 00 ai medi) oltre IVA, CPA rimborso forfettario e spese per contributo unificato. Sono poste definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari e spese di ctu come liquidate in decreto del 27.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda si parte attrice e dichiara la risoluzione del contratto del Parte_1
30.07.2021 e, per l'effetto:
Condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di € 5.250,00 Controparte_1 con interessi dalla domanda al saldo oltre alla vettura ricevuta in permuta, Bmw modello 320 targato ET352VX, - con spese di reintestazione a carico – o, in mancanza, il suo corrispettivo di euro € 6.750,00; condanna parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro CP_1
1234,64.
Condanna parte convenuta alle spese legali e di CTU liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia il 10/12/2025
Il giudice
ZA CC
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