Articolo 8 della Legge 3 agosto 2004, n. 206
Articolo 7Articolo 9
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26 agosto 2004
Art. 8. 1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
Entrata in vigore il 26 agosto 2004
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