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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/07/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7105/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 7105/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIPPO NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FIORENTINI 3 STORNARA presso il difensore avv. GRIPPO
NICOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRIPPO NICOLA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FIORENTINI 3 STORNARA presso il difensore avv. GRIPPO
NICOLA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MERLICCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in E AVV.TI ANGELO E CP_2
VIA SALENTO,30 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. MERLICCO
[...]
DOMENICO
MILANO ASSICURAZIONI ORA UNIPOL-SAI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
VIRZÌ FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI, 6 FOGGIA presso il difensore avv. VIRZÌ FABRIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ROSA, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA T.M. VINCENZO N. 25 STORNARA presso il difensore avv. GIORDANO ROSA
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETTEDUCATI GIANFRANCO, Controparte_4 elettivamente domiciliato in C/O AVV. ALESSANDRA MASTROLITTO VIALE MICHELANGELO
N. 17 FOGGIA presso il difensore avv. SETTEDUCATI GIANFRANCO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e (rispettivamente proprietario e conducente della vettura EN SC Parte_1 Parte_2 tg. CW 979 JD), attori nei giudizi recanti i n.ri 213/ 2013 e 212/2013 R.G. ex Giudice di Pace di Orta
Nova, riuniti dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, hanno impugnato la sentenza n. 3/2020, depositata in data 21.5.2020, con la quale il Giudice di primo grado, all'esito dell'espletamento dell'istruttoria orale, di una CTU tecnica e di una ctu medico-legale, ha rigettato le loro domande, condannandoli al pagamento delle spese e competenze legali in favore delle compagnie assicuratrici convenute.
Nel giudizio definito con la sentenza impugnata gli odierni appellanti avevano convenuto CP_3
(proprietario e conducente della vettura LA BR tg. BK 028 ZX), la
[...] [...]
(responsabile civile della LA BR), (proprietario e Controparte_5 Controparte_4 conducente della vettura IA DE NT tg. ED 933 JC) e la Controparte_6
(responsabile civile della IA DE NT), incolpando il e il CP_3 CP_4 rispettivamente nella percentuale del 70% e del 30%, della causazione del sinistro stradale avvenuto il
18.10.2011 sulla S.P. Orta Nova-Stornara, che aveva provocato danni materiali alla EN SC tg.
CW 979 JD, di proprietà di e danni fisici a chiedendo il risarcimento. Gli Parte_1 Parte_2 attori esponevano che, nelle dette circostanze, alla guida della EN SC, nel Parte_2 mentre procedeva sulla S.P. che da Orta Nova porta a Stornara, accendeva l'indicatore di direzione sinistro ed affiancava la LA BR -condotta da per , allorquando Controparte_3 Parte_3 quest'ultimo, non avvedendosi della manovra di sorpasso intrapresa dalla EN SC, senza azionare l'indicatore di direzione si spostava verso sinistra, al fine di evitare di urtare l'autovettura IA
DE NT condotta da che in quel momento lo precedeva, e che si trovava Controparte_4
pagina 2 di 5 ferma sul margine destro della carreggiata, occupando la sede stradale ed ostacolando la circolazione dei veicoli.
Conseguiva l'urto tra la LA BR e la EN SC, la quale finiva per rovinare nella adiacente cunetta, riportando danni, mentre il suo conducente subiva lesioni personali.
Nell'ambito di tali giudizi -poi riuniti- si costituiva la che Controparte_5 contestava le domande attoree, ed, in particolare, la dinamica del sinistro esposta dagli attori, evidenziando che i Vigili Urbani di Orta Nova, intervenuti a rilevare il sinistro de quo, avevano ricostruito una dinamica differente, che vedeva il tamponamento a catena provocato proprio dalla
EN SC, la quale, proveniente da Orta Nova, percorreva la S.P. 83 -con direzione Stornara- e, giunta all'intersezione con la S.P. 110, tamponava la vettura LA BR, che la precedeva nello stesso senso di marcia. Secondo la dinamica ricostruita dalla la LA BR, a seguito CP_5 dell'urto ricevuto da tergo, veniva spinta in avanti, in tal modo urtando la vettura IA DE NT, che precedeva la LA BR nello stesso senso di marcia, tanto che i verbalizzanti elevavano una sanzione amministrativa -ai sensi dell'art. 149 commi 1 e 4 CdS- unicamente nei confronti del conducente la EN SC (veicolo attoreo). La contestava, inoltre, il quantum di CP_5 entrambe le domande attoree. Anche la si costituiva in giudizio e Controparte_6 contestava le domande attoree in punto di an e quantum debeatur.
I convenuti, invece, e rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
Hanno sostenuto in estrema sintesi gli appellanti l'erroneità del convincimento posto a sostegno della decisione da parte del Giudice di Pace, il quale non avrebbe ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art 2054 cc comma 2°, nonostante il costante insegnamento della Cassazione secondo cui “in tema di tamponamenti di veicoli in movimento (da ultimo n.15788/2018) sussiste il 2054, in quanto si presume che i veicoli siano in eguale misura colpevoli, qualora non venga fornita la prova liberatoria di aver mantenuto la distanza di sicurezza sul veicolo antistante”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
30.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in base al principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pagina 3 di 5 conformemente all'orientamento espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (cass. S.U. n. 26242-
3/2014).
Nel merito, il Giudice di Pace ha ritenuto la dinamica del sinistro descritta dagli attori come rimasta priva di riscontro probatorio, e tanto sia alla luce delle dichiarazioni rese dal convenuto CP_4 in sede di interrogatorio formale, sia delle prove testimoniali acquisite, che, infine, in virtù
[...] del rapporto di incidente in atti, da cui sarebbe emerso un eccesso di velocità del veicolo attoreo che avrebbe determinato l'urto con la LA BR che, a sua volta, avrebbe urtato la IA NT in un
“tamponamento a catena”, determinato dalla condotta colposa dell'attore (eccessiva Parte_2 velocità ed omessa distanza di sicurezza), al quale il Giudice di Pace ha attribuito la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro. Invero, il concorso di colpa invocato dagli appellanti di cui all'art. 2054 c.c., trova applicazione nelle sole ipotesi in cui manchi la prova della condotta colposa capace di determinare il sinistro di uno solo dei conducenti, in tal caso, il legislatore offrendo la soluzione della presunzione di corresponsabiltà.
Nel caso di specie, sussistono, tuttavia, elementi di segno contrario rispetto all'invocato concorso di colpa, emergenti sia dal verbale di intervento dei militi intervenuti per i rilievi subito dopo l'incidente, sia dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale così conclude: , alla guida della vettura Parte_2
EN ME SC (…) percorreva la SP 83 proveniente da Orta Nova con direzione ver-so
Stornara allorquando (…) senza porre il proprio veicolo ad azione frenante, urtava violentemente
l'autovettura LA BR (…). A seguito dell'urto ricevuto a tergo, la vettura LA BR subiva uno spostamento in avanti ed urtava a sua volta l'autovettura IA NT antistante condotta dal sig. che lo precedeva”. L'entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti e l'assenza di Controparte_4 tracce di frenata ha lasciato emergere un eccesso di velocità a fronte del quale gli appellanti avrebbero dovuto indicare puntualmente la diversa ed alternativa condotta che avrebbe permesso agli appellati di evitare il tamponamento. In sostanza, le risultanze istruttorie analizzate consentono di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 co. 2 cc, atteso che l'eccesso di velocità e l'assenza di prova di qualsivoglia azione frenante, induce a ritenere che il violento impatto con la LA BR, che, a sua volta, impattava la IA DE NT, sia stato causato da parte appellante e non sia stato evitabile.
È evidente che l'avversa doglianza relativa alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 cc, merita di essere disattesa, proprio perché smentita dalle risultanze istruttorie, nonché dagli esiti della
CTU, secondo cui “ , alla guida della vettura EN ME SC (…) percorreva la Parte_2
SP 83 proveniente da Orta Nova con direzione ver-so Stornara allorquando (…) senza porre il proprio
pagina 4 di 5 veicolo ad azione frenante, urtava violentemente l'autovettura LA BR (…). A seguito dell'urto ricevuto a tergo, la vettura LA BR subiva uno spostamento in avanti ed urtava a sua volta
l'autovettura IA NT antistante condotta dal sig. che lo precedeva”. Né Controparte_4 risulta necessario un supplemento di istruttoria, atteso che la ripetizione della Ctu con mezzi similari non sarebbe in grado di escludere, per esempio, la circostanza dell'assenza di tracce di frenata, elemento, questo, di dirimente importanza per dimostrare che i veicoli tamponati non ebbero la possibilità di evitare gli urti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti ex art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Respinge l'appello;
• Condanna altresì gli appellanti in solido a rimborsare a ciascuna delle parti appellate a titolo di onorario l'importo di € 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
Foggia, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 7105/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIPPO NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FIORENTINI 3 STORNARA presso il difensore avv. GRIPPO
NICOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRIPPO NICOLA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FIORENTINI 3 STORNARA presso il difensore avv. GRIPPO
NICOLA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MERLICCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in E AVV.TI ANGELO E CP_2
VIA SALENTO,30 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. MERLICCO
[...]
DOMENICO
MILANO ASSICURAZIONI ORA UNIPOL-SAI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
VIRZÌ FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE ALIGHIERI, 6 FOGGIA presso il difensore avv. VIRZÌ FABRIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ROSA, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA T.M. VINCENZO N. 25 STORNARA presso il difensore avv. GIORDANO ROSA
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETTEDUCATI GIANFRANCO, Controparte_4 elettivamente domiciliato in C/O AVV. ALESSANDRA MASTROLITTO VIALE MICHELANGELO
N. 17 FOGGIA presso il difensore avv. SETTEDUCATI GIANFRANCO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e (rispettivamente proprietario e conducente della vettura EN SC Parte_1 Parte_2 tg. CW 979 JD), attori nei giudizi recanti i n.ri 213/ 2013 e 212/2013 R.G. ex Giudice di Pace di Orta
Nova, riuniti dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, hanno impugnato la sentenza n. 3/2020, depositata in data 21.5.2020, con la quale il Giudice di primo grado, all'esito dell'espletamento dell'istruttoria orale, di una CTU tecnica e di una ctu medico-legale, ha rigettato le loro domande, condannandoli al pagamento delle spese e competenze legali in favore delle compagnie assicuratrici convenute.
Nel giudizio definito con la sentenza impugnata gli odierni appellanti avevano convenuto CP_3
(proprietario e conducente della vettura LA BR tg. BK 028 ZX), la
[...] [...]
(responsabile civile della LA BR), (proprietario e Controparte_5 Controparte_4 conducente della vettura IA DE NT tg. ED 933 JC) e la Controparte_6
(responsabile civile della IA DE NT), incolpando il e il CP_3 CP_4 rispettivamente nella percentuale del 70% e del 30%, della causazione del sinistro stradale avvenuto il
18.10.2011 sulla S.P. Orta Nova-Stornara, che aveva provocato danni materiali alla EN SC tg.
CW 979 JD, di proprietà di e danni fisici a chiedendo il risarcimento. Gli Parte_1 Parte_2 attori esponevano che, nelle dette circostanze, alla guida della EN SC, nel Parte_2 mentre procedeva sulla S.P. che da Orta Nova porta a Stornara, accendeva l'indicatore di direzione sinistro ed affiancava la LA BR -condotta da per , allorquando Controparte_3 Parte_3 quest'ultimo, non avvedendosi della manovra di sorpasso intrapresa dalla EN SC, senza azionare l'indicatore di direzione si spostava verso sinistra, al fine di evitare di urtare l'autovettura IA
DE NT condotta da che in quel momento lo precedeva, e che si trovava Controparte_4
pagina 2 di 5 ferma sul margine destro della carreggiata, occupando la sede stradale ed ostacolando la circolazione dei veicoli.
Conseguiva l'urto tra la LA BR e la EN SC, la quale finiva per rovinare nella adiacente cunetta, riportando danni, mentre il suo conducente subiva lesioni personali.
Nell'ambito di tali giudizi -poi riuniti- si costituiva la che Controparte_5 contestava le domande attoree, ed, in particolare, la dinamica del sinistro esposta dagli attori, evidenziando che i Vigili Urbani di Orta Nova, intervenuti a rilevare il sinistro de quo, avevano ricostruito una dinamica differente, che vedeva il tamponamento a catena provocato proprio dalla
EN SC, la quale, proveniente da Orta Nova, percorreva la S.P. 83 -con direzione Stornara- e, giunta all'intersezione con la S.P. 110, tamponava la vettura LA BR, che la precedeva nello stesso senso di marcia. Secondo la dinamica ricostruita dalla la LA BR, a seguito CP_5 dell'urto ricevuto da tergo, veniva spinta in avanti, in tal modo urtando la vettura IA DE NT, che precedeva la LA BR nello stesso senso di marcia, tanto che i verbalizzanti elevavano una sanzione amministrativa -ai sensi dell'art. 149 commi 1 e 4 CdS- unicamente nei confronti del conducente la EN SC (veicolo attoreo). La contestava, inoltre, il quantum di CP_5 entrambe le domande attoree. Anche la si costituiva in giudizio e Controparte_6 contestava le domande attoree in punto di an e quantum debeatur.
I convenuti, invece, e rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
Hanno sostenuto in estrema sintesi gli appellanti l'erroneità del convincimento posto a sostegno della decisione da parte del Giudice di Pace, il quale non avrebbe ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art 2054 cc comma 2°, nonostante il costante insegnamento della Cassazione secondo cui “in tema di tamponamenti di veicoli in movimento (da ultimo n.15788/2018) sussiste il 2054, in quanto si presume che i veicoli siano in eguale misura colpevoli, qualora non venga fornita la prova liberatoria di aver mantenuto la distanza di sicurezza sul veicolo antistante”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
30.01.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente si avverte che la presente controversia sarà decisa in base al principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., pagina 3 di 5 conformemente all'orientamento espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (cass. S.U. n. 26242-
3/2014).
Nel merito, il Giudice di Pace ha ritenuto la dinamica del sinistro descritta dagli attori come rimasta priva di riscontro probatorio, e tanto sia alla luce delle dichiarazioni rese dal convenuto CP_4 in sede di interrogatorio formale, sia delle prove testimoniali acquisite, che, infine, in virtù
[...] del rapporto di incidente in atti, da cui sarebbe emerso un eccesso di velocità del veicolo attoreo che avrebbe determinato l'urto con la LA BR che, a sua volta, avrebbe urtato la IA NT in un
“tamponamento a catena”, determinato dalla condotta colposa dell'attore (eccessiva Parte_2 velocità ed omessa distanza di sicurezza), al quale il Giudice di Pace ha attribuito la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro. Invero, il concorso di colpa invocato dagli appellanti di cui all'art. 2054 c.c., trova applicazione nelle sole ipotesi in cui manchi la prova della condotta colposa capace di determinare il sinistro di uno solo dei conducenti, in tal caso, il legislatore offrendo la soluzione della presunzione di corresponsabiltà.
Nel caso di specie, sussistono, tuttavia, elementi di segno contrario rispetto all'invocato concorso di colpa, emergenti sia dal verbale di intervento dei militi intervenuti per i rilievi subito dopo l'incidente, sia dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale così conclude: , alla guida della vettura Parte_2
EN ME SC (…) percorreva la SP 83 proveniente da Orta Nova con direzione ver-so
Stornara allorquando (…) senza porre il proprio veicolo ad azione frenante, urtava violentemente
l'autovettura LA BR (…). A seguito dell'urto ricevuto a tergo, la vettura LA BR subiva uno spostamento in avanti ed urtava a sua volta l'autovettura IA NT antistante condotta dal sig. che lo precedeva”. L'entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti e l'assenza di Controparte_4 tracce di frenata ha lasciato emergere un eccesso di velocità a fronte del quale gli appellanti avrebbero dovuto indicare puntualmente la diversa ed alternativa condotta che avrebbe permesso agli appellati di evitare il tamponamento. In sostanza, le risultanze istruttorie analizzate consentono di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 co. 2 cc, atteso che l'eccesso di velocità e l'assenza di prova di qualsivoglia azione frenante, induce a ritenere che il violento impatto con la LA BR, che, a sua volta, impattava la IA DE NT, sia stato causato da parte appellante e non sia stato evitabile.
È evidente che l'avversa doglianza relativa alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 cc, merita di essere disattesa, proprio perché smentita dalle risultanze istruttorie, nonché dagli esiti della
CTU, secondo cui “ , alla guida della vettura EN ME SC (…) percorreva la Parte_2
SP 83 proveniente da Orta Nova con direzione ver-so Stornara allorquando (…) senza porre il proprio
pagina 4 di 5 veicolo ad azione frenante, urtava violentemente l'autovettura LA BR (…). A seguito dell'urto ricevuto a tergo, la vettura LA BR subiva uno spostamento in avanti ed urtava a sua volta
l'autovettura IA NT antistante condotta dal sig. che lo precedeva”. Né Controparte_4 risulta necessario un supplemento di istruttoria, atteso che la ripetizione della Ctu con mezzi similari non sarebbe in grado di escludere, per esempio, la circostanza dell'assenza di tracce di frenata, elemento, questo, di dirimente importanza per dimostrare che i veicoli tamponati non ebbero la possibilità di evitare gli urti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti ex art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Respinge l'appello;
• Condanna altresì gli appellanti in solido a rimborsare a ciascuna delle parti appellate a titolo di onorario l'importo di € 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
Foggia, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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