Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea in composizione monocratica del 16 giugno 2023, che aveva riconosciuto Giuseppe D.G. colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché - dopo che gli era stata revocata la patente di guida con decreto prefettizio del 10 dicembre 2018, notificatogli il 15 dicembre 2018, conseguente ad avviso orale del 18 luglio 2016 del Questore di Torino - veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Ricorre per cassazione Giuseppe D.G., a mezzo dell'avv. Davide …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 34556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34556 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34556 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa de plano indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto a AN AI, così riformando la sentenza emessa il 21/05/2020 dal Tribunale di Macerata in composizione monocratica;
raie uitima pronuncia aveva dichiarato ia suddetta imputata colpevole ciei reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche - l'aveva condannata alla pena di giorni venti di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione AN AI, a mezzo dell'avv. Giacomo Manduca, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi deli'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, con conseguente illogicità della motivazione posta a fondamento della impugnata statuizione. La difesa, sostanzialmente, si duole dell'apparato argomentativo della sopra detta decisione, che appare strutturata secondo mere formule di stiie. in ipotesi difensiva, i Giudici dei merito avrebbero omesso di considerare la materiale impossibilità di allontanare, dal luogo di residenza, un soggetto privo di regolarizzazione demografica;
in tal modo, la Corte territoriale avrebbe assunto una decisione radicalmente contraria rispetto al consolidato insegnamento della Suprema Corte, che ritiene necessari - perché resti integrato ii contestato modello legale la contemporanea presenza di due fattori, rappresentati dall'imposizione di rientrare al luogo di residenza e dall'ordine di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento. Avrebbe quindi dovuto, la Corte di appello di Ancona, assolvere nel merito l'imputata, piuttosto che pronunciare deciaratoria di estinzione per prescrizione ciei contestato reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IINI DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tanto la prescrizione che si sostanzia nell'ordine ai rar ritorno ai luogo ai residenza, quanto quella cne contiene ii monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, rappresentano requisiti indefettibili, ai fini della legittimità dell'adozione del foglio di via obbligatorio. Deriva in via immediata - da tale struttura del provvedimento amministrativo - la conseguenza che la carenza di una deile due prescrizioni, congiuntamente postuiate daii'arto 2 "ue stesso, non possa che riverberarsi - in modo profondamente rilevante - sul profilo della legittimità formale e sostanziale dell'atto. Discendono daiia mancanza di uno dei due requisiti dell'atto sopra evidenziati, quindi, due conseguenze, che sono rappresentate dalla piena sindacabilità dell'atto ad opera del giudice penale e dalla insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (fra tante, si richiamano, Sez. 1 n. 13975 del 5/03/2020, Rv. 278821; Sez. I n. 11645 dei 10/01/2020, Rv. 278587; Sez. I n. 4374 dei 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 del 16/04/2019, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 del 9/01/2019, Rv. 275159; da ultimo, ci si può rifare al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851 - 01, a mente della quale: «In tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penaíe ai fine di disapplicario per difformità dalla fattispecie tipica, con ia conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, digs. 6 settembre 2011, n. 159>>). 2.1. Questo Collegio è consapevole dell'esistenza di un difforme filone interpretativo, espresso daiia giurisprudenza di questa Corte. Taie orientamento reputa legittimo - ai finì della sussistenza del reato de quo - il provvedimento del questore che preveda, in via esclusiva, il divieto di fare ritorno in un determinato territorio, non ritenendo indispensabile anche la contemporanea presenza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza (così si è espressa Sez. 1, n. 460 dei 14/11/2018, Lasio, Rv. 276155; negli esatti termini, si potrà vedere anche Sez. 1, n. 4702 del 12/12/2013, dep. 2014, Florian, Rv. 259018, che ha reputato sufficiente - in via alternativa - la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio, oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo). 2.2. Nondimeno, si intende qui dare continuità ai primo orientamento sopra riassunto, che appare frutto di una condivisibile esegesi - di tenore sia letterale, sia sistematico - della norma di riferimento;
si tratta, inoltre, di una lettura della norma che si rivela sostenibile sotto il profilo logico e, infine, coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie tipica. La condotta tipizzata dall'art. 76, comma 3, d.igs. n. 159 dei 2011 consiste, infatti, nella violazione delle disposizioni contenute nel testo dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, laddove è testualmente sancito che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarveie con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". La mera lettura del dettato normativo - laddove si trovano enunciati i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo, la cui inosservanza integra ia stretta materiaiità dei reato e ne costituisce l'immancabile antecedente logico-giuridico - porta a ritenere che la legittimità dell'adozione del provvedimento, d opera 3,_ del questore, presupponga la simultanea sussistenza di una duplicità di condizioni, le quali devono essere congiuntamente presenti (così come desumibiie dail'utilizzo della congiunzione "e"); tali condizioni sono costituite dalla sussistenza del giudizio di pericolosità, rivolto ad uno dei soggetti riconducibili ad una delle categorie delineate dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e dal ricorrere del dato oggettivo, che tale soggetto si trovi in territorio diverso, rispetto a quello di residenza. 2.3. Per ciò che inerisce all'ampiezza del sindacato riservato al giudice penale, in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo, deve ritenersi certo che vi rientri il potere- dovere di controllarne la corrispondenza rispetto alio schema tipico„ che rappresenta requisito immanente di validità dell'atto integrante ii presupposto dei fatto-reato. Ti principio di diritto è stato ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo per quanto attiene al provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sul versante dell'insussistenza di vizi idonei a cagionare l'annullabilità dell'atto (da accertarsi alla luce dei noti parametri, indicati neii'art. 21-octies della legge n. 241 dei 1990, deil'incompetenza, deiia violazione di legge e dell'eccesso di potere). Utile è anche precisare, con riferimento al vizio di eccesso di potere, che il vizio è oggetto di delibazione da parte del giudice ordinario non solo nella classica declinazione dello sviamento di potere, ma anche nelle svariate configurazioni sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. I n. 28549 dei 18/06/2008, Rv. 241084). Non vi è, perciò, ragione alcuna di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di legittimità riservato al giudice penale, quando esso involga addirittura l'accertamento in ordine alla presenza degli elementi essenziali dei provvedimento amministrativo, la cui carenza sia atta a dare luogo alla forma più grave - e tendenzialmente insanabile - di patologia, costituita dalla nullità e non dalla mera annullabilità (si veda, sul punto specifico, l'indirizzo giurisprudenziale risalente a Sez. 3 n. 15537 del 30/03/1992, Rv. 190458). 2.4. Per concludere, ritiene il Collegio che la mancanza - nel provvedimento amministrativo - del necessario ordine cd. di "rimpatrio", determini la difformità dell'atto amministrativo rispetto al paradigma legale, con conseguente nullità strutturale del provvedimento, riconducibile alla previsione deiVart. 21-septies della legge n. 241 dei 1990 sui procedimento amministrativo. Una volta accertata la mancanza di una delle condizioni legittimanti il provvedimento, il giudice penale non può che procedere alla disapplicazione dello stesso, elidendo il presupposto giuridico e fattuale del sopra richiamato modello legale (Sez. F n. 54155 dei 27/07/2018, Capareiii, Rv. 274649; Sez. 1, n. 24163 dei 11/03/2022, Maccabiani, Rv 283403-01). 3. Nella concreta fattispecie, il provvedimento emesso dal Questore conteneva esclusivamente il divieto di far ritorno nei Comune di San Severino Marche per ii periodo di anni tre;
non era presente, invece, l'ordine di rimpatrio al Comune di residenza, he pure 4 nell'incipit del medesimo provvedimento era individuato in Grosseto. Deriva da ciò l'insussistenza aei fatto contestato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio, stante la ritenuta insussistenza del fatto contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Losì deciso in Roma, il lb aprile ZUZi.