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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/08/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 204-2/2025 promosso con ricorso in proprio da
“ (C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Giussano via Alfredo Catalani 8.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso depositato il 14 luglio 2025, ha chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, rappresentando di versare in stato di insolvenza;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Giussano, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; • la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di produzione di calzature e prodotti affini.
Per ciò che attiene ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I., la società ricorrente ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, già solo nell'esercizio 2023 risultano un attivo patrimoniale di € 1.080.334,00 e ricavi lordi per € 704.313,00 (cfr. bilancio di esercizio relativo all'anno 2023) e che, come rappresentato nel ricorso, i debiti (€ 1.937.262,37) sono di importo complessivamente superiore ad € 500.000,00;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'esposizione debitoria complessiva di (pari ad € Parte_1
1.937.262,37) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale.
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Parte_1 desumibile dall'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata e dalla rappresentata impossibilità di proseguire l'attività aziendale in condizioni di equilibrio economico-finanziario. Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Parte_1 versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ Parte_1
(C.F. ) con sede in Giussano via Alfredo Catalani 8;
[...] P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Controparte_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 12, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 23 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 204-2/2025 promosso con ricorso in proprio da
“ (C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Giussano via Alfredo Catalani 8.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso depositato il 14 luglio 2025, ha chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, rappresentando di versare in stato di insolvenza;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Giussano, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; • la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di produzione di calzature e prodotti affini.
Per ciò che attiene ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I., la società ricorrente ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, già solo nell'esercizio 2023 risultano un attivo patrimoniale di € 1.080.334,00 e ricavi lordi per € 704.313,00 (cfr. bilancio di esercizio relativo all'anno 2023) e che, come rappresentato nel ricorso, i debiti (€ 1.937.262,37) sono di importo complessivamente superiore ad € 500.000,00;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'esposizione debitoria complessiva di (pari ad € Parte_1
1.937.262,37) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale.
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Parte_1 desumibile dall'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata e dalla rappresentata impossibilità di proseguire l'attività aziendale in condizioni di equilibrio economico-finanziario. Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Parte_1 versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ Parte_1
(C.F. ) con sede in Giussano via Alfredo Catalani 8;
[...] P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Controparte_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 12, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 23 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti