Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/05/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4782/2020
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 6 maggio 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4782/2020 del r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata telematicamente, dall'Avv. Achille Pascià e dall'Avv. Donato Terracciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Pascià in San Giuseppe Vesuviano
(NA) alla via Scudieri, n. 185
-attore contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall' Avv. Anna Longo,
1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico Fontana, n.
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-convenuta
Conclusioni: come da note e verbale dell'udienza nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato , premettendo di avere Parte_1
stipulato con la in data 7 settembre 2006 il contratto di mutuo Controparte_1
ipotecario rep. n. 81275, racc. n. 4103 ed assumendo la natura usuraria dei tassi di interesse applicati al rapporto, ha convenuto in giudizio la per ottenere CP_2
l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi e, per l'effetto, la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di €. 26.000,00 corrispondente alle somme pagate in eccedenza, oltre interessi e spese accessorie, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la Controparte_1
pattuizione di interessi usurari, censurando in primo luogo il metodo di calcolo utilizzato dall'attore, basato sulla erronea sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori;
ha, inoltre, contestato che i costi assicurativi e la commissione di estinzione anticipata possano rientrare, come sostenuto dall'istante, tra quelli computabili ai fini del calcolo del TEGM, concludendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite.
Disattesa la istanza di c.t.u., la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda atteso che le parti hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (si veda il verbale di mediazione del 16/07/2017 depositato il 23/12/2020).
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Giova, anzitutto, ricordare che, in ossequio alle regole generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte attrice l'allegazione specifica dei fatti posti alla base della domanda e l'onere di fornire la relativa prova.
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Con particolare riferimento al diritto bancario, il mutuatario che domandi la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca in quanto usurarie “… ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Cass., SS.UU. sent n. 19597/2020).
Incombe, dunque, su chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte di un istituto di credito indicare il tasso pattuito, quello soglia, i trimestri di riferimento, nonché indicare la percentuale di sconfinamento rispetto a ciascun trimestre;
tale onere deve essere assolto dalla parte nel proprio scritto difensivo, non potendosi ritenere assolto mediante rinvio per relationem alla ctp depositata.
Sulla scorta dei principi dinanzi richiamati, la domanda in esame si palesa carente già in punto di allegazione atteso che l'istante ha eccepito, in citazione, la natura usuraria del contratto di mutuo oggetto di lite senza, tuttavia, esporre per quale motivo gli interessi originariamente pattuiti in contratto e quelli successivamente pagati alle singole scadenze sarebbero in contrasto con la legge n. 108/1996, né ha rappresentato rispetto a quale parametro sarebbero da considerare illegittimi gli interessi pattuiti - e neppure in riferimento a quali pagamenti si sarebbe determinato il superamento dei limiti stabiliti dalla legge n. 108 del 1996 - né ha dato conto del procedimento logico di determinazione e quantificazione della somma di cui, infine, ha domandato la ripetizione.
In altri termini, l'attore ha esposto concetti generali in tema di usura senza, tuttavia, indicare in maniera analitica, con riferimento alla fattispecie concreta, i tassi pattuiti, quelli applicati, la misura dello sconfinamento, rinviando integralmente alla consulenza di parte depositata e concludendo in modo apodittico in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di indebito.
Pur ritenendo assorbenti le esposte considerazioni in ordine alla genericità degli addebiti mossi dall'istante alla convenuta banca, appare opportuno pronunciarsi in ogni caso in ordine al criterio di calcolo utilizzato ai fini della affermazione dell' usura: l'attore, richiamandosi alla pronuncia n. 350 del 2013 della Corte di Cassazione, ha dedotto che
“tutte le voci contrattuali devono essere conteggiate nel calcolo del TEG (o ISC, indicatore sintetico di costo), compresi di interessi di mora” (pag. 8 citazione) e che questi ultimi “non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi” (pag. 11 atto di citazione).
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La c.t.p. allegata alla citazione, a sua volta, richiamata la medesima sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte, si fonda sul presupposto – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura - della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, operazione che non è giuridicamente condivisibile per i seguenti motivi.
Occorre, innanzitutto, rilevare che la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, invocata dall'istante a sostegno della propria dichiarazione, non afferma il principio secondo cui interessi moratori e interessi corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura: infatti, la richiamata pronuncia ha chiarito che “… ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori” senza, però, affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Del resto, sarebbe ben difficile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori aventi natura giuridica, capitali di riferimento e presupposti - anche contabili - assolutamente diversi e incompatibili tra loro come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26286 del 2019, nella quale ha avuto modo di ricordare che “… nei rapporti bancari, in caso di contratto di mutuo, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento;
essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare”.
Il principio è ribadito dalla più recente giurisprudenza, per la quale “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell'inadempimento del contratto” (Corte di Cass., sent. n. 14214 del 2022).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va, perciò, risolto in modo differenziato: in tale prospettiva infondata è la domanda
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attorea relativa alla lamentata usurarietà del tasso di mora atteso che gli stessi non risultano applicati al rapporto di mutuo di cui si discute, sicché, ove pure - ipoteticamente
- fossero stati usurari, non avrebbero comunque determinato l' insorgenza di un credito restitutorio: secondo le Sezioni Unite n. 19597/2020, infatti, occorre verificare gli interessi moratori applicati in concreto, sicché nel caso in cui la parte mutuataria non sia mai incorsa in ritardo nel pagamento delle rate - come nel caso in esame - non avrebbe comunque rilievo un tasso di interesse moratorio di per sé usurario.
Risulta parimodo infondata la tesi di parte attrice secondo la quale “anche la penale per
l'estinzione anticipata del mutuo deve essere presa in considerazione ai fini della verifica del superamento del tasso soglia” (pag. 10): infatti la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto poiché la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare il mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione e solo nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Si tratta di una clausola, la cui concreta applicazione resta meramente eventuale e che, proprio per tale carattere eventuale, si configura come del tutto incerta sia nell'an, in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte, sia nel quantum considerato che il costo dell'estinzione anticipata può essere quantificato preventivamente dipendendo dal momento nel quale il mutuante deciderà di estinguere anticipatamente il mutuo erogatogli. Sull'argomento è di recente intervenuta la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 8109/2022 secondo cui “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento”.
Per le motivazioni sin qui esposte neppure avrebbe potuto disporsi ctu contabile, tenuto conto che la stessa, in difetto di allegazioni specifiche ed alla luce di quanto sin qui espresso, avrebbe assunto natura esplorativa.
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In definitiva la domanda attorea va rigettata, non ravvisandosi alcun credito restitutorio né risarcitorio in capo all' attore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 così come modificato dal d. m. 147/2022 tenendo in considerazione il valore della domanda e l'attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della banca convenuta, in persona del l. r. p.
t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro
2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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