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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA SIRONI
e
ER UE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIARA C.F._2
SCACCABAROZZI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e ER UE hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 10/09/2001 a Lomagna e dalla loro unione è nata a [...] la figlia il Per_1
30/04/2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Lomagna (Lc), in via Aldo Moro n. 15, di proprietà esclusiva del signor SU, resterà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo con rinuncia espressa della NO alla relativa assegnazione. Pt_1
3. La NO , dal canto suo, procederà con l'acquisto di ulteriore e diverso Pt_1 Per_ immobile dove trasferire la propria residenza unitamente a quella della figlia A tal fine, in data 30.10.2024 sottoscriveva preliminare di compravendita di unità immobiliare in Osnago, alla via Tessitura num. 4 con contestuale versamento della somma di € 20.000,00 (ventimila/oo)
a titolo di caparra e rogito fissato al 16.12.2024 aventi il Notaio di Casatenovo. Per_2
4. In ragione di quanto sopra i coniugi convengono che il patrimonio mobiliare costituito da liquidità giacente sul conto corrente num n. 24323 c/o Banco BPM, filiale di Lomagna, cointestato ai coniugi, recante saldo attivo pari a circa € 26.500,00 (ventiseimilacinquecento/00), ove, fra l'altro, in data 05.10.2023 veniva accreditato altresì anticipo del TFR della NO per € 22.322,00 (ventiduemilatrecento/00), nonché il Pt_1 deposito titoli num 536973 c/o Banco BPM, filiale di Lomagna cointestato ai coniugi, di valore nominale pari a circa € 110.000,00 (centodiecimila/00) alla data del 02.10.2024, al lordo della somma di € 60.000,00 che la NO riceveva in custodia dalla madre , Pt_1 Parte_2 resti nella esclusiva disponibilità della NO , affinchè ella provveda all'acquisto Pt_1 dell'immobile suddetto. Inoltre, i coniugi convengono che la somma di circa Euro 10.000,00 giacente sul conto corrente a loro cointestato n. 3045 acceso c/o Banco BPM, resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. SU OB.
5. I coniugi si obbligano e si impegnano, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad estinguere i conti correnti a loro cointestati, impegnandosi entrambi alla reciproca collaborazione per le formalità tutte all'uopo necessarie.
6. Il signor SU, stante l'impegno di compravendita sottoscritto dalla moglie, assume in tale sede espressa e formale rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa con riferimento al patrimonio mobiliare suddetto obbligandosi alla firma dell'atto di scioglimento della comunione legale dei beni, fissato avanti il Notaio di Casatenovo al 16.12.2024 ore 15,00. Per_2
Il suddetto termine è da ritenersi essenziale, essendo l'atto in questione necessariamente propedeutico al rogito della compravendita del nuovo immobile in Osnago, che la NO
dovrà perfezionare in pari data per accordi intervenuti con parte venditrice. Pt_1
7. Parimenti la NO , contestualmente alla firma dell'atto di scioglimento della Pt_1 comunione legale dei beni si obbliga e si impegna a restituire al marito la somma di € 16.300,00
(sedicimilatrecento) a mezzo di assegno circolare.
Per_
8. La figlia maggiorenne non economicamente indipendente, fisserà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
9. Il signor SU si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla NO Parte_1
la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Detto
[...] contributo verrà erogato dal mese in cui la sig.ra rilascerà, unitamente alla Parte_1 Per_ figlia la casa coniugale.
Attesa la maggiore età della ragazza, i coniugi concordano che l'obbligo di concorso al mantenimento avrà durata di anni tre a far data dal rilascio della casa coniugale, salvo che entro Per_ detto termine decida di dare nuovamente corso agli studi con profitto e costanza, ovvero reperisca un'occupazione lavorativa che la renda economicamente indipendente. Pertanto, Per_ nell'ipotesi in cui la figlia non riprenderà gli studi, allo scadere del termine triennale o qualora dovesse anzitempo reperire un'occupazione lavorativa, l'assegno di mantenimento verrà meno.
Per_ 10. Le spese straordinarie relative a verranno sostenute nella misura del 50 % tra i due genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che di seguito si riporta.
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a). visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, pregale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 150,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Per_ Resta inteso che le spese di cui ai percorsi di psicoterapia già intrapresi da in costanza di matrimonio dei genitori devono intendersi già condivisi tra i coniugi con conseguente obbligo del signor SU al rimborso della relativa quota di competenza pari al 50%.
11. La NO assume espresso impegno e formale obbligo a lasciare la casa Pt_1 coniugale libera di tutti i propri beni ed effetti personali non appena la nuova residenza di
Osnago sarà ultimata e, in ogni caso, entro e non oltre il 30.04.2025. Il suddetto termine deve considerarsi essenziale per volontà delle parti e determinato dal fatto che la prosecuzione della convivenza è fonte di profondo disagio. Per tale ragione nelle more entrambe le parti si impegnano ad un contegno di rispetto reciproco evitando conflitti e cercando di collaborare proficuamente per mantenere un clima familiare il più possibile sereno, anche nell'interesse della figlia. Durante la convivenza e sino alla data del 30.04.2025 i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese familiari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: utenze luce, acqua, gas;
spese condominiali;
spesa alimentare;
tari; spese necessarie (da condividere prima) legate all'abbigliamento per la figlia.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere regolato con il presente ricorso ogni questione economico-patrimoniale tra loro e che pertanto, con la puntuale esecuzione degli accordi qui contemplati, non avranno null'altro a pretendere reciprocamente.
13. Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti, quindi il sig. SU
OB provvederà al saldo delle competenze dell'avv. Chiara Scaccabarozzi, mentre la sig.ra provvederà al saldo delle competenze dell'avv. Federica Sironi.” Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ER Parte_1
UE, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lomagna il 10/09/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lomagna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA SIRONI
e
ER UE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIARA C.F._2
SCACCABAROZZI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e ER UE hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 10/09/2001 a Lomagna e dalla loro unione è nata a [...] la figlia il Per_1
30/04/2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Lomagna (Lc), in via Aldo Moro n. 15, di proprietà esclusiva del signor SU, resterà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo con rinuncia espressa della NO alla relativa assegnazione. Pt_1
3. La NO , dal canto suo, procederà con l'acquisto di ulteriore e diverso Pt_1 Per_ immobile dove trasferire la propria residenza unitamente a quella della figlia A tal fine, in data 30.10.2024 sottoscriveva preliminare di compravendita di unità immobiliare in Osnago, alla via Tessitura num. 4 con contestuale versamento della somma di € 20.000,00 (ventimila/oo)
a titolo di caparra e rogito fissato al 16.12.2024 aventi il Notaio di Casatenovo. Per_2
4. In ragione di quanto sopra i coniugi convengono che il patrimonio mobiliare costituito da liquidità giacente sul conto corrente num n. 24323 c/o Banco BPM, filiale di Lomagna, cointestato ai coniugi, recante saldo attivo pari a circa € 26.500,00 (ventiseimilacinquecento/00), ove, fra l'altro, in data 05.10.2023 veniva accreditato altresì anticipo del TFR della NO per € 22.322,00 (ventiduemilatrecento/00), nonché il Pt_1 deposito titoli num 536973 c/o Banco BPM, filiale di Lomagna cointestato ai coniugi, di valore nominale pari a circa € 110.000,00 (centodiecimila/00) alla data del 02.10.2024, al lordo della somma di € 60.000,00 che la NO riceveva in custodia dalla madre , Pt_1 Parte_2 resti nella esclusiva disponibilità della NO , affinchè ella provveda all'acquisto Pt_1 dell'immobile suddetto. Inoltre, i coniugi convengono che la somma di circa Euro 10.000,00 giacente sul conto corrente a loro cointestato n. 3045 acceso c/o Banco BPM, resterà nell'esclusiva disponibilità del sig. SU OB.
5. I coniugi si obbligano e si impegnano, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad estinguere i conti correnti a loro cointestati, impegnandosi entrambi alla reciproca collaborazione per le formalità tutte all'uopo necessarie.
6. Il signor SU, stante l'impegno di compravendita sottoscritto dalla moglie, assume in tale sede espressa e formale rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa con riferimento al patrimonio mobiliare suddetto obbligandosi alla firma dell'atto di scioglimento della comunione legale dei beni, fissato avanti il Notaio di Casatenovo al 16.12.2024 ore 15,00. Per_2
Il suddetto termine è da ritenersi essenziale, essendo l'atto in questione necessariamente propedeutico al rogito della compravendita del nuovo immobile in Osnago, che la NO
dovrà perfezionare in pari data per accordi intervenuti con parte venditrice. Pt_1
7. Parimenti la NO , contestualmente alla firma dell'atto di scioglimento della Pt_1 comunione legale dei beni si obbliga e si impegna a restituire al marito la somma di € 16.300,00
(sedicimilatrecento) a mezzo di assegno circolare.
Per_
8. La figlia maggiorenne non economicamente indipendente, fisserà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
9. Il signor SU si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla NO Parte_1
la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Detto
[...] contributo verrà erogato dal mese in cui la sig.ra rilascerà, unitamente alla Parte_1 Per_ figlia la casa coniugale.
Attesa la maggiore età della ragazza, i coniugi concordano che l'obbligo di concorso al mantenimento avrà durata di anni tre a far data dal rilascio della casa coniugale, salvo che entro Per_ detto termine decida di dare nuovamente corso agli studi con profitto e costanza, ovvero reperisca un'occupazione lavorativa che la renda economicamente indipendente. Pertanto, Per_ nell'ipotesi in cui la figlia non riprenderà gli studi, allo scadere del termine triennale o qualora dovesse anzitempo reperire un'occupazione lavorativa, l'assegno di mantenimento verrà meno.
Per_ 10. Le spese straordinarie relative a verranno sostenute nella misura del 50 % tra i due genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che di seguito si riporta.
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a). visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, pregale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 150,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Per_ Resta inteso che le spese di cui ai percorsi di psicoterapia già intrapresi da in costanza di matrimonio dei genitori devono intendersi già condivisi tra i coniugi con conseguente obbligo del signor SU al rimborso della relativa quota di competenza pari al 50%.
11. La NO assume espresso impegno e formale obbligo a lasciare la casa Pt_1 coniugale libera di tutti i propri beni ed effetti personali non appena la nuova residenza di
Osnago sarà ultimata e, in ogni caso, entro e non oltre il 30.04.2025. Il suddetto termine deve considerarsi essenziale per volontà delle parti e determinato dal fatto che la prosecuzione della convivenza è fonte di profondo disagio. Per tale ragione nelle more entrambe le parti si impegnano ad un contegno di rispetto reciproco evitando conflitti e cercando di collaborare proficuamente per mantenere un clima familiare il più possibile sereno, anche nell'interesse della figlia. Durante la convivenza e sino alla data del 30.04.2025 i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese familiari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: utenze luce, acqua, gas;
spese condominiali;
spesa alimentare;
tari; spese necessarie (da condividere prima) legate all'abbigliamento per la figlia.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere regolato con il presente ricorso ogni questione economico-patrimoniale tra loro e che pertanto, con la puntuale esecuzione degli accordi qui contemplati, non avranno null'altro a pretendere reciprocamente.
13. Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti, quindi il sig. SU
OB provvederà al saldo delle competenze dell'avv. Chiara Scaccabarozzi, mentre la sig.ra provvederà al saldo delle competenze dell'avv. Federica Sironi.” Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ER Parte_1
UE, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lomagna il 10/09/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lomagna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada