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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/12/2024, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1915/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dott.ssa Laura Di Bernardi giudice dott.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1915/2024 R.G. promosso con ricorso depositato in data 20/8/2024 TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Paola Parte_1
Schivalocchi; ricorrente E
, rappr. e dif. dall'avv. Sonia La Via;
CP_1 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione personale conclusioni: le parti chiedono la pronuncia di separazione e la ricorrente consente a che resti a dimorare nell'attuale casa sino al 28/2/2025 quando CP_1 traslocherà nell'altra dimora, già casa familiare a Lodrone. Il PM nulla oppone tacitamente come da punto 2 del protocollo Tribunale-Procura del 14 3 2023 FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20/8/2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito sposato CP_1
a TO (TN) il 15/10/19880 e dal quale ha avuto i figli , Per_1 Per_2
e tutti maggiorenni ed autosufficienti. Ha esposto che la Per_3 comunione materiale e morale tra coniugi è da tempo cessata, vivendo essi da tempo separati di fatto in casa, e che sono entrambi autosufficienti, mentre la casa in cui risiede ancora è di proprietà CP_1 della moglie. ha aderito alla domanda di separazione. CP_1 L'unico aspetto controverso riguardava il cambiamento di dimora del marito, posto che la casa dove attualmente risiede con la moglie, in TO, via Faserno 33, è di proprietà della ricorrente. Comparsi in udienza i coniugi hanno confermato di volersi separare, ed hanno poi raggiunto un accordo nel senso che lascerà CP_1
l'attuale sistemazione abitativa entro il 28/2/2025 e andrà ad abitare a Lodrone, in quella che era precedentemente la casa familiare. Ricorrono quindi i presupposti per pronunziare la separazione personale tra le parti. Spese compensate per la concordata definizione della vicenda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato in data 20/8/2024 pronunzia la separazione personale tra , nata a Parte_1
TO il 6/10/1960, e nato a [...] l'[...] CP_1 con l'accordo che lascerà l'attuale abitazione di TO via CP_1
Faserno 33 entro il 28/2/2025
Trento, 5/12/2024 il presidente est Adriana De Tommaso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dott.ssa Laura Di Bernardi giudice dott.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1915/2024 R.G. promosso con ricorso depositato in data 20/8/2024 TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Paola Parte_1
Schivalocchi; ricorrente E
, rappr. e dif. dall'avv. Sonia La Via;
CP_1 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione personale conclusioni: le parti chiedono la pronuncia di separazione e la ricorrente consente a che resti a dimorare nell'attuale casa sino al 28/2/2025 quando CP_1 traslocherà nell'altra dimora, già casa familiare a Lodrone. Il PM nulla oppone tacitamente come da punto 2 del protocollo Tribunale-Procura del 14 3 2023 FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20/8/2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito sposato CP_1
a TO (TN) il 15/10/19880 e dal quale ha avuto i figli , Per_1 Per_2
e tutti maggiorenni ed autosufficienti. Ha esposto che la Per_3 comunione materiale e morale tra coniugi è da tempo cessata, vivendo essi da tempo separati di fatto in casa, e che sono entrambi autosufficienti, mentre la casa in cui risiede ancora è di proprietà CP_1 della moglie. ha aderito alla domanda di separazione. CP_1 L'unico aspetto controverso riguardava il cambiamento di dimora del marito, posto che la casa dove attualmente risiede con la moglie, in TO, via Faserno 33, è di proprietà della ricorrente. Comparsi in udienza i coniugi hanno confermato di volersi separare, ed hanno poi raggiunto un accordo nel senso che lascerà CP_1
l'attuale sistemazione abitativa entro il 28/2/2025 e andrà ad abitare a Lodrone, in quella che era precedentemente la casa familiare. Ricorrono quindi i presupposti per pronunziare la separazione personale tra le parti. Spese compensate per la concordata definizione della vicenda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato in data 20/8/2024 pronunzia la separazione personale tra , nata a Parte_1
TO il 6/10/1960, e nato a [...] l'[...] CP_1 con l'accordo che lascerà l'attuale abitazione di TO via CP_1
Faserno 33 entro il 28/2/2025
Trento, 5/12/2024 il presidente est Adriana De Tommaso