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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Francesco Piero De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.492 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio CE e Parte_1
TO CE, presso i quali in Avellino, via Colombo n.34, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale in atti, con la stessa elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA S. LUCIA n.81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.3.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 877/24, pubblicata il 26/9/24, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per mesi 5 adottato dalla CP_1
in data 1/4/22.
[...]
Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni espresse nell'atto di appello, l'impugnante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda di primo grado. Ricostituito il contraddittorio, la ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame eccependone l'inammissibilità ed infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato per le ragioni che seguono.
Come si legge nella sentenza impugnata e non è oggetto di contestazione tra le parti, “la fattispecie in oggetto trae origine da una indagine della Procura di Avellino finalizzata ad accertare la corretta attestazione della presenza in servizio da parte del personale dell' Tale indagine, in particolare, ha Parte_2 permesso di verificare la sussistenza di una pluralità di condotte illecite perpetrate, quasi quotidianamente, da diversi dipendenti e lavoratori LSU, tra cui per l'appunto il In particolare, Pt_1 quest'ultimo è risultato essersi allontano dalla sede di lavoro, senza giustificato motivo, per 24 ore e 12 minuti lavorativi, a fronte delle 88 ore lavorative registrate nel periodo di indagine oltre ad aver falsamente attestato sul registro presenze giornaliere gli orari di inizio e/o fine servizio in ben 20 occasioni”.
L'Ufficio Disciplinare ha, quindi, proceduto all'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del ed alla definizione del relativo Pt_1 procedimento con l'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa oggetto di esame, adottata ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. e), e art. 59, comma 8, del CCNL Enti Locali del 21/5/18.
Ciò premesso, la parte impugnante, in questa sede del gravame, ribadisce l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli e a monte dell'esercizio stesso del potere disciplinare da parte della
, essendo i fatti addebitati risalenti ad un periodo Controparte_1 in cui egli non era dipendente dell'Ente, ma lavoratore socialmente utile.
Orbene, come si legge anche nella sentenza impugnata, la circostanza che, all'epoca dei fatti, il fosse un lavoratore socialmente Pt_1 utile della presso il Genio Civile di Avellino e Controparte_1 che questo tipo di rapporto non può essere equiparato alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato è pacifica tra le parti;
i fatti addebitati, anche essi non oggetto di alcuna contestazione o negazione da parte dell'impugnante, risalgono all'anno 2018, mentre il rapporto di lavoro dipendente con la CP_1
si è instaurato nell'anno 2021 in seguito a procedura di
[...] stabilizzazione.
Tanto premesso, con il primo articolato motivo di censura, intitolato
” Violazione ed erronea applicazione del d. Lgs. Nr. 468/1997 e D. Lgs. Nr. 81/2000 - Erronea applicazione dell'art. 55 quinquies D. Lgs. Nr. 165/2001 in relazione al DPR n. 62/2013 e al codice di comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale, approvato con delibera di G.R. N. 544/2017 - Erronea ricostruzione della vicenda fattuale in ordine alla posizione di lavoratore socialmente utile, ricoperto all'epoca dei fatti dall'appellante – Errore di diritto derivante dalla circostanza della mancata rilevante valutazione dell'assenza di un regolare rapporto di lavoro pubblico di natura dipendente, così facendo venir meno uno dei presupposti essenziali ai fini dell'applicazione della normativa disciplinare richiamata in epigrafe - Mancanza di motivazione del tutto apparente e/o comunque alquanto illogica e contraddittoria”, l'appellante si duole che il Tribunale, pur prendendo atto che egli, all'epoca dei fatti contestati, fosse “semplicemente” un mero lavoratore socialmente utile, che questo tipo di rapporto non poteva essere equiparato alla fattispecie del lavoro subordinato e che una responsabilità disciplinare presuppone che la condotta sia stata posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso, ipotizzando, diversamente (e correttamente) l'inconfigurabilità dell'obbligo di diligenza e/o fedeltà ex artt. 2014 e 2015 cod. civ., avesse considerato, tuttavia, che non poteva escludersi, in termini assoluti, che le condotte poste in essere a rapporto lavorativo non ancora in corso e non in connessione con esso potessero essere totalmente irrilevanti sotto un profilo disciplinare.
In tale contesto, il Tribunale aveva valutato i fatti addebitati, come, comunque rapportati e/o rapportabili alla prestazione lavorativa ed ammessane la ricorrenza, in quanto non specificatamente impugnati, ha ritenuto che gli stessi ben giustificassero, per la loro gravità, il provvedimento disciplinare sanzionato, peraltro su base meramente conservativa, con il che risultava soddisfatto anche il requisito della proporzionalità.
Secondo l'appellante, tale conclusione era viziata da illogicità e/o contraddittorietà, e fuorviante era il richiamo a precedenti giurisprudenziali, che, nella loro prospettazione, comunque erano ricollegati e/o ricollegabili alla esistenza di un rapporto di natura dipendente, mentre, nel caso concreto, i fatti addebitati erano riferiti - direttamente e/o indirettamente - alla esistenza di un rapporto di lavoro socialmente utile.
La necessaria conseguenza era che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la vicenda rapportandola alla specificità di tale tipo di rapporto e non in funzione di un rapporto di lavoro di natura dipendente, che non esisteva all'epoca dei fatti addebitati, sicchè mancava proprio il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare.
E non era un caso che tutti i riferimenti normativi, posti a base del procedimento disciplinare (in particolare il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale), facevano espresso richiamo a disposizioni normative che avevano come destinatari “i dipendenti della Regione o i collaboratori”, ma non certo i lavoratori socialmente utili per i quale valeva esclusivamente la specifica normativa che li riguardava, rappresentata dal D.Lgs. n. 468/1997 e n.81/2000, che disciplinava, in maniera dettagliata, il relativo rapporto, tra cui anche gli obblighi operanti, le violazioni e le relative conseguenze disciplinari.
In tale specifico ambito andava esaminata la fattispecie concreta (segue la indicazione, nell'atto di gravame, delle norme rilevanti anche sotto il profilo sanzionatorio), da cui poteva evincersi come i fatti contestati non potevano avere alcuna rilevanza disciplinare, atteso che, neanche in maniera indiretta, si poneva in dubbio la compiutezza e completezza della controprestazione che l'appellante
- lavoratore socialmente utile - doveva rendere, data dalla partecipazione e realizzazione del progetto assegnato, in quanto non si era, in alcun modo, in presenza di contestazioni che potevano essere equiparate ad assenze protratte e ripetute nel tempo, che avevano compromesso i risultati del progetto, come richiesto dalla normativa del settore.
In definitiva i fatti contestati non potevano essere considerati come afferenti ad un periodo “extralavorativo” tout court;
il Tribunale, in nessun passaggio motivazionale aveva tenuto conto della normativa “speciale” prevista per gli LSU come derivante dal d.Lgs. n. 468/1997 e dal D.Lgs. n. 81/2000.
La censura, quale fin qui riportata nella sua completezza, non può essere condivisa e comunque è inidonea ad intaccare il percorso motivazionale posto alla base della decisione in questa sede impugnata.
Ed invero, a parere di questa Corte, i due piani, quello della specificità della disciplina che regola il rapporto di lavoro socialmente utile e quello disciplinare azionato dalla CP_1
, sono distinti e separati e non vanno sovrapposti, come fa
[...] parte appellante.
Correttamente il Tribunale, senza occuparsi della specifica disciplina riguardante gli LSU perchè del tutto irrilevante ai fini della decisione, ha inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nell'ambito delle condotte extralavorative che possono avere rilievo disciplinare ed incidere sul rapporto di lavoro in corso, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte in proposito e pervenendo alla conclusione che l'azione disciplinare potesse essere esercitata, avendo la Regione resistente appreso delle irregolarità circa le attestazioni delle presenze solo successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro con il circostanza Pt_1 questa anche essa pacifica in causa. Orbene, come osservato dalla Suprema Corte, con la sentenza n.428/19,
“In tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale”.
Tale principio, seppure attinente specificamente ad un licenziamento disciplinare, ben si attaglia anche alla fattispecie concreta in cui, proprio perchè il rivestiva, all'epoca dei fatti, la Pt_1 qualità di lavoratore socialmente utile, l'Ufficio disciplinare ha ritenuto di irrogare una sanzione conservativa.
E' errato e non condivisibile, quindi, il punto di partenza da cui muove la difesa dell'attuale appellante, quale ribadita in questa sede del gravame, ossia che la non potesse attivare alcun CP_1 procedimento disciplinare nei suoi confronti, trattandosi di fatti verificatisi prima della sua assunzione e nell'ambito di un rapporto di lavoro socialmente utile, assoggettato a regole sue proprie, in quanto la datrice di lavoro non ha in alcun modo inciso su tale tipo di rapporto, avendo esercitato i suoi poteri datoriali, anche disciplinari, per la rilevanza delle condotte addebitate sul rapporto di lavoro in corso.
In conclusione, la circostanza che all'epoca dei fatti non sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non è idonea ad escludere che le condotte addebitate potessero formare oggetto di valutazione in sede disciplinare, come già affermato dal primo giudice.
In tal caso, infatti, pur non potendo configurarsi un illecito disciplinare in senso stretto, che presuppone l'inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro e, quindi, che il rapporto sia già in atto, può essere comunque ravvisata una responsabilità disciplinare in capo al dipendente.
In altri termini le condotte extralavorative che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della responsabilità disciplinare afferiscono non alla sola vita privata in senso stretto bensì a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere necessariamente successive all'instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto.
Non si coglie, pertanto, alcuna contraddittorietà nella sentenza in questa sede impugnata laddove il Tribunale, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato quanto segue: “Dunque, non sfugge a questo Giudicante che una responsabilità disciplinare presuppone che la condotta sia stata posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso, diversamente, non si configurerebbe alcun obbligo di diligenza e/o fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c.; tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che pur essendo vero il principio appena enunciato, non può escludersi in termini assoluti che le condotte poste in essere dal lavoratore a rapporto lavorativo non ancora in corso e non in connessione con esso siano totalmente irrilevanti sotto un profilo disciplinare.
La Suprema Corte, infatti, ha osservato come per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 1 della legge n. 604/66 non si intenda solo quella condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario (in tal senso Cass. n. 4458/2024; Cass. n. 27004/2018; Cass. n. 2830/2016).
Nello specifico, si può richiamare la sentenza n.24259/2016, la quale ha statuito con riferimento alla condotta criminosa posta in essere dal dipendente prima dell'istaurazione del rapporto di lavoro ed ha affermato che è compito del giudice del merito valutare se la condotta extralavorativa sia di per sé compatibile con l'essenziale elemento fiduciario proprio del rapporto di lavoro.
Ciò posto, deve rilevarsi che le condotte poste in essere dal Pt_1 non rappresentano delle comuni condotte extralavorative, del tutto slegate dal costituito rapporto di lavoro, in quanto la particolarità del caso di specie è che tali condotte sono state sì perpetrate in una fase precedente l'istaurazione del rapporto di lavoro ma comunque in danno proprio all'Ente con il quale successivamente il rapporto si è costituito”.
Si legge conclusivamente nella sentenza impugnata: “In altre parole, a parere di questo GDL, la valutazione di tutte le circostanze del caso, inducono a ritenere che le condotte del abbiano una Pt_1 rilevanza disciplinare attuale, considerato peraltro che i fatti addebitati non risultano risalenti nel tempo e che il tempo intercorso tra questi ultimi, l'assunzione presso la e il CP_1 procedimento disciplinare, risulta piuttosto breve”.
Il Tribunale, quindi, ha attribuito rilevanza a condotte tenute in epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, dopo averle ritenute provate in quanto non contestate, le ha considerate idonee, in ragione della loro natura, a giustificare il provvedimento sanzionatorio adottato per le ragioni che si leggono in sentenza, non oggetto di specifiche censure sul punto. Per le ragioni fin qui espresse risulta del tutto infondato anche il secondo motivo di censura, con cui di sostiene la “Violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al cd. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'omessa decisione in ordine alla sollevata eccezione di carenza di potere in capo alla CP_1
e a favore dell' , in quanto, come già detto in
[...] Pt_3 precedenza, una cosa è il piano del potere disciplinare ed un altro quello della disciplina riguardante gli Lsu, su cui si fonda la ribadita eccezione.
In conclusione per le suesposte ed assorbenti considerazioni, non essendovi alcuna contestazione circa il tipo di sanzione adottata e la sua durata, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado si compensano considerata la complessità e particolarità della questione nonchè le ragioni della decisione.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Francesco Piero De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.492 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio CE e Parte_1
TO CE, presso i quali in Avellino, via Colombo n.34, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale in atti, con la stessa elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA S. LUCIA n.81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.3.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 877/24, pubblicata il 26/9/24, con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per mesi 5 adottato dalla CP_1
in data 1/4/22.
[...]
Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni espresse nell'atto di appello, l'impugnante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda di primo grado. Ricostituito il contraddittorio, la ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame eccependone l'inammissibilità ed infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato per le ragioni che seguono.
Come si legge nella sentenza impugnata e non è oggetto di contestazione tra le parti, “la fattispecie in oggetto trae origine da una indagine della Procura di Avellino finalizzata ad accertare la corretta attestazione della presenza in servizio da parte del personale dell' Tale indagine, in particolare, ha Parte_2 permesso di verificare la sussistenza di una pluralità di condotte illecite perpetrate, quasi quotidianamente, da diversi dipendenti e lavoratori LSU, tra cui per l'appunto il In particolare, Pt_1 quest'ultimo è risultato essersi allontano dalla sede di lavoro, senza giustificato motivo, per 24 ore e 12 minuti lavorativi, a fronte delle 88 ore lavorative registrate nel periodo di indagine oltre ad aver falsamente attestato sul registro presenze giornaliere gli orari di inizio e/o fine servizio in ben 20 occasioni”.
L'Ufficio Disciplinare ha, quindi, proceduto all'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del ed alla definizione del relativo Pt_1 procedimento con l'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa oggetto di esame, adottata ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. e), e art. 59, comma 8, del CCNL Enti Locali del 21/5/18.
Ciò premesso, la parte impugnante, in questa sede del gravame, ribadisce l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli e a monte dell'esercizio stesso del potere disciplinare da parte della
, essendo i fatti addebitati risalenti ad un periodo Controparte_1 in cui egli non era dipendente dell'Ente, ma lavoratore socialmente utile.
Orbene, come si legge anche nella sentenza impugnata, la circostanza che, all'epoca dei fatti, il fosse un lavoratore socialmente Pt_1 utile della presso il Genio Civile di Avellino e Controparte_1 che questo tipo di rapporto non può essere equiparato alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato è pacifica tra le parti;
i fatti addebitati, anche essi non oggetto di alcuna contestazione o negazione da parte dell'impugnante, risalgono all'anno 2018, mentre il rapporto di lavoro dipendente con la CP_1
si è instaurato nell'anno 2021 in seguito a procedura di
[...] stabilizzazione.
Tanto premesso, con il primo articolato motivo di censura, intitolato
” Violazione ed erronea applicazione del d. Lgs. Nr. 468/1997 e D. Lgs. Nr. 81/2000 - Erronea applicazione dell'art. 55 quinquies D. Lgs. Nr. 165/2001 in relazione al DPR n. 62/2013 e al codice di comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale, approvato con delibera di G.R. N. 544/2017 - Erronea ricostruzione della vicenda fattuale in ordine alla posizione di lavoratore socialmente utile, ricoperto all'epoca dei fatti dall'appellante – Errore di diritto derivante dalla circostanza della mancata rilevante valutazione dell'assenza di un regolare rapporto di lavoro pubblico di natura dipendente, così facendo venir meno uno dei presupposti essenziali ai fini dell'applicazione della normativa disciplinare richiamata in epigrafe - Mancanza di motivazione del tutto apparente e/o comunque alquanto illogica e contraddittoria”, l'appellante si duole che il Tribunale, pur prendendo atto che egli, all'epoca dei fatti contestati, fosse “semplicemente” un mero lavoratore socialmente utile, che questo tipo di rapporto non poteva essere equiparato alla fattispecie del lavoro subordinato e che una responsabilità disciplinare presuppone che la condotta sia stata posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso, ipotizzando, diversamente (e correttamente) l'inconfigurabilità dell'obbligo di diligenza e/o fedeltà ex artt. 2014 e 2015 cod. civ., avesse considerato, tuttavia, che non poteva escludersi, in termini assoluti, che le condotte poste in essere a rapporto lavorativo non ancora in corso e non in connessione con esso potessero essere totalmente irrilevanti sotto un profilo disciplinare.
In tale contesto, il Tribunale aveva valutato i fatti addebitati, come, comunque rapportati e/o rapportabili alla prestazione lavorativa ed ammessane la ricorrenza, in quanto non specificatamente impugnati, ha ritenuto che gli stessi ben giustificassero, per la loro gravità, il provvedimento disciplinare sanzionato, peraltro su base meramente conservativa, con il che risultava soddisfatto anche il requisito della proporzionalità.
Secondo l'appellante, tale conclusione era viziata da illogicità e/o contraddittorietà, e fuorviante era il richiamo a precedenti giurisprudenziali, che, nella loro prospettazione, comunque erano ricollegati e/o ricollegabili alla esistenza di un rapporto di natura dipendente, mentre, nel caso concreto, i fatti addebitati erano riferiti - direttamente e/o indirettamente - alla esistenza di un rapporto di lavoro socialmente utile.
La necessaria conseguenza era che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la vicenda rapportandola alla specificità di tale tipo di rapporto e non in funzione di un rapporto di lavoro di natura dipendente, che non esisteva all'epoca dei fatti addebitati, sicchè mancava proprio il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare.
E non era un caso che tutti i riferimenti normativi, posti a base del procedimento disciplinare (in particolare il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale), facevano espresso richiamo a disposizioni normative che avevano come destinatari “i dipendenti della Regione o i collaboratori”, ma non certo i lavoratori socialmente utili per i quale valeva esclusivamente la specifica normativa che li riguardava, rappresentata dal D.Lgs. n. 468/1997 e n.81/2000, che disciplinava, in maniera dettagliata, il relativo rapporto, tra cui anche gli obblighi operanti, le violazioni e le relative conseguenze disciplinari.
In tale specifico ambito andava esaminata la fattispecie concreta (segue la indicazione, nell'atto di gravame, delle norme rilevanti anche sotto il profilo sanzionatorio), da cui poteva evincersi come i fatti contestati non potevano avere alcuna rilevanza disciplinare, atteso che, neanche in maniera indiretta, si poneva in dubbio la compiutezza e completezza della controprestazione che l'appellante
- lavoratore socialmente utile - doveva rendere, data dalla partecipazione e realizzazione del progetto assegnato, in quanto non si era, in alcun modo, in presenza di contestazioni che potevano essere equiparate ad assenze protratte e ripetute nel tempo, che avevano compromesso i risultati del progetto, come richiesto dalla normativa del settore.
In definitiva i fatti contestati non potevano essere considerati come afferenti ad un periodo “extralavorativo” tout court;
il Tribunale, in nessun passaggio motivazionale aveva tenuto conto della normativa “speciale” prevista per gli LSU come derivante dal d.Lgs. n. 468/1997 e dal D.Lgs. n. 81/2000.
La censura, quale fin qui riportata nella sua completezza, non può essere condivisa e comunque è inidonea ad intaccare il percorso motivazionale posto alla base della decisione in questa sede impugnata.
Ed invero, a parere di questa Corte, i due piani, quello della specificità della disciplina che regola il rapporto di lavoro socialmente utile e quello disciplinare azionato dalla CP_1
, sono distinti e separati e non vanno sovrapposti, come fa
[...] parte appellante.
Correttamente il Tribunale, senza occuparsi della specifica disciplina riguardante gli LSU perchè del tutto irrilevante ai fini della decisione, ha inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nell'ambito delle condotte extralavorative che possono avere rilievo disciplinare ed incidere sul rapporto di lavoro in corso, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte in proposito e pervenendo alla conclusione che l'azione disciplinare potesse essere esercitata, avendo la Regione resistente appreso delle irregolarità circa le attestazioni delle presenze solo successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro con il circostanza Pt_1 questa anche essa pacifica in causa. Orbene, come osservato dalla Suprema Corte, con la sentenza n.428/19,
“In tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale”.
Tale principio, seppure attinente specificamente ad un licenziamento disciplinare, ben si attaglia anche alla fattispecie concreta in cui, proprio perchè il rivestiva, all'epoca dei fatti, la Pt_1 qualità di lavoratore socialmente utile, l'Ufficio disciplinare ha ritenuto di irrogare una sanzione conservativa.
E' errato e non condivisibile, quindi, il punto di partenza da cui muove la difesa dell'attuale appellante, quale ribadita in questa sede del gravame, ossia che la non potesse attivare alcun CP_1 procedimento disciplinare nei suoi confronti, trattandosi di fatti verificatisi prima della sua assunzione e nell'ambito di un rapporto di lavoro socialmente utile, assoggettato a regole sue proprie, in quanto la datrice di lavoro non ha in alcun modo inciso su tale tipo di rapporto, avendo esercitato i suoi poteri datoriali, anche disciplinari, per la rilevanza delle condotte addebitate sul rapporto di lavoro in corso.
In conclusione, la circostanza che all'epoca dei fatti non sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non è idonea ad escludere che le condotte addebitate potessero formare oggetto di valutazione in sede disciplinare, come già affermato dal primo giudice.
In tal caso, infatti, pur non potendo configurarsi un illecito disciplinare in senso stretto, che presuppone l'inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro e, quindi, che il rapporto sia già in atto, può essere comunque ravvisata una responsabilità disciplinare in capo al dipendente.
In altri termini le condotte extralavorative che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della responsabilità disciplinare afferiscono non alla sola vita privata in senso stretto bensì a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere necessariamente successive all'instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto.
Non si coglie, pertanto, alcuna contraddittorietà nella sentenza in questa sede impugnata laddove il Tribunale, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato quanto segue: “Dunque, non sfugge a questo Giudicante che una responsabilità disciplinare presuppone che la condotta sia stata posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso, diversamente, non si configurerebbe alcun obbligo di diligenza e/o fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c.; tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che pur essendo vero il principio appena enunciato, non può escludersi in termini assoluti che le condotte poste in essere dal lavoratore a rapporto lavorativo non ancora in corso e non in connessione con esso siano totalmente irrilevanti sotto un profilo disciplinare.
La Suprema Corte, infatti, ha osservato come per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 1 della legge n. 604/66 non si intenda solo quella condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario (in tal senso Cass. n. 4458/2024; Cass. n. 27004/2018; Cass. n. 2830/2016).
Nello specifico, si può richiamare la sentenza n.24259/2016, la quale ha statuito con riferimento alla condotta criminosa posta in essere dal dipendente prima dell'istaurazione del rapporto di lavoro ed ha affermato che è compito del giudice del merito valutare se la condotta extralavorativa sia di per sé compatibile con l'essenziale elemento fiduciario proprio del rapporto di lavoro.
Ciò posto, deve rilevarsi che le condotte poste in essere dal Pt_1 non rappresentano delle comuni condotte extralavorative, del tutto slegate dal costituito rapporto di lavoro, in quanto la particolarità del caso di specie è che tali condotte sono state sì perpetrate in una fase precedente l'istaurazione del rapporto di lavoro ma comunque in danno proprio all'Ente con il quale successivamente il rapporto si è costituito”.
Si legge conclusivamente nella sentenza impugnata: “In altre parole, a parere di questo GDL, la valutazione di tutte le circostanze del caso, inducono a ritenere che le condotte del abbiano una Pt_1 rilevanza disciplinare attuale, considerato peraltro che i fatti addebitati non risultano risalenti nel tempo e che il tempo intercorso tra questi ultimi, l'assunzione presso la e il CP_1 procedimento disciplinare, risulta piuttosto breve”.
Il Tribunale, quindi, ha attribuito rilevanza a condotte tenute in epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, dopo averle ritenute provate in quanto non contestate, le ha considerate idonee, in ragione della loro natura, a giustificare il provvedimento sanzionatorio adottato per le ragioni che si leggono in sentenza, non oggetto di specifiche censure sul punto. Per le ragioni fin qui espresse risulta del tutto infondato anche il secondo motivo di censura, con cui di sostiene la “Violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al cd. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'omessa decisione in ordine alla sollevata eccezione di carenza di potere in capo alla CP_1
e a favore dell' , in quanto, come già detto in
[...] Pt_3 precedenza, una cosa è il piano del potere disciplinare ed un altro quello della disciplina riguardante gli Lsu, su cui si fonda la ribadita eccezione.
In conclusione per le suesposte ed assorbenti considerazioni, non essendovi alcuna contestazione circa il tipo di sanzione adottata e la sua durata, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado si compensano considerata la complessità e particolarità della questione nonchè le ragioni della decisione.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente