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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4094 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ra rtù Maria CodiceFiscale_2
e domiciliati presso lo studio del suddetto difensore, in Eboli (Sa) alla via XXIV Maggio n. 9; Opponente E Controparte_1
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Toriello, unitamente al quale elettivamente domiciliata alla via Molise, 8, in Montecorvino Pugliano (Sa), presso lo studio dell'avv. Simona Andolfi;
Opposto E
(P. IVA ), in persona dell'Amministratore unico e Controparte_2 P.IVA_2
r essa, la (C.F. , CP_3 P.IVA_3 in forza di procura speciale rep. n. 309339 rata a il 09.12.2021 al n. 20243 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Forino, ed elettivamente domiciliata con il suddetto difensore in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58; Terzo interveniente
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 11.05.2021, gli attori si opponevano ad atto di precetto del 22.04.2021, con cui veniva loro intimato il pagamento di € 42.106,46 in virtù del contratto di mutuo fondiario ex art 38 e ss. D.lgs. n. 385/93 del 20.12.2013 rep. n. 54493, racc. 21574, registrato in Salerno il 30.12.2013. Convenivano in giudizio l'istituto bancario articolando plurimi profili di doglianza relativi tanto all'an quanto al quomodo dell'esecuzione intentata. In via preliminare, lamentavano l'inidoneità del titolo stragiudiziale ad essere portato in esecuzione, essendo sprovvisto di formula esecutiva, per non essere provata da parte dell'istituto creditizio la concreta erogazione della somma mutuata, la quale non era stata resa subito disponibile in favore del mutuatario. Lamentavano, altresì, che il contratto fosse invalido in quanto privo di sottoscrizione della CP_1
Nel perimetro dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., artic censure in ordine alla nullità del contratto di mutuo fondiario per simulazione ex art 1414 c.c., assumendo che fosse stato stipulato solo al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria, nonché il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB. Rappresentavano, inoltre, l'illegittima determinazione degli interessi asseritamente maturati e l'indeterminatezza delle clausole afferenti al tasso di interesse ed al regime di finanziamento convenuto. Infine, deducevano la violazione della normativa in tema di usura, assumendo l'usurarietà dei tassi praticati. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “- Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonché previo ogni connesso e/o necessario accertamento, in virtù delle causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità del titolo carente di esecutività ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/ o l'inefficacia totale e/o parziale del precetto notificato in data 20/04/2021 al Sig. e alla Sig.ra per le motivazioni descritte in premessa dichiarandosi Parte_1 Parte_2 in ogn vute le som non dovute nella misura richiesta;
- In subordine. Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti dedotti, tenuto conto della Consulenza di Parte che si riserva di depositare”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Preliminarmente, si soffermava sulle censure afferenti alla violazione dell'art. 474 c.p.c., ribadendo la valenza esecutiva del mutuo fondiario sotteso all'azione coattiva ed allegando prova della immediata disponibilità degli importi mutuati presso l'opponente. Nel merito, esponeva che le parti non avessero affatto concluso un mutuo di scopo e che, in ogni caso, non vi era alcuna violazione di norme imperative. Con riguardo agli ulteriori profili di doglianza, eccepiva la mancata violazione della normativa antiusura ed anatocismo, soggiungendo di aver legittimamente fatto ricorso alla clausola risolutiva espressa prevista convenzionalmente dalle parti. Ancora, contestava il motivo afferente al superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB, per essere comprovato che gli immobili su cui era iscritta ipoteca avessero valore superiore rispetto all'ammontare per cui era concesso mutuo. In conclusione, domandava all'adito giudicante di “1) dichiarare l'inammissibilità della richiesta cautelare di sospensione del titolo esecutivo per carenza dei requisiti essenziali quali, il fumus bonis iuris ed il periculum in mora;
2) nel merito, rigettare tutte le domande avverse perché inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto;
3) sempre nel merito ed in via decisamente subordinata, chiede farsi salvo il contratto di mutuo fondiario del 20.12.2013, pur se stipulato in violazione dell'art. 38, co. 2 TUB, quale titolo esecutivo, mutandone e convertendone esclusivamente la natura da fondiario ad ipotecario ex art. 1424 cc. sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata, ma senza rinunciare alle precedenti eccezioni, condannare in solido gli opponenti al pagamento della somma eventualmente accertata in corso di causa;
5) in ogni caso, condannare in solido gli opponenti ex art. 96 c.p.c. nonché, e sempre in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 1.2 Si costituiva altresì la che compariva esponendo di aver Controparte_2 acquistato pro-soluto il c vantato dalla
[...] con atto Controparte_4 del 16.11.2021, in forza di un'operazione di cessione in blocco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 140 del 25-11-2021. Domandava l'estromissione della convenuta e, quanto ai motivi dell'opposizione, dichiarava di aderire alle conclusioni della parte cedente e chiedeva di essere tenuta indenne da eventuali domande risarcitorie articolare dalla parte attorea.
1.3 Il procedimento veniva istruito con consulenza tecnico-contabile e, quindi, rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18.12.2024, ove era trattenuto in decisione concedendo alle parti termini per il deposito di memorie conclusive e di note di replica, dei quali profittavano.
2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito esposte. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. Va, in apertura, osservato che il trasferimento del credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare dell'avente causa nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del dante causa, in qualità di sostituto processuale dell'avente causa, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso delle parti (Cass. n. 22424/2009). Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso ha un'incidenza specifica sullo svolgimento del processo solo se avviene mortis causa, determinando l'evento l'interruzione del processo che può proseguire solo nei confronti del successore, previa riassunzione. Diversamente avviene nell'ipotesi di successione a titolo particolare per atto inter vivos, come nel caso di cessione nel credito, in cui la vicenda successoria non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie. Nell'ipotesi specifica in cui la cessione avvenga nel corso del processo per l'esecuzione, il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o particolare. La sentenza che definisce il presente giudizio è pronunciata anche nei confronti delle parti intervenute e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., (“Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”, cfr. Cass. civ., 19/04/2023, n. 10442). 2.1 Sempre in via preliminare, l'opponente censura la legittimazione del cessionario. Il profilo di contestazione che rileva concerne la posizione di quale Controparte_2 cessionaria dell'istituto di credito, sulla scorta di operazione di occo pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 140 del 25.11.2021. Nella specifica materia che ci occupa, di rilievo risulta il disposto dell'art. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b.
–e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito"”. Sul punto è noto come la giurisprudenza anche di legittimità affronti, da tempo e con andamento altalenante, il tema della prova della esistenza della cessione ovvero della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, sul piano della legittimazione, delle necessarie azioni di recupero credito. Operando una ricognizione degli orientamenti sviluppatisi in materia, senz'altro superato risulta l'indirizzo secondo il quale, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla cessionaria, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ad integrare il presupposto dell'invocata legittimazione. Tale adempimento, di carattere pubblicitario e (comunque) sostitutivo della notificazione della cessione del debitore ceduto (tanto in risposta alla deduzione di parte di mancata comunicazione della cessione) non può però di per sé assurgere a prova del trasferimento della posizione debitoria né, fuori da certi parametri, della inclusione del credito controverso nel compenso di quelli oggetto dell'avviso, non attenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto. Il soggetto che pretenda di realizzare coattivamente il credito di cui si assuma titolare è, dunque, tenuto ad uno sforzo probatorio indubbiamente maggiore. Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, occorre tuttavia distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro, in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del 22/06/2023 n.17944). Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, appare palese l'infondatezza della doglianza. Infatti, gli opponenti non hanno sollevato una specifica contestazione in merito alla esistenza della cessione: la traslazione dell'onere della prova in capo al cessionario della vicenda, nel caso in cui -si ribadisce- della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta mancato nel caso in esame. Invero – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato dalla opposta società nei propri confronti – gli opponenti si sono sostanzialmente limitati a contestare l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 25.11.2021 a costituire prova della titolarità del credito in capo alla società interveniente. Peraltro, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso e della documentazione complessivamente depositata dalla controparte. Infatti, dal carteggio versato in atti (segnatamente GU Parte Seconda n.140 del 25.11.2021) emerge che la CP_2
(ai sensi della L.130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n.385 del 1° se
[...]
di diversi contratti di cessione un portafoglio di crediti vantati da diverse banche, tra cui la Controparte_1
[...] mento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da Finanziamento")”. È incontestato che Controparte_1
[...] tto della GU allegato si ricava che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) rendera' disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
”. Email_1 ato sito web consultabile e gli estremi identificativi forniti dall'opposta, non specificatamente contestati dalle parti opponenti, risulta oltremodo inconferente la doglianza circa l'impossibilità di individuare nell'estratto in G.U. il credito oggetto di causa, dal momento che tale indicazione era chiaramente rinvenibile collegandosi alla pagina indicata. In conclusione, la documentazione prodotta in atti risulta senza dubbio idonea a fornire ulteriore prova del negozio traslativo e della sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta. 3. Venendo al merito, primo motivo di censura sollevato dagli attori riguarda la insussistenza di un valido titolo esecutivo. In via di estrema sintesi, l'opponente denunzia la mancata creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in favore della mutuataria che costituisca legittimo equipollente della traditio, essendo detta disponibilità posticipata rispetto alla stipula del contratto di mutuo in assenza di quietanza che rivesta la forma dell'atto pubblico, con conseguente inidoneità del contratto ad assurgere a titolo esecutivo. Ritiene il Tribunale condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla parte convenuta opposta a sostegno della richiesta reiezione delle domande di controparte. Occorre qui richiamare quanto affermato sul punto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6174/2020, secondo cui "al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (v., conforme, Cass. n. 17194/2015). Ebbene, nella fattispecie in esame sembrano ricorrere le suddette condizioni, risultando l'erogazione della somma essere stata contestuale all'atto di mutuo ed inoltre la parte mutuataria dichiarava di ricevere l'importo mutato dalla Banca, rilasciando alla stessa ampia e liberatoria quietanza. Invero, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la "traditio", quale elemento costitutivo del contratto di mutuo, non si configura più soltanto come materiale e fisica consegna del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. E ciò può verificarsi allorquando il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità della somma mutuata in favore del mutuatario, in modo da determinarsi l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del ricevente, ovvero nel caso in cui, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico del mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (ex multis, Cass. nn. 2483/2001, 9074/2001). E, più specificatamente, come ancora affermato dalla Suprema Corte, "ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali" (così Cass. n. 25632/2017). La costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi ed alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25632; Trib. Roma, 16 gennaio 2019; Trib. Napoli Nord, 7 settembre 2018; Trib. Arezzo, 24 giugno 2017; Trib. Napoli, 23 marzo 2017, n. 3477; Trib. Paola, 25 gennaio 2017, n. 58; Trib. Napoli, 17 aprile 2015, n. 5681; Trib. Napoli, 18 ottobre 2013). Non manca tuttavia un orientamento contrario, secondo il quale il contratto di mutuo non può considerarsi titolo esecutivo, anche se stipulato per atto pubblico notarile, laddove sia dalle parti previsto che la somma mutuata venga depositata presso la stessa banca mutuante in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata (Trib. Lagonegro, 20 marzo 2018, n. 89; Trib. Campobasso, 25 luglio 2017; Trib. Avezzano, 18 luglio 2017; Trib. Chieti, 13 luglio 2017; Trib. Pescara, 12 giugno 2017). Invero, quest'ultimo indirizzo non merita accoglimento, giacché come si evince dall'atto pubblico versato in atti “la Parte Mutuataria chiede che tale somma, al netto di imposte e spese, venga accreditata con valuta odierna sul c.c. n. 301072 intrattenuto presso l'agenzia di Serre della Banca” e tanto risulta dal compendio documentale esibito dall'istituto bancario che ha precisato che “il contratto di conto corrente 301072, sul quale era confluita la somma mutuata, come da documentazione che si allega, era intestato all'odierno opponente sig. . Nella Parte_1 medesima documentazione che si allega (estratto del c/c 301072) è, qualora fo essario, chiaramente indicato che la somma mutuata veniva accreditata in data 20.12.13 sull'indicato conto corrente del sig. ”. Può, quindi, ritenersi come, nella fattispecie in esame, il titolo Parte_1 azionato costituisca valido titolo esecutivo. Parimenti, non coglie nel segno la doglianza afferente alla mancata sottoscrizione del contratto di mutuo da parte della anche al lume della valenza dell'atto pubblico che CP_1 fa fede fino a querela di f lativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti.
4. Proseguendo nello scrutinare i motivi di merito sollevati dall'attore, può rilevarsi come non sia neppure corroborata la prospettazione resa in ordine alla natura “simulata” del contratto di mutuo fondiario azionato, in quanto concesso al fine ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della . In particolare, la parte opponente sostiene che lo scopo precipuo del contratto de q se rivolto all'impiego delle somme erogate per il conseguimento di uno specifico risultato consistente nel saldare una situazione debitoria pregressa. Ebbene, sotto il profilo formale, non si rinviene alcun riferimento nel testo contrattuale ad un patto o clausola da cui si desuma in modo chiaro che l'erogazione era vincolata ad una specifica utilizzazione, come appunto rispondente allo scopo in concreto rilevante (cfr. in tema Cass. 25.1.2021 n. 1517, Cass. 19.10.2017 n. 24699, Cass. 20.4.2007 n. 9511), sicché la censura della parte opponente va respinta.
5. Ancora, deve procedersi a vagliare la questione concernente la nullità del mutuo fondiario, stante la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB. Al riguardo, la parte evidenzia come già all'epoca in cui veniva sottoscritto il mutuo da parte dell'istituto originario creditore, le somme concesse fossero di importo superiore al valore dei beni ipotecati. Sul tema è intervenuta di recente la pronuncia n. 33719/2022, con cui le sezioni unite hanno infatti chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha escluso, in concreto, che l'art. 38, comma 2, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Il relativo limite, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale. Pertanto, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (cfr. Cassazione civile 20/03/2023, n.7949; Cass., Sez. Un., n. 33719/2022). In doverosa applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve, dunque, escludersi che l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità, come dedotto dall'opponente, abbia inciso sulla validità del negozio di mutuo in esame, non risultando suffragata neppure tale censura. 6. Con ulteriori motivi la parte intimata si duole della determinazione degli interessi resa dalla precettante, dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali praticate, mancando una specifica e puntuale indicazione del regime finanziario adoperato. Con riguardo alla doglianza da ultimo richiamata, va rilevato che, oltre ad essere del tutto generica, risulta infondata, atteso che dall'analisi del contratto sottoscritto, emerge come siano stati puntualmente e chiaramente pattuite dalle parti le condizioni economiche ed enucleati i tassi di interessi applicati nel corso del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Segnatamente, è espressamente indicato che il mutuo veniva contratto per una sorte capitale di euro 65.000,00 e doveva restituirsi in n. 14 rate semestrali di importo pari ad euro 5.579,15, comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso nominale annuo del 5,10% fino al 31.12.2013 e con tasso di ammortamento, dal 01/01/2014 e sino al 30/06/2014, pari all'Euribor a sei mesi su base 365 rilevato per valuta 31.12.2013 con arrotondamento allo 0,10 superiore e maggiorato di 4,70 punti percentuali. Egualmente si procedeva nei semestri seguenti, con riferimento alla rilevazione del suddetto parametro per valuta 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno con applicazione sullo stesso dell'arrotondamento e dello spread indicato. Veniva poi individuato l'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo al contratto di mutuo pari al 5,748%. Infine, il tasso di mora è pari al tasso contrattuale con maggiorazione spread 1,00%. I parametri relativi alle modalità di ammortamento sono nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, richiedono la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulterà indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento. Per altro verso la doglianza è inoltre infondata ove l'attore intenda sostenere che il piano di ammortamento in concreto praticato implichi un fenomeno di capitalizzazione degli interessi. In proposito, sono dirimenti gli esiti della recente pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. Cass SU 15130/2024 del 29.05.2024, resa in esito a un rinvio pregiudiziale promosso dall'Intestato Tribunale, con la quale è stato chiarito che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Per tale via, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato” ed è pertanto giunta ad affermare come “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. In conclusione, questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto: la pretesa esposta in precetto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina recante obblighi di pubblicità ed informazione. Ancora, può osservarsi come fatto da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Padova, 07/05/2024) che, laddove sia previsto un ammortamento alla francese “Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata”. Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento anticipato quale "interesse composto", il Tribunale non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c. Ritiene il Tribunale che la violazione invocata non ricorra. L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto. Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza. Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario. Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale. Giuste le verifiche econometriche e gli approdi giurisprudenziali, l'aver pattuito una rata costante con quote di capitali decrescenti, anche in assenza di allegazione del piano di ammortamento al contratto, rende necessario l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese che per il calcolo degli interessi non usa una formula attuariale composta, mentre la usa per il calcolo del capitale residuo. Ciò, tuttavia, non produce un effetto anatocistico in quanto la quantità 1+i viene eliminata dal capitale residuo e quindi la quota di interessi non entra a far parte della nuova base imponibile ma serve per la riduzione della stessa. Pertanto, anche questa doglianza va rigettata. 7. Con riguardo, poi, alla misura dei tassi di interesse, le allegazioni dell'attore sono rimaste del tutto generiche. In base al principio sul riparto dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del 2001). Peraltro, pur volendo valutare gli esiti della disposta c.t.u. a firma del dott. , a Persona_1 seguito di qui richiamate valutazioni condivisibili in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni, si è acclarata l'assenza del superamento del tasso soglia circa il tasso di interesse individuato con riferimento agli importi indicati in precetto. Infatti, con provvedimento dell'08.3.2023, venivano articolati i quesiti rivolti al professionista, al fine di accertare la coerenza delle somme richieste in precetto rispetto al titolo ed ai pregressi pagamenti per i quali vi era prova in atti e l'eventuale usurarietà del tasso applicato, con conseguente quantificazione degli interessi leciti effettivamente dovuti. Quanto al primo quesito, è stato possibile acclarare che il tasso di interesse praticato per la pretesa creditoria sia coerente con quanto richiesto dalla parte opposta col precetto, avendo appurato il professionista, in base alla documentazione offerta dalle parti, che le somme richieste siano conformi alle voci di credito riconosciute dal titolo stesso. In particolare, è stato rilevato che il piano di ammortamento ottenuto dal consulente era del tutto analogo a quello elaborato dall'istituto di credito, come allegato al contratto di mutuo. Ed infatti, è stato chiarito che, in ipotesi di regolare andamento del rapporto di mutuo e di tasso costante pari al 5,10% per tutta la durata del prestito, i soggetti finanziati avrebbero dovuto corrispondere interessi corrispettivi pari a complessivi € 13.200,14 oltre al capitale erogato del valore nominale di € 65.000,00. In ordine, poi, alla verifica sull'eventuale sforamento del tasso soglia per i tassi – corrispettivi e moratori - in concreto praticati dalla è stato preso in considerazione, CP_1 innanzitutto, il TAEG, in modo da ricavare una sentazione completa del costo dell'operazione in contestazione. In particolare, il TAEG relativo al rapporto di finanziamento oggetto di causa è stato quantificato (tenuto conto: - del tasso nominale previsto in contratto;
- della durata del prestito;
- del costo dell'assicurazione collegata all'erogazione del credito prevista in contratto;
- del costo per spese di istruttoria) come pari al 5,677%, quale valore inferiore al tasso soglia ex L. 108/96, pari, invece, al 10,388%, come tasso vigente ratione temporis e riferito alla categoria dei mutui ipotecari. Si è rilevato, dunque, che le pattuizioni contrattuali non fossero affette usura sopravvenuta e ad esiti non difformi si è giunti considerando il tasso di mora previsto in contratto, pari al tasso contrattuale con spread 1%. Infatti, tenuto conto del tasso d'interesse alla stipula pari al 5,10%, il tasso di mora contrattuale del 6,10% è risultato anch'esso inferiore ai limiti di cui alla L. 108/96, con ciò evidenziandosi che non era riscontrato alcun fenomeno di usura sopravvenuta. Il consulente ha, quindi, proceduto a considerare il quesito afferente alla correttezza dei conteggi offerti dall'istituto di credito nell'atto di precetto opposto. In proposito, il nominato CTU ha chiarito il metodo adoperato, precisando che “si è provveduto a rielaborare il piano di ammortamento del prestito tenuto conto della variabilità di tasso prevista in contratto, ovvero delle variazioni del parametro Euribor cui era riferita l'indicizzazione del tasso;
- si è, successivamente, proceduto ad imputare i singoli pagamenti documentati alle singole rate di ammortamento come sopra determinate evidenziando – per ciascuna rata – l'eventuale differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbe dovuto essere pagato;
- si è, infine, quantificato il debito residuo del finanziamento con riferimento all'ultima data di pagamento documentata in atti, ovvero alla data del 31.12.2016”. In esito alla rielaborazione contabile effettuata si è accertato che il capitale residuo al 31.12.2016 fosse pari ad €. 39.766,19; la differenza tra le rate pagate e le rate ricalcolate pari ad €. 2.480,12, con la conseguenza che il credito complessivamente vantato dalla parte precettante al 31.12.2016 era di €. 42.246,31. Pertanto, dalle verifiche condotte, è stato possibile verificare che le condizioni economiche previste in contratto fossero tali da non determinare alcun superamento dei tassi soglia di usura ex L. 108/96, anche con riguardo al tasso di mora convenuto. Inoltre, non si è neppure reso necessario procedere ad alcuna rielaborazione contabile del rapporto finalizzata all'applicazione dei criteri di cui all'art. 1224 c.c., sicché è risultata coerente la somma precettata con quella dovuta dalla parte intimata. In ragione di quanto esposto, quindi, la pretesa esposta in precetto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina antiusura ed il motivo di doglianza rappresentato non accoglibile, sicché l'opposizione va integralmente respinta.
8. Infine, non sussistono gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cfr. Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale delle parti, la domanda ex art. 96 va rigettata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la recente emersione di nuovi orientamenti interpretativi e la mancanza, allo stato, di una univoca prassi applicativa, si ritiene equo disporne la integrale compensazione. Tra le stesse vanno include anche quelle della disposta consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da e Parte_1 [...]
; Pt_2
b) e spese di lite tra le parti. Tra le stesse si includono anche quelle di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno l'11.03.25
IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Pecoraro