TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2050
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di potere e violazione dell'art. 186 d.lgs. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'ANAC, ai sensi dell'art. 186, comma 5, del d.lgs. 36/2023, abbia il potere di definire le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione, fornendo un modus applicativo dei criteri legali che promuove l'omogeneità dei procedimenti e facilita la negoziazione tra le parti, senza annullare l'autonomia negoziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione dei criteri stabiliti dall'ANAC

    Il Tribunale afferma che i criteri stabiliti dall'ANAC sono elastici, non vincolanti e lasciano un ampio margine decisionale alle parti. L'uso della locuzione 'fino a' conferma la prospettiva di limiti ragionevoli agli aumenti della quota di esternalizzazione e la possibilità di valorizzare i criteri anche a zero. L'ANAC ha fornito un set di criteri non irrigiditi che legittimano una valutazione aperta al confronto e alla negoziazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 186, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'art. 186, comma 6, imponga di considerare gli importi dei piani economici finanziari come base di calcolo, ma non osti all'applicazione dei criteri generali definiti dall'ANAC ai sensi del comma 5, purché compatibili e riferiti ai piani finanziari. La legge di interpretazione autentica (art. 15, L. 193/2024) conferma l'applicabilità del comma 5 anche alle concessioni autostradali.

  • Rigettato
    Contestazione dei singoli criteri di calcolo

    Il Tribunale ritiene che l'inclusione delle prestazioni svolte direttamente nella base di calcolo sia necessaria per garantire l'effettività dell'obbligo di esternalizzazione. I criteri relativi al valore, oggetto, durata e dimensioni dell'impresa sono ritenuti ragionevoli, proporzionati e non vincolanti, offrendo soglie massime di incremento e la possibilità di valorizzarli a zero. La contestazione al par. 3.9 è inammissibile e infondata in quanto riguarda una disposizione di favore.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché le censure rivolte alla delibera ANAC sono state respinte, anche le doglianze relative all'illegittimità derivata delle note ministeriali, la cui natura non provvedimentale è peraltro evidente, devono essere respinte.

  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 186 d.lgs. 36/2023

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 186, comma 6, pur prevedendo criteri specifici per le concessioni autostradali, non esclude l'applicazione dei criteri generali definiti dall'ANAC ai sensi del comma 5, purché compatibili. La legge di interpretazione autentica ha confermato tale interpretazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2050
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2050
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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