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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 40400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40400 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 40400 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 03/10/2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato IR CA responsabile dei reati di cui agli artt. 615 ter, 61, n.2, 595, terzo comma, 61 n.2, 612, secondo comma, e 81 cpv., cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere in ordine ai predetti reati perché estinti per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Premette la difesa che la Corte territoriale avrebbe dovuto - malgrado l'intervenuta prescrizione dei reati e in ossequio al principio posto da Sez. U Tettamantí - esaminare compiutamente i motivi d'appello e assolvere l'imputato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Tanto puntualizzato, col primo motivo il ricorrente si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di replicare alle censure che insistevano sul travisamento di prova, con riferimento alle dichiarazioni rese da AS LO, ON IG e NU CI. Sulla sola base di tali dichiarazioni, i giudici di merito hanno illogicamente ricondotto la paternità delle espressioni incriminate all'imputato, nonostante il fatto che la polizia postale non avesse potuto indentificare l'hacker che, introducendosi abusivamente nel sistema informatico, aveva aggiunto al testo di un articolo, pubblicato sulla testata giornalistica on line www.primonumero.it , espressioni diffamatorie nei confronti NU CI (direttrice dell'emittente locale SE e AS LO (amministratore della testata on line, sopra citata). Ricorda la difesa che, dopo la pubblicazione delle espressioni diffamatorie, un blog ("ilmolisecheresiste.org ") - di cui sono rimasti ignoti gli autori - aveva rivendicato la paternità dell'azione di hackeraggio. Le parti civili hanno dichiarato che l'autore di tale blog sarebbe l'imputato. Ebbene, l'errore della Corte distrettuale è stato quello di far conseguire a tali dichiarazioni delle parti civili la responsabilità dell'odierno ricorrente, malgrado il teste di p.g. abbia smentito la riconducibilità del blog al CA. Né si è adeguatamente considerato il fatto che il paese di Venafro conta più di 10.000 residenti serviti soltanto da tre celle telefoniche, ciò che inficia la solidità dell'indizio valorizzato dai giudici di merito. 1 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione e travisamento di prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di AS LO, ON IG e NU CI. Le informazioni sul presunto autore dell'hackeraggio erano fonte di conoscenza indiretta, avendole 1) il LO apprese dalla lettura del fascicolo del dibattimento 2) la IG, da voci correnti nell'ambito giornalistico 3) quanto alle dichiarazioni della CI, secondo la quale l'identificazione dell'hacker con il CA sarebbe stata effettuata dalla polizia postale, esse non trovano riscontro alcuno nella deposizione della p.g. (Corcacchione), che dichiarava di non aver potuto identificare l'hacker. Ne deriva travisamento della prova, cd. per invenzione. Illogicamente valorizzata, inoltre, è stata la prova documentale prodotta dalla parte civile AS (una chat nel corso della quale l'imputato si sarebbe tradito, svelando la propria identità di hacker). Infine, la sentenza gravata è illogica nella parte in cui valorizza la mancata denuncia, da parte del ricorrente, sia pure contro ignoti, per la sostituzione della sua persona ad opera di altri. È infatti evidente che l'imputato non avrebbe potuto sporgere denuncia per "sostituzione di persona" posto che nessuno si era impossessato di un suo profilo social. La giurisprudenza citata dalla Corte d'appello è inconferente, dato che è riferita a casi vertenti sull'utilizzo illegittimo di profili social da parte di ignoti. Nel caso di specie, invece, gli accessi abusivi non sono stati effettuati attraverso profili social riconducibili a CA. 2.2 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge processuale per avere la Corte d'appello ricondotto all'imputato la paternità del blog sopra citato, alla stregua di fatto notorio, anziché quale voce corrente, e per averlo utilizzato erroneamente quale prova ai fini della decisione, con conseguente lesione del disposto di cui agli artt. 191, comma 1 e 194, comma 3, del codice di rito. 3. Sono pervenute a) le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso, b) le conclusioni nell'interesse della parte civile, NU CI, e nota spese, nonché memoria di replica, in senso adesivo rispetto alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi - congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi - sono manifestamente infondati, nonché aspecifici. 2 (6 2.1 Muovendo dalla mancanza di specificità dei motivi in esame, si osserva che il ricorrente omette il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708 - 01), nella parte in cui la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e affatto scevre dai dedotti vizi, ha evidenziato che, dal narrato della persona offesa CI, supportato da puntuale allegazione documentale, risultava come l'imputato, nel reagire a una provocazione lanciata telematicannente dalla esasperata vittima, si fosse tradito utilizzando un profilo recante il proprio nome e cognome, anziché un account a sé non riconducibile. A tal proposito, la censura di illogicità della motivazione è generica, di tenore meramente oppositivo e priva di valide argomentazioni idonee a contrastare l'impianto logico della motivazione. Ove si consideri, inoltre, che la decisione impugnata è motivata con criteri omogenei rispetto alla sentenza di primo grado (sicché, dato l'apparato logico uniforme delle decisioni di primo e secondo grado, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), deve rimarcarsi la logicità di quanto notato dal giudice di primo grado circa l'immediato cessare delle pubblicazioni anonime nel momento in cui veniva presentata la querela;
notazione, con cui l'allora appellante si confrontava in termini generici, limitandosi ad asserire che la circostanza evidenziata dal Tribunale fosse neutra. Dal momento che il ricorrente si duole, a più riprese, di vizio di motivazione per mancata replica della Corte d'appello alle doglianze sollevate, è opportuno ribadire il principio secondo cui l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). I motivi sono, inoltre, manifestamente infondati, perché reiterativi di censure - attinenti, tutte, al merito - già disattese con argomenti logicamente coerenti, oltre che fondati, dal punto di vista più strettamente giuridico, su orientamenti giurisprudenziali correttamente indicati dalla Corte d'appello. Reiterativa è, invero, la doglianza relativa alla mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei post: come chiarito in motivazione, l'eccezione difensiva si pone in palese contrasto con quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito del carattere non necessario dell'accertamento tecnico relativo alla titolarità dell'indirizzo IP, da cui risultano spediti i messaggi offensivi, in presenza di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati 3 indiziari, che riconducano i messaggi diffamatori all'imputato (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077 - 01). Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente individuata e applicata al caso di specie dai giudici di merito, in tema di diffamazione a mezzo internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente;
l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti;
il rapporto tra le parti;
l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la pubblicazione dei "post" incriminati» (Sez. 5, n. 25037 del 17/03/2023, Melis, Rv. 284879 - 01, ex multis). Da un punto di vista più generale, si osserva che la gravata sentenza ha esaurientemente illustrato il percorso logico che ha portato ad attribuire all'imputato la paternità dei post diffamatori, sulla base della convergenza di plurimi e precisi dati indiziari, che il razionale apprezzamento dei giudici di merito ha fatto confluire verso un quadro probatorio. Quest'ultimo, complessivamente considerato, è risultato univocamente sintomatico della responsabilità dell'imputato. Le critiche del ricorrente collidono con il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori, attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Infine, va disatteso il denunciato vizio di travisamento, avendo entrambi i giudici di merito valutato le dichiarazioni dell'operatore di p.g. (relative sia alla cella telefonica agganciata dalla scheda Sim dell'imputato sia ai problemi di identificazione dell'hacker). A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento (cfr., ex plur., Sez. 4, n. 19710 del 3.2.2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una cd. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. 4 (15 2.2 Alla luce di quanto fin qui puntualizzato deve disattendersi la premessa stessa del ricorso, avendo la Corte di appello operato buon governo del principio secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01; in seguito, tra le altre, v. Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01: «la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»). 3. Il terzo motivo è infondato. A prescindere dal fatto che la questione dedotta verte su una questione (l'essere, cioè, il blog "ilnnolisecheresiste.org " riconducibile o meno all'imputato) che, per come posta, appare versata in fatto e, come tale, non è esaminabile da questa Corte, si osserva che la decisione di condanna, doppiamente conforme, è stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, per il principio secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto), oltre che su una serie di elementi che, sebbene non costituenti prova certa, hanno però 'assunto valore fortemente indiziario, secondo i canoni valutativi già indicati (v. supra, sub 2). Ed è, appunto, sulla base del narrato della persona offesa CI, giornalista, che i giudici di merito hanno ritenuto essere quel blog "notoriamente" ricondotto all'imputato "nell'ambiente giornalistico". Anche a voler seguire la difesa nel ritenere che l'elemento valorizzato dalla Corte d'appello dovesse considerarsi quale voce corrente, anziché come fatto notorio, e che l'ambiente giornalistico non corrisponda a una cerchia determinata di persone (v. Sez. 6, n. 31721 del 10/06/2008, Cometto, Rv. 240985 - 01, secondo cui secondo cui il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, 5 t ) Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il consigliere estensore Il presidente cod. proc. pen., non è applicabile nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone), resta il fatto che, come già ricordato, il giudizio di condanna verte non già sul passaggio della motivazione relativo al "fatto notorio" in questione, bensì su una pluralità di concordanti elementi indiziari, compiutamente ordinati in una costruzione logica e consonante, come già ricordato. Di talché, una volta espunto quel profilo dal complessivo compendio probatorio valorizzato in motivazione, le residue risultanze risultano, comunque, sufficienti a giustificare l'identico convincimento raggiunto dai giudici di merito (v. Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01, per il principio secondo cui, ove il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile, stante la tardività, ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen., della comunicazione (p.e.c. del 24 settembre) con cui sono pervenute le conclusioni nell'interesse della parte civile, con allegazione della nota spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 40400 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 03/10/2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato IR CA responsabile dei reati di cui agli artt. 615 ter, 61, n.2, 595, terzo comma, 61 n.2, 612, secondo comma, e 81 cpv., cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere in ordine ai predetti reati perché estinti per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Premette la difesa che la Corte territoriale avrebbe dovuto - malgrado l'intervenuta prescrizione dei reati e in ossequio al principio posto da Sez. U Tettamantí - esaminare compiutamente i motivi d'appello e assolvere l'imputato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Tanto puntualizzato, col primo motivo il ricorrente si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di replicare alle censure che insistevano sul travisamento di prova, con riferimento alle dichiarazioni rese da AS LO, ON IG e NU CI. Sulla sola base di tali dichiarazioni, i giudici di merito hanno illogicamente ricondotto la paternità delle espressioni incriminate all'imputato, nonostante il fatto che la polizia postale non avesse potuto indentificare l'hacker che, introducendosi abusivamente nel sistema informatico, aveva aggiunto al testo di un articolo, pubblicato sulla testata giornalistica on line www.primonumero.it , espressioni diffamatorie nei confronti NU CI (direttrice dell'emittente locale SE e AS LO (amministratore della testata on line, sopra citata). Ricorda la difesa che, dopo la pubblicazione delle espressioni diffamatorie, un blog ("ilmolisecheresiste.org ") - di cui sono rimasti ignoti gli autori - aveva rivendicato la paternità dell'azione di hackeraggio. Le parti civili hanno dichiarato che l'autore di tale blog sarebbe l'imputato. Ebbene, l'errore della Corte distrettuale è stato quello di far conseguire a tali dichiarazioni delle parti civili la responsabilità dell'odierno ricorrente, malgrado il teste di p.g. abbia smentito la riconducibilità del blog al CA. Né si è adeguatamente considerato il fatto che il paese di Venafro conta più di 10.000 residenti serviti soltanto da tre celle telefoniche, ciò che inficia la solidità dell'indizio valorizzato dai giudici di merito. 1 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione e travisamento di prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di AS LO, ON IG e NU CI. Le informazioni sul presunto autore dell'hackeraggio erano fonte di conoscenza indiretta, avendole 1) il LO apprese dalla lettura del fascicolo del dibattimento 2) la IG, da voci correnti nell'ambito giornalistico 3) quanto alle dichiarazioni della CI, secondo la quale l'identificazione dell'hacker con il CA sarebbe stata effettuata dalla polizia postale, esse non trovano riscontro alcuno nella deposizione della p.g. (Corcacchione), che dichiarava di non aver potuto identificare l'hacker. Ne deriva travisamento della prova, cd. per invenzione. Illogicamente valorizzata, inoltre, è stata la prova documentale prodotta dalla parte civile AS (una chat nel corso della quale l'imputato si sarebbe tradito, svelando la propria identità di hacker). Infine, la sentenza gravata è illogica nella parte in cui valorizza la mancata denuncia, da parte del ricorrente, sia pure contro ignoti, per la sostituzione della sua persona ad opera di altri. È infatti evidente che l'imputato non avrebbe potuto sporgere denuncia per "sostituzione di persona" posto che nessuno si era impossessato di un suo profilo social. La giurisprudenza citata dalla Corte d'appello è inconferente, dato che è riferita a casi vertenti sull'utilizzo illegittimo di profili social da parte di ignoti. Nel caso di specie, invece, gli accessi abusivi non sono stati effettuati attraverso profili social riconducibili a CA. 2.2 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge processuale per avere la Corte d'appello ricondotto all'imputato la paternità del blog sopra citato, alla stregua di fatto notorio, anziché quale voce corrente, e per averlo utilizzato erroneamente quale prova ai fini della decisione, con conseguente lesione del disposto di cui agli artt. 191, comma 1 e 194, comma 3, del codice di rito. 3. Sono pervenute a) le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso, b) le conclusioni nell'interesse della parte civile, NU CI, e nota spese, nonché memoria di replica, in senso adesivo rispetto alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi - congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi - sono manifestamente infondati, nonché aspecifici. 2 (6 2.1 Muovendo dalla mancanza di specificità dei motivi in esame, si osserva che il ricorrente omette il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708 - 01), nella parte in cui la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e affatto scevre dai dedotti vizi, ha evidenziato che, dal narrato della persona offesa CI, supportato da puntuale allegazione documentale, risultava come l'imputato, nel reagire a una provocazione lanciata telematicannente dalla esasperata vittima, si fosse tradito utilizzando un profilo recante il proprio nome e cognome, anziché un account a sé non riconducibile. A tal proposito, la censura di illogicità della motivazione è generica, di tenore meramente oppositivo e priva di valide argomentazioni idonee a contrastare l'impianto logico della motivazione. Ove si consideri, inoltre, che la decisione impugnata è motivata con criteri omogenei rispetto alla sentenza di primo grado (sicché, dato l'apparato logico uniforme delle decisioni di primo e secondo grado, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), deve rimarcarsi la logicità di quanto notato dal giudice di primo grado circa l'immediato cessare delle pubblicazioni anonime nel momento in cui veniva presentata la querela;
notazione, con cui l'allora appellante si confrontava in termini generici, limitandosi ad asserire che la circostanza evidenziata dal Tribunale fosse neutra. Dal momento che il ricorrente si duole, a più riprese, di vizio di motivazione per mancata replica della Corte d'appello alle doglianze sollevate, è opportuno ribadire il principio secondo cui l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). I motivi sono, inoltre, manifestamente infondati, perché reiterativi di censure - attinenti, tutte, al merito - già disattese con argomenti logicamente coerenti, oltre che fondati, dal punto di vista più strettamente giuridico, su orientamenti giurisprudenziali correttamente indicati dalla Corte d'appello. Reiterativa è, invero, la doglianza relativa alla mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei post: come chiarito in motivazione, l'eccezione difensiva si pone in palese contrasto con quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito del carattere non necessario dell'accertamento tecnico relativo alla titolarità dell'indirizzo IP, da cui risultano spediti i messaggi offensivi, in presenza di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati 3 indiziari, che riconducano i messaggi diffamatori all'imputato (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077 - 01). Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente individuata e applicata al caso di specie dai giudici di merito, in tema di diffamazione a mezzo internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente;
l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti;
il rapporto tra le parti;
l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la pubblicazione dei "post" incriminati» (Sez. 5, n. 25037 del 17/03/2023, Melis, Rv. 284879 - 01, ex multis). Da un punto di vista più generale, si osserva che la gravata sentenza ha esaurientemente illustrato il percorso logico che ha portato ad attribuire all'imputato la paternità dei post diffamatori, sulla base della convergenza di plurimi e precisi dati indiziari, che il razionale apprezzamento dei giudici di merito ha fatto confluire verso un quadro probatorio. Quest'ultimo, complessivamente considerato, è risultato univocamente sintomatico della responsabilità dell'imputato. Le critiche del ricorrente collidono con il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori, attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Infine, va disatteso il denunciato vizio di travisamento, avendo entrambi i giudici di merito valutato le dichiarazioni dell'operatore di p.g. (relative sia alla cella telefonica agganciata dalla scheda Sim dell'imputato sia ai problemi di identificazione dell'hacker). A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento (cfr., ex plur., Sez. 4, n. 19710 del 3.2.2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una cd. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. 4 (15 2.2 Alla luce di quanto fin qui puntualizzato deve disattendersi la premessa stessa del ricorso, avendo la Corte di appello operato buon governo del principio secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01; in seguito, tra le altre, v. Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01: «la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»). 3. Il terzo motivo è infondato. A prescindere dal fatto che la questione dedotta verte su una questione (l'essere, cioè, il blog "ilnnolisecheresiste.org " riconducibile o meno all'imputato) che, per come posta, appare versata in fatto e, come tale, non è esaminabile da questa Corte, si osserva che la decisione di condanna, doppiamente conforme, è stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, per il principio secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto), oltre che su una serie di elementi che, sebbene non costituenti prova certa, hanno però 'assunto valore fortemente indiziario, secondo i canoni valutativi già indicati (v. supra, sub 2). Ed è, appunto, sulla base del narrato della persona offesa CI, giornalista, che i giudici di merito hanno ritenuto essere quel blog "notoriamente" ricondotto all'imputato "nell'ambiente giornalistico". Anche a voler seguire la difesa nel ritenere che l'elemento valorizzato dalla Corte d'appello dovesse considerarsi quale voce corrente, anziché come fatto notorio, e che l'ambiente giornalistico non corrisponda a una cerchia determinata di persone (v. Sez. 6, n. 31721 del 10/06/2008, Cometto, Rv. 240985 - 01, secondo cui secondo cui il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, 5 t ) Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il consigliere estensore Il presidente cod. proc. pen., non è applicabile nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone), resta il fatto che, come già ricordato, il giudizio di condanna verte non già sul passaggio della motivazione relativo al "fatto notorio" in questione, bensì su una pluralità di concordanti elementi indiziari, compiutamente ordinati in una costruzione logica e consonante, come già ricordato. Di talché, una volta espunto quel profilo dal complessivo compendio probatorio valorizzato in motivazione, le residue risultanze risultano, comunque, sufficienti a giustificare l'identico convincimento raggiunto dai giudici di merito (v. Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01, per il principio secondo cui, ove il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile, stante la tardività, ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen., della comunicazione (p.e.c. del 24 settembre) con cui sono pervenute le conclusioni nell'interesse della parte civile, con allegazione della nota spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.