Articolo 1 della Legge 27 giugno 1957, n. 450
Articolo 2
Versione
13 luglio 1957
Art. 1.
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell' art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , gia' elevato a lire 2.000.000.000 con l' art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234 , e' ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.
Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dello stesso decreto-legge, gia' elevato a lire 900.000.000 con l' art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234 , ed a lire 980.000.000 con l' art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713 , e' ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.
Entrata in vigore il 13 luglio 1957