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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1570/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 08.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1570/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GIUSI NICOSIA e GIANLUIGI BUONO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MARIA TERESA NASSO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato all' , parte CP_1 ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dall' in quanto ingiustamente lesivo dei diritti del ricorrente avendo lo stesso tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare del trattamento Naspi richiesto, ed essendo ad oggi tuttora disoccupato;
per l'effetto: - disporre
l'annullamento e/o la revoca del provvedimento impugnato con conseguente erogazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, dell'indennità di disoccupazione Naspi in capo al medesimo, nella misura allo stesso spettante ed a far data dalla presentazione della domanda avvenuta in data 02.09.2022, o, in subordine, dalla data del richiesto riesame. Con vittoria di spese e competenze.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato in data
10.09.2022 domanda di disoccupazione avendo perduto involontariamente il lavoro il 02.09.2022 e di avere ricevuto il diniego dall'ente, per mancato deposito della documentazione richiesta;
di avere quindi presentato ricorso fornendo ogni documentazione utile, ma senza esito positivo.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e CP_1 contestava la domanda.
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 08.09.2025.
Il ricorso merita accoglimento.
La NASpI è una prestazione economica istituita dal D.Lgs.
n.22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione (art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza
(art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
Pag. 2 di 4 1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni (fatta eccezioni per le dimissioni giustificate, quali il reiterato mancato pagamento della retribuzione) o di risoluzione consensuale.
2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa e l'unica motivazione opposta a fondamento del rigetto della domanda da parte dell consiste nel mancato invio della documentazione CP_1 richiesta dall'ente (eventuali redditi percepiti e giorni di preavviso indennizzati) nei trenta giorni dalla richiesta.
Parte ricorrente ha dedotto di avere inoltrato la domanda per la disoccupazione tramite patronato e di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione da parte dell'Ente; parte ricorrente ha inoltre provato che nella richiesta di riesame ha evidenziato di non avere mai ricevuto la richiesta di integrazione della documentazione ed ha provato di averla allegata unitamente alla richiesta di riesame.
Pag. 3 di 4 L non ha provato la ritualità dell'invio della citata richiesta di CP_1 integrazione documentale.
Ne consegue che, ricorrendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l' va condannato al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, dell'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal
D.Lgs. n.22/2015, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 10.09.2022;
b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennità mensile di disoccupazione denominata (NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del
10.09.2022, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda stessa;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma 09.9.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 1570/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 08.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1570/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GIUSI NICOSIA e GIANLUIGI BUONO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MARIA TERESA NASSO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato all' , parte CP_1 ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dall' in quanto ingiustamente lesivo dei diritti del ricorrente avendo lo stesso tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare del trattamento Naspi richiesto, ed essendo ad oggi tuttora disoccupato;
per l'effetto: - disporre
l'annullamento e/o la revoca del provvedimento impugnato con conseguente erogazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, dell'indennità di disoccupazione Naspi in capo al medesimo, nella misura allo stesso spettante ed a far data dalla presentazione della domanda avvenuta in data 02.09.2022, o, in subordine, dalla data del richiesto riesame. Con vittoria di spese e competenze.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato in data
10.09.2022 domanda di disoccupazione avendo perduto involontariamente il lavoro il 02.09.2022 e di avere ricevuto il diniego dall'ente, per mancato deposito della documentazione richiesta;
di avere quindi presentato ricorso fornendo ogni documentazione utile, ma senza esito positivo.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e CP_1 contestava la domanda.
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 08.09.2025.
Il ricorso merita accoglimento.
La NASpI è una prestazione economica istituita dal D.Lgs.
n.22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione (art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza
(art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
Pag. 2 di 4 1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni (fatta eccezioni per le dimissioni giustificate, quali il reiterato mancato pagamento della retribuzione) o di risoluzione consensuale.
2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa e l'unica motivazione opposta a fondamento del rigetto della domanda da parte dell consiste nel mancato invio della documentazione CP_1 richiesta dall'ente (eventuali redditi percepiti e giorni di preavviso indennizzati) nei trenta giorni dalla richiesta.
Parte ricorrente ha dedotto di avere inoltrato la domanda per la disoccupazione tramite patronato e di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione da parte dell'Ente; parte ricorrente ha inoltre provato che nella richiesta di riesame ha evidenziato di non avere mai ricevuto la richiesta di integrazione della documentazione ed ha provato di averla allegata unitamente alla richiesta di riesame.
Pag. 3 di 4 L non ha provato la ritualità dell'invio della citata richiesta di CP_1 integrazione documentale.
Ne consegue che, ricorrendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l' va condannato al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, dell'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal
D.Lgs. n.22/2015, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 10.09.2022;
b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennità mensile di disoccupazione denominata (NASpI), prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del
10.09.2022, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda stessa;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma 09.9.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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