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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1983/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, nel Viale Sicilia 126, C.F._2 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Buttiglieri che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Attori opponenti
CONTRO con socio unico, P.I. n. , C.F. e Reg. Imprese di Controparte_1 P.IVA_1
Treviso n. , con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, in persona del P.IVA_2
Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa e per essa proposto da CP_2 CP_3
[...
in persona del Suo leg. rapp. p.t., con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16, P.I. n.
e C.F. n. , quale mandataria con rappresentanza, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_3 difesa dall'avv.to Salvatore Privitera , in forza di procura speciale alle liti rilasciata er atto a rogito del Notaio di Albano Laziale del 05.12.2023 (Rep. n. 5529, Persona_1
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 07.02.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
172/2022, emesso in data 20 maggio 2022 dal Tribunale di Caltanissetta su ricorso della
1 società in qualità di mandataria e dichiarato esecutivo Controparte_1 Controparte_3
ex art. 647 c.p.c. in data 19 dicembre 2022, per asserita mancata opposizione nel termine di legge.
L'ingiunzione traeva origine da un credito vantato, in via mediata, dalla società opposta per effetto di una catena di cessioni realizzate ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Controparte_1
e della L. n. 130/1999. In particolare, il credito azionato si fondava su due distinti contratti di finanziamento stipulati con la società Agos Ducato S.p.A.: il primo, consistente in una linea di credito con carta revolving n. 010395754 del 2 agosto 2005, per un importo massimo di €
4.000,00, intestato al sig. e garantito dalla sig.ra ; il Parte_1 Parte_2
secondo, rappresentato da un contratto di prestito personale n. 42520489 del 7 maggio 2010, per un importo di € 33.000,00 oltre accessori, sottoscritto dal solo Pt_1
La prima cessione del credito sarebbe intervenuta in favore della società in Controparte_4
data 15 dicembre 2014, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 20 dicembre 2014, per effetto di operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999.
Successivamente, i crediti sarebbero stati ceduti alla società in data 1° Controparte_5
agosto 2019 e, infine, alla odierna opposta con efficacia dal 5 dicembre Controparte_1
2019, come da pubblicazione in G.U. n. 141 del 30 novembre 2019. Le relative notifiche sarebbero state effettuate in data 6 febbraio 2015, 1° settembre 2019 e 22 novembre 2019.
Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, risulta notificato in data 3 giugno 2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale, con successivo invio di raccomandata informativa non ritirata, sicché la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2023 e notificata il successivo 23 ottobre, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito della procedura esecutiva n.
87/2023 R.G.E., rilevava che il credito azionato dalla procedente potesse rientrare nell'ambito applicativo della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
9479/2023. Ritenuta pertanto sussistente la possibilità di ricorrere all'opposizione tardiva, disponeva il rinvio della procedura all'udienza del 15 gennaio 2024, assegnando ai debitori termine di 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza per proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto di non aver mai ricevuto notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto, venendo a conoscenza della procedura solo in occasione del pignoramento presso terzi notificato Hanno pertanto eccepito la nullità della notifica e chiesto la revoca del decreto, contestando inoltre il credito per difetto di prova, la nullità della fideiussione, l'applicazione di interessi usurari, la mancata allegazione del contratto e la carenza di legittimazione attiva della nonché Controparte_1
2 l'invalidità della procura alle liti rilasciata da Controparte_3
Costituitasi ritualmente in giudizio, per il ministero della mandataria Controparte_1
resisteva all'opposizione, contestandone in via preliminare l'ammissibilità Controparte_3 per tardività salva l'eccezione relativa all'asserita abusività delle clausole contrattuali, nel merito, l'infondatezza.
Quanto al difetto di legittimazione attiva e processuale, la convenuta opposta ne eccepiva l'infondatezza e, comunque, l'avvenuta copertura da giudicato interno, in quanto già scrutinata e superata nella fase monitoria. Relativamente alla pretesa nullità della garanzia e alla decadenza ex art. 1957 c.c., osservava che la sig.ra aveva sottoscritto il Parte_2
contratto di apertura di credito in qualità di coobbligata in solido e non di fideiubente, con conseguente inapplicabilità della norma invocata.
In relazione alle deduzioni circa l'usurarietà dei tassi e l'erronea indicazione del TAEG, la resistente ne contestava la genericità, la carenza di decisività e la non conformità alla normativa vigente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in materia di usura originaria e trasparenza contrattuale.
Infine, in ordine all'asserita funzione solutoria dei titoli cambiari rilasciati dal sig. la Pt_1
resistente affermava che tale tesi era priva di prova e comunque inverosimile, atteso che i pagamenti parziali eseguiti non avrebbero potuto estinguere l'intera obbligazione. Precisava, inoltre, che gli importi versati erano stati regolarmente decurtati dal credito azionato, come risultava dalla discrepanza tra le somme indicate negli estratti conto prodotti e l'importo ingiunto.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dai sigg.ri e risulta Parte_1 Parte_2
ammissibile e tempestiva, e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sulla tempestività e ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Con ordinanza del 2 ottobre 2023, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito della procedura esecutiva n. 87/2023 R.G.E., ha espressamente riconosciuto agli esecutati la facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., limitatamente alla deducibile abusività delle clausole contrattuali, fissando un termine perentorio di quaranta giorni decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo, del contratto e dei relativi allegati.
La notificazione in questione, come risulta dagli atti della procedura esecutiva, è stata eseguita dalla parte opposta solo in data 27 novembre 2023. L'atto di opposizione è stato tempestivamente depositato in data 4 dicembre 2023, e dunque entro il termine perentorio stabilito con l'ordinanza giudiziale, con specifico riferimento ai profili di vessatorietà delle
3 clausole.
L'eccezione sollevata dalla parte opposta in ordine alla pretesa tardività dell'opposizione per decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 650 c.p.c., decorrente dal primo atto esecutivo, è priva di pregio. Il Giudice dell'esecuzione ha infatti espressamente modulato la disciplina applicabile, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. U., 6 aprile 2023, n. 9479), indicando modalità e termini specifici per l'esercizio dell'opposizione tardiva. Ne consegue che il termine previsto dalla norma codicistica deve ritenersi superato, in concreto, dalla diversa scansione procedurale impartita con l'ordinanza del G.E.
Del pari infondata deve ritenersi l'ulteriore eccezione d'inammissibilità delle doglianze sollevate dagli opponenti in quanto estranee al contenuto dell'ordinanza autorizzativa. Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui vengano dedotte nullità cd. “di protezione” — come nel caso di clausole contrattuali affette da vessatorietà ai sensi degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo o da nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. per applicazione di tassi usurari — il giudice è tenuto a rilevarle anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. ( Cass. civ., Sez. III, 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. civ., Sez. VI – 3, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23655; Cass. civ.,
Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24418).
Ne deriva che anche le ulteriori doglianze svolte dagli opponenti — tra cui la dedotta nullità della garanzia per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa consumeristica, nonché la contestazione dell'usurarietà dei tassi applicati — risultano ammissibili e devono essere esaminate nel merito, a prescindere dal contenuto dispositivo dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
L'opposizione solleva fondate criticità in ordine alla dimostrazione della legittimazione attiva, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, della società opposta. ha dedotto di essere subentrata nel credito per effetto di una sequenza di Controparte_1
cessioni intervenute tra società veicolo ( e, da ultimo, Controparte_4 Controparte_5
, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 Controparte_1
T.U.B. e della legge n. 130/1999, con pubblicazione degli avvisi relativi in Gazzetta
Ufficiale.
Tuttavia, parte opposta non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare in concreto che il credito azionato, originariamente vantato da Agos Ducato S.p.A. nei confronti del sig. , sia effettivamente rientrato tra quelli oggetto delle cessioni “in Parte_1 blocco”. In particolare, mancano la c.d. “scheda tecnica” identificativa del debitore ceduto e qualsiasi atto ricognitivo che attesti la riferibilità del credito per cui è causa.
4 È principio consolidato in giurisprudenza che, affinché il cessionario possa dirsi legittimato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve consentire l'individuazione del credito in modo specifico o almeno per categorie omogenee chiaramente determinate (Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2018 n. 9535 ; Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2022, n. 16676; Cass. civ., Sez. VI – 1,
30 settembre 2021 n. 26558). In difetto di tali elementi, l'onere probatorio gravante sull'opposta deve ritenersi non assolto.
Neppure la documentazione prodotta in sede monitoria e in fase di opposizione — costituita da estratti della G.U., corrispondenza unilaterale priva di prova della ricezione e contratti di cessione non individualizzanti — consente di stabilire un collegamento certo tra il credito azionato e il contratto originario sottoscritto con Agos Ducato S.p.A.
Secondo la giurisprudenza di merito (Trib. di Trani, 25 luglio 2023 n. 1210 Trib. di Palermo,
24 luglio 2023 n. 3720; Trib. di Nola 27 dicembre 2022 n. 2544; Trib. di Napoli, 19 luglio
2022 n. 7243; Trib. Caltanissetta, sent. n. 82/2025), nei casi in cui si siano susseguite più cessioni, grava sull'attuale creditore l'onere di dimostrare la tracciabilità dell'intera catena negoziale, mediante prova documentale analitica e completa. In mancanza, la legittimazione attiva deve essere esclusa.
Non assumono, infine, alcuna efficacia probatoria le certificazioni unilaterali prodotte da trattandosi di mere dichiarazioni provenienti dalla stessa parte Controparte_1 interessata, inidonee a superare l'onere della prova.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è fondata.
Ne discende la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in carenza del presupposto soggettivo dell'azione, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Risulta fondata anche l'eccezione relativa al difetto di valida rappresentanza processuale di quale asserita mandataria di Controparte_3 Controparte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla parte opposta (all. 1 e 2 fascicolo monitorio), si rileva che la procura rilasciata da alla società Controparte_1
e quella da quest'ultima conferita a risultano Controparte_6 Controparte_3 entrambe prive dei requisiti minimi di determinatezza dell'oggetto, richiesti ai fini della validità del negozio unilaterale ex artt. 1346 e 1324 c.c. Tali procure, infatti, si limitano a conferire poteri in via del tutto generica per il compimento, in nome e per conto della mandante, di attività di gestione, recupero e incasso di crediti non ulteriormente identificati, senza alcun riferimento né ai nominativi dei debitori ceduti, né ai relativi importi, né ai contratti originari da cui traggono origine i crediti stessi.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità della procura ad litem e della legittimazione processuale del soggetto che agisce in nome altrui, è necessario che la procura contenga elementi idonei a identificare con precisione i
5 rapporti giuridici cui si riferisce, quantomeno mediante indicazione dei crediti per categorie omogenee determinabili ( Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2006 n. 20415; Cass. civ., sezioni unite,
1° giugno 2021 n. 15177).
Nel caso di specie, difetta del tutto una simile specificazione.
Ne consegue che le procure in esame non consentono di accertare l'effettiva riferibilità del potere di rappresentanza al credito azionato, né rendono possibile stabilire se CP_1
abbia validamente conferito a il potere di agire in giudizio in suo nome
[...] Controparte_3
e per suo conto.
Trattandosi di vizio afferente alla legittimazione processuale, la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU., sent. 16.02.2016, n. 2951), poiché attinente alla capacità di stare in giudizio tramite rappresentanza.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi accertato che ha agito in giudizio Controparte_3
senza valida investitura rappresentativa, con conseguente nullità del ricorso monitorio per difetto di legittimazione processuale attiva della mandataria e, in via derivata, della società
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Considerata la particolarità e la complessità della questione sottoposta all'esame del giudice, nonché la presenza di profili di incertezza giuridica che hanno reso difficoltosa la definizione delle reciproche posizioni, e ritenuto che le circostanze del caso giustifichino una decisione in tal senso, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 172/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 172/2022 per difetto di legittimazione attiva della società opposta Controparte_1
-dichiara altresì la nullità della procura conferita alla mandataria per Controparte_3 indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente difetto di valida rappresentanza processuale in capo alla stessa.
Spese compensate.
Caltanissetta, lì 17 giugno 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1983/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, nel Viale Sicilia 126, C.F._2 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Buttiglieri che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Attori opponenti
CONTRO con socio unico, P.I. n. , C.F. e Reg. Imprese di Controparte_1 P.IVA_1
Treviso n. , con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, in persona del P.IVA_2
Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa e per essa proposto da CP_2 CP_3
[...
in persona del Suo leg. rapp. p.t., con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16, P.I. n.
e C.F. n. , quale mandataria con rappresentanza, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_3 difesa dall'avv.to Salvatore Privitera , in forza di procura speciale alle liti rilasciata er atto a rogito del Notaio di Albano Laziale del 05.12.2023 (Rep. n. 5529, Persona_1
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 07.02.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
172/2022, emesso in data 20 maggio 2022 dal Tribunale di Caltanissetta su ricorso della
1 società in qualità di mandataria e dichiarato esecutivo Controparte_1 Controparte_3
ex art. 647 c.p.c. in data 19 dicembre 2022, per asserita mancata opposizione nel termine di legge.
L'ingiunzione traeva origine da un credito vantato, in via mediata, dalla società opposta per effetto di una catena di cessioni realizzate ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Controparte_1
e della L. n. 130/1999. In particolare, il credito azionato si fondava su due distinti contratti di finanziamento stipulati con la società Agos Ducato S.p.A.: il primo, consistente in una linea di credito con carta revolving n. 010395754 del 2 agosto 2005, per un importo massimo di €
4.000,00, intestato al sig. e garantito dalla sig.ra ; il Parte_1 Parte_2
secondo, rappresentato da un contratto di prestito personale n. 42520489 del 7 maggio 2010, per un importo di € 33.000,00 oltre accessori, sottoscritto dal solo Pt_1
La prima cessione del credito sarebbe intervenuta in favore della società in Controparte_4
data 15 dicembre 2014, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 20 dicembre 2014, per effetto di operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999.
Successivamente, i crediti sarebbero stati ceduti alla società in data 1° Controparte_5
agosto 2019 e, infine, alla odierna opposta con efficacia dal 5 dicembre Controparte_1
2019, come da pubblicazione in G.U. n. 141 del 30 novembre 2019. Le relative notifiche sarebbero state effettuate in data 6 febbraio 2015, 1° settembre 2019 e 22 novembre 2019.
Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, risulta notificato in data 3 giugno 2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale, con successivo invio di raccomandata informativa non ritirata, sicché la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2023 e notificata il successivo 23 ottobre, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito della procedura esecutiva n.
87/2023 R.G.E., rilevava che il credito azionato dalla procedente potesse rientrare nell'ambito applicativo della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
9479/2023. Ritenuta pertanto sussistente la possibilità di ricorrere all'opposizione tardiva, disponeva il rinvio della procedura all'udienza del 15 gennaio 2024, assegnando ai debitori termine di 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza per proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto di non aver mai ricevuto notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto, venendo a conoscenza della procedura solo in occasione del pignoramento presso terzi notificato Hanno pertanto eccepito la nullità della notifica e chiesto la revoca del decreto, contestando inoltre il credito per difetto di prova, la nullità della fideiussione, l'applicazione di interessi usurari, la mancata allegazione del contratto e la carenza di legittimazione attiva della nonché Controparte_1
2 l'invalidità della procura alle liti rilasciata da Controparte_3
Costituitasi ritualmente in giudizio, per il ministero della mandataria Controparte_1
resisteva all'opposizione, contestandone in via preliminare l'ammissibilità Controparte_3 per tardività salva l'eccezione relativa all'asserita abusività delle clausole contrattuali, nel merito, l'infondatezza.
Quanto al difetto di legittimazione attiva e processuale, la convenuta opposta ne eccepiva l'infondatezza e, comunque, l'avvenuta copertura da giudicato interno, in quanto già scrutinata e superata nella fase monitoria. Relativamente alla pretesa nullità della garanzia e alla decadenza ex art. 1957 c.c., osservava che la sig.ra aveva sottoscritto il Parte_2
contratto di apertura di credito in qualità di coobbligata in solido e non di fideiubente, con conseguente inapplicabilità della norma invocata.
In relazione alle deduzioni circa l'usurarietà dei tassi e l'erronea indicazione del TAEG, la resistente ne contestava la genericità, la carenza di decisività e la non conformità alla normativa vigente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in materia di usura originaria e trasparenza contrattuale.
Infine, in ordine all'asserita funzione solutoria dei titoli cambiari rilasciati dal sig. la Pt_1
resistente affermava che tale tesi era priva di prova e comunque inverosimile, atteso che i pagamenti parziali eseguiti non avrebbero potuto estinguere l'intera obbligazione. Precisava, inoltre, che gli importi versati erano stati regolarmente decurtati dal credito azionato, come risultava dalla discrepanza tra le somme indicate negli estratti conto prodotti e l'importo ingiunto.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dai sigg.ri e risulta Parte_1 Parte_2
ammissibile e tempestiva, e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sulla tempestività e ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Con ordinanza del 2 ottobre 2023, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito della procedura esecutiva n. 87/2023 R.G.E., ha espressamente riconosciuto agli esecutati la facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., limitatamente alla deducibile abusività delle clausole contrattuali, fissando un termine perentorio di quaranta giorni decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo, del contratto e dei relativi allegati.
La notificazione in questione, come risulta dagli atti della procedura esecutiva, è stata eseguita dalla parte opposta solo in data 27 novembre 2023. L'atto di opposizione è stato tempestivamente depositato in data 4 dicembre 2023, e dunque entro il termine perentorio stabilito con l'ordinanza giudiziale, con specifico riferimento ai profili di vessatorietà delle
3 clausole.
L'eccezione sollevata dalla parte opposta in ordine alla pretesa tardività dell'opposizione per decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 650 c.p.c., decorrente dal primo atto esecutivo, è priva di pregio. Il Giudice dell'esecuzione ha infatti espressamente modulato la disciplina applicabile, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. U., 6 aprile 2023, n. 9479), indicando modalità e termini specifici per l'esercizio dell'opposizione tardiva. Ne consegue che il termine previsto dalla norma codicistica deve ritenersi superato, in concreto, dalla diversa scansione procedurale impartita con l'ordinanza del G.E.
Del pari infondata deve ritenersi l'ulteriore eccezione d'inammissibilità delle doglianze sollevate dagli opponenti in quanto estranee al contenuto dell'ordinanza autorizzativa. Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui vengano dedotte nullità cd. “di protezione” — come nel caso di clausole contrattuali affette da vessatorietà ai sensi degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo o da nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. per applicazione di tassi usurari — il giudice è tenuto a rilevarle anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. ( Cass. civ., Sez. III, 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. civ., Sez. VI – 3, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23655; Cass. civ.,
Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24418).
Ne deriva che anche le ulteriori doglianze svolte dagli opponenti — tra cui la dedotta nullità della garanzia per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa consumeristica, nonché la contestazione dell'usurarietà dei tassi applicati — risultano ammissibili e devono essere esaminate nel merito, a prescindere dal contenuto dispositivo dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
L'opposizione solleva fondate criticità in ordine alla dimostrazione della legittimazione attiva, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, della società opposta. ha dedotto di essere subentrata nel credito per effetto di una sequenza di Controparte_1
cessioni intervenute tra società veicolo ( e, da ultimo, Controparte_4 Controparte_5
, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 Controparte_1
T.U.B. e della legge n. 130/1999, con pubblicazione degli avvisi relativi in Gazzetta
Ufficiale.
Tuttavia, parte opposta non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare in concreto che il credito azionato, originariamente vantato da Agos Ducato S.p.A. nei confronti del sig. , sia effettivamente rientrato tra quelli oggetto delle cessioni “in Parte_1 blocco”. In particolare, mancano la c.d. “scheda tecnica” identificativa del debitore ceduto e qualsiasi atto ricognitivo che attesti la riferibilità del credito per cui è causa.
4 È principio consolidato in giurisprudenza che, affinché il cessionario possa dirsi legittimato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve consentire l'individuazione del credito in modo specifico o almeno per categorie omogenee chiaramente determinate (Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2018 n. 9535 ; Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2022, n. 16676; Cass. civ., Sez. VI – 1,
30 settembre 2021 n. 26558). In difetto di tali elementi, l'onere probatorio gravante sull'opposta deve ritenersi non assolto.
Neppure la documentazione prodotta in sede monitoria e in fase di opposizione — costituita da estratti della G.U., corrispondenza unilaterale priva di prova della ricezione e contratti di cessione non individualizzanti — consente di stabilire un collegamento certo tra il credito azionato e il contratto originario sottoscritto con Agos Ducato S.p.A.
Secondo la giurisprudenza di merito (Trib. di Trani, 25 luglio 2023 n. 1210 Trib. di Palermo,
24 luglio 2023 n. 3720; Trib. di Nola 27 dicembre 2022 n. 2544; Trib. di Napoli, 19 luglio
2022 n. 7243; Trib. Caltanissetta, sent. n. 82/2025), nei casi in cui si siano susseguite più cessioni, grava sull'attuale creditore l'onere di dimostrare la tracciabilità dell'intera catena negoziale, mediante prova documentale analitica e completa. In mancanza, la legittimazione attiva deve essere esclusa.
Non assumono, infine, alcuna efficacia probatoria le certificazioni unilaterali prodotte da trattandosi di mere dichiarazioni provenienti dalla stessa parte Controparte_1 interessata, inidonee a superare l'onere della prova.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è fondata.
Ne discende la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in carenza del presupposto soggettivo dell'azione, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Risulta fondata anche l'eccezione relativa al difetto di valida rappresentanza processuale di quale asserita mandataria di Controparte_3 Controparte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla parte opposta (all. 1 e 2 fascicolo monitorio), si rileva che la procura rilasciata da alla società Controparte_1
e quella da quest'ultima conferita a risultano Controparte_6 Controparte_3 entrambe prive dei requisiti minimi di determinatezza dell'oggetto, richiesti ai fini della validità del negozio unilaterale ex artt. 1346 e 1324 c.c. Tali procure, infatti, si limitano a conferire poteri in via del tutto generica per il compimento, in nome e per conto della mandante, di attività di gestione, recupero e incasso di crediti non ulteriormente identificati, senza alcun riferimento né ai nominativi dei debitori ceduti, né ai relativi importi, né ai contratti originari da cui traggono origine i crediti stessi.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità della procura ad litem e della legittimazione processuale del soggetto che agisce in nome altrui, è necessario che la procura contenga elementi idonei a identificare con precisione i
5 rapporti giuridici cui si riferisce, quantomeno mediante indicazione dei crediti per categorie omogenee determinabili ( Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2006 n. 20415; Cass. civ., sezioni unite,
1° giugno 2021 n. 15177).
Nel caso di specie, difetta del tutto una simile specificazione.
Ne consegue che le procure in esame non consentono di accertare l'effettiva riferibilità del potere di rappresentanza al credito azionato, né rendono possibile stabilire se CP_1
abbia validamente conferito a il potere di agire in giudizio in suo nome
[...] Controparte_3
e per suo conto.
Trattandosi di vizio afferente alla legittimazione processuale, la relativa eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU., sent. 16.02.2016, n. 2951), poiché attinente alla capacità di stare in giudizio tramite rappresentanza.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi accertato che ha agito in giudizio Controparte_3
senza valida investitura rappresentativa, con conseguente nullità del ricorso monitorio per difetto di legittimazione processuale attiva della mandataria e, in via derivata, della società
Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Considerata la particolarità e la complessità della questione sottoposta all'esame del giudice, nonché la presenza di profili di incertezza giuridica che hanno reso difficoltosa la definizione delle reciproche posizioni, e ritenuto che le circostanze del caso giustifichino una decisione in tal senso, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 172/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 172/2022 per difetto di legittimazione attiva della società opposta Controparte_1
-dichiara altresì la nullità della procura conferita alla mandataria per Controparte_3 indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente difetto di valida rappresentanza processuale in capo alla stessa.
Spese compensate.
Caltanissetta, lì 17 giugno 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
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