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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/09/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 199 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]alla C.da Muoio Piccolo, 13, nella qualità di legale rappresentante della società
[...]
, P.I. , con sede in Luzzi (CS) alla Via Ischia sul Crati, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa - congiuntamene e disgiuntamente - dall'avv. Giulio Greco, C.F.
del Foro di Cosenza e dall'avv. Cristina Falbo, C.F. , C.F._2 C.F._3 del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulio Greco sito in Rende
(CS) alla Via J.F. Kennedy 81/Q e con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi mail pec e Email_1 Email_2
Opponente
Nei confronti di
, CF , rappresentato, congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa Rossella Scalercio, dott. ssa Silvana Massaro e dott. ssa Elisabetta Bavasso, con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in Cosenza, alla via R De
Roberto, n. 34
Opposto Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto di opposizione proposta con ricorso del 16.1.2025, ritualmente notificato, è l'ordinanza ingiunzione nr. 252/2024, notificata il 24.12.2024, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente (nella sua qualità di legale rappresentante della società ), il Controparte_1 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quantificata in euro 3.600.00 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione notificato il 29.7.2021.
Con Valga rilevare preliminarmente che l' ha emesso successivo provvedimento con cui ha integrato e modificato l'ordinanza ingiunzione opposta, una volta preso atto dell'intervenuto pagamento da parte della ricorrente della somma di euro 1.800.00 (quale minimo edittale) in data 24.11.2021, provvedendo quindi a rideterminare la sanzione nel residuo importo di euro 1.800.00; tale provvedimento, ritualmente notificato in data 18.2.2025, non risulta oggetto di tempestiva opposizione (nel termine di
30 giorni dalla notifica ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011).
Pertanto, il primo motivo di opposizione (ingiunzione del pagamento della sanzione nell'importo di euro 3.600,00 senza detrazione del pagamento di euro 1.800,00) è superato dal successivo Con provvedimento dell' – di cui si è detto sopra – con cui l'importo della sanzione è stato rideterminato alla luce del pagamento effettuato che parte opponente ha documentato soltanto dopo la Con notifica dell'ordinanza ingiunzione. Per vero, l' – appena ricevuto documentazione comprovante il pagamento – ha provveduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione, detraendo l'importo già pagato (cfr. provvedimento del 29.1.2025 prot. 2/2025).
Ciò posto, l'opponente contesta per l'appunto l'irrogazione della sanzione nell'importo di euro
3.600,00 assumendo di aver provveduto ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite con il verbale unico, con la sola eccezione dell'assunzione e del mantenimento in servizio del lavoratore irregolarmente occupato ( ) per causa a sé non imputabile, siccome tale lavoratore Persona_1 ha ritenuto di dimettersi, prestando soltanto pochi giorni di lavoro nel mese di giugno 2021.
L'assunto difensivo di parte attrice non è condivisibile per le seguenti ragioni.
Si premette che dagli atti di causa si evince che con verbale unico di accertamento e notificazione del
12.7.2021 i funzionari ispettivi hanno concluso gli accertamenti nei confronti della società semplice agricola di cui l'odierna ricorrente è legale rappresentante;
dalla lettura del predetto Controparte_1 Con verbale si evince che nel corso degli accertamenti gli ispettori dell' di Cosenza hanno appurato che il lavoratore (trovato intento al lavoro il giorno del primo accesso ispettivo vale a Persona_1 dire il 26.5.2021) non era stato regolarizzato, non avendo la società provveduto alle prescritte comunicazioni al centro per l'impiego in ordine all'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro;
- invero, a tale comunicazione la società aveva provveduto soltanto il giorno successivo all'accesso ispettivo (il 27.5.2021 alle ore 16.21 con decorrenza dal giorno precedente – 26.5.2021 – e fino al
30.6.2021)-; contestualmente la società è stata diffidata a sanare la predetta inosservanza provvedendo a: regolarizzare l'intero periodo di lavoro prestato "in nero", provvedendo al versamento dei contributi e premi, stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, ovvero un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, mantenere il lavoratore in servizio per almeno 90 giorni da maturare integralmente entro il termine della diffida, pagare una somma pari al minimo dell'importo della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 d. Lgs 124/2002.
Orbene, parte opponente assume di aver provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro, provvedendo alla comunicazione di relativa instaurazione dal 26.5.2021 e di avere, inoltre, pagato la sanzione nel minimo edittale;
sostiene, tuttavia, di non aver potuto stipulare contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato non inferiore a tre mesi siccome già nel mese di giugno 2021 il lavoratore in questione si presentava al lavoro per soli 7 giorni;
assume, quindi, la non imputabilità a sé della mancata ottemperanza alla diffida in parte qua siccome “non è stato possibile, tuttavia, per il datore di lavoro (per colpa ad egli non imputabile) sottoscrivere un contratto di lavoro per il periodo indicato nel verbale di luglio 2021, per esclusiva volontà del lavoratore, il quale – i primi giorni del mese di giugno 2021 – non si è più recato sul posto di lavoro, ritenendo l'impiego de quo eccessivamente impegnativo e gravoso”.
Con L' sostiene, al contrario, che – pacifico che il datore di lavoro non ha assunto e mantenuto in servizio per almeno tre mesi il lavoratore irregolarmente occupato – tale circostanza rappresenta elemento ostativo all'estinzione del procedimento sanzionatorio, irrilevante essendone la ragione, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza sul punto.
Ritiene il giudice – condividendo le ragioni già espresse da larga parte della giurisprudenza di merito Con qui richiamata – che sia fondato l'assunto dell' . Invero, come già affermato da Corte di Appello di Genova, sentenza n. 105/2019 (richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), Va in primo luogo richiamata la normativa di riferimento. L'art. 22 del
D.Lgs. 151/2015, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, ha stabilito: “3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro
18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale”.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per essere ammessi alla procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 124/2004, con conseguente possibilità di pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13, occorrono, quindi, due condizioni: 1) il mantenimento in servizio dei lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro per almeno tre mesi, 2) il pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti entro 120 giorni dalla notifica del verbale. Nel caso di specie e' pacifico che dette condizioni non si sono verificate e deve escludersi, come ritenuto dal Tribunale, che il mancato rispetto di dette condizioni sia giustificato dalla buona fede o dall'impossibilità ad adempiere come sostenuto dagli appellanti. Invero, avuto riguardo ai lavoratori e Pt_2 Pt_3 giova considerare che la loro posizione e' stata regolarizzata e sono stati mantenuti in servizio per tre mesi, pertanto la società ben avrebbe potuto provvedere al pagamento della sanzione minima entro
120 giorni dalla notifica del verbale. Ed il mancato pagamento non può ritenersi giustificato dal fatto che prima dello scadere di tale termine la società ha presentato una memoria all' , essendosi CP_2 verificata l'impossibilità di mantenere in servizio gli altri due lavoratori ( e ) per Parte_4 Per_2 almeno tre mesi per fatto non imputabile alla società (dimissioni dei lavoratori), posto che trattasi di posizioni del tutto autonome ed indipendenti e che quindi l'impossibilità di osservare entrambe le condizioni per gli altri lavoratori non comportava l'impossibilità, relativamente alle posizioni Pt_2
e di definire le irregolarità usufruendo della procedura di diffida e, quindi, pagando la Pt_3 sanzione minima entro 120 giorni. In ogni caso si osserva che se la società riteneva di poter usufruire dei benefici derivanti dalla procedura di diffida, pur non avendo mantenuto in servizio per almeno tre mesi due dei quattro lavoratori, avrebbe comunque dovuto effettuare entro 120 giorni il pagamento delle sanzioni minime per tutti e quattro i lavoratori, in modo da rispettare l'altra condizione richiesta, anziché limitarsi a presentare una memoria all' ed attendere la convocazione, così CP_2 realizzando una sorta di proroga del termine di pagamento che non e' normativamente prevista.
Ancora va osservato che il tenore dell'art. 22 comma 3 ter rivela chiaramente come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro. E ciò anche considerato che l'ammettere la possibilità di valutare nel merito i motivi dell'inadempimento lascerebbe spazio a condotte anche non legittime, come un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore finalizzato esclusivamente ad usufruire della riduzione della sanzione evitando nel contempo gli oneri di una regolare assunzione per almeno tre mesi. Va infine considerato che, proprio perché l'art. 22 comma 3 ter introduce una agevolazione in favore di un soggetto che e' sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita, e' del tutto consequenziale che detta agevolazione non possa operare in mancanza di una delle condizioni richieste senza possibilità di valutare le ragioni del suo non avveramento e quindi anche se non si sia verificata per causa non imputabile al datore di lavoro.
L'interpretazione del primo giudice, condivisa da questa Corte, e' in linea con quanto sostenuto dal nella circolare n. 26/2015 e se e' vero che la circolare non e' certo vincolante, e' Parte_5 altresì vero che nulla osta a che, ove convincente, possa essere seguita nell'interpretazione del dato normativo. In conclusione l'appello va integralmente respinto”. In termini analoghi si è espressa, con sentenza n. 303 del 2021, la Corte di appello di Milano che ha così affermato: “L'art. 3, comma 3 ter, d.l. n.12/2002 stabilisce che “nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi”. Orbene, sono dati pacifici la commissione dell'illecito sanzionato, l'avvenuto pagamento parziale della sanzione, il fatto che i rapporti di lavoro instaurati al fine di sanare la violazione siano stati mantenuti per meno di tre mesi a causa delle dimissioni rassegnate dai lavoratori. Come emerge dal chiaro dettato letterale dell'art. 3, comma 3 ter, d.l.
n.12/2002, al fine dell'esclusione della punibilità per il fatto illecito sono necessarie due condizioni oggettive consistenti da un lato nel pagamento di una parte della sanzione e dall'altro lato nell'instaurazione e mantenimento di regolari rapporti di lavoro con i dipendenti per almeno tre mesi.
La natura oggettiva delle due condizioni esclude che la non punibilità possa operare anche nelle ipotesi in cui l'interruzione dei rapporti di lavoro non sia dipesa dal datore di lavoro. Ed infatti, non bisogna dimenticare che l'art. 22 comma 3 ter, d.l. n.12/2002 introduce un'agevolazione in favore di un soggetto che è sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita, conseguentemente l'agevolazione non può operare in mancanza di una delle condizioni richieste, non rilevando le ragioni del mancato avveramento anche se non imputabili al datore di lavoro”.
Orbene, alla luce di tali condivisibili principi, deve affermarsi che difettando, per come incontestato, una delle condizioni per poter fruire dell'agevolazione in questione, irrilevante essendo l'imputabilità o meno della mancata assunzione e del mancato mantenimento in servizio del lavoratore occupato irregolarmente per almeno tre mesi, parte opponente non invoca fondatamente l'agevolazione in esame.
Infine, parte opponente eccepisce l'intempestività della notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta a distanza di oltre tre anni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi, invocando la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 151 del 2021.
Valga rilevare che, posto che In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n.
689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr., da ultimo,
Cass. n. 21706/2018), tale termine risulta ampiamente rispettato, stante la notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 24.12.2024.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2021, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, ha dichiarato l'inammissibilità della questione siccome la omissione legislativa denunciata dal rimettente non puo' essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
E' pur vero, come sostenuto in ricorso che la Corte ha sottolineato che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorita' titolare della potesta' punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione, ma, allo stato, in assenza di un intervento legislativo, pure auspicato dalla Corte Costituzionale e, quindi de iure condito, deve affermarsi che oltre al termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81(che riguarda la contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non e' effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento») termine - che decorre dal momento in cui si e' compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attivita' amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione - il cui superamento e' espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, non è contemplato analogo termine per la conclusione della fase decisoria. Pertanto, l'unico termine assegnato all'autorita' decidente e', dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere respinto per infondatezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 comma 2
D.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 199 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]alla C.da Muoio Piccolo, 13, nella qualità di legale rappresentante della società
[...]
, P.I. , con sede in Luzzi (CS) alla Via Ischia sul Crati, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa - congiuntamene e disgiuntamente - dall'avv. Giulio Greco, C.F.
del Foro di Cosenza e dall'avv. Cristina Falbo, C.F. , C.F._2 C.F._3 del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulio Greco sito in Rende
(CS) alla Via J.F. Kennedy 81/Q e con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi mail pec e Email_1 Email_2
Opponente
Nei confronti di
, CF , rappresentato, congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa Rossella Scalercio, dott. ssa Silvana Massaro e dott. ssa Elisabetta Bavasso, con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in Cosenza, alla via R De
Roberto, n. 34
Opposto Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto di opposizione proposta con ricorso del 16.1.2025, ritualmente notificato, è l'ordinanza ingiunzione nr. 252/2024, notificata il 24.12.2024, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente (nella sua qualità di legale rappresentante della società ), il Controparte_1 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quantificata in euro 3.600.00 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione notificato il 29.7.2021.
Con Valga rilevare preliminarmente che l' ha emesso successivo provvedimento con cui ha integrato e modificato l'ordinanza ingiunzione opposta, una volta preso atto dell'intervenuto pagamento da parte della ricorrente della somma di euro 1.800.00 (quale minimo edittale) in data 24.11.2021, provvedendo quindi a rideterminare la sanzione nel residuo importo di euro 1.800.00; tale provvedimento, ritualmente notificato in data 18.2.2025, non risulta oggetto di tempestiva opposizione (nel termine di
30 giorni dalla notifica ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011).
Pertanto, il primo motivo di opposizione (ingiunzione del pagamento della sanzione nell'importo di euro 3.600,00 senza detrazione del pagamento di euro 1.800,00) è superato dal successivo Con provvedimento dell' – di cui si è detto sopra – con cui l'importo della sanzione è stato rideterminato alla luce del pagamento effettuato che parte opponente ha documentato soltanto dopo la Con notifica dell'ordinanza ingiunzione. Per vero, l' – appena ricevuto documentazione comprovante il pagamento – ha provveduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione, detraendo l'importo già pagato (cfr. provvedimento del 29.1.2025 prot. 2/2025).
Ciò posto, l'opponente contesta per l'appunto l'irrogazione della sanzione nell'importo di euro
3.600,00 assumendo di aver provveduto ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite con il verbale unico, con la sola eccezione dell'assunzione e del mantenimento in servizio del lavoratore irregolarmente occupato ( ) per causa a sé non imputabile, siccome tale lavoratore Persona_1 ha ritenuto di dimettersi, prestando soltanto pochi giorni di lavoro nel mese di giugno 2021.
L'assunto difensivo di parte attrice non è condivisibile per le seguenti ragioni.
Si premette che dagli atti di causa si evince che con verbale unico di accertamento e notificazione del
12.7.2021 i funzionari ispettivi hanno concluso gli accertamenti nei confronti della società semplice agricola di cui l'odierna ricorrente è legale rappresentante;
dalla lettura del predetto Controparte_1 Con verbale si evince che nel corso degli accertamenti gli ispettori dell' di Cosenza hanno appurato che il lavoratore (trovato intento al lavoro il giorno del primo accesso ispettivo vale a Persona_1 dire il 26.5.2021) non era stato regolarizzato, non avendo la società provveduto alle prescritte comunicazioni al centro per l'impiego in ordine all'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro;
- invero, a tale comunicazione la società aveva provveduto soltanto il giorno successivo all'accesso ispettivo (il 27.5.2021 alle ore 16.21 con decorrenza dal giorno precedente – 26.5.2021 – e fino al
30.6.2021)-; contestualmente la società è stata diffidata a sanare la predetta inosservanza provvedendo a: regolarizzare l'intero periodo di lavoro prestato "in nero", provvedendo al versamento dei contributi e premi, stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, ovvero un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, mantenere il lavoratore in servizio per almeno 90 giorni da maturare integralmente entro il termine della diffida, pagare una somma pari al minimo dell'importo della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 d. Lgs 124/2002.
Orbene, parte opponente assume di aver provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro, provvedendo alla comunicazione di relativa instaurazione dal 26.5.2021 e di avere, inoltre, pagato la sanzione nel minimo edittale;
sostiene, tuttavia, di non aver potuto stipulare contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato non inferiore a tre mesi siccome già nel mese di giugno 2021 il lavoratore in questione si presentava al lavoro per soli 7 giorni;
assume, quindi, la non imputabilità a sé della mancata ottemperanza alla diffida in parte qua siccome “non è stato possibile, tuttavia, per il datore di lavoro (per colpa ad egli non imputabile) sottoscrivere un contratto di lavoro per il periodo indicato nel verbale di luglio 2021, per esclusiva volontà del lavoratore, il quale – i primi giorni del mese di giugno 2021 – non si è più recato sul posto di lavoro, ritenendo l'impiego de quo eccessivamente impegnativo e gravoso”.
Con L' sostiene, al contrario, che – pacifico che il datore di lavoro non ha assunto e mantenuto in servizio per almeno tre mesi il lavoratore irregolarmente occupato – tale circostanza rappresenta elemento ostativo all'estinzione del procedimento sanzionatorio, irrilevante essendone la ragione, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza sul punto.
Ritiene il giudice – condividendo le ragioni già espresse da larga parte della giurisprudenza di merito Con qui richiamata – che sia fondato l'assunto dell' . Invero, come già affermato da Corte di Appello di Genova, sentenza n. 105/2019 (richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), Va in primo luogo richiamata la normativa di riferimento. L'art. 22 del
D.Lgs. 151/2015, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, ha stabilito: “3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro
18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale”.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per essere ammessi alla procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 124/2004, con conseguente possibilità di pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13, occorrono, quindi, due condizioni: 1) il mantenimento in servizio dei lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro per almeno tre mesi, 2) il pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti entro 120 giorni dalla notifica del verbale. Nel caso di specie e' pacifico che dette condizioni non si sono verificate e deve escludersi, come ritenuto dal Tribunale, che il mancato rispetto di dette condizioni sia giustificato dalla buona fede o dall'impossibilità ad adempiere come sostenuto dagli appellanti. Invero, avuto riguardo ai lavoratori e Pt_2 Pt_3 giova considerare che la loro posizione e' stata regolarizzata e sono stati mantenuti in servizio per tre mesi, pertanto la società ben avrebbe potuto provvedere al pagamento della sanzione minima entro
120 giorni dalla notifica del verbale. Ed il mancato pagamento non può ritenersi giustificato dal fatto che prima dello scadere di tale termine la società ha presentato una memoria all' , essendosi CP_2 verificata l'impossibilità di mantenere in servizio gli altri due lavoratori ( e ) per Parte_4 Per_2 almeno tre mesi per fatto non imputabile alla società (dimissioni dei lavoratori), posto che trattasi di posizioni del tutto autonome ed indipendenti e che quindi l'impossibilità di osservare entrambe le condizioni per gli altri lavoratori non comportava l'impossibilità, relativamente alle posizioni Pt_2
e di definire le irregolarità usufruendo della procedura di diffida e, quindi, pagando la Pt_3 sanzione minima entro 120 giorni. In ogni caso si osserva che se la società riteneva di poter usufruire dei benefici derivanti dalla procedura di diffida, pur non avendo mantenuto in servizio per almeno tre mesi due dei quattro lavoratori, avrebbe comunque dovuto effettuare entro 120 giorni il pagamento delle sanzioni minime per tutti e quattro i lavoratori, in modo da rispettare l'altra condizione richiesta, anziché limitarsi a presentare una memoria all' ed attendere la convocazione, così CP_2 realizzando una sorta di proroga del termine di pagamento che non e' normativamente prevista.
Ancora va osservato che il tenore dell'art. 22 comma 3 ter rivela chiaramente come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro. E ciò anche considerato che l'ammettere la possibilità di valutare nel merito i motivi dell'inadempimento lascerebbe spazio a condotte anche non legittime, come un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore finalizzato esclusivamente ad usufruire della riduzione della sanzione evitando nel contempo gli oneri di una regolare assunzione per almeno tre mesi. Va infine considerato che, proprio perché l'art. 22 comma 3 ter introduce una agevolazione in favore di un soggetto che e' sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita, e' del tutto consequenziale che detta agevolazione non possa operare in mancanza di una delle condizioni richieste senza possibilità di valutare le ragioni del suo non avveramento e quindi anche se non si sia verificata per causa non imputabile al datore di lavoro.
L'interpretazione del primo giudice, condivisa da questa Corte, e' in linea con quanto sostenuto dal nella circolare n. 26/2015 e se e' vero che la circolare non e' certo vincolante, e' Parte_5 altresì vero che nulla osta a che, ove convincente, possa essere seguita nell'interpretazione del dato normativo. In conclusione l'appello va integralmente respinto”. In termini analoghi si è espressa, con sentenza n. 303 del 2021, la Corte di appello di Milano che ha così affermato: “L'art. 3, comma 3 ter, d.l. n.12/2002 stabilisce che “nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi”. Orbene, sono dati pacifici la commissione dell'illecito sanzionato, l'avvenuto pagamento parziale della sanzione, il fatto che i rapporti di lavoro instaurati al fine di sanare la violazione siano stati mantenuti per meno di tre mesi a causa delle dimissioni rassegnate dai lavoratori. Come emerge dal chiaro dettato letterale dell'art. 3, comma 3 ter, d.l.
n.12/2002, al fine dell'esclusione della punibilità per il fatto illecito sono necessarie due condizioni oggettive consistenti da un lato nel pagamento di una parte della sanzione e dall'altro lato nell'instaurazione e mantenimento di regolari rapporti di lavoro con i dipendenti per almeno tre mesi.
La natura oggettiva delle due condizioni esclude che la non punibilità possa operare anche nelle ipotesi in cui l'interruzione dei rapporti di lavoro non sia dipesa dal datore di lavoro. Ed infatti, non bisogna dimenticare che l'art. 22 comma 3 ter, d.l. n.12/2002 introduce un'agevolazione in favore di un soggetto che è sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita, conseguentemente l'agevolazione non può operare in mancanza di una delle condizioni richieste, non rilevando le ragioni del mancato avveramento anche se non imputabili al datore di lavoro”.
Orbene, alla luce di tali condivisibili principi, deve affermarsi che difettando, per come incontestato, una delle condizioni per poter fruire dell'agevolazione in questione, irrilevante essendo l'imputabilità o meno della mancata assunzione e del mancato mantenimento in servizio del lavoratore occupato irregolarmente per almeno tre mesi, parte opponente non invoca fondatamente l'agevolazione in esame.
Infine, parte opponente eccepisce l'intempestività della notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta a distanza di oltre tre anni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi, invocando la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 151 del 2021.
Valga rilevare che, posto che In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n.
689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr., da ultimo,
Cass. n. 21706/2018), tale termine risulta ampiamente rispettato, stante la notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 24.12.2024.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2021, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, ha dichiarato l'inammissibilità della questione siccome la omissione legislativa denunciata dal rimettente non puo' essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
E' pur vero, come sostenuto in ricorso che la Corte ha sottolineato che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorita' titolare della potesta' punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione, ma, allo stato, in assenza di un intervento legislativo, pure auspicato dalla Corte Costituzionale e, quindi de iure condito, deve affermarsi che oltre al termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81(che riguarda la contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non e' effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento») termine - che decorre dal momento in cui si e' compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attivita' amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione - il cui superamento e' espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, non è contemplato analogo termine per la conclusione della fase decisoria. Pertanto, l'unico termine assegnato all'autorita' decidente e', dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere respinto per infondatezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 comma 2
D.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 19 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti