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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11252 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona del G.O.T. ON RE, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], il [...], CF: residente in [...] C.F._1
Laiatico, 6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Minieri C.F.: sito in Roma Viale XXI Aprile ,15 che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._2 calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
ato a Concerviano (RI) il 20.12.1957, CF: P.IVA , CP_1 C.F._3 P.IVA_1 residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: quelle trascritte nel verbale che precede e precisate nelle “note scritte” depositate nel termine assegnato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La signora ha convenuto in giudizio il signor e ha chiesto: 1) Parte_1 CP_1 accertar(si) l'inadempimento del prestatore e la difformità dell'opera; 2) condannar(si) il prestatore d'opera al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 69.181,71, e non patrimoniale subito dalla committente a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere così come quantificato in atti o nella maggiore e minore somma che il giudice adito intenderà quantificare in via equitativa”.
L'attrice ha prodotto copia di un contratto avente ad oggetto: “lavori edili e impiantistica per appartamento sito in via Laiatico, 6” con data di inizio lavori 16.11.2021 e fine lavori 16.1.2021 apparentemente firmato anche da e nel quale il prezzo complessivo (Totale generale) è CP_1 indicato in Euro 30.000.
Ha prodotto anche copia della lettera di risoluzione del contratto inviata con raccomandata A/R in data 18.3.2021 (doc. 2 citazione) nella quale in nome e per conto della signora la sua Parte_1 procuratrice contesta la non esecuzione dei seguenti lavori: Completare un bagno;
Chiusura tracce per passaggio corrugati elettrici e tubi idraulici;
Inserimento spine e interruttori di alcune scatole elettriche+placche; completare soppalco;
acquisto e montaggio di 9 porte e di due scorrevoli;
acquisto motori per serrande e avvolgibili;
disegno e certificazione impianto elettrico;
acquisto e montaggio impianto antifurto;
acquisto e montaggio 4 condizionatori;
antenna TV e parabola;
tecnico abilitato per presentare CILA ecc.
L'attrice ha anche commissionato ad un tecnico di sua fiducia una relazione tecnica nella quale si quantifica un danno da inadempimento pari ad euro 25.592,00 (ALL.3).
Infine parte attrice ha allegato, ma non provato in alcun modo, di aver corrisposto al signor CP_1
e somme concordate in contanti e versati mensilmente dal mese di novembre 2020 fino al 12
[...] febbraio 2021per un totale di euro 27.000,00.
Nella contumacia di parte convenuta l'attrice ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale e della quantificazione del relativo danno posto in essere dal prestatore d'opera la relazione del geometra Per_1
In ordine alla valenza probatoria della perizia tecnica di parte può richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980 che ha espresso due diversi principi di diritto:
“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”. “Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”.
In altri termini la consulenza tecnica di parte non assurge a documento avente autonoma efficacia probatoria, ma costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e in suo contenuto tecnico non ne altera la natura che resta quella di atto difensivo e non può essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552 ).
E' da notare inoltre che mentre nella lettera di risoluzione del contratto inviata in data 18.3.2021 l'attrice tramite la sua procuratrice legale lamenta prevalentemente la non completa esecuzione di alcuni lavori (e che il geometra valuta pari a euro 11.692,00), invece nella perizia di parte il CTP Per_1
a distanza di circa tre mesi (21.6.2021) indica molti altri lavori a suo giudizio da eseguire ex novo, perché difformi e inidonei a garantire l'agibilità dell'immobile, pari ad euro 13.900,00. Ciò costituisce motivo per dubitare della veridicità delle allegazioni attoree.
Dalle prove testimoniali svolte non sono emerse risultanze utili a formare un sicuro convincimento sulla fondatezza delle allegazioni attoree e in primis di quelle sull'avvenuto pagamento da parte della committente della cospicua somma di Euro 27.000,00 in contanti, nonché di quelle sulla incompletezza dei lavori che avrebbero reso molto disagevole la fruizione dell'immobile. Inoltre non risulta provata in alcun modo l'imputabilità al prestatore d'opera dell'abbandono del cantiere.
La CTU non è stata ammessa posto che, secondo quanto allegato e documentato da parte attrice (doc. 4) in data 29 marzo 2021 sono stati eseguiti da altra ditta una serie di lavori per ovviare alle manchevolezze e ai difetti dei lavori eseguiti da . Il Consulente d'ufficio non avrebbe CP_1 potuto quindi verificare quello che sarebbe stato lo stato dei luoghi al momento dell'asserito abbandono del cantiere da parte del e quali lavori non sarebbero stati da lui non eseguiti o CP_1 eseguiti male. Tale accertamento avrebbe potuto aver luogo proficuamente per parte attrice unicamente ricorrendo allo strumento processuale dell'ATP.
La domanda risulta, dunque, infondata in ogni suo punto e va rigettata in quanto non provata.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , così provvede: CP_1
1) respinge la domanda in quanto infondata;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 luglio 2025 Si comunichi
IL GIUDICE O.T.
ON RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona del G.O.T. ON RE, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], il [...], CF: residente in [...] C.F._1
Laiatico, 6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Minieri C.F.: sito in Roma Viale XXI Aprile ,15 che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._2 calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
ato a Concerviano (RI) il 20.12.1957, CF: P.IVA , CP_1 C.F._3 P.IVA_1 residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: quelle trascritte nel verbale che precede e precisate nelle “note scritte” depositate nel termine assegnato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La signora ha convenuto in giudizio il signor e ha chiesto: 1) Parte_1 CP_1 accertar(si) l'inadempimento del prestatore e la difformità dell'opera; 2) condannar(si) il prestatore d'opera al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 69.181,71, e non patrimoniale subito dalla committente a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere così come quantificato in atti o nella maggiore e minore somma che il giudice adito intenderà quantificare in via equitativa”.
L'attrice ha prodotto copia di un contratto avente ad oggetto: “lavori edili e impiantistica per appartamento sito in via Laiatico, 6” con data di inizio lavori 16.11.2021 e fine lavori 16.1.2021 apparentemente firmato anche da e nel quale il prezzo complessivo (Totale generale) è CP_1 indicato in Euro 30.000.
Ha prodotto anche copia della lettera di risoluzione del contratto inviata con raccomandata A/R in data 18.3.2021 (doc. 2 citazione) nella quale in nome e per conto della signora la sua Parte_1 procuratrice contesta la non esecuzione dei seguenti lavori: Completare un bagno;
Chiusura tracce per passaggio corrugati elettrici e tubi idraulici;
Inserimento spine e interruttori di alcune scatole elettriche+placche; completare soppalco;
acquisto e montaggio di 9 porte e di due scorrevoli;
acquisto motori per serrande e avvolgibili;
disegno e certificazione impianto elettrico;
acquisto e montaggio impianto antifurto;
acquisto e montaggio 4 condizionatori;
antenna TV e parabola;
tecnico abilitato per presentare CILA ecc.
L'attrice ha anche commissionato ad un tecnico di sua fiducia una relazione tecnica nella quale si quantifica un danno da inadempimento pari ad euro 25.592,00 (ALL.3).
Infine parte attrice ha allegato, ma non provato in alcun modo, di aver corrisposto al signor CP_1
e somme concordate in contanti e versati mensilmente dal mese di novembre 2020 fino al 12
[...] febbraio 2021per un totale di euro 27.000,00.
Nella contumacia di parte convenuta l'attrice ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale e della quantificazione del relativo danno posto in essere dal prestatore d'opera la relazione del geometra Per_1
In ordine alla valenza probatoria della perizia tecnica di parte può richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980 che ha espresso due diversi principi di diritto:
“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”. “Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”.
In altri termini la consulenza tecnica di parte non assurge a documento avente autonoma efficacia probatoria, ma costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e in suo contenuto tecnico non ne altera la natura che resta quella di atto difensivo e non può essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552 ).
E' da notare inoltre che mentre nella lettera di risoluzione del contratto inviata in data 18.3.2021 l'attrice tramite la sua procuratrice legale lamenta prevalentemente la non completa esecuzione di alcuni lavori (e che il geometra valuta pari a euro 11.692,00), invece nella perizia di parte il CTP Per_1
a distanza di circa tre mesi (21.6.2021) indica molti altri lavori a suo giudizio da eseguire ex novo, perché difformi e inidonei a garantire l'agibilità dell'immobile, pari ad euro 13.900,00. Ciò costituisce motivo per dubitare della veridicità delle allegazioni attoree.
Dalle prove testimoniali svolte non sono emerse risultanze utili a formare un sicuro convincimento sulla fondatezza delle allegazioni attoree e in primis di quelle sull'avvenuto pagamento da parte della committente della cospicua somma di Euro 27.000,00 in contanti, nonché di quelle sulla incompletezza dei lavori che avrebbero reso molto disagevole la fruizione dell'immobile. Inoltre non risulta provata in alcun modo l'imputabilità al prestatore d'opera dell'abbandono del cantiere.
La CTU non è stata ammessa posto che, secondo quanto allegato e documentato da parte attrice (doc. 4) in data 29 marzo 2021 sono stati eseguiti da altra ditta una serie di lavori per ovviare alle manchevolezze e ai difetti dei lavori eseguiti da . Il Consulente d'ufficio non avrebbe CP_1 potuto quindi verificare quello che sarebbe stato lo stato dei luoghi al momento dell'asserito abbandono del cantiere da parte del e quali lavori non sarebbero stati da lui non eseguiti o CP_1 eseguiti male. Tale accertamento avrebbe potuto aver luogo proficuamente per parte attrice unicamente ricorrendo allo strumento processuale dell'ATP.
La domanda risulta, dunque, infondata in ogni suo punto e va rigettata in quanto non provata.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , così provvede: CP_1
1) respinge la domanda in quanto infondata;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 luglio 2025 Si comunichi
IL GIUDICE O.T.
ON RE