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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
FA OJ ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 899/2024 degli Affari Contenzioni Civili promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
EP AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Chivasso, via Cene 2, come da procura in atti;
attore contro
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 [...]
, sito in Ciriè (TO), Via I° maggio 13; CP_2
convenuto contumace
oggetto: risarcimento del danno ex art. 2058 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità del
ex art. 2051 c.c. nella causazione Controparte_3 di tutti i danni patiti dalla sig.ra nell'evento per cui è causa;
Parte_3 per l'effetto condannare il in Controparte_3 persona dell'Amministratore pro tempore al pagamento della Controparte_2 somma di € 11373.00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.03.2024 la
[...]
in qualità di cessionaria del credito conseguente all'evento Parte_1 CP_ dannoso verificatosi in in data 25 luglio 2023, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_3 veicolo Renault Clio Sporter, tg. FG102MN, di proprietà della cedente Parte_3
.
[...]
In particolare, in data 25.07.2023 alle ore 03.00 circa, alcune lamiere del tetto del convenuto si sono staccate a causa del forte vento e sono CP_3 cadute in strada andando a danneggiare i palazzi circostanti e numerose delle auto parcheggiate, tra cui quella della sig.ra . Parte_3
Il convenuto non si è costituito ed il giudice, con ordinanza in data 6.06.2024, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU ed escussione testi ed è stata rimessa a decisione a seguito di discussione orale all'udienza del
15.10.2025.
***
Anzitutto, la legittimazione attiva della è provata sulla Parte_1 scorta dell'atto di cessione del credito, sottoscritto da in Parte_3 data 4.08.2023 e prodotto come doc. 5).
Si premette, in linea generale che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, cioè prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. sent. n.
20943/2009, Cass. sent. n.4279/2008). La responsabilità del custode è accertata con la sola prova, da parte dell'attore, dell'evento dannoso e dalla riconducibilità dello stesso alla cosa in custodia. Nella specie, la ha provato sia l'evento dannoso che la Parte_1 sua riconducibilità alla cosa in custodia al contumace. CP_3
In particolare, la ricostruzione dell'evento prospettata da parte attrice – secondo CP_ cui nella notte del 25.07.23 su , alcune lamiere poste a copertura del tetto del condominio si sono distaccate a causa di una violenta CP_3 perturbazione, colpendo palazzi vicini e numerose auto parcheggiate in prossimità, tra le quali quella di - si reputa provata alla luce Parte_3 nella relazione di intervento n. 13137/1 redatta dai Vigili del Fuoco del
Comando Provinciale di Torino intervenuti nell'immediatezza del fatto (doc. 1).
In particolare, gli operanti intervenuti hanno attestato:
- che il “tetto in lamiera di una palazzina era stato completamente divelto dal forte vento e maltempo”;
- che “le lamiere scaraventate in strada dal vento avevano colpito e danneggiato numerose macchine parcheggiate in strada”;
- che fra le autovetture con svariati danni rilevate sul posto figurava quella targata FG102MN, di proprietà di (cfr. doc. 1 parte Parte_3 attrice).
Le risultanze della consulenza tecnica disposta d'ufficio ha avvalorato la versione attorea, concludendo per la compatibilità all'evento dei danni riportati dal veicolo nonché la diretta riferibilità delle riparazioni eseguite all'evento medesimo.
Il non costituendosi in giudizio, si è sottratto all'onere di Controparte_3 provare l'esistenza di un caso fortuito, ossia la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile poiché imputabile a un elemento non controllabile e dunque inevitabile.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che “affinché un evento meteorologico possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito, occorre potergli riconoscere i caratteri della eccezionalità e della imprevedibilità” (Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2019, n. 30521) e le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non è di per sé sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (Cass. SS.UU., 25 febbraio 2021, n. 5422).
Nel caso in esame, il rimasto contumace, non ha fornito Controparte_3 alcuna prova dell'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento atmosferico. Al contrario, la documentazione ARPA versata in atti da parte attrice evidenzia che la velocità delle raffiche di vento rilevata dalla più vicina Stazione di Caselle
Torinese, pur elevata e pur annoverabile tra le più alte del mese (cfr. tabella sub doc. 3), non presentava caratteri estremi.
Sulla base di tali considerazioni, in conclusione, la responsabilità del
è dunque da ritenersi integrata, in quanto il danno è stato causato CP_3 da cosa in custodia e non è stato dimostrato il caso fortuito.
§§§
Passando alla liquidazione del danno, si rammenta in linea generale che l'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
Le due modalità di liquidazione si pongono dunque, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.
Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità ravvisa tale presupposto allorquando il costo delle riparazioni superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo (cfr. Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n.
10196/2022), dal momento che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica sia notevolmente eccedente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulterebbe eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante, dall'altra finirebbe per costituire una locupletazione del danneggiato (Cass. n. 24718/2013).
La Corte di Cassazione ha precisato che la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche indagato se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora il danneggiato decida di procedere alla riparazione (accertata come antieconomica) anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, devono essere riconosciute tutte le voci di danno che gli competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, anche se non sostenute.
Invero, osserva la Corte “a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza "punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto)” (Cass. Civ., sezione III, ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023)
Applicando i principi sopra enunciati alla vicenda per cui è causa, ritiene il giudice che, nella fattispecie, la tecnica liquidatoria in forma specifica debba essere preferita a quella per equivalente dal momento che il costo delle riparazioni stimato dal C.T.U. non è notevolmente eccedente rispetto al valore commerciale ante-sinistro del veicolo danneggiato ed al costo di sostituzione del mezzo.
Invero, nel proprio elaborato il c.t.u. ha stimato:
- in € 10.675,72 (Iva inclusa) l'ammontare del risarcimento, comprensivo di riparazioni e manodopera (€ 9.825,72), fermo tecnico (€ 650,00 circa) e traino (€ 200,00), definendo tale stima “congrua e coerente con la documentazione agli atti” (cfr. pag. elaborato peritale);
- in € 8.100,00 (derivante dalla sommatoria di € 7.650 (valore commerciale), € 700 (valore relitto), € 386,52 (costo voltura), € 270 (demolizione e traino), € 500 (F.R.A.M.) il costo di sostituzione del veicolo danneggiato, individuato come “la somma del valore ante sinistro del veicolo danneggiato (quale costo di acquisto di veicolo analogo), del costo di voltura per l'acquisto del veicolo sostitutivo, del costo di demolizione del veicolo danneggiato e del F.R.A.M. (Fermo Recupero
Analogo Mezzo), con detrazione del suo valore di relitto” (cfr. pag. 8 elaborato peritale).
Secondo stima del c.t.u., la riparazione non comporta un incremento del valore commerciale del veicolo: “le riparazioni eseguite sul veicolo non comportavano rivalutazione commerciale dello stesso, né comportavano una sua significativa svalutazione tecnico-commerciale” (cfr. pag. 7 perizia).
Conclusivamente, nel caso di specie la differenza tra il costo della riparazione ed il valore commerciale del veicolo è di modesta entità così da legittimare il ricorso a tale modalità liquidatoria, che consente di assecondare la preferenza della danneggiata per la conservazione del veicolo.
La domanda di risarcimento, tuttavia, è accolta nella misura di euro 8.053,87, pari al costo di riparazione del mezzo, stimato dal c.t.u. con un metodo congruo e analitico (cfr. pag. 6 elaborato perito ). Per_1
Non sono riconosciuti invece l'importo Iva (neppure richiesto da parte attrice) il costo per il soccorso stradale e le spese di noleggio di un'auto sostitutiva in quanto, queste ultime, non sono state documentate.
Rispetto al danno da fermo tecnico, in particolare, si richiama l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. Civ. n. 5447 del 28.02.2020).
Per tutti questi motivi, in conclusione, il danno patrimoniale riconosciuto a favore dell'attore è liquidato nell'importo capitale di € 8.053,87.
Tale somma, attribuita a titolo di danno emergente, deve essere rivalutata dalla data del sinistro, anche d'ufficio (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 6711 del
10/03/2021), poiché costituisce un debito di valore (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
37798 del 27/12/2022) e la medesima, rivalutata dalla data di ciascun esborso, ammonta all'attualità ad € 8.221,85. In mancanza di domanda di riconoscimento degli interessi compensativi (cfr.
Cass. 4938/2023), la somma dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dalla data dell'illecito sino al saldo.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicato lo scaglione tariffario compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00 in ragione del decisum, applicata una riduzione del 20% sui valori medi per tutte le fasi del giudizio stante l'esito globale del giudizio e la modesta complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate nel decreto in data 20.5.2025, sono poste in via esclusiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 899/2024 degli Affari Contenziosi
Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: CP_
1) condanna il sito in , , in Controparte_3 Controparte_3 personale dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della nella Parte_1 misura di euro € 8.221,85, oltre interessi come in parte motiva;
CP_
2) condanna il sito in , , in Controparte_3 Controparte_3 personale dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u.
Ivrea, 11.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa FA OJ)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
FA OJ ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 899/2024 degli Affari Contenzioni Civili promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
EP AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Chivasso, via Cene 2, come da procura in atti;
attore contro
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 [...]
, sito in Ciriè (TO), Via I° maggio 13; CP_2
convenuto contumace
oggetto: risarcimento del danno ex art. 2058 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità del
ex art. 2051 c.c. nella causazione Controparte_3 di tutti i danni patiti dalla sig.ra nell'evento per cui è causa;
Parte_3 per l'effetto condannare il in Controparte_3 persona dell'Amministratore pro tempore al pagamento della Controparte_2 somma di € 11373.00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.03.2024 la
[...]
in qualità di cessionaria del credito conseguente all'evento Parte_1 CP_ dannoso verificatosi in in data 25 luglio 2023, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_3 veicolo Renault Clio Sporter, tg. FG102MN, di proprietà della cedente Parte_3
.
[...]
In particolare, in data 25.07.2023 alle ore 03.00 circa, alcune lamiere del tetto del convenuto si sono staccate a causa del forte vento e sono CP_3 cadute in strada andando a danneggiare i palazzi circostanti e numerose delle auto parcheggiate, tra cui quella della sig.ra . Parte_3
Il convenuto non si è costituito ed il giudice, con ordinanza in data 6.06.2024, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU ed escussione testi ed è stata rimessa a decisione a seguito di discussione orale all'udienza del
15.10.2025.
***
Anzitutto, la legittimazione attiva della è provata sulla Parte_1 scorta dell'atto di cessione del credito, sottoscritto da in Parte_3 data 4.08.2023 e prodotto come doc. 5).
Si premette, in linea generale che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, cioè prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass. sent. n.
20943/2009, Cass. sent. n.4279/2008). La responsabilità del custode è accertata con la sola prova, da parte dell'attore, dell'evento dannoso e dalla riconducibilità dello stesso alla cosa in custodia. Nella specie, la ha provato sia l'evento dannoso che la Parte_1 sua riconducibilità alla cosa in custodia al contumace. CP_3
In particolare, la ricostruzione dell'evento prospettata da parte attrice – secondo CP_ cui nella notte del 25.07.23 su , alcune lamiere poste a copertura del tetto del condominio si sono distaccate a causa di una violenta CP_3 perturbazione, colpendo palazzi vicini e numerose auto parcheggiate in prossimità, tra le quali quella di - si reputa provata alla luce Parte_3 nella relazione di intervento n. 13137/1 redatta dai Vigili del Fuoco del
Comando Provinciale di Torino intervenuti nell'immediatezza del fatto (doc. 1).
In particolare, gli operanti intervenuti hanno attestato:
- che il “tetto in lamiera di una palazzina era stato completamente divelto dal forte vento e maltempo”;
- che “le lamiere scaraventate in strada dal vento avevano colpito e danneggiato numerose macchine parcheggiate in strada”;
- che fra le autovetture con svariati danni rilevate sul posto figurava quella targata FG102MN, di proprietà di (cfr. doc. 1 parte Parte_3 attrice).
Le risultanze della consulenza tecnica disposta d'ufficio ha avvalorato la versione attorea, concludendo per la compatibilità all'evento dei danni riportati dal veicolo nonché la diretta riferibilità delle riparazioni eseguite all'evento medesimo.
Il non costituendosi in giudizio, si è sottratto all'onere di Controparte_3 provare l'esistenza di un caso fortuito, ossia la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile poiché imputabile a un elemento non controllabile e dunque inevitabile.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che “affinché un evento meteorologico possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito, occorre potergli riconoscere i caratteri della eccezionalità e della imprevedibilità” (Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2019, n. 30521) e le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non è di per sé sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (Cass. SS.UU., 25 febbraio 2021, n. 5422).
Nel caso in esame, il rimasto contumace, non ha fornito Controparte_3 alcuna prova dell'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento atmosferico. Al contrario, la documentazione ARPA versata in atti da parte attrice evidenzia che la velocità delle raffiche di vento rilevata dalla più vicina Stazione di Caselle
Torinese, pur elevata e pur annoverabile tra le più alte del mese (cfr. tabella sub doc. 3), non presentava caratteri estremi.
Sulla base di tali considerazioni, in conclusione, la responsabilità del
è dunque da ritenersi integrata, in quanto il danno è stato causato CP_3 da cosa in custodia e non è stato dimostrato il caso fortuito.
§§§
Passando alla liquidazione del danno, si rammenta in linea generale che l'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
Le due modalità di liquidazione si pongono dunque, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.
Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità ravvisa tale presupposto allorquando il costo delle riparazioni superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo (cfr. Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n.
10196/2022), dal momento che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica sia notevolmente eccedente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulterebbe eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante, dall'altra finirebbe per costituire una locupletazione del danneggiato (Cass. n. 24718/2013).
La Corte di Cassazione ha precisato che la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche indagato se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora il danneggiato decida di procedere alla riparazione (accertata come antieconomica) anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, devono essere riconosciute tutte le voci di danno che gli competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, anche se non sostenute.
Invero, osserva la Corte “a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica;
in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza "punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto)” (Cass. Civ., sezione III, ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023)
Applicando i principi sopra enunciati alla vicenda per cui è causa, ritiene il giudice che, nella fattispecie, la tecnica liquidatoria in forma specifica debba essere preferita a quella per equivalente dal momento che il costo delle riparazioni stimato dal C.T.U. non è notevolmente eccedente rispetto al valore commerciale ante-sinistro del veicolo danneggiato ed al costo di sostituzione del mezzo.
Invero, nel proprio elaborato il c.t.u. ha stimato:
- in € 10.675,72 (Iva inclusa) l'ammontare del risarcimento, comprensivo di riparazioni e manodopera (€ 9.825,72), fermo tecnico (€ 650,00 circa) e traino (€ 200,00), definendo tale stima “congrua e coerente con la documentazione agli atti” (cfr. pag. elaborato peritale);
- in € 8.100,00 (derivante dalla sommatoria di € 7.650 (valore commerciale), € 700 (valore relitto), € 386,52 (costo voltura), € 270 (demolizione e traino), € 500 (F.R.A.M.) il costo di sostituzione del veicolo danneggiato, individuato come “la somma del valore ante sinistro del veicolo danneggiato (quale costo di acquisto di veicolo analogo), del costo di voltura per l'acquisto del veicolo sostitutivo, del costo di demolizione del veicolo danneggiato e del F.R.A.M. (Fermo Recupero
Analogo Mezzo), con detrazione del suo valore di relitto” (cfr. pag. 8 elaborato peritale).
Secondo stima del c.t.u., la riparazione non comporta un incremento del valore commerciale del veicolo: “le riparazioni eseguite sul veicolo non comportavano rivalutazione commerciale dello stesso, né comportavano una sua significativa svalutazione tecnico-commerciale” (cfr. pag. 7 perizia).
Conclusivamente, nel caso di specie la differenza tra il costo della riparazione ed il valore commerciale del veicolo è di modesta entità così da legittimare il ricorso a tale modalità liquidatoria, che consente di assecondare la preferenza della danneggiata per la conservazione del veicolo.
La domanda di risarcimento, tuttavia, è accolta nella misura di euro 8.053,87, pari al costo di riparazione del mezzo, stimato dal c.t.u. con un metodo congruo e analitico (cfr. pag. 6 elaborato perito ). Per_1
Non sono riconosciuti invece l'importo Iva (neppure richiesto da parte attrice) il costo per il soccorso stradale e le spese di noleggio di un'auto sostitutiva in quanto, queste ultime, non sono state documentate.
Rispetto al danno da fermo tecnico, in particolare, si richiama l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. Civ. n. 5447 del 28.02.2020).
Per tutti questi motivi, in conclusione, il danno patrimoniale riconosciuto a favore dell'attore è liquidato nell'importo capitale di € 8.053,87.
Tale somma, attribuita a titolo di danno emergente, deve essere rivalutata dalla data del sinistro, anche d'ufficio (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 6711 del
10/03/2021), poiché costituisce un debito di valore (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
37798 del 27/12/2022) e la medesima, rivalutata dalla data di ciascun esborso, ammonta all'attualità ad € 8.221,85. In mancanza di domanda di riconoscimento degli interessi compensativi (cfr.
Cass. 4938/2023), la somma dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dalla data dell'illecito sino al saldo.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicato lo scaglione tariffario compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00 in ragione del decisum, applicata una riduzione del 20% sui valori medi per tutte le fasi del giudizio stante l'esito globale del giudizio e la modesta complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate nel decreto in data 20.5.2025, sono poste in via esclusiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 899/2024 degli Affari Contenziosi
Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: CP_
1) condanna il sito in , , in Controparte_3 Controparte_3 personale dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della nella Parte_1 misura di euro € 8.221,85, oltre interessi come in parte motiva;
CP_
2) condanna il sito in , , in Controparte_3 Controparte_3 personale dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u.
Ivrea, 11.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa FA OJ)