Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina G.O.P. Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 25.9.2024
da
Parte 1 _(C.F. C.F. 1 ), nata il [...]
a Monticelli d'Ongina (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
Demis Terzoni, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
_(C.F. C.F. 2 ), nato il Controparte_1 11.6.1971 a LA d'AR (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Demis Terzoni, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
-· INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 25.9.2024, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
"1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza, con obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore Per 1 è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno di volta in volta assunte dal genitore con cui la figlia si troverà nel momento del bisogno con residenza anagrafica presso la madre e con collocazione prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La casa famigliare, sita in LA d'AR, via Kennedy n. 2
via cappuccini n. 1, di proprietà esclusiva della signora Pt 1
attualmente abitata dal sig. Controparte 1 è assegnata alla
[...]
Parte 1 la quale ivi si trasferirà unitamente alla figlia sig.ra
Controparte 1 si impegna a rilasciare l'immobile in Per 1 il sig.
questione entro il termine del 28 febbraio 2025.
4.- Previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della figlia, il padre terrà con sé Per 1 con la massima flessibilità e comunque almeno due pomeriggi ogni settimana e il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera, in via alternata con la madre. Le festività religiose, nazionali e locali nonché il compleanno di Per 1 verranno trascorsi, salvo differente accordo, in via alternata tra i genitori.
5. Quale contributo al mantenimento di Per 1 il signor CP_1
verserà alla signora Pt 1 tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 05 di ogni mese, la complessiva somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal deposito del presente ricorso.
6. Le parti, conformemente alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense, si danno reciprocamente atto di quanto segue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: "vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera, autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema,
feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio)”. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è
richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori."
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e
festeggiamenti dedicati ai figli.
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il
rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e 7. L'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' CP_2, verrà percepito direttamente dalla signora Pt 1 cui
spetterà per intero;
il sig. CP 1 si impegna a consegnare tutti i documenti ed a sottoscrivere la documentazione che venisse richiesta al fine di presentare la domanda all' CP_2
8. I coniugi acconsentono ora per allora al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio loro e della figlia minorenne.
9. Fatta eccezione per quanto qui convenuto, le parti si dichiarano economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e dichiarano
reciprocamente di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra.❝
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. inCon successive note scritte depositate telematicamente sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett. B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte 1 e matrimonio 'Controparte_1
celebrato in data 2.9.2006 in LA d'AR (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 10, parte II, serie A, anno 2006 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LA
d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n. 1238 e successive modifiche.
Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 15.4.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti