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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1738 R.G. dell'anno 2018 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
(C.F. in qualità Parte_2 CodiceFiscale_1 di fideiussore, rappr vv. andato in atti, presso lo studio del quale, sito in Sirignano alla via Garibaldi n. 14, eleggono domicilio OPPONENTI E (P.I. e c.f. ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 dato in a eosdedio Litterio presso il cui studio sito in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 67, elettivamente domicilia OPPOSTO NONCHE'
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Controparte_2
e di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 12243980963, in forza di procura speciale del 11.04.2022 – Repertorio n. 1340/794 in autentica Notaio e per essa quale procuratore Persona_1 [...] codice fiscale, partita IVA Controparte_3 se di Milano n. quest'ultima in persona P.IVA_3 del suo procuratore speciale Dott. atania il 9.12.1979, a ciò CP_4 autorizzato in forza di procura speciale del 25.09.2020 n. rep. 22298/ 10843 racc. in autentica Notaio Avv. Elio Bergamo di Roma agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti n.67, presso e nello studio dell'Avv. Deosdedio Litterio che la rappresenta e difende giusta procura in atti TERZO INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti hanno interposto impugnativa avverso il decreto ingiuntivo n. 291/2018 con cui il Tribunale di Avellino ha ingiunto loro di pagare la somma di euro 81.788,80 oltre interessi e spese del monitorio in virtù del saldo a debito del contratto di conto corrente n. 153/1846 acceso presso la da Controparte_5 [...] am Controparte_6
i da quest'ultima a CP_1 Controparte_2
La predetta obbligazione è assistita da fideiussione omnibus n. 7411942 fino all'importo di € 84.000 rilasciata dal sig. in data 19.06.2006 ed Parte_2 aumentata poi fino ad € 487.000. Gli opponenti, nel proprio atto introduttivo hanno eccepito la mancanza di prova del credito azionato, l'assenza dei requisiti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto di cui all'art. 50 TUB, l'illegittimità dell'azione promossa dalla banca “disconoscendo qualsiasi cartula riferibile alla parte opponente”, la mancata preventiva escussione della debitrice principale, l'erroneo calcolo ed addebito degli interessi, delle commissioni e delle competenze nonché l'illegittimità del comportamento della banca, la quale arbitrariamente e senza alcuna disposizione da parte degli opponenti avrebbe incamerato le somme degli stessi detenute a garanzia. Hanno dunque concluso chiedendo di accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. La società costituendosi in giudizio, ha dedotto di costituirsi quale CP_1 cessionari ionato in via monitoria da Controparte_5
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per il mancato
[...] to del procedimento di mediazione obbligatoria e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e, nel merito, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo. Concessa la provvisoria esecutività del d. i., esperita la mediazione obbligatoria, e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, il quale ha ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale deferito dagli opponenti al legale rappresentante dell'opposta e la prova per testi, articolata in sede di memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c., nonché superfluo l'espletamento di C.T.U. contabile, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
2 Con comparsa di costituzione datata 06.06.2022, ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la società qualificandosi cessionaria dei crediti vantati da Controparte_2 missione dal presente procedimento e facendo CP_1 proprie le difese e le istanze già formalizzate dalla difesa della stessa. La causa infine è stata rinviata dalla Scrivente, subentrata alla trattazione del fascicolo a far data 19.04.2022, per precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.11.2024, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** Sulle preliminari eccezioni di rito In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la nullità della domanda attorea. Invero con riferimento al petitum, la società attrice ha indicato con chiarezza, tale da escludere ogni incertezza assoluta, sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda la tutela. Inoltre, l'atto introduttivo consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate. Nel corso del giudizio è stata inoltre espletata, seppure con esito negativo, la mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28/2010. È invece inammissibile, perché tardiva, l'eccezione sollevata dagli opponenti di difetto di legittimazione attiva dell''interventrice costituitasi con Controparte_2 comparsa del 6.6.2022, per mezzo della sua pr to per la prima volta articolata con comparsa conclusionale del 3.1.2025 e non anche nella prima difesa utile successiva all'intervento.
Sul petitum e sulla causa petendi Ciò chiarito, quanto alla perimetrazione del thema decidendum occorre evidenziare che la banca creditrice ha azionato in sede monitoria il credito scaturente dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. 153/1846 acceso presso la filiale di Avellino della in data 23.06.2004. Controparte_5
La predetta obbligazione è assistita da fideiussione omnibus n. 7411942 fino all'importo di € 84.000 rilasciata dal sig. in data 19.06.2006 ed Parte_2 aumentata poi fino ad euro 487.000. Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
3 Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. Ord. n. 25584/18). Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di una apertura di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso. Nel caso di specie fin dalla fase monitoria sono stati prodotti dalla ricorrente i seguenti documenti: contratto di c/c n. 153/1846, con allegate condizioni contrattuali e documento di sintesi;
estratti del c/c n. 153/1846 dall'apertura fino al passaggio a sofferenza, estratto conto corrente a scalare, estratto conto corrente a scalare chiusura, estratto conto corrente scalare chiusura, estratti integrali conto corrente n.1846; l'attestazione ex art. 50 TUB c/c n. 153/1846; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 27/04/2005; apertura linea di credito del 28/06/2005; apertura linea di credito del 19/06/2006; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 17/08/2006; apertura linea di credito del 20/09/2006; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 18/01/2008; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 01/07/2008; apertura linea di credito del 31/12/2008; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 24/06/2010; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 15/12/2010; apertura linea di credito del 17/12/2010; apertura linea di credito, con allegato documento di sintesi, del 24/03/2011; fideiussione del 19/06/2006; fideiussione del 20/09/2006; fideiussione del 29/08/2008; fideiussione del 15/12/2010; lettera raccomandata del 31/05/2016 (comunicazione escussione pegno); lettere di revoca affidamenti e costituzione in mora inviate alla debitrice ed al fideiussore. La banca ha dunque assolto al proprio onere probatorio, avendo allegato e provato la fonte del suo diritto, fin dalla fase monitoria, spettando, di converso, al debitore l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del preteso credito. Risultano, dunque, prive di pregio le censure sollevate dagli opponenti afferenti alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per mancata produzione degli estratti conto dalla data di apertura del conto sino al saldo come determinato in sede monitoria, in quanto confutate dalla copiosa
4 documentazione offerta dalla creditrice a sostegno della pretesa, oltre che sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio. Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è chiamato a stabilire non già se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente ma a verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. ex multis Cass. 16911/2006), cosicché ove il credito risulti fondato deve accogliersi la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori posti alla base del decreto ingiuntivo emesso. Oggetto del presente giudizio, dunque, non è la verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. nel contesto del precedente giudizio monitorio, bensì l'accertamento della fondatezza nel merito del credito azionato dalla banca. Del tutto generico, dunque, privo di rilievo giuridico è il paventato disconoscimento di “di qualsiasi cartula riferibile alla parte opponente” (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione), nella misura in cui gli opponenti, limitandosi ad articolare nell'atto introduttivo un un'unica frase sul punto, non hanno precisato quali sarebbero i documenti contestati, non hanno negato la paternità delle sottoscrizioni, né hanno fatto alcuna menzione delle parti del documento che si ritengono non conformi all'originale o delle diversità che, si ha ragione di ritenere, possano evincersi dall'esame dell'originale. Come noto, difatti, “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile - n.d.e. come avvenuto nella specie - con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)” (così, Cass. Sez. 2, 22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione). Deriva dunque l'inammissibilità della sollevata doglianza. La contestazione di “abnormità” degli interessi è anch'essa risultata carente sotto il profilo assertivo, non avendo gli opponenti indicato le clausole attinte da nullità, né offerto positivi elementi di riscontro: calcoli, riferimenti temporali e quantificazione del complessivo indebito così impedendo, da un lato, alla convenuta di difendersi, e dall'altro lato, al Giudice di valutare la reale esistenza di clausole nulle e/o comportamenti illegittimi della società opposta, nonché di svolgere un'indagine contabile sul rapporto negoziale dedotto in atti. Si evidenzia che parte opponente, a sostegno delle proprie doglianze, non ha fornito le necessarie allegazioni assertive e probatorie, limitandosi a formulare generiche istanze istruttorie (istanza di esibizione e c.t.u. contabile per l'accertamento dell'esatto dovuto, interpello del l. r. della convenuta e prova per testi), condivisibilmente non ammesse dal Giudice dell'epoca, incorrendo in una
5 grave carenza allegatoria, a cui certamente non può sopperire d'ufficio il Giudice, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che rivestirebbe carattere meramente esplorativo, ove ammessa. Destituita di fondamento è altresì la prospettazione attorea volta a censurare il comportamento della per “arbitrario incameramento delle somme detenute a CP_5 garanzia”. Invero, dalla entazione versata in atti emerge che: la banca aveva posto un pegno sui depositi di risparmio per meglio garantire le concessioni di credito;
con distinte comunicazioni del 31/05/2016, inviate a mezzo lettera raccomandata A.R., la banca ha comunicato alla società correntista ed al fideiussore la revoca delle linee di credito sollecitando l'immediato pagamento;
al Sig. , inoltre, in pari data, è stata inviata altra comunicazione, ricevuta il Pt_2
10/06/2016, nella quale la banca ha specificato che, nell'ipotesi di mancato soddisfo delle pretese creditorie, avrebbe proceduto all'escussione dei titoli costituiti in pegno (cfr. doc.
1.18 e 1.19 prod. Aporti), come avvenuto. Da quanto detto ne discende che l'escussione dei titoli costituiti in pegno può essere considerata sia giustificata che legittima alla stregua dei normali canoni di comportamento e di correttezza commerciale di una banca, in quanto necessitata dal perdurante inadempimento dei debitori. Quanto, infine, alla doglianza sollevata dagli opponenti, secondo cui andava escusso preventivamente il debitore principale e, solo in caso di incapienza, il fideiussore, occorre osservare che nel contratto di fideiussione non è prevista alcuna clausola in tal senso. Verso tale direzione, in particolare, milita la lettura congiunta delle clausole di cui all'art.1 (oggetto della garanzia) e art. 3 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni: “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte invia solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso”). L'inesistenza di patto espresso in deroga ai sensi dell'art. 1944 co. II c.c. consente, dunque, al creditore di agire indifferentemente verso il garante anziché verso il debitore principale (o i suoi eredi). A tale esito, peraltro, si perviene anche nella prospettiva della qualificazione giuridica del rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia, in virtù delle clausole di cui agli artt. 6, 7 e 9 dalle quali - secondo la prospettazione della creditrice - è ricavabile la volontà delle parti di dare vita ad uno schema causale differente dalla fideiussione, perché espressione di valorizzazione della posizione del creditore, attraverso la elisione della natura accessoria della garanzia (in tal senso le clausole di cui all'art. 6 che prevedono la deroga al regime delle eccezioni ex artt. 1955 e 1957 c.c. e di cui all'art. 7 con il pagamento a semplice richiesta scritta). Anche in tal caso, infatti, pure volendo ritenere abusive le dette clausole ai sensi dell'art. 33 comma 2, lett. t) codice consumo – perché si traducono in una
6 limitazione alla facoltà di opporre eccezioni – e qualificare il fideiussore quale consumatore, la conseguenza giuridica resta la validità del rapporto nella sua interezza e la disapplicazione/inefficacia delle clausole limitative ex art. 36 d. lgs. 206/2005 (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2022, n.5423). Tale elemento del regolamento di interessi, peraltro, a parere del Tribunale, non vale a connotare la garanzia prestata in termini di contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione. Il beneficio della preventiva escussione, infatti, è destinato ad operare su un diverso piano rispetto all'atteggiarsi della garanzia autonoma come si ricava, sotto un profilo sistematico, dal rilievo per cui la natura dispositiva del beneficio – cui corrisponde l'obbligo, per il creditore, di escutere preventivamente l'obbligato principale – è contemplata nello stesso schema tipico di cui agli artt. 1936 e 1944 c.c. In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Quanto alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza degli opponenti, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate, così ripartite: valori medi per le fasi di studio, introduttiva e valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia, in favore della società CP_1
e, quanto alla fase decisionale, in favore del terzo intervenuto, tenuto conto dei valori medi del d. m. vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1738/2018 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 291/2018) emesso dal Tribunale di Avellino dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite così liquidate: euro 7.015 per compensi professionali nei confronti di CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed euro 4.253 per
[...] ensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti nei confronti della società terza intervenuta.
Così deciso in data 18/02/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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